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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/07/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1325/2020 del ruolo generale affari contenziosi , con oggetto privilegio e pegno, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Pianoforte ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Maschito (PZ) alla via Dante n. 2, come da mandato in atti;
- ATTORE
contro
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Marconi, ed elettivamente domiciliata Controparte_2 presso l'indirizzo pec dell'Avv., come da mandato in atti, CONVENUTA
e
, CONVENUTO CONTUMACE Controparte_3
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa .
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2020 il sig. conveniva in giudizio Parte_1
il sig. e la società nella persona del suo titolare sig. Controparte_3 Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, accertare la Controparte_2
mancata estensione del pignoramento ex art. 499, comma 4, c.p.c nei confronti degli ulteriori beni
1 validamente pignorabili del Sig. e per l'effetto dichiarare la postergazione della Controparte_3
rispetto al creditore pignorante Sig. nella distribuzione Controparte_1 Parte_1
delle somme ricavate dal pignoramento mobiliare n. 952/2016 R.G.E. pendente innanzi al
Tribunale di Potenza;
ulteriormente nel merito, accertare la mancata costituzione del pegno (sia come pegno rotativo che come pegno comune), da parte della sul trattore Controparte_1
agricolo Marca Mod. 577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di CP_4 caricatore frontale marca 4, modello Gold G30, matricola n. 7018477464 e accessori d'uso, CP_5 per il mancato spossessamento del bene stesso e per l'effetto dichiarare la Controparte_1
[... priva di diritti di prelazione su suddetti beni o sul loro ricavato;
in via subordinata, accertare e dichiarare la simulazione della costituzione del pegno del trattore agricolo Marca Class Mod. 577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di caricatore frontale marca CP_6
4, modello Gold G30, matricola n. 7018477464 e accessori d'uso e per l'effetto dichiarare la
[...]
priva di diritti di prelazione su suddetti beni o sul loro ricavato;
in via Controparte_1
ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga validamente costituito il pegno sul trattore agricolo 577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, Controparte_7
completo di caricatore frontale marca 4, modello Gold G30, matricola n. 7018477464 e CP_5 accessori d'uso dichiarare l'inefficacia della costituzione del pegno per la mancata opponibilità di tale diritto di prelazione al creditore pignorante poichè non validamente trascritto nei pubblici registri trattandosi di beni mobili registrati e non spossessati al debitore, e per l'effetto dichiarare la priva di diritti di prelazione sul ricavato della vendita di suddetti beni”. Controparte_1
Assumeva l'attore di aver richiesto l'estensione del pignoramento ai sensi dell'art. 499, comma 4,
c.p.c. al creditore intervenuto, senza che quest'ultimo la effettuasse su tutti i beni del debitore validamente pignorabili, ritenendo non validamente opponibile il pegno (nella sua duplice estensione di pegno comune e pegno rotativo) sul bene oggetto di pignoramento (trattore agricolo
Marca Mod. 577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di CP_4 caricatore frontale marca , modello Gold G30, matricola n. 7018477464 e accessori d'uso) CP_6 costituito in favore della stante l'assenza dei relativi requisiti. In via Controparte_1 degradata, ritenere l'atto di costituzione del pegno meramente simulato e pertanto privo di effetti nei sui confronti.
Con comparsa depositata il 24/07/2020 si costituiva nella persona del Controparte_1
suo titolare, sig. eccependo ogni avverso dedotto, in via preliminare e di rito, Controparte_2
chiedeva dichiararsi, per il combinato disposto di cui agli art. 512 e 38 cpc, l'incompetenza per materia dell'adito giudice a trattare le questioni introdotte nel presente giudizio essendo all'uopo viceversa competente il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Potenza con il rito di cui
2 all'art. 512 cpc, ovvero dichiararsi la litispendenza ex art. 39 cpc o la continenza in favore del giudice dell'Esecuzione assegnatario del procedimento n. 952/2016 R.G.Es. Mob. Tribunale di
Potenza, e per l'effetto ritenere l'atto introduttivo inammissibile e/o improcedibile, e /o nullo per violazione dell'art. 512, 39, c.p.c.; nel merito rigettare ogni istanza attorea stante l'opponibilità del pegno sul trattore pignorato.
Benchè ritualmente citato il convenuto non si costituiva in giudizio e restava Controparte_3
contumace.
