Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2025
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RITENUTO IN FATTO 1.- Il Tribunale ordinario di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale, con ordinanza del 20 marzo 2025, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte, allorquando concorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, numero 3-ter), del medesimo articolo censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e, in particolare, in relazione ai principi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2025REG.PROV.COLL.
N. 06093/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6093 del 2024, proposto dall’avvocato
Massimo Romano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, nonché, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , l’Ufficio del Commissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario, in persona del legale rappresentante pro tempore , il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, don domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
la Regione IS, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
l’Ufficio del Sub-commissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
della ON Capital 1 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata Katia Palladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Responsabile S.p.a. Società Benefit (già ME IS S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Verile, Salvatore Di Pardo e Vita Lucrezia Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Fondazione Policlinico universitario Agostino ME IRCCS, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, 12 luglio 2024, n. 14158, resa tra le parti e non notificata e concernente l’istanza di accesso agli atti relativi alla decisione del Consiglio dei Ministri di non esercitare il golden power nella cessione delle quote di ME IS S.p.a.;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Ufficio del Commissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario, del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, della Responsabile Capital 1 S.p.a. e della Responsabile S.p.a. Società Benefit;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato Massimo Romano è consigliere della Regione IS e, in questa qualità, con istanza n. prot. 5907 del 10 novembre 2023 presentata ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli articoli 5, 16, 19 della legge regionale del IS 18 aprile 2014, n. 10, con cui è stato approvato lo Statuto regionale, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha chiesto “ di accedere ed estrarre copia dei seguenti atti:
a: atti concernenti la concessione del finanziamento pubblico statale per la realizzazione della struttura immobiliare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sita in Campobasso largo ME, 1, ove attualmente opera il ON, anche al fine di verificare se il predetto finanziamento statale fosse o meno vincolato agli obiettivi di pubblico interesse indicati nella nota dell’Università Cattolica del S. Cuore del 9.12.2010 R/DA prot. 3432 acquisita al prot. della Giunta regionale n. 33670/10 del 15.12.2010 (realizzazione IRCSS e partecipazione regione alla governance);
b. atti, risalenti alla seconda metà del 2021, relativi alla decisione del Consiglio dei Ministri di non esercitare la golden power nella cessione delle quote di ME IS SP (poi acquisite da ON SP);
c. provvedimenti di voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale da ME spa a ON spa, atteso che dalla risposta della Direzione generale regionale è stato precisato che le relative procedure sono state tempestivamente avviate ma, evidentemente, non ancora
concluse, mentre sembra che sia già stato sottoscritto l’accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del d.lg. 502/92;
d. parere del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. OL-DGPROGS-06/06/2023-0000074-PCONSIGLIO REGIONALE DEL OL (acquisito al protocollo della Regione IS n. 93841 del 10/07/2023);
e. parere del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. OL DGPROGS-10/07/2023-0000083-P.
f. Si chiede inoltre di acquisire l’atto di nomina del rappresentante della Regione IS all’interno degli organi sociali di ON (ove effettivamente nominato), nonché tutti gli atti adottati dal suddetto rappresentante, anche con riferimento alle precedenti gestioni (Fondazione, ME spa ecc.). ”
A seguito del parziale accoglimento dell’istanza (sono stati rilasciati in copia alcuni pareri del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze), l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al Tar IS per la parte restante della documentazione, che è stata ostesa a seguito dell’accoglimento del gravame con sentenza 15 aprile 2024, n. 112, che ha tuttavia declinato la competenza in favore del Tar Lazio per quanto concerne gli atti delle Amministrazioni centrali statali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del codice del processo amministrativo.
Il consigliere regionale ha, dunque, riassunto ritualmente il giudizio dianzi al Tribunale territoriale competente, chiedendo la condanna ex articolo 116, comma 4, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti all’ostensione della parte residua degli atti richiesti, concernente quelli “ risalenti alla seconda metà del 2021, relativi alla decisione del Consiglio dei ministri di non esercitare la golden power nella cessione delle quote di ME IS s.p.a. (poi acquisite da ON s.p.a.) ”.
Con sentenza 12 luglio 2024, n. 14158 impugnata in questa sede, il Tar Lazio ha respinto il ricorso.
