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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/07/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Cristina Midulla Presidente
2)Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 800/2023, posta in decisione in data 20.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 17/06/1968, con il patrocinio dell'Avv. TURTURICI ANTONINO e dell'Avv.
SCALICI PIETRO ) C/O AVV. G. DI GRADO P.ZZA V.E. C.F._2
ORLANDO, 6 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via PIAZZA V.E.
ORLANDO N.6 C/O AVV. GIACOMO DI GRADO 90100 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. TRAPANI FRANCESCO e con elezione di domicilio in via
VIA TORQUATO TASSO 4 PALERMO presso il medesimo difensore
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'Avv. GENTILE ENRICO e con elezione di domicilio in via VIA CATANIA 5
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATE
(C.F. ), nato a [...] CP_3 C.F._3
(TP) in data 14/02/1986,
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_4 C.F._4
data 29/03/1959,
(C.F. Controparte_5
), nato a [...] in data [...], C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava, avanti al Tribunale di Agrigento, , Parte_2 Controparte_5
la Controparte_6 CP_3 Controparte_4 [...]
il e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 esponendo che: mentre conduceva il proprio motociclo Liberty targato 4SZ3D, con a bordo , lungo il viale Aldo Moro di giunto all'altezza del viale Parte_3 CP_8
Progresso era entrato in collisione con la PE AD targata AG129332, di proprietà
e condotta da e assicurata per la R.C.A. con Controparte_5 Controparte_10
2 che aveva invaso la propria corsia di marcia;
che ciò era avvenuto pochi istanti dopo che la PE AD del era stata a sua volta urtata dalla EA RD di CP_5 proprietà di condotta nella circostanza da e Controparte_4 CP_3 assicurata per la R.C.A. con la che, provenendo dal viale Controparte_1
Mediterraneo non aveva rispettato il segnale di stop immettendosi sul viale Aldo
Moro e impattando in questo modo la fiancata laterale della PE AD;
precisava che con sentenza dal 2010 il Giudice di Pace di aveva accertato che CP_8
l'imprudenza commessa dal era imputabile a inadempienza del CP_3 CP_8
che non aveva eliminato la vegetazione che di fatto aveva reso impercepibile
[...] il segnale di stop, con la conseguenza che anche il comune e il suo assicuratore avrebbe dovuto essere condannati in solido insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti nell'incidente punto
Si costituivano tutti i convenuti, ad eccezione di rimasto Controparte_5 contumace, i quali resistevano alla domanda del assumendo, rispettivamente: Pt_1 la l'improponibilità della domanda per violazione degli articoli 145 e 148 CP_6
Cod. Ass. Priv. nonché l'infondatezza nel merito della stessa;
il , Controparte_11
l'infondatezza nel merito della domanda per la responsabilità esclusiva del CP_8
la l'infondatezza nel merito della domanda;
[...] Controparte_7
Il l'infondatezza nel merito della domanda;
, il proprio Controparte_8 CP_9 difetto di legittimazione passiva, in dipendenza della inefficacia della polizza stipulata con il rispetto al terzo danneggiato nonché l'infondatezza Controparte_8 nel merito della pretesa avversaria.
Con sentenza n. 1109/15 del 30.7.2015, il Tribunale accoglieva la domanda.
Recepiva la dinamica dell'incidente come accertata dalla C.T.U. esperita nello stesso giudizio, secondo la quale mentre il ciclomotore percorreva a SS 122 in direzione
Agrigento- in direzione pressappoco avanzata rispetto alla PE AD che CP_8 percorreva la stessa strada nella stessa direzione, il conducente della EA RD si immetteva da via Mediterraneo dall'incrocio con la SS 122 in quest'ultima, senza fermarsi allo stop e senza accorgersi della PE AD, che sopraveniva alla sua sinistra, sicché avveniva lo scontro ortogonale tra la EA RD e la PE AD che, per la perdita di controllo, andava a impattare da tergo il ciclomotore del
, che come detto, procedeva sulla stessa direzione davanti al PE AD. Pt_1
3 Tanto chiarito, escluso il caso fortuito rappresentato da vegetazione e arbusti che impedivano la visuale del segnale di stop, ed escluso che il ciclomotore stesse compiendo un sorpasso al momento dell'incidente, il Tribunale applicava tra i conducenti delle due autovetture retrostanti la presunzione dell'articolo 2054 c.c.. Nei confronti del , il Tribunale dichiarava di aderire all'orientamento della Pt_1
Cassazione secondo il quale nell'ipotesi in cui un veicolo tamponi un altro veicolo che lo precede nella marcia, si deve presumere che il primo non abbia mantenuto la distanza di sicurezza rispetto al secondo in violazione dell'articolo 149 Codice della
Strada (C.d.S), e deve quindi essere ascritta al suo conducente, in difetto di prova contraria, la responsabilità esclusiva dell'incidente e ciò, anche laddove risulti che il veicolo tamponato si sia arrestato improvvisamente costituendo questo evento della circolazione del tutto prevedibile. Tra il conducente che tampona e quello che viene tamponato da tergo non si può applicare la presunzione del 2054 c.c., perché il conducente che ha tamponato è gravato dall'onere di dare la prova liberatoria e deve, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa in tutto o in parte a lui non imputabili. Per conseguenza, il Tribunale affermava la responsabilità nella determinazione del sinistro a carico prevalentemente del e in misura minore CP_3 al , senza provvedere alla graduazione della colpa tra gli stessi, ricorrendo la CP_5 responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., mentre la ripartizione del grado della colpa e dell'entità del risarcimento restava una questione rilevante solo nei rapporti interni tra i danneggiati (e nella specie nessuno dei due coautori del tamponamento a catena ha chiesto questa gradazione).