Essendo la causa di natura strettamente documentale non veniva effettuata attività istruttoria, e, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii, all'udienza del
18.12.2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, la società convenuta si duole dell'erroneità dell'Ordinanza del 03.03.2020 emessa dal G.E. del Tribunale di Potenza nel procedimento n. 952/2016 ritenendo il presente giudizio improcedibile per violazione delle norme di cui all'art. 512 c.p.c.
Tuttavia, tale doglianza, riscontrabile già dalla notifica dell'ordinanza di cui sopra, non si è palesata in un'autonoma impugnativa della stessa nelle forme imposte dalla norma di cui all'art. 617, comma secondo, cod. proc. civ., con ricorso, come avrebbe dovuto, davanti al giudice dell'esecuzione, in quanto unico atto ammissibile, non trovando spazio l'applicazione dell'art. 487
c.p.c., nel caso di specie, in quanto unico rimedio disponibile era quello suddetto, fino all'esaurimento del termine di 20 giorni previsti dal legislatore.
In ogni caso, contro la decisione del G.E., non è ammissibile l'opposizione, ove sia scaduto il termine di 20 giorni, non potendo utilizzare tale richiesta come strumento per rimettere in termini la parte che non ha tempestivamente opposto l'atto esecutivo.
Nel caso di specie, pertanto, stante l'assenza di apposita impugnazione dell'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo nei modi e nei termini previsti dal codice di procedura civile, si deve ritenere cristallizzata tale ordinanza, con conseguente rigetto dell'eccezione di competenza a favore del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 38
c.p.c., e di rigetto altresì della richiesta di litispendenza ex art. 39 c.p.c. o di continenza in favore del giudice dell'esecuzione assegnatario del procedimento n. 952/2016 R.G.E.
Detto ragionamento porta a disattendere l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità del presente procedimento, cosi come contestato dalla convenuta, potendo entrare nel merito delle richieste ivi formulate, non essendo stata autonomamente impugnata l'Ordinanza del
03.03.2020 ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di giorni 20 dalla sua comunicazione, essendosi esaurito, con lo spirare del termine, ogni rimedio d'impugnazione.
3 Definite le questioni meramente di rito è possibile analizzare la questione attinente al merito della controversia.
All'interno della procedura esecutiva n. 952/2016 R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di Potenza il G.E. designato, dott.ssa B. Massari sospendeva la procedura esecutiva RGN 952/2016 e, nello specifico:…… “rilevato che tra il creditore procedente, , e la creditrice Controparte_8
intervenuta, sono sorte contestazioni in merito all'assegnazione diretta del Controparte_9
bene pignorato, nonché in ordine alla efficacia del pegno gravante sul veicolo pignorato, fatto valere
da tale società;
Ritenuto che
la definizione di tali questioni pregiudiziali risulta sottratta alla cognizione del Giudice delle esecuzioni;
” ..ed onerava la parte interessata ad introdurre il giudizio di merito entro 90 giorni.
Interessato l'attore, nel rispetto dei termini, introduceva il giudizio di merito e produceva fascicolo d'ufficio RGE n. 952/2016.
Oggetto della controversia è l'assegnazione di un trattore agricolo Marca Class Mod. 577 targato BD
409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di caricatore frontale marca Sigma 4, modello
Gold G30, matricola n. 7018477464 e accessori d'uso, pignorato in data 12.10.2016 e rinvenuto in uso al sig. trattore che risulterebbe essere oggetto di pegno ex art. 2784 c.c. a favore Controparte_3 della con contratto sottoscritto in data 6.04.2012 e poi mantenuto con altro Controparte_1 contratto di pegno del 28.07.2016.
Per stessa ammissione della parte convenuta, il pegno costituito sul trattore oggetto di contesa è
avvenuto senza il suo spossessamento ma solamente con la consegna della carta di circolazione n.
dapprima al sig. in qualità di terzo detentore/possessore del bene NumeroDiCart_1 Parte_2
(art. 8 contratto costitutivo del pegno del 06.04.2012) e successivamente, con il nuovo atto costitutivo detenuto dallo stesso Sig. e/o dalla (art. 8 contratto costitutivo del CP_3 Parte_3
pegno del 28.07.2016).
Carta di circolazione nella disponibilità dello stesso Controparte_3
La questione riguarda la validità di un pegno costituito su un bene mobile registrato in assenza del trasferimento del possesso del bene dal debitore al creditore pignoratizio o ad un terzo.