2. Con appello notificato il 21 luglio 2024 e depositato il 25 luglio successivo, l’avvocato Massimo Romano, nella indicata qualità di consigliere regionale del IS, ha impugnato, chiedendone la riforma, la decisione indicata, affidando il gravame ad un unico, articolato motivo, con il quale lamenta:
“ I. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.L. 21/2012, ART. 2, CO, 5, ANCHE IN RELAZIONE AL DPR 86/2014 E DPCM 133/2022, NONCHE’ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5, 16, 19 DELLO STATUTO REGIONALE – L.R. 10/2014 (IN RELAZIONE AI § 6.1. e ss.);
SUSSISTENZA DEL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL’ACCESSO AGLI ATTI: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DICAGP-0006410-P-07/12/2023- 4.8.3.7;
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 1 ter 2, 3, 22, 24, 25 DELLA L. 241/90 E SMI E DELL’ART. 97 COST.;
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5, 16, 19 DELLO STATUTO REGIONALE – L.R. 10/2014;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA;
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 12.4.2006 n. 184;
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA PA;
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART.22 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL 12 FEBBRAIO 2021;
ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA; SVIAMENTO ”: i due nuclei censori strettamente connessi l’uno all’altro lungo i quali si sviluppa il mezzo di doglianza concernono, in sostanza, l’ambito oggettivo di applicazione della normativa inerente alla riservatezza degli atti afferenti all’esercizio del golden power e la latitudine del diritto di accesso dei titolari di cariche istituzionali, nel caso di specie dei consiglieri regionali, relativamente all’attività amministrativa di competenza dell’ente di appartenenza.
3. Si sono costituiti in giudizio la ON Capital 1 S.p.a., la ON S.p.A. Società Benefit, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio del Commissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, con atti depositati rispettivamente il 30 e il 31 luglio 2024.
Tutte le parti hanno prodotto memoria difensiva il 23 e il 24 dicembre 2024 e l’appellante ha depositato memoria di replica il 27 dicembre 2024.
4. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025 la causa è passata in decisione.
5. La sentenza appellata merita conferma, potendosi prescindere dall’esame della preliminare eccezione di inammissibilità del gravame sollevata sia dalle Amministrazioni appellate che dalle società controinteressate, le quali sostengono che l’appello conterrebbe motivi di doglianza non dedotti in primo grado.
6. Il Tar ha correttamente ricostruito la normativa applicabile al caso in esame, ritenendo immune dei vizi denunciati la nota n. prot. DICAGP- 0006410-P-07/12/2023- 4.8.3.7, impugnata in primo grado, con la quale è stata negata l’ostensione degli atti con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di non esercitare il golden power in relazione alla cessione delle quote della ME IS S.p.a. in favore della ON S.p.a. Società Benefit.
7. Il percorso argomentativo del Tribunale territoriale fa leva sulla disciplina normativa concernente gli atti sottratti all’accesso, sia che esso sia proposto a fini di difesa ex articolo 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia che sia proposto da qualsiasi cittadino ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (accesso civico), sia che sia presentato da un soggetto rivestente una qualifica pubblica qualificata (consigliere regionale).
È necessario muovere dalle norme indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ritenute condivisibilmente applicabili dal primo giudice per negare l’acceso agli atti presentato dall’appellante e la cui utilizzabilità alla fattispecie è stata contestata dall’interessato.
Con la nota n. prot. DICAGP- 0006410-P-07/12/2023- 4.8.3.7, l’Amministrazione intimata ha ritenuto che la documentazione di cui l’interessato ha chiesto l’ostensione fosse inaccessibile ai sensi: - dell’articolo 9 del d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86, a mente del quale “ ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto sono sottratti all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”, restando “ fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 ” (accesso difensivo);
- dell’articolo 13 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133, secondo il quale, richiamato l’articolo 24, comma 2, della legge n. 241/1990 (“ Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. “), “ le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto sono sottratti al diritto di accesso ”, restando fermo il diritto di accesso difensivo ex articolo 24, comma 7, della l. n. 241/1990.
Il diniego è stato disposto anche tenendo conto delle altre norme invocate dal consigliere regionale che l’Amministrazione ha ritenuto inapplicabili alla sua istanza.