Sanciva quindi la responsabilità di , e e delle CP_5 CP_3 CP_4 assicurazioni e , escludendo la responsabilità del e CP_6 CP_1 Controparte_8 rigettando anche la domanda nei riguardi di , per il difetto di CP_9 legittimazione passiva.
Il Tribunale, comunque, riconosceva un concorso di colpa del danneggiato che quantificava nella misura del 30%, (applicando la equivalente Pt_1 decurazione al risarcimento spettante), sull'assunto che costui aveva violato l'articolo
170 II comma C.d.S. per avere trasportato un passeggero su ciclomotore, ritenendo che tale condotta, in mancanza di risultanze di segno contrario, avesse inciso sulla
4 condotta di guida, comportando maggiori difficoltà ad adottare eventuali manovre di emergenza.
Quantificava, infine, il risarcimento, recependo gli esiti della CTU (che nel susseguente giudizio non venivano mai messi in discussione).
Detto risarcimento veniva quantificato nell'intero in complessivi € 293.520,56, misura che includeva gli interessi compensativi, previsti dalla Cassazione a SS.UU., giusta la sentenza n. 1712/1995.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello principale il , che Pt_1 censurava la decurtazione del risarcimento spettantegli, correlata al concorso di colpa che il Tribunale gli aveva inflitto, laddove aveva ritenuto che il trasporto di un passeggero non autorizzato avesse avuto efficacia causale nello scontro;
egli faceva notare che essendo stato tamponato da tergo, nessuna manovra di emergenza avrebbe potuto fare per evitare l'impatto.
Questa censura veniva accolta dalla Corte d'Appello, che riconosce come la ridotta manovrabilità del mezzo e la ridotta capacità frenante non avevano avuto alcuna incidenza causale nel verificarsi del sinistro, perché in quel contesto il conducente del motociclo non poteva in ogni caso adeguare la condotta di guida, nel tentativo di evitare l'impatto, non avendo avuto tempestiva percezione dell'imminente urto che stava per subire, appunto, da tergo.
Le compagnie assicuratrici condannate in solido al risarcimento in pro del proponevano appelli incidentali, deducendo che aveva errato il primo Pt_1
Giudice a ritenere provati in via presuntiva la violazione della distanza minima di sicurezza da parte del conducente della PE (l'autovettura che ha direttamente tamponato il motociclo) , in quanto il motociclo si trovava in posizione di poco sopravanzata perché aveva effettuato il sorpasso dell'autovettura medesima e stava completando tale manovra, tant'è vero che occupava ancora l'opposta corsia di marcia e ciò in violazione del divieto di effettuare il sorpasso di altri veicoli all'altezza di una intersezione.
La Corte d'appello escludeva che si potesse dare per raggiunta la prova dell'avvenuto sorpasso, riconosceva come definitivamente acclarato che il
5 ciclomotore procedeva nella stessa direzione di marcia dell'autovettura e che, al momento dello scontro si trovava oltre la linea di mezzeria, anche se di poco, sulla corsia sinistra;
tuttavia, pur non potendo ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, in particolar modo con riguardo all'effettuazione o meno del sorpasso da parte del
, concludeva asserendo che non può applicarsi la presunzione di violazione Pt_1 del 149 C.d.S., (violazione delle distanze di sicurezza) da parte del , CP_5 dovendosi applicare di contro l'art. 2054 c.c. comma II, con conseguente responsabilità concorrente di pari in pari grado dei due conducenti, tenuto conto che la posizione del ciclomotore al momento dell'urto (oltre la linea di mezzeria anche se di poco) costituiva violazione dell'obbligo di procedere sul margine destro della carreggiata. Per questo motivo, la Corte accertava, sostanzialmente, un concorso di colpa del danneggiato , applicando allo stesso una decurtazione del Pt_1 risarcimento (già accertato e non contestato nella quantificazione) pari al 50%.