Si tratta di comprendere se per tali beni, la mancata consegna materiale (possesso) al creditore o a un terzo determini la nullità del pegno, con particolare attenzione ai requisiti di pubblicità e possesso richiesti dalla legge. E' inoltre necessario valutare se esistano forme di pubblicità alternative al possesso, come la trascrizione nei pubblici registri, che possano supplire al requisito della consegna materiale.
La disciplina generale del pegno prevede che, per la validità del pegno sui beni mobili, sia necessario il trasferimento del possesso del bene dal debitore al creditore o a un terzo designato dalle parti.
Tuttavia, per i beni mobili registrati, la pubblicità del pegno avviene tramite la sua iscrizione nei
4 relativi pubblici registri, e non tramite la consegna materiale del bene.
Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto la figura del pegno non possessorio, che, a differenza del pegno possessorio, non richiede la consegna materiale del bene al creditore ma prevede l'iscrizione in un apposito registro informatico per l'opponibilità ai terzi. Per il pegno non possessorio, la pubblicità
e l'opponibilità ai terzi sono garantite dall'iscrizione nel registro informatico dei pegni non possessori, gestito dall'Agenzia delle Entrate. Tale iscrizione è condizione essenziale affinchè il pegno sia valido ed efficace nei confronti dei terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. In mancanza di questa iscrizione il pegno non produce effetti verso i terzi e può essere considerato inefficace.
Per i beni mobili registrati, la disciplina ordinaria del c.c. prevede che la costituzione del pegno sia resa opponibile ai terzi attraverso la trascrizione nei pubblici registri (PRA per i veicoli). Anche in questo caso il possesso materiale non è più un requisito essenziale ma lo diventa la pubblicità tramite registrazione. Per il pegno sui beni mobili registrati, l'assenza del possesso non determina la nullità
del pegno, purchè sia stata effettuata la pubblicità nei registri previsti dalla legge. Invece, se manca sia la pubblicità nei registri sia la consegna materiale del bene, il pegno non è opponibile ai terzi e, in caso di concorso, il creditore pignoratizio non potrà far valere la prelazione, il pegno è inefficace verso i terzi e può essere contestato da altri creditori.
Ne consegue che la costituzione di un pegno su un ben mobile registrato non è nulla per la sola assenza del possesso del bene da parte del creditore o di un terzo, purchè sia stata effettuata la pubblicità richiesta dalla legge tramite l'iscrizione nei registri pubblici previsti per la categoria di bene considerata. In assenza di tale pubblicità il pegno non è opponibile ai terzi. Per il pegno non possessorio, invece, la validità dipende dall'iscrizione nel registro informatico dei pegni non possessori, non dal possesso materiale del bene. Dal momento dell'iscrizione, il pegno è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
Dagli atti prodotti, nel caso di specie, non si evince alcuna trascrizione del pegno nei pubblici registri del bene mobile registrato, oggetto di causa, ne consegue che il pegno deve considerarsi inefficace in quanto non opponibile ai terzi.
Una volta ritenuto inefficace il pignoramento sul veicolo pignorato si dovrà verificare le modalità di ripartizione delle somme ricavabili dalla vendita del predetto bene.
Il valore stimato del bene in fase di pignoramento ammonta ad € 24.000,00, cosi come indicato dall'Ufficiale Giudiziario nel corso della sua attività. Detto valore tuttavia, non risulta essere sufficiente a soddisfare tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva n. 952/2016 R.G.E. del Tribunale di Potenza.
In atti vi è l'ordinanza del G.E. del 26.11.2018 la quale calcola in complessivi € 101.272,48 la somma complessiva dovuta dal sig. di cui € 78.841,32 alla Controparte_3 Controparte_1
[... (pari al 77,85%) ed € 22.431,16 al sig. (pari al 22,15%). Parte_1
5 Per cui stante l'incapienza parziale dei beni oggetto di pignoramento e l'istanza del creditore procedente, nella medesima ordinanza il G.E. ordinava l'estensione del pignoramento al creditore chirografario non pignoratizio sugli ulteriori beni indicati in sede di accesso dell'ufficiale giudiziario.
Lamenta la parte attrice, che in violazione dell'art. 499, comma 4, c.p.c. il creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, non aveva provveduto ad estendere il pignoramento su ulteriori beni del debitore, cosi come indicati nella propria richiesta di estensione del pignoramento del
17.10.2017, in atti.