Con riguardo, infatti, alle disposizioni, pure indicate nella domanda di accesso, contenute sia nello Statuto regionale (articoli 5, 16 e 19 della legge regionale del IS 18 aprile 2014, n. 10) che nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne ha negato l’applicabilità, atteso che le norme statutarie non attengono all’accesso agli atti amministrativi e che le disposizioni sull’accesso civico possono trovare applicazione nel limitato ambito circoscritto dall’articolo 5, che fa salvo il “ rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis ”, che, al comma 2, esclude l’accesso “ per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. ”
8. Nella prospettiva dell’appellante, le normative richiamate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbero inconferenti rispetto all’oggetto degli atti richiesti, atteso che:
- le limitazioni stabilite dall’articolo 9 del d.P.R. n. 86/2014 non si applicherebbero al caso di specie, in quanto il diniego all’accesso sarebbe collegabile alle sole procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e dunque non nel settore sanitario sotteso all’operazione di cessione delle quote societarie di ME IS S.p.a. a ON S.p.a.;
- le limitazioni all’accesso agli atti stabilite dall’articolo 13 del d.P.C.M. n. 133/2022 non si applicherebbero al caso di specie, in quanto si tratta di disposizione relativa ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ma non al settore sanitario;
- in ogni caso, una corretta interpretazione degli stessi articoli 9, d.P.R. n. 86/2014, e 13, d.P.C.M. n. 133/2022, condurrebbe al riconoscimento della prevalenza del diritto di accesso rispetto alle esigenze di riservatezza in tutti quei casi, come quello in esame, in cui ove il primo risulti correlato al diritto difensivo, estensibile per analogia all’esercizio del diritto/dovere costituzionale sotteso al mandato elettivo di consigliere regionale.
9. Il Tar ha fatto buon governo della normativa applicabile alla richiesta di accesso agli atti concernenti il golden power .
Va preliminarmente osservato che tra le materie sottratte alla richiesta di ostensione rientra senz’altro la salute, considerato che l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21/2012 prevede l’obbligo della notifica per i casi di acquisto di quote di partecipazioni societarie anche nel settore della salute, dovendosi considerare che l’erogazione del servizio sanitario universale rientri tra i servizi pubblici essenziali previsti dal primo comma del medesimo articolo.
Né, nell’ambito delle doglianze dedotte nel gravame di cui si discute, si potrebbe ragionevolmente ritenere che le prerogative di cui gode l’appellante in qualità di consigliere regionale possano fare premio sulla normativa primaria e secondaria applicabile, considerato che il sindacato ispettivo di natura prettamente politica non può che riguardare le materie previste dalla legge e nei limiti che essa fissa.
Ha condivisibilmente rilevato sul punto il Tar quanto segue: “ l’amministrazione centrale ha negato espressamente l’accesso, osservando come le informazioni, i dati e le notizie contenuti nei documenti sono esclusi dall’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241: tale ultima disposizione demanda all’amministrazione l’individuazione delle categorie di documenti sottratti all’accesso. Per quanto di rilievo in questa sede, vanno evidenziati il d.p.r. 25 marzo 2014, n. 86 e il d.p.c.m. 1° agosto 2022, n. 133: il primo individua le procedure per l’attivazione dei poteri speciali, precisando che i relativi atti non sono accessibili (v. art. 9 d.p.r. 86/2014); il secondo, invece, disciplina le attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, ribadendo la non accessibilità ai relativi documenti (v. art. 13 d.p.c.m. 133/2022). ”
Il primo giudice ha inoltre escluso che a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in applicazione della norma che prevede l’accesso a fini difensivi, osservando che “ la richiesta di ostensione dei documenti è finalizzata esclusivamente all’esercizio delle prerogative politiche del consigliere regionale ”, nella misura in cui “ gli atti inerenti al mancato esercizio del golden power non risulterebbero utili all’esponente per una qualche tutela giuridica (d’altronde, egli non è leso direttamente dal trasferimento della proprietà della struttura ospedaliera), bensí unicamente per effettuare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione statale e poter poi esercitare, in maniera reputata migliore, la propria funzione d’indirizzo politico nel Consiglio regionale molisano. ”