Avverso la sentenza, proponeva ricorso il AR, specificamente censurando la decurtazione al 50% correlata al concorso di colpa;
resistevano la società
[...]
restavano intimati e . CP_1 Controparte_6 CP_4 CP_3 CP_5
Con ordinanza n. 3398/2023 del 3.2.2023, la Cassazione accoglieva il ricorso, rimettendo il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Indi, con atto di citazione promuoveva il giudizio in Parte_2 riassunzione ex articolo 392 c.p.a., citando i soggetti già precedentemente vocati e, al posto di , citava fratello ed erede legittimo del Controparte_5 Controparte_5 predetto, nelle more deceduto. Questi non si costituiva, restando contumace, ma conferiva procura speciale a un avvocato e, a mezzo di costui, instava per la visibilità del fascicolo telematico e confermava essere erede legittimo di Controparte_5
In data 20.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
La Cassazione, in motivazione, parte dalla sentenza impugnata, laddove questa rileva che “deve ritenersi definitivamente acclarato che il ciclomotore procedeva nella stessa direzione di marcia dell'autovettura condotta dal e che il veicolo CP_5 ha due ruote al momento dello scontro si trovava oltre la linea di mezzeria, anche se
6 di poco, sulla corsia di sinistra» e poi afferma che non è possibile ricostruire l'esatta dinamica della collisione e in particolare se la posizione assunta dal mezzo del fosse dovuta alla manovra di sorpasso o meno. Sicché, la Cassazione osserva Pt_1 che l'unica certezza nella fattispecie è l'urto da tergo e il Giudice di appello avrebbe dovuto applicare la presunzione «de facto» di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale- operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti di cui all'articolo 2054 comma 2° c.c. - grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile;
continua la Cassazione evidenziando che la non imputabilità della causa del tamponamento risulta integrata da una situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico, sicché spetta al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia che rende inoperante la detta presunzione (violazione delle distanze di sicurezza): detta evenienza è da escludersi in caso di normale marcia dei veicoli e non di improvvisi anomali o imprevedibili ostacoli, dovendosi quindi in linea generale negarsi l'operatività dell'articolo 2054 comma II c.c. in caso di tamponamento da tergo nell'ipotesi di scontro tra i veicoli in movimento. Conclude che la Corte d'appello ha errato nel dare rilievo soltanto alla violazione dell'obbligo del di procedere sul margine destro della strada, Pt_1 perché assume rilievo, ai fini di superamento della presunzione di esclusiva responsabilità del conducente tamponante ex articolo 149 codice della strada, solo la condotta del conducente del veicolo tamponato che presenti i caratteri predetti (cioè i caratteri di anormalità tale da costituire un ostacolo improvviso anomalo e imprevedibile).
Per l'effetto, la Cassazione fissa il principio di diritto secondo il quale “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i contraenti di cui all'articolo 2054 comma secondo c.c., è superata ex art. 149 codice della strada dalla presunzione «de facto» inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivante da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.
7 Ora, in questo giudizio di rinvio entrambe le compagnie assicuratrici convenute cercano di configurare la condotta del nei termini indicati dalla Cassazione, Pt_1 cioè in termini di condotta tale da rendere la sua circolazione ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
Osserva questa Corte che, da quel che risulta dai rilievi effettuati dai VV UU e riportati nei verbali di rilevamento dell'incidente stradale in oggetto e soprattutto dallo schizzo planimetrico redatto dagli stessi Carabinieri, effettivamente il Pt_1 risulta leggermente spostato sulla sinistra della linea di mezzeria;
la circostanza appare comunque evidente, se si guarda alla posizione dei veicoli coinvolti, raffigurati nel predetto schizzo planimetrico (che cristallizza la posizione finale dei veicoli, cioè immediatamente susseguente l'incidente) ; di contro, la circostanza che il fosse in fase di sorpasso della autovettura PE quando si è verificato il Pt_1 sinistro, viene stroncata anche dal Giudice di appello, perché la CTU è estremamente dubitativa sul punto e le dichiarazioni assunte a sommarie informazioni dal e CP_3 dal non possono avere valore probatorio, tenuto conto che è il che CP_5 CP_5 evoca il sorpasso, è il conducente che ha tamponato il motociclo.