Per contro, la convenuta, notificava a mezzo Ufficiale Giudiziario verbale di pignoramento mobiliare in data 15.11.2017 a danno del sig. il quale dava esito negativo. Controparte_3
Parte attrice sostiene che il creditore intervenuto non abbia correttamente eseguito l'estensione del pignoramento su altri beni validamente pignorabili di proprietà del sig. come Controparte_3
emersi dal verbale di pignoramento del 12.10.2016, cosi come disciplinato dall'art. 499, comma
4. C.p.c. e come evidenziato dall'ordinanza del G.E. del 26.11.2018, chiedendone la postergazione del relativo credito.
A questo punto occorre valutare se nel caso di specie trova spazio l'istituto dell'estensione del pignoramento, prima, e se tale attività sia stata compiuta correttamente oppure no con l'applicazione della postergazione del credito del creditore intervenuto.
L'istituto della estensione del pignoramento soccorre allorquando il bene pignorato destinato a vendita o assegnazione risulta non sufficiente ai fini della soddisfazione dei maggiori crediti oggetto di un processo di esecuzione civile.
Orbene, attraverso l'estensione del pignoramento il creditore intervenuto, senza dover intraprendere nuova ed autonoma procedura esecutiva, può, appunto, estendere gli effetti del pignoramento sulla base del quale è incardinato il processo di esecuzione a beni ulteriori rispetto al bene già pignorato.
L'estensione del pignoramento è disciplinata dall'art 499 comma 4° c.p.c. sensi del quale: “Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.”
Nel caso di specie, cosi come evidenziato dallo stesso G.E. del Tribunale di Potenza con
6 l'ordinanza del 28.11.2018, non si è verificata l'estensione del pignoramento su tutti i beni di proprietà del sig. cosi come emerso nel verbale del 12.10.2016 (depositato i n Controparte_3
atti).
Dall'analisi di detto verbale di pignoramento emerge chiaramente che il sig. Controparte_3
risultava essere creditore della complessiva somma di € 50.000 della società agricola Parte_3
(si veda pagina 03 del verbale di pignoramento del 12.10.2016), potendo la società
[...]
estendere il pignoramento su dette somme. CP_1
Dagli atti emerge che il creditore intervenuto ha esteso il pignoramento solo su parte dei beni di proprietà del sig. ovvero limitando tale attività a due veicoli di proprietà di Controparte_3 quest'ultimo, senza provare a pignorare le somme che il sig. vantava dalla società Controparte_3
agricola , seppur molto consistenti. Parte_3
Tale omissione, ingiustificata, legittima la preferenza del creditore pignorante in sede di distribuzione di quanto ricavato dalla vendita del trattore agricolo Marca Mod. 577 targato CP_4
BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di caricatore frontale marca 4, CP_5
modello Gold G30, matricola n. 7018477464, dovendo postergare la soddisfazione della
[...]
CP_10
Ogni altra questione va considerata assorbita.
Da quanto esposto la domanda attrice merita accoglimento e per l'effetto va dichiarata la postergazione della società convenuta rispetto all'attore nella distribuzione delle somme ricavate dal pignoramento mobiliare RGE N. 952/2016, va altresì dichiarata l'inefficacia del pegno sul trattore agricolo oggetto di causa per la mancata opponibilità al creditore pignorante per non essere il pegno stato trascritto nei pubblici registri trattandosi, nel caso di specie, di bene mobile registrato e per di più non spossessato al debitore
.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal sig. Pt_1
nei confronti della in persona del suo titolare, e del sig.
[...] Controparte_1 [...]
così provvede: CP_3
1) Dichiara la postergazione della società convenuta in persona del Controparte_1
l.r.p.t. rispetto all'attore nella distribuzione delle somme ricavate dal Parte_1
pignoramento mobiliare RGE N. 952/2016, scaturenti dalla vendita all'asta del trattore CP_7
577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di caricatore frontale marca
[...]
7 Sigma 4, modello Gold G30, matricola n. 7018477464;
2) Dichiara l'inefficacia del pegno sul trattore agricolo, oggetto di causa, trattore Marca Class Mod.
577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di caricatore frontale marca 4, CP_5 modello Gold G30, matricola n. 7018477464, per la mancata opponibilità del pegno nei confronti del creditore procedente per non essere stato trascritto nei pubblici registri trattandosi, nel caso di specie di un bene mobile registrato;
3) Condanna la società convenuta in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_1
competenze legali determinate in complessivi € 1.965,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre il 15% per spese gen., CAP e IVA, come per legge, in favore di Parte_1
4) Compensate le spese di giudizio nei confronti del convenuto rimasto contumace
[...]
