Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 13985/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Vito Parte_1 Meltonese;
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] contumace;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto che:
1) ha svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze del dal 20/11/1987 al 31/10/2022 Controparte_1 con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere livello D/6;
2) il rapporto lavorativo è cessato con decorrenza dal 1/11/2022 per le dimissioni volontarie della dipendente rassegnate il 3/3/2022, con richiesta di applicazione del regime pensionistico c.d. “opzione donna” previsto dalla legge n. 234/2021; 3) dall'anno 2000 fino alla data di cessazione del rapporto lavorativo, ha prestato servizio presso l
[...] Pubblico (U.R.P.) del Controparte_2 Controparte_1
e dal 2003 quale referente per la formazione per
[...] l'unità Operativa;
Pt_2 4) in data 27 gennaio 2022, alle ore 11,00 circa, riceveva la telefonata di un utente che riferiva di avere una prenotazione per una visita medica presso il CP_1 per il pomeriggio dello stesso giorno, alle ore
[...] 16,00, e chiedeva informazioni sulle procedure di accesso alla struttura sanitaria in periodo di pandemia da Covid–19; in tale occasione la ricorrente rispondeva che l'accesso era consentito ai soggetti muniti di
“green pass” che poteva essere ottenuto dopo aver effettuato la vaccinazione da Covid–19 ovvero
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l'utente, dopo aver ricevuto le informazioni richieste, nel corso della telefonata reagiva in maniera stizzita, lamentando l'eccessivo rigore del Policlinico;
5) la sera del 27 gennaio 2022, alle ore 19,00 circa, era contattata telefonicamente dalla dott.ssa Persona_1
che riferiva di aver discusso telefonicamente
[...] da ultimo con il Direttore Generale dell'azienda resistente dott. il quale, dopo aver ricevuto Per_2 Part notizie sull'identità della dipendente dell' coinvolta nella telefonata suddetta del 27 gennaio, le aveva comunicato di procedere alla immediata sospensione dal servizio nei confronti della ricorrente e quindi la comunicava verbalmente alla ricorrente Per_1 l'immediata sospensione dal servizio;
6) il 28 gennaio 2022 alle ore 8,45 circa si recava unitamente alla dott.ssa presso la direzione Per_1 sanitaria del Policlinico nella stanza del dott.
[...]
dove, alla presenza dello stesso dirigente e di CP_3 altri medici della direzione sanitaria, la con Per_1 fare concitato raccontava e confermava ai presenti l'episodio avvenuto la sera prima inerente alla chiamata effettuata dalla stessa alla sig.ra e, in tale Pt_1 contesto, il dott. rassicurava la ricorrente sul CP_3 fatto che non fosse stato applicato alcun provvedimento di sospensione in quanto lo stesso aveva garantito al Direttore Generale la professionalità della sig.ra ; Pt_1
7) dopo tale confronto, rientrava presso l'Ufficio U.R.P.;
8) la stessa mattina del 28 gennaio 2022, la dott.ssa
(coordinatrice del servizio infermieristico), Per_3 sempre e solo verbalmente, comunicava alla ricorrente di prepararsi per il trasferimento dall'Ufficio URP presso l'Ufficio Cartelle Cliniche (“ove la stessa avrebbe svolto certamente mansioni inferiori rispetto al proprio livello funzionale, oltre che dequalificanti”), in virtù di una disposizione di servizio della Direzione Sanitaria, in sostituzione della collega sig.ra che invece era stata trasferita Testimone_1 Part presso l' proprio per sostituire la ricorrente;
9) in ragione di tanto si è ritrovata “sanzionata e trasferita – senza diritto di replica - sulla base di mere comunicazioni verbali, in violazione di qualunque basilare normativa di legge e diritto del lavoratore”;
10) la vicenda innanzi esposta causava serie conseguenze nella sfera psichica ed emotiva della dipendente che, dopo l'episodio del 27 gennaio, non riusciva più ad avere un sereno contatto con l'ambiente lavorativo e, infatti, dal 2 febbraio all'8 maggio successivi si è assentata per malattia a causa di uno “stato ansioso reattivo”, dal 9 maggio al 6 luglio si è assentata per ferie non riuscendo ad entrare più in contatto con