Ora, osservando lo schizzo planimetrico suddetto, la posizione del motociclo risulta effettivamente spostata dalla linea di mezzeria anche se di poco, sulla corsia sinistra. Non è dato sapere né capire per quale motivo il si trovasse oltre la Pt_1 linea di mezzeria, anche se di poco;
ma tale circostanza è sostanzialmente confermata dallo stesso , nella sua citazione per il giudizio di rinvio , laddove (pagina 8 Pt_1 citazione) inferisce che anche il , per tamponare il da tergo, doveva CP_5 Pt_1 giocoforza procedere anche lui necessariamente nello stesso senso di marcia del motociclo che lo precedeva, oltre la linea di mezzeria leggermente spostato sulla corsia di sinistra.
Ebbene, osserva questa Corte che se il avesse mantenuto la percorrenza Pt_1 regolarmente sulla destra, con alto grado di probabilità non sarebbe incorso nell'incidente, nel senso che non sarebbe stato attinto dal tamponamento da tergo da parte della PE AD. Non vi dubbio, infatti, che lo spostamento verso la linea di mezzeria e sulla sinistra, senza alcun elemento che lo giustifichi, oltre a costituire patente violazione dell'art. 143 del C.d.S., integra una condotta anomala del tamponato che integra un ostacolo imprevedibile poiché in tal modo egli si è posto
8 sulla traiettoria dell'autovettura che, per l'urto con l'altro mezzo (la EA RD) è stato improvvisamente spinto verso il ciclomotore.
Tale condotta allora, costituisce un concorso di colpa del danneggiato, che, tenuto conto delle circostanze concrete e della preminente gravità delle condotte degli altri conducenti coinvolti nell'incidente, va contenuta nella misura del 20%.
Tenuto conto che l'importo del risarcimento del danno riconosciuto al AR e liquidato dal Tribunale in primo grado non è mai stato contestato, nei criteri di determinazione e negli importi complessivi, e che il Tribunale, come detto, ha aggiunto all'importo di base del risarcimento (quello calcolato sulla base del punto tabellare tratto dalle tabelle di Milano) gli interessi compensativi diretti a liquidare il danno da ritardo nella liquidazione, l'importo finale di € 203.520,56 va decurtato del
20%, pervenendosi al risarcimento dovuto in ragione di € 162.816,00.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data dalla data della sentenza di primo grado al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per il primo grado, in complessivi € 9.714,00 di cui € 8.500,00 per compensi ed € 1.214,00 per spese, oltre oneri forfetari, IVA e CPA;
per il primo giudizio di appello, si liquidano in complessivi € 10.821,00, di cui € 9.000,00 per compensi ed € 1.821,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
per il giudizio per cassazione, in complessivi €
10.428,00 di cui di cui € 8.000,00 per compensi ed € 2.428,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
per questo secondo giudizio di appello, in complessivi €
8.786,00 di cui di cui € 8.000,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA. Di dette spese, stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato del AR, va disposta la condanna in favore dell'Erario, giusta l'art. 133
d.lgs 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando su rinvio dalla Corte di
Cassazione disposto con ordinanza n. 3398/2023 del 3.2.2023, sentiti i Procuratori delle parti, nella contumacia di : Controparte_5
1) in parziale riforma della sentenza n. 1109/2015 pronunziata dal Tribunale di
Agrigento in data 30.7.2015, condanna la società la Controparte_1 CP_12
9
[...] , , , in Controparte_13 Controparte_4 CP_3 Controparte_5 solido al pagamento, in favore di , della somma di € 162.816,00, oltre Parte_2 interessi legali dalla data del 30.7.2015 al saldo;
2) condanna la società la Controparte_1 Controparte_14
, , , in solido al pagamento,
[...] Controparte_4 CP_3 Controparte_5
in favore dell'Erario, delle spese del giudizio, che liquida per il primo grado, in complessivi € 9.714,00 oltre accessori, per il giudizio d'appello in complessivi €
10.821,00 oltre accessori;
per il giudizio per cassazione, in complessivi € 10.428,00 oltre accessori;
per questo giudizio di rinvio in appello, in complessivi € 7.786,00 oltre accessori;
3) pone a carico dei predetti la Controparte_1 [...]