CP_3
Così deciso in Potenza, li 04/07/2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1325/2020 del ruolo generale affari contenziosi , con oggetto privilegio e pegno, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Pianoforte ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Maschito (PZ) alla via Dante n. 2, come da mandato in atti;
- ATTORE
contro
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Marconi, ed elettivamente domiciliata Controparte_2 presso l'indirizzo pec dell'Avv., come da mandato in atti, CONVENUTA
e
, CONVENUTO CONTUMACE Controparte_3
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa .
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2020 il sig. conveniva in giudizio Parte_1
il sig. e la società nella persona del suo titolare sig. Controparte_3 Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, accertare la Controparte_2
mancata estensione del pignoramento ex art. 499, comma 4, c.p.c nei confronti degli ulteriori beni
1 validamente pignorabili del Sig. e per l'effetto dichiarare la postergazione della Controparte_3
rispetto al creditore pignorante Sig. nella distribuzione Controparte_1 Parte_1
delle somme ricavate dal pignoramento mobiliare n. 952/2016 R.G.E. pendente innanzi al
Tribunale di Potenza;
ulteriormente nel merito, accertare la mancata costituzione del pegno (sia come pegno rotativo che come pegno comune), da parte della sul trattore Controparte_1
agricolo Marca Mod. 577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di CP_4 caricatore frontale marca 4, modello Gold G30, matricola n. 7018477464 e accessori d'uso, CP_5 per il mancato spossessamento del bene stesso e per l'effetto dichiarare la Controparte_1
[... priva di diritti di prelazione su suddetti beni o sul loro ricavato;
in via subordinata, accertare e dichiarare la simulazione della costituzione del pegno del trattore agricolo Marca Class Mod. 577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di caricatore frontale marca CP_6
4, modello Gold G30, matricola n. 7018477464 e accessori d'uso e per l'effetto dichiarare la
[...]
priva di diritti di prelazione su suddetti beni o sul loro ricavato;
in via Controparte_1
ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga validamente costituito il pegno sul trattore agricolo 577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, Controparte_7
completo di caricatore frontale marca 4, modello Gold G30, matricola n. 7018477464 e CP_5 accessori d'uso dichiarare l'inefficacia della costituzione del pegno per la mancata opponibilità di tale diritto di prelazione al creditore pignorante poichè non validamente trascritto nei pubblici registri trattandosi di beni mobili registrati e non spossessati al debitore, e per l'effetto dichiarare la priva di diritti di prelazione sul ricavato della vendita di suddetti beni”. Controparte_1
Assumeva l'attore di aver richiesto l'estensione del pignoramento ai sensi dell'art. 499, comma 4,
c.p.c. al creditore intervenuto, senza che quest'ultimo la effettuasse su tutti i beni del debitore validamente pignorabili, ritenendo non validamente opponibile il pegno (nella sua duplice estensione di pegno comune e pegno rotativo) sul bene oggetto di pignoramento (trattore agricolo
Marca Mod. 577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di CP_4 caricatore frontale marca , modello Gold G30, matricola n. 7018477464 e accessori d'uso) CP_6 costituito in favore della stante l'assenza dei relativi requisiti. In via Controparte_1 degradata, ritenere l'atto di costituzione del pegno meramente simulato e pertanto privo di effetti nei sui confronti.
Con comparsa depositata il 24/07/2020 si costituiva nella persona del Controparte_1
suo titolare, sig. eccependo ogni avverso dedotto, in via preliminare e di rito, Controparte_2
chiedeva dichiararsi, per il combinato disposto di cui agli art. 512 e 38 cpc, l'incompetenza per materia dell'adito giudice a trattare le questioni introdotte nel presente giudizio essendo all'uopo viceversa competente il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Potenza con il rito di cui
2 all'art. 512 cpc, ovvero dichiararsi la litispendenza ex art. 39 cpc o la continenza in favore del giudice dell'Esecuzione assegnatario del procedimento n. 952/2016 R.G.Es. Mob. Tribunale di
Potenza, e per l'effetto ritenere l'atto introduttivo inammissibile e/o improcedibile, e /o nullo per violazione dell'art. 512, 39, c.p.c.; nel merito rigettare ogni istanza attorea stante l'opponibilità del pegno sul trattore pignorato.
Benchè ritualmente citato il convenuto non si costituiva in giudizio e restava Controparte_3
contumace.