2 l'ambiente lavorativo e dal 7 luglio al 31 ottobre si è assentata per malattia per uno stato d'ansia causato dal contatto con l'ambiente lavorativo mentre in data 1 novembre il rapporto si è risolto per il pensionamento della ricorrente;
11) le suddette condotte mobbizzanti e comunque illecite del datore di lavoro hanno cagionato un disturbo d'ansia generalizzato con umore depresso in virtù del quale avrebbe diritto ad una “percentuale di invalidità permanente non inferiore al 10%, con conseguente liquidazione monetaria del danno secondo le vigenti Tabelle, considerando l'età della stessa alla data di cessazione del rapporto di lavoro” e, per altro verso, il comportamento irriguardoso e irriconoscente dell'azienda avrebbe indotto la ricorrente, pur di interrompere ogni relazione con il luogo di lavoro che era divenuto insostenibile, a richiedere il pensionamento anticipato piuttosto che attendere fisiologicamente per l'età pensionabile ordinaria con conseguente perdita di retribuzione mensile pari a 650,00 circa pari alla differenza tra retribuzione mensile percepita in orso di rapporto e rateo pensionistico mensile. In ragione di tanto la ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <
1. Accertare e dichiarare l'illiceità della condotta assunta dall' convenuta CP_1 nei confronti della sig.ra in seguito all'episodio Pt_1 del 27 gennaio 2022, per violazione dell'art. 2087 c.c., in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto.
2. Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali (conseguenti al pensionamento anticipato) e non patrimoniali (disturbo d'ansia generalizzato con umore depresso) subiti dalla ricorrente in conseguenza della predetta condotta illecita, nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche all'esito di CTU>>. Venendo subito all'esame del merito deve essere evidenziato che, in tema di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e di riparto dell'onere della prova, è principio ermeneutico consolidato quello per cui la norma appena citata “non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di
3 avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. Cass. 19.10.2018 n. 26495, Cass.
8.10.2018 n. 24742 e, da ultimo, Cass. 122808/2018)” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. Lav., 5749/2019). Con riferimento specifico al nesso di causalità (materiale) è parimenti consolidato il principio ermeneutico secondo cui il nesso eziologico è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili fermo restando che, con riferimento al nesso causale in materia civile, lo standard di "certezza probabilistica" necessario ai fini dell'accertamento dell'eziologia è costituito dalla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" mentre nell'accertamento dell'eziologia penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (si veda ex multis Cass. civ., S.U., 576/2008 nonché Cass. civ., Sez. III, 16123/2010). Merita di essere aggiunto che siffatto standard di "certezza probabilistica" in materia civile “non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (così Cass. civ., S.U., 576/2008). In virtù di quanto appena illustrato è, dunque, evidente che il richiamo non solo al giudizio di probabilità quantitativo-statistica (fondato, appunto, sulla frequenza statistica tra classi di eventi astrattamente intesi) ma anche al giudizio di probabilità logica (fondato sulle peculiarità del caso concreto e volto ad accertare, secondo il criterio del “più probabile che non”, se il caso di specie rientri o meno nella percentuale di consecuzione eziologica come desunto dalla frequenza statistica) impone che l'accertamento in merito alla sussistenza del nesso di causa non possa essere ragionevolmente operato, in via astratta, esclusivamente tra due eventi generici ed astrattamente intesi ma tra uno specifico evento dimostrato nelle sue concrete fattezze (appunto, nel caso in argomento, la dedotta nocività dell'ambiente lavorativo) ed
4 altro specifico evento parimenti dimostrato nelle sue concrete fattezze (appunto, sempre nel caso in esame, il dedotto danno alla salute). In linea di continuità con quanto esposto la Suprema Corte ha anche condivisibilmente osservato che: “In tema di malattie ed eziologia plurifattoriali, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass.