, , , , in solido le Controparte_14 Controparte_4 CP_3 Controparte_5
spese per la C.T.U. giusta decreto di liquidazione in atti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Cristina Midulla
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Cristina Midulla Presidente
2)Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 800/2023, posta in decisione in data 20.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 17/06/1968, con il patrocinio dell'Avv. TURTURICI ANTONINO e dell'Avv.
SCALICI PIETRO ) C/O AVV. G. DI GRADO P.ZZA V.E. C.F._2
ORLANDO, 6 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via PIAZZA V.E.
ORLANDO N.6 C/O AVV. GIACOMO DI GRADO 90100 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. TRAPANI FRANCESCO e con elezione di domicilio in via
VIA TORQUATO TASSO 4 PALERMO presso il medesimo difensore
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'Avv. GENTILE ENRICO e con elezione di domicilio in via VIA CATANIA 5
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATE
(C.F. ), nato a [...] CP_3 C.F._3
(TP) in data 14/02/1986,
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_4 C.F._4
data 29/03/1959,
(C.F. Controparte_5
), nato a [...] in data [...], C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava, avanti al Tribunale di Agrigento, , Parte_2 Controparte_5
la Controparte_6 CP_3 Controparte_4 [...]
il e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 esponendo che: mentre conduceva il proprio motociclo Liberty targato 4SZ3D, con a bordo , lungo il viale Aldo Moro di giunto all'altezza del viale Parte_3 CP_8
Progresso era entrato in collisione con la PE AD targata AG129332, di proprietà
e condotta da e assicurata per la R.C.A. con Controparte_5 Controparte_10
2 che aveva invaso la propria corsia di marcia;
che ciò era avvenuto pochi istanti dopo che la PE AD del era stata a sua volta urtata dalla EA RD di CP_5 proprietà di condotta nella circostanza da e Controparte_4 CP_3 assicurata per la R.C.A. con la che, provenendo dal viale Controparte_1
Mediterraneo non aveva rispettato il segnale di stop immettendosi sul viale Aldo
Moro e impattando in questo modo la fiancata laterale della PE AD;
precisava che con sentenza dal 2010 il Giudice di Pace di aveva accertato che CP_8
l'imprudenza commessa dal era imputabile a inadempienza del CP_3 CP_8
che non aveva eliminato la vegetazione che di fatto aveva reso impercepibile
[...] il segnale di stop, con la conseguenza che anche il comune e il suo assicuratore avrebbe dovuto essere condannati in solido insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti nell'incidente punto
Si costituivano tutti i convenuti, ad eccezione di rimasto Controparte_5 contumace, i quali resistevano alla domanda del assumendo, rispettivamente: Pt_1 la l'improponibilità della domanda per violazione degli articoli 145 e 148 CP_6
Cod. Ass. Priv. nonché l'infondatezza nel merito della stessa;
il , Controparte_11
l'infondatezza nel merito della domanda per la responsabilità esclusiva del CP_8
la l'infondatezza nel merito della domanda;
[...] Controparte_7
Il l'infondatezza nel merito della domanda;
, il proprio Controparte_8 CP_9 difetto di legittimazione passiva, in dipendenza della inefficacia della polizza stipulata con il rispetto al terzo danneggiato nonché l'infondatezza Controparte_8 nel merito della pretesa avversaria.
Con sentenza n. 1109/15 del 30.7.2015, il Tribunale accoglieva la domanda.
Recepiva la dinamica dell'incidente come accertata dalla C.T.U. esperita nello stesso giudizio, secondo la quale mentre il ciclomotore percorreva a SS 122 in direzione
Agrigento- in direzione pressappoco avanzata rispetto alla PE AD che CP_8 percorreva la stessa strada nella stessa direzione, il conducente della EA RD si immetteva da via Mediterraneo dall'incrocio con la SS 122 in quest'ultima, senza fermarsi allo stop e senza accorgersi della PE AD, che sopraveniva alla sua sinistra, sicché avveniva lo scontro ortogonale tra la EA RD e la PE AD che, per la perdita di controllo, andava a impattare da tergo il ciclomotore del
, che come detto, procedeva sulla stessa direzione davanti al PE AD. Pt_1
3 Tanto chiarito, escluso il caso fortuito rappresentato da vegetazione e arbusti che impedivano la visuale del segnale di stop, ed escluso che il ciclomotore stesse compiendo un sorpasso al momento dell'incidente, il Tribunale applicava tra i conducenti delle due autovetture retrostanti la presunzione dell'articolo 2054 c.c.. Nei confronti del , il Tribunale dichiarava di aderire all'orientamento della Pt_1
Cassazione secondo il quale nell'ipotesi in cui un veicolo tamponi un altro veicolo che lo precede nella marcia, si deve presumere che il primo non abbia mantenuto la distanza di sicurezza rispetto al secondo in violazione dell'articolo 149 Codice della
Strada (C.d.S), e deve quindi essere ascritta al suo conducente, in difetto di prova contraria, la responsabilità esclusiva dell'incidente e ciò, anche laddove risulti che il veicolo tamponato si sia arrestato improvvisamente costituendo questo evento della circolazione del tutto prevedibile. Tra il conducente che tampona e quello che viene tamponato da tergo non si può applicare la presunzione del 2054 c.c., perché il conducente che ha tamponato è gravato dall'onere di dare la prova liberatoria e deve, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa in tutto o in parte a lui non imputabili. Per conseguenza, il Tribunale affermava la responsabilità nella determinazione del sinistro a carico prevalentemente del e in misura minore CP_3 al , senza provvedere alla graduazione della colpa tra gli stessi, ricorrendo la CP_5 responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., mentre la ripartizione del grado della colpa e dell'entità del risarcimento restava una questione rilevante solo nei rapporti interni tra i danneggiati (e nella specie nessuno dei due coautori del tamponamento a catena ha chiesto questa gradazione).