Essendo la causa di natura strettamente documentale non veniva effettuata attività istruttoria, e, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii, all'udienza del
18.12.2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, la società convenuta si duole dell'erroneità dell'Ordinanza del 03.03.2020 emessa dal G.E. del Tribunale di Potenza nel procedimento n. 952/2016 ritenendo il presente giudizio improcedibile per violazione delle norme di cui all'art. 512 c.p.c.
Tuttavia, tale doglianza, riscontrabile già dalla notifica dell'ordinanza di cui sopra, non si è palesata in un'autonoma impugnativa della stessa nelle forme imposte dalla norma di cui all'art. 617, comma secondo, cod. proc. civ., con ricorso, come avrebbe dovuto, davanti al giudice dell'esecuzione, in quanto unico atto ammissibile, non trovando spazio l'applicazione dell'art. 487
c.p.c., nel caso di specie, in quanto unico rimedio disponibile era quello suddetto, fino all'esaurimento del termine di 20 giorni previsti dal legislatore.
In ogni caso, contro la decisione del G.E., non è ammissibile l'opposizione, ove sia scaduto il termine di 20 giorni, non potendo utilizzare tale richiesta come strumento per rimettere in termini la parte che non ha tempestivamente opposto l'atto esecutivo.
Nel caso di specie, pertanto, stante l'assenza di apposita impugnazione dell'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo nei modi e nei termini previsti dal codice di procedura civile, si deve ritenere cristallizzata tale ordinanza, con conseguente rigetto dell'eccezione di competenza a favore del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 38
c.p.c., e di rigetto altresì della richiesta di litispendenza ex art. 39 c.p.c. o di continenza in favore del giudice dell'esecuzione assegnatario del procedimento n. 952/2016 R.G.E.
Detto ragionamento porta a disattendere l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità del presente procedimento, cosi come contestato dalla convenuta, potendo entrare nel merito delle richieste ivi formulate, non essendo stata autonomamente impugnata l'Ordinanza del
03.03.2020 ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di giorni 20 dalla sua comunicazione, essendosi esaurito, con lo spirare del termine, ogni rimedio d'impugnazione.
3 Definite le questioni meramente di rito è possibile analizzare la questione attinente al merito della controversia.
All'interno della procedura esecutiva n. 952/2016 R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di Potenza il G.E. designato, dott.ssa B. Massari sospendeva la procedura esecutiva RGN 952/2016 e, nello specifico:…… “rilevato che tra il creditore procedente, , e la creditrice Controparte_8
intervenuta, sono sorte contestazioni in merito all'assegnazione diretta del Controparte_9
bene pignorato, nonché in ordine alla efficacia del pegno gravante sul veicolo pignorato, fatto valere
da tale società;
Ritenuto che
la definizione di tali questioni pregiudiziali risulta sottratta alla cognizione del Giudice delle esecuzioni;
” ..ed onerava la parte interessata ad introdurre il giudizio di merito entro 90 giorni.
Interessato l'attore, nel rispetto dei termini, introduceva il giudizio di merito e produceva fascicolo d'ufficio RGE n. 952/2016.
Oggetto della controversia è l'assegnazione di un trattore agricolo Marca Class Mod. 577 targato BD
409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di caricatore frontale marca Sigma 4, modello
Gold G30, matricola n. 7018477464 e accessori d'uso, pignorato in data 12.10.2016 e rinvenuto in uso al sig. trattore che risulterebbe essere oggetto di pegno ex art. 2784 c.c. a favore Controparte_3 della con contratto sottoscritto in data 6.04.2012 e poi mantenuto con altro Controparte_1 contratto di pegno del 28.07.2016.
Per stessa ammissione della parte convenuta, il pegno costituito sul trattore oggetto di contesa è
avvenuto senza il suo spossessamento ma solamente con la consegna della carta di circolazione n.
dapprima al sig. in qualità di terzo detentore/possessore del bene NumeroDiCart_1 Parte_2
(art. 8 contratto costitutivo del pegno del 06.04.2012) e successivamente, con il nuovo atto costitutivo detenuto dallo stesso Sig. e/o dalla (art. 8 contratto costitutivo del CP_3 Parte_3
pegno del 28.07.2016).
Carta di circolazione nella disponibilità dello stesso Controparte_3
La questione riguarda la validità di un pegno costituito su un bene mobile registrato in assenza del trasferimento del possesso del bene dal debitore al creditore pignoratizio o ad un terzo.
Si tratta di comprendere se per tali beni, la mancata consegna materiale (possesso) al creditore o a un terzo determini la nullità del pegno, con particolare attenzione ai requisiti di pubblicità e possesso richiesti dalla legge. E' inoltre necessario valutare se esistano forme di pubblicità alternative al possesso, come la trascrizione nei pubblici registri, che possano supplire al requisito della consegna materiale.