Correttamente, da ultimo, la decisione impugnata ha rilevato che non potrebbe neppure consentirsi l’accesso civico agli atti (riservati) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “ in quanto le informazioni cui il ricorrente chiede di accedere concernono interessi economici e commerciali di società private, aventi natura strettamente confidenziali (v. art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ”, tenendo conto che “ al fine di ottemperare agli oneri di notifica preliminare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le imprese debbano effettuare un’importante rivelazione dei proprî assetti industriali, anche di quelli segreti: di conseguenza, è intuitiva la necessità di garantire la riservatezza su tali informazioni che, ove rese pubbliche, potrebbero ledere le società tenute alla prenotifica. ”
10. In altri termini, il provvedimento impugnato in prime cure è immune dai vizi denunciati, considerato che:
1) dovendo l’istante indicare un interesse qualificato all’ostensione di atti utilizzabili a fini difensivi, non risulta dimostrata né nell’istanza né in giudizio una posizione differenziata del consigliere regionale ad ottenere la documentazione richiesta con cui l’Amministrazione ha deciso di non esercitare il golden power , atteso che il ruolo istituzionale ricoperto dall’appellante non coincide, per sua natura, con quello di colui che intende avvalersi di atti in un possibile contenzioso;
2) ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto regionale, il consigliere regionale ha diritto, in forza delle prerogative sottese al suo ruolo istituzionale, a chiedere l’accesso ad atti in possesso della Regione IS o di enti pubblici ad essa riferibili nei limiti fissati dalle norme primarie e secondarie (l. n. 241/1990, decreto legislativo n. 33/2013, d.P.C.M. n. 133/2022 e d.P.R. n. 86/2014), non certo a quelli detenuti da un Amministrazione centrale, come tipicamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) l’articolo 22 della legge n. 241/1990 subordina l’ostensibilità di atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione alla dimostrazione, nel caso in esame carente, di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso richiesto, anche con riguardo a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 6, lett. d ), della legge n. 241/1990, che consente al Governo di sottrarre all'accesso nei casi in cui “ i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono ”;
4) l’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 ammette l’accesso civico generalizzato al fine di consentire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche a condizione che siano fatti salvi gli speculari interessi giuridicamente rilevanti (“ libertà e segretezza della corrispondenza ” e “ interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale d’autore e i segreti commerciali ”, secondo quanto previsto dall'articolo 5- bis .
Da questo punto di vista, alla luce della giurisprudenza in materia (cfr., in particolare, Consiglio di Stato, Sezione V, 26 maggio 2020, n. 3345, che ricorda, tra l’altro, l’esigenza di considerare una “ ragionevole proporzione e un equilibrio tra gli opposti e meritevoli interessi coinvolti dall’accesso a documenti amministrativi ”), l’impianto complessivo della sentenza appellata non è intaccato dal richiamo al precedente di questo Consiglio di Stato, Sezione V, 28 giugno 2024, n. 5750, invocato dall’appellante, proprio perché in quel caso la ricorrente consigliera comunale aveva chiesto di ottenere la documentazione concernente le procedure concorsuali svolte dall’amministrazione dell’ente di appartenenza, così confermandosi che le prerogative del consigliere comunale (o regionale, nel caso per cu è causa) consentono all’eletto di chiedere atti afferenti solo a procedimenti svolti dal Comune o dalla Regione.
In altre parole, la dialettica tra il diritto/dovere del consigliere regionale di conoscere atti in possesso dell’Amministrazione, nell’ambito dell’esercizio del suo fondamentale ruolo di controllo politico dell’attività della P.A. in un contesto di democrazia partecipata e partecipativa, e la riservatezza che la Legge impone di osservare rispetto a documentazione in relazione alla quale entrano in gioco interessi contrapposti si risolve in favore della seconda in tutti quei casi in cui il sindacato (cui rimanda la richiesta di accesso) non sia relativo ad atti dell’ente di appartenenza dell’istante, laddove, in ogni caso, le disposizioni primarie e secondarie consentono di negare l’accesso per la tutela di contrapposti (e superiori) interessi dell’Amministrazione e di soggetti terzi.
11. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto, precisandosi che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
12. La particolarità della vicenda contenziosa e degli interessi trattati consentono di disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 6093/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
SA De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | SA De Nictolis |
IL SEGRETARIO