Sanciva quindi la responsabilità di , e e delle CP_5 CP_3 CP_4 assicurazioni e , escludendo la responsabilità del e CP_6 CP_1 Controparte_8 rigettando anche la domanda nei riguardi di , per il difetto di CP_9 legittimazione passiva.
Il Tribunale, comunque, riconosceva un concorso di colpa del danneggiato che quantificava nella misura del 30%, (applicando la equivalente Pt_1 decurazione al risarcimento spettante), sull'assunto che costui aveva violato l'articolo
170 II comma C.d.S. per avere trasportato un passeggero su ciclomotore, ritenendo che tale condotta, in mancanza di risultanze di segno contrario, avesse inciso sulla
4 condotta di guida, comportando maggiori difficoltà ad adottare eventuali manovre di emergenza.
Quantificava, infine, il risarcimento, recependo gli esiti della CTU (che nel susseguente giudizio non venivano mai messi in discussione).
Detto risarcimento veniva quantificato nell'intero in complessivi € 293.520,56, misura che includeva gli interessi compensativi, previsti dalla Cassazione a SS.UU., giusta la sentenza n. 1712/1995.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello principale il , che Pt_1 censurava la decurtazione del risarcimento spettantegli, correlata al concorso di colpa che il Tribunale gli aveva inflitto, laddove aveva ritenuto che il trasporto di un passeggero non autorizzato avesse avuto efficacia causale nello scontro;
egli faceva notare che essendo stato tamponato da tergo, nessuna manovra di emergenza avrebbe potuto fare per evitare l'impatto.
Questa censura veniva accolta dalla Corte d'Appello, che riconosce come la ridotta manovrabilità del mezzo e la ridotta capacità frenante non avevano avuto alcuna incidenza causale nel verificarsi del sinistro, perché in quel contesto il conducente del motociclo non poteva in ogni caso adeguare la condotta di guida, nel tentativo di evitare l'impatto, non avendo avuto tempestiva percezione dell'imminente urto che stava per subire, appunto, da tergo.
Le compagnie assicuratrici condannate in solido al risarcimento in pro del proponevano appelli incidentali, deducendo che aveva errato il primo Pt_1
Giudice a ritenere provati in via presuntiva la violazione della distanza minima di sicurezza da parte del conducente della PE (l'autovettura che ha direttamente tamponato il motociclo) , in quanto il motociclo si trovava in posizione di poco sopravanzata perché aveva effettuato il sorpasso dell'autovettura medesima e stava completando tale manovra, tant'è vero che occupava ancora l'opposta corsia di marcia e ciò in violazione del divieto di effettuare il sorpasso di altri veicoli all'altezza di una intersezione.
La Corte d'appello escludeva che si potesse dare per raggiunta la prova dell'avvenuto sorpasso, riconosceva come definitivamente acclarato che il
5 ciclomotore procedeva nella stessa direzione di marcia dell'autovettura e che, al momento dello scontro si trovava oltre la linea di mezzeria, anche se di poco, sulla corsia sinistra;
tuttavia, pur non potendo ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, in particolar modo con riguardo all'effettuazione o meno del sorpasso da parte del
, concludeva asserendo che non può applicarsi la presunzione di violazione Pt_1 del 149 C.d.S., (violazione delle distanze di sicurezza) da parte del , CP_5 dovendosi applicare di contro l'art. 2054 c.c. comma II, con conseguente responsabilità concorrente di pari in pari grado dei due conducenti, tenuto conto che la posizione del ciclomotore al momento dell'urto (oltre la linea di mezzeria anche se di poco) costituiva violazione dell'obbligo di procedere sul margine destro della carreggiata. Per questo motivo, la Corte accertava, sostanzialmente, un concorso di colpa del danneggiato , applicando allo stesso una decurtazione del Pt_1 risarcimento (già accertato e non contestato nella quantificazione) pari al 50%.