La disciplina generale del pegno prevede che, per la validità del pegno sui beni mobili, sia necessario il trasferimento del possesso del bene dal debitore al creditore o a un terzo designato dalle parti.
Tuttavia, per i beni mobili registrati, la pubblicità del pegno avviene tramite la sua iscrizione nei
4 relativi pubblici registri, e non tramite la consegna materiale del bene.
Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto la figura del pegno non possessorio, che, a differenza del pegno possessorio, non richiede la consegna materiale del bene al creditore ma prevede l'iscrizione in un apposito registro informatico per l'opponibilità ai terzi. Per il pegno non possessorio, la pubblicità
e l'opponibilità ai terzi sono garantite dall'iscrizione nel registro informatico dei pegni non possessori, gestito dall'Agenzia delle Entrate. Tale iscrizione è condizione essenziale affinchè il pegno sia valido ed efficace nei confronti dei terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. In mancanza di questa iscrizione il pegno non produce effetti verso i terzi e può essere considerato inefficace.
Per i beni mobili registrati, la disciplina ordinaria del c.c. prevede che la costituzione del pegno sia resa opponibile ai terzi attraverso la trascrizione nei pubblici registri (PRA per i veicoli). Anche in questo caso il possesso materiale non è più un requisito essenziale ma lo diventa la pubblicità tramite registrazione. Per il pegno sui beni mobili registrati, l'assenza del possesso non determina la nullità
del pegno, purchè sia stata effettuata la pubblicità nei registri previsti dalla legge. Invece, se manca sia la pubblicità nei registri sia la consegna materiale del bene, il pegno non è opponibile ai terzi e, in caso di concorso, il creditore pignoratizio non potrà far valere la prelazione, il pegno è inefficace verso i terzi e può essere contestato da altri creditori.
Ne consegue che la costituzione di un pegno su un ben mobile registrato non è nulla per la sola assenza del possesso del bene da parte del creditore o di un terzo, purchè sia stata effettuata la pubblicità richiesta dalla legge tramite l'iscrizione nei registri pubblici previsti per la categoria di bene considerata. In assenza di tale pubblicità il pegno non è opponibile ai terzi. Per il pegno non possessorio, invece, la validità dipende dall'iscrizione nel registro informatico dei pegni non possessori, non dal possesso materiale del bene. Dal momento dell'iscrizione, il pegno è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
Dagli atti prodotti, nel caso di specie, non si evince alcuna trascrizione del pegno nei pubblici registri del bene mobile registrato, oggetto di causa, ne consegue che il pegno deve considerarsi inefficace in quanto non opponibile ai terzi.
Una volta ritenuto inefficace il pignoramento sul veicolo pignorato si dovrà verificare le modalità di ripartizione delle somme ricavabili dalla vendita del predetto bene.
Il valore stimato del bene in fase di pignoramento ammonta ad € 24.000,00, cosi come indicato dall'Ufficiale Giudiziario nel corso della sua attività. Detto valore tuttavia, non risulta essere sufficiente a soddisfare tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva n. 952/2016 R.G.E. del Tribunale di Potenza.
In atti vi è l'ordinanza del G.E. del 26.11.2018 la quale calcola in complessivi € 101.272,48 la somma complessiva dovuta dal sig. di cui € 78.841,32 alla Controparte_3 Controparte_1
[... (pari al 77,85%) ed € 22.431,16 al sig. (pari al 22,15%). Parte_1
5 Per cui stante l'incapienza parziale dei beni oggetto di pignoramento e l'istanza del creditore procedente, nella medesima ordinanza il G.E. ordinava l'estensione del pignoramento al creditore chirografario non pignoratizio sugli ulteriori beni indicati in sede di accesso dell'ufficiale giudiziario.
Lamenta la parte attrice, che in violazione dell'art. 499, comma 4, c.p.c. il creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, non aveva provveduto ad estendere il pignoramento su ulteriori beni del debitore, cosi come indicati nella propria richiesta di estensione del pignoramento del
17.10.2017, in atti.