8.5.2013 n. 10818). Nè la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. Cass. 29.1.2013 n. 2038)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 5749/2019). Compiuto questo ampio inquadramento, deve essere rilevato che la parte ricorrente ha prospettato il carattere asseritamente illegittimo e comunque dannoso di due specifici atti che risultano, tuttavia, al più paventati oralmente e mai effettivamente assunti ed eseguiti. In relazione alla sospensione dal lavoro la ricorrente ha, difatti, prospettato che tale provvedimento le è stato riferito oralmente nella serata del 27 gennaio 2022 ma ha anche ammesso di essersi ripresentata al lavoro il giorno seguente e di aver svolto la sua prestazione lavorativa presso l' A questo va aggiunto che non vi è traccia Pt_2 probatoria di tale asserito provvedimento sanzionatorio sicché la ricorrente non avrebbe neanche potuto reputarsi ingiustamente sanzionata disciplinarmente (come invece rappresentato nell'atto introduttivo). Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione all'asserito “trasferimento” della ricorrente. In primis va osservato che non può neanche reputarsi si sia al cospetto di un'ipotesi trasferimento in senso tecnico in quanto non vi è né allegazione né prova (o offerta di prova) che alla ricorrente sia stato comunicato lo spostamento da un'unità produttiva (intesa quale
“articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa
5 si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale” si veda Cass. n. 20600/2014) ad un'altra ma, stando alle prospettazioni attoree, si sarebbe al cospetto solo di un cambiamento di reparto all'interno del medesimo plesso. Sotto altro profilo, sempre in relazione al
“trasferimento”, non può neanche essere trascurato che la parte ricorrente non ha offerto alcun elemento concreto in relazione alla tipologia di mansioni che avrebbe dovuto ipoteticamente sbrigare presso l'Ufficio Cartelle Cliniche di destinazione ma ha solo prospettato (non offrendo risultanze probatorie né documentali né orali) in via assolutamente generica che tanto avrebbe comportato lo svolgimento di “mansioni inferiori rispetto al proprio livello funzionale, oltre che dequalificanti”. Ancora, come già osservato per la sospensione, il
“trasferimento” in argomento non risulta neanche stato concretamente adottato né eseguito dalla datrice, posto che non vi è alcuna traccia di tanto e che il riepilogo delle timbrature relativo ai mesi dal febbraio 2022 alla fine del rapporto è stato comunque tenuto dall' Pt_2 In ragione di tutto quanto innanzi, le due asserite condotte oggetto di causa proprio in quanto al più solo prospettate (stando alle ricostruzioni della ricorrente) da altri dipendenti della azienda resistente peraltro in termini assolutamente generici e mai attuate, stando alla valutazione di causalità adeguata, non possono essere verosimilmente ricollegate eziologicamente ex ante ai danni in questa sede lamentati. Per altro verso, alla luce di quanto innanzi esposto va osservato che dal materiale documentale in atti e dalle richieste di prova orale non vi sono elementi concreti per ritenere che lo stato di ansia e stress lamentati e la scelta del prepensionamento siano occorsi a causa delle predette asserite condotte (si ripete: mai attuate e descritte genericamente dalla ricorrente). Non possono essere difatti concretamente ritenute attendibili le risultanze dei certificati medici depositati laddove il medico ha dato atto che la ricorrente ricollegava il proprio stato di ansia e stress all'ambiente lavorativo in quanto trattasi, evidentemente, di dichiarazioni provenienti dalla ricorrente e privi di riscontro obiettivo e non vi sono precisi elementi idonei a far ritenere che la ricorrente abbia effettivamente scelto di aderire all'opzione donna in ragione della paventata sospensione disciplinare e del paventato “trasferimento”. In conseguenza di tutto quanto illustrato la domanda deve essere integralmente rigettata. Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali essendo vittorioso il soggetto in questa sede contumace.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 11.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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