Avverso la sentenza, proponeva ricorso il AR, specificamente censurando la decurtazione al 50% correlata al concorso di colpa;
resistevano la società
[...]
restavano intimati e . CP_1 Controparte_6 CP_4 CP_3 CP_5
Con ordinanza n. 3398/2023 del 3.2.2023, la Cassazione accoglieva il ricorso, rimettendo il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Indi, con atto di citazione promuoveva il giudizio in Parte_2 riassunzione ex articolo 392 c.p.a., citando i soggetti già precedentemente vocati e, al posto di , citava fratello ed erede legittimo del Controparte_5 Controparte_5 predetto, nelle more deceduto. Questi non si costituiva, restando contumace, ma conferiva procura speciale a un avvocato e, a mezzo di costui, instava per la visibilità del fascicolo telematico e confermava essere erede legittimo di Controparte_5
In data 20.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
La Cassazione, in motivazione, parte dalla sentenza impugnata, laddove questa rileva che “deve ritenersi definitivamente acclarato che il ciclomotore procedeva nella stessa direzione di marcia dell'autovettura condotta dal e che il veicolo CP_5 ha due ruote al momento dello scontro si trovava oltre la linea di mezzeria, anche se
6 di poco, sulla corsia di sinistra» e poi afferma che non è possibile ricostruire l'esatta dinamica della collisione e in particolare se la posizione assunta dal mezzo del fosse dovuta alla manovra di sorpasso o meno. Sicché, la Cassazione osserva Pt_1 che l'unica certezza nella fattispecie è l'urto da tergo e il Giudice di appello avrebbe dovuto applicare la presunzione «de facto» di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale- operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti di cui all'articolo 2054 comma 2° c.c. - grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile;
continua la Cassazione evidenziando che la non imputabilità della causa del tamponamento risulta integrata da una situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico, sicché spetta al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia che rende inoperante la detta presunzione (violazione delle distanze di sicurezza): detta evenienza è da escludersi in caso di normale marcia dei veicoli e non di improvvisi anomali o imprevedibili ostacoli, dovendosi quindi in linea generale negarsi l'operatività dell'articolo 2054 comma II c.c. in caso di tamponamento da tergo nell'ipotesi di scontro tra i veicoli in movimento. Conclude che la Corte d'appello ha errato nel dare rilievo soltanto alla violazione dell'obbligo del di procedere sul margine destro della strada, Pt_1 perché assume rilievo, ai fini di superamento della presunzione di esclusiva responsabilità del conducente tamponante ex articolo 149 codice della strada, solo la condotta del conducente del veicolo tamponato che presenti i caratteri predetti (cioè i caratteri di anormalità tale da costituire un ostacolo improvviso anomalo e imprevedibile).
Per l'effetto, la Cassazione fissa il principio di diritto secondo il quale “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i contraenti di cui all'articolo 2054 comma secondo c.c., è superata ex art. 149 codice della strada dalla presunzione «de facto» inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivante da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.
7 Ora, in questo giudizio di rinvio entrambe le compagnie assicuratrici convenute cercano di configurare la condotta del nei termini indicati dalla Cassazione, Pt_1 cioè in termini di condotta tale da rendere la sua circolazione ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
Osserva questa Corte che, da quel che risulta dai rilievi effettuati dai VV UU e riportati nei verbali di rilevamento dell'incidente stradale in oggetto e soprattutto dallo schizzo planimetrico redatto dagli stessi Carabinieri, effettivamente il Pt_1 risulta leggermente spostato sulla sinistra della linea di mezzeria;
la circostanza appare comunque evidente, se si guarda alla posizione dei veicoli coinvolti, raffigurati nel predetto schizzo planimetrico (che cristallizza la posizione finale dei veicoli, cioè immediatamente susseguente l'incidente) ; di contro, la circostanza che il fosse in fase di sorpasso della autovettura PE quando si è verificato il Pt_1 sinistro, viene stroncata anche dal Giudice di appello, perché la CTU è estremamente dubitativa sul punto e le dichiarazioni assunte a sommarie informazioni dal e CP_3 dal non possono avere valore probatorio, tenuto conto che è il che CP_5 CP_5 evoca il sorpasso, è il conducente che ha tamponato il motociclo.
