TAR Roma, sez. 5T, sentenza 05/05/2026, n. 8282
TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
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Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 241/1990 e del dovere dell’Amministrazione di motivare in maniera adeguata ed approfondita il provvedimento conclusivo del procedimento - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis, L. 241/1990 e del dovere dell’Amministrazione di valutare le osservazioni presentate dal privato in sede di partecipazione al procedimento e di motivare le ragioni del loro mancato accoglimento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; difetto di correttezza, ragionevolezza, logicità e proporzionalità; difetto di imparzialità e violazione del divieto di aggravamento del procedimento, oltre che contraddittorietà, difetto di trasparenza e di buon andamento. Sviamento

    La valutazione effettuata dall’Amministrazione procedente in ordine al rilievo da attribuire ai dissensi espressi da una o più delle Amministrazioni coinvolte può essere espressa nell’atto conclusivo della conferenza anche facendo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, ossia mediante un espresso richiamo ad atti endoprocedimentali dai quali emergano le ragioni ostative alla conclusione positiva dei lavori. Nel caso di specie, vi è stato un richiamo puntuale nelle premesse motivazionali della determinazione provinciale ai lavori della conferenza, nonché agli atti adottati e ai pareri negativi resi dai diversi soggetti coinvolti. Per le medesime ragioni, è infondata la censura che si appunta sul difetto di esplicitazione delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni prodotte dalla ditta in riscontro al preavviso di rigetto, atteso che nella determinazione conclusiva della conferenza si fa proprio richiamo ai pareri con cui, all’esito dell’esame della produzione documentale, le Amministrazioni coinvolte hanno confermato il dissenso già espresso in sede di prima valutazione.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria, violazione principio imparzialità e buon andamento della P.A. - Carenza di istruttoria e difetto di motivazione - Omessa valutazione della documentazione integrativa. - Violazione e/o falsa applicazione art. 14-quinquies, L. 241/1990 per carenza di dissenso costruttivo

    È condivisibile l’eccezione di irritualità e tardività sollevata dalla Provincia intimata con riguardo a tale produzione documentale, fornita oltre il termine assegnato alle Amministrazioni partecipanti per rendere le proprie valutazioni. Comunque, la Provincia di Rieti aveva già veicolato alle Amministrazioni coinvolte l’ulteriore documentazione trasmessa dalla ditta, assegnando un nuovo termine per l’espressione del parere. Non si può negare che sia stata garantita la partecipazione al procedimento da parte dell’istante e non si può contestare la condotta tenuta dall’Amministrazione procedente, in capo alla quale grava un obbligo di concludere il procedimento nei termini, senza aggravarlo.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 NTA PAI Fiume Tevere - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 3 e 9, comma 1, lett. f), R.R. 1/2022 in relazione ai pareri AUBAC del 16.10.2024 e del 10.12.2024 ed alla nota della Provincia di Rieti del 3.12.2024 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e sviamento

    La prospettiva assunta nel ricorso non merita condivisione. Anche volendo prescindere dal fatto che la manutenzione delle opere in questione è compito degli enti a ciò preposti, l’odierna ricorrente ha chiesto il rilascio di una concessione di “lunga” e non di “breve durata” e la concessione di lunga durata è determinata in relazione all’investimento previsto per lo sfruttamento del bene assentito in concessione. Pertanto, l’interesse che muove l’operatore che chiede una concessione di lunga durata coincide con la garanzia, nel tempo, dello sfruttamento esclusivo del bene demaniale. Inquadrato l’oggetto della domanda di concessione come estrazione di materiale litoide, non può contestarsi che, in assenza delle condizioni di cui all’art. 36 NTA-PAI e, dunque, della dichiarazione di pubblica utilità, sia vietata l’asportazione di materiale inerte dall’alveo dei corsi d’acqua, con conseguente infondatezza delle censure mosse al parere reso dall’AUBAC.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e sviamento - Parere Consorzio di Bonifica dell’Etruria Meridionale e Sabina - Omessa valutazione della documentazione integrativa

    Per le medesime ragioni per cui è stato rigettato il secondo motivo di ricorso, anche questo motivo è infondato. L’esame della documentazione integrativa del 10.1.2025 non avrebbe consentito al Consorzio di Bonifica (e, dunque, alla Provincia di Rieti), di attribuire il giusto valore all’intervento di sistemazione idraulica proposto.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 NTA PAI Fiume Tevere - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 3 e 9, comma 1, lett. f), R.R. 1/2022 in relazione ai pareri AUBAC del 16.10.2024 e del 10.12.2024 ed alla nota della Provincia di Rieti del 3.12.2024 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e sviamento

    La prospettiva assunta nel ricorso non merita condivisione. Anche volendo prescindere dal fatto che la manutenzione delle opere in questione è compito degli enti a ciò preposti, l’odierna ricorrente ha chiesto il rilascio di una concessione di “lunga” e non di “breve durata” e la concessione di lunga durata è determinata in relazione all’investimento previsto per lo sfruttamento del bene assentito in concessione. Pertanto, l’interesse che muove l’operatore che chiede una concessione di lunga durata coincide con la garanzia, nel tempo, dello sfruttamento esclusivo del bene demaniale. Inquadrato l’oggetto della domanda di concessione come estrazione di materiale litoide, non può contestarsi che, in assenza delle condizioni di cui all’art. 36 NTA-PAI e, dunque, della dichiarazione di pubblica utilità, sia vietata l’asportazione di materiale inerte dall’alveo dei corsi d’acqua, con conseguente infondatezza delle censure mosse al parere reso dall’AUBAC.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e sviamento - Parere Consorzio di Bonifica dell’Etruria Meridionale e Sabina - Omessa valutazione della documentazione integrativa

    Per le medesime ragioni per cui è stato rigettato il secondo motivo di ricorso, anche questo motivo è infondato. L’esame della documentazione integrativa del 10.1.2025 non avrebbe consentito al Consorzio di Bonifica (e, dunque, alla Provincia di Rieti), di attribuire il giusto valore all’intervento di sistemazione idraulica proposto.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento - Parere Comune di Antrodoco - Omessa valutazione della documentazione integrativa

    Le conclusioni del Comune di Antrodoco sono ritenute fondate, in quanto l’estensione dell’intervento ad aree non rientranti nel demanio idrico ed appartenenti al medesimo Comune non è giustificata. L’integrazione operata dalla ditta proponente non costituisce ampliamento ingiustificato dell’oggetto della domanda concessoria, bensì approfondimento istruttorio conseguente ai rilievi mossi dall’AUBAC.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 14-bis, comma 7 e 3, L. 241/1990 - Difetto di motivazione in ordine alla mancata convocazione della conferenza simultanea richiesta dalla Ditta proponente

    L’art. 14-bis della l. n. 241/1990 configura la modalità semplificata e asincrona quale modulo ordinario di svolgimento del procedimento. Il comma 7 prevede che l’Amministrazione può procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). Nel caso in esame, l’istanza di svolgimento in modalità sincrona è stata veicolata dalla RI IO s.r.l. solo in data 17.11.2024, in occasione del riscontro al preavviso di rigetto, mentre il termine perentorio era il 17.7.2024. Né varrebbe a rimettere in termini l’istante la scelta operata, in ottica collaborativa, dall’Amministrazione procedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 05/05/2026, n. 8282
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8282
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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