Per contro, la convenuta, notificava a mezzo Ufficiale Giudiziario verbale di pignoramento mobiliare in data 15.11.2017 a danno del sig. il quale dava esito negativo. Controparte_3
Parte attrice sostiene che il creditore intervenuto non abbia correttamente eseguito l'estensione del pignoramento su altri beni validamente pignorabili di proprietà del sig. come Controparte_3
emersi dal verbale di pignoramento del 12.10.2016, cosi come disciplinato dall'art. 499, comma
4. C.p.c. e come evidenziato dall'ordinanza del G.E. del 26.11.2018, chiedendone la postergazione del relativo credito.
A questo punto occorre valutare se nel caso di specie trova spazio l'istituto dell'estensione del pignoramento, prima, e se tale attività sia stata compiuta correttamente oppure no con l'applicazione della postergazione del credito del creditore intervenuto.
L'istituto della estensione del pignoramento soccorre allorquando il bene pignorato destinato a vendita o assegnazione risulta non sufficiente ai fini della soddisfazione dei maggiori crediti oggetto di un processo di esecuzione civile.
Orbene, attraverso l'estensione del pignoramento il creditore intervenuto, senza dover intraprendere nuova ed autonoma procedura esecutiva, può, appunto, estendere gli effetti del pignoramento sulla base del quale è incardinato il processo di esecuzione a beni ulteriori rispetto al bene già pignorato.
L'estensione del pignoramento è disciplinata dall'art 499 comma 4° c.p.c. sensi del quale: “Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.”
Nel caso di specie, cosi come evidenziato dallo stesso G.E. del Tribunale di Potenza con
6 l'ordinanza del 28.11.2018, non si è verificata l'estensione del pignoramento su tutti i beni di proprietà del sig. cosi come emerso nel verbale del 12.10.2016 (depositato i n Controparte_3
atti).
Dall'analisi di detto verbale di pignoramento emerge chiaramente che il sig. Controparte_3
risultava essere creditore della complessiva somma di € 50.000 della società agricola Parte_3
(si veda pagina 03 del verbale di pignoramento del 12.10.2016), potendo la società
[...]
estendere il pignoramento su dette somme. CP_1
Dagli atti emerge che il creditore intervenuto ha esteso il pignoramento solo su parte dei beni di proprietà del sig. ovvero limitando tale attività a due veicoli di proprietà di Controparte_3 quest'ultimo, senza provare a pignorare le somme che il sig. vantava dalla società Controparte_3
agricola , seppur molto consistenti. Parte_3
Tale omissione, ingiustificata, legittima la preferenza del creditore pignorante in sede di distribuzione di quanto ricavato dalla vendita del trattore agricolo Marca Mod. 577 targato CP_4
BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di caricatore frontale marca 4, CP_5
modello Gold G30, matricola n. 7018477464, dovendo postergare la soddisfazione della
[...]
CP_10
Ogni altra questione va considerata assorbita.
Da quanto esposto la domanda attrice merita accoglimento e per l'effetto va dichiarata la postergazione della società convenuta rispetto all'attore nella distribuzione delle somme ricavate dal pignoramento mobiliare RGE N. 952/2016, va altresì dichiarata l'inefficacia del pegno sul trattore agricolo oggetto di causa per la mancata opponibilità al creditore pignorante per non essere il pegno stato trascritto nei pubblici registri trattandosi, nel caso di specie, di bene mobile registrato e per di più non spossessato al debitore
.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal sig. Pt_1
nei confronti della in persona del suo titolare, e del sig.
[...] Controparte_1 [...]
così provvede: CP_3
1) Dichiara la postergazione della società convenuta in persona del Controparte_1
l.r.p.t. rispetto all'attore nella distribuzione delle somme ricavate dal Parte_1
pignoramento mobiliare RGE N. 952/2016, scaturenti dalla vendita all'asta del trattore CP_7
577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di caricatore frontale marca
[...]
7 Sigma 4, modello Gold G30, matricola n. 7018477464;
2) Dichiara l'inefficacia del pegno sul trattore agricolo, oggetto di causa, trattore Marca Class Mod.
577 targato BD 409 B, con telaio n. H5372EAA0502250, completo di caricatore frontale marca 4, CP_5 modello Gold G30, matricola n. 7018477464, per la mancata opponibilità del pegno nei confronti del creditore procedente per non essere stato trascritto nei pubblici registri trattandosi, nel caso di specie di un bene mobile registrato;
3) Condanna la società convenuta in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_1
competenze legali determinate in complessivi € 1.965,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre il 15% per spese gen., CAP e IVA, come per legge, in favore di Parte_1
4) Compensate le spese di giudizio nei confronti del convenuto rimasto contumace
[...]
CP_3
Così deciso in Potenza, li 04/07/2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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