Ora, osservando lo schizzo planimetrico suddetto, la posizione del motociclo risulta effettivamente spostata dalla linea di mezzeria anche se di poco, sulla corsia sinistra. Non è dato sapere né capire per quale motivo il si trovasse oltre la Pt_1 linea di mezzeria, anche se di poco;
ma tale circostanza è sostanzialmente confermata dallo stesso , nella sua citazione per il giudizio di rinvio , laddove (pagina 8 Pt_1 citazione) inferisce che anche il , per tamponare il da tergo, doveva CP_5 Pt_1 giocoforza procedere anche lui necessariamente nello stesso senso di marcia del motociclo che lo precedeva, oltre la linea di mezzeria leggermente spostato sulla corsia di sinistra.
Ebbene, osserva questa Corte che se il avesse mantenuto la percorrenza Pt_1 regolarmente sulla destra, con alto grado di probabilità non sarebbe incorso nell'incidente, nel senso che non sarebbe stato attinto dal tamponamento da tergo da parte della PE AD. Non vi dubbio, infatti, che lo spostamento verso la linea di mezzeria e sulla sinistra, senza alcun elemento che lo giustifichi, oltre a costituire patente violazione dell'art. 143 del C.d.S., integra una condotta anomala del tamponato che integra un ostacolo imprevedibile poiché in tal modo egli si è posto
8 sulla traiettoria dell'autovettura che, per l'urto con l'altro mezzo (la EA RD) è stato improvvisamente spinto verso il ciclomotore.
Tale condotta allora, costituisce un concorso di colpa del danneggiato, che, tenuto conto delle circostanze concrete e della preminente gravità delle condotte degli altri conducenti coinvolti nell'incidente, va contenuta nella misura del 20%.
Tenuto conto che l'importo del risarcimento del danno riconosciuto al AR e liquidato dal Tribunale in primo grado non è mai stato contestato, nei criteri di determinazione e negli importi complessivi, e che il Tribunale, come detto, ha aggiunto all'importo di base del risarcimento (quello calcolato sulla base del punto tabellare tratto dalle tabelle di Milano) gli interessi compensativi diretti a liquidare il danno da ritardo nella liquidazione, l'importo finale di € 203.520,56 va decurtato del
20%, pervenendosi al risarcimento dovuto in ragione di € 162.816,00.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data dalla data della sentenza di primo grado al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per il primo grado, in complessivi € 9.714,00 di cui € 8.500,00 per compensi ed € 1.214,00 per spese, oltre oneri forfetari, IVA e CPA;
per il primo giudizio di appello, si liquidano in complessivi € 10.821,00, di cui € 9.000,00 per compensi ed € 1.821,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
per il giudizio per cassazione, in complessivi €
10.428,00 di cui di cui € 8.000,00 per compensi ed € 2.428,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
per questo secondo giudizio di appello, in complessivi €
8.786,00 di cui di cui € 8.000,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA. Di dette spese, stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato del AR, va disposta la condanna in favore dell'Erario, giusta l'art. 133
d.lgs 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando su rinvio dalla Corte di
Cassazione disposto con ordinanza n. 3398/2023 del 3.2.2023, sentiti i Procuratori delle parti, nella contumacia di : Controparte_5
1) in parziale riforma della sentenza n. 1109/2015 pronunziata dal Tribunale di
Agrigento in data 30.7.2015, condanna la società la Controparte_1 CP_12
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[...] , , , in Controparte_13 Controparte_4 CP_3 Controparte_5 solido al pagamento, in favore di , della somma di € 162.816,00, oltre Parte_2 interessi legali dalla data del 30.7.2015 al saldo;
2) condanna la società la Controparte_1 Controparte_14
, , , in solido al pagamento,
[...] Controparte_4 CP_3 Controparte_5
in favore dell'Erario, delle spese del giudizio, che liquida per il primo grado, in complessivi € 9.714,00 oltre accessori, per il giudizio d'appello in complessivi €
10.821,00 oltre accessori;
per il giudizio per cassazione, in complessivi € 10.428,00 oltre accessori;
per questo giudizio di rinvio in appello, in complessivi € 7.786,00 oltre accessori;
3) pone a carico dei predetti la Controparte_1 [...]
, , , , in solido le Controparte_14 Controparte_4 CP_3 Controparte_5
spese per la C.T.U. giusta decreto di liquidazione in atti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Cristina Midulla
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