Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 05/05/2026, n. 8282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8282 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02212/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2212 del 2025, proposto da
RI IO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zerella e Francesco RI Salanitri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Rieti, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. LI Fucili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Antrodoco, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Mestichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) della determinazione dirigenziale della Provincia di Rieti n. 22/sett4 del 16.1.2025 - Reg. Gen. n. 109 del 16.1.2025, recante “Procedimento di concessione di area del demanio idrico ai fini dell’estrazione di materiale litoide dal fosso Viperelle nel Comune di Antrodoco (RI) da utilizzare come materia prima seconda inerte, materia prima seconda calcestruzzo e stabilizzato, materia prima seconda nel sito produttivo del nucleo industriale di Borgo IN (RI) Codici Ateco-Istat 23.61 e 30.00.09, ai sensi del R.R. n. 1/2022 e del R.D. n. 523/1904 – Richiedente RI IO s.r.l. – Determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, Legge n. 241/1990 – Forma semplificata e modalità asincrona” ;
b) della determinazione dirigenziale della Provincia di Rieti n. 503/sett4 del 7.11.2024 - Reg. Gen. n. 2579 del 7.11.2024, recante “Procedimento di concessione di area del demanio idrico ai fini dell’estrazione di materiale litoide dal fosso Viperelle nel Comune di Antrodoco (RI) da utilizzare come materia prima seconda inerte, materia prima seconda calcestruzzo e stabilizzato, materia prima seconda nel sito produttivo del nucleo industriale di Borgo IN (RI) Codici Ateco-Istat 23.61 e 30.00.09, ai sensi del R.R. N. 1/2022 e del R.D. N. 523/1904 – Richiedente RI IO s.r.l. – Determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 1, Legge n. 241/1990 – Forma semplificata e modalità asincrona” ;
c) del parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, rilasciato nell’ambito della conferenza di servizi, acquisito al prot. prov.le n. 28583 del 16.10.2024;
d) del parere del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, rilasciato nell’ambito della conferenza di servizi, acquisito al prot. prov.le n. 30115 del 31.10.2024;
e) del parere finale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale prot. n. 13650 del 9.12.2024;
f) del parere del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, acquisito al prot. n. 402 dell’8.1.2025;
g) del parere del Comune di Antrodoco, acquisito al prot. n. 527 del 10.1.2025;
h) della nota della Provincia di Rieti - Settore IV Tutela e valorizzazione ambiente prot. n. 33138 del 3.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Rieti e del Comune di Antrodoco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa LI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TT
1. Con ricorso notificato in data 11.2.2025 e depositato il successivo 14.2.2025, la RI IO s.r.l., qualificandosi come azienda specializzata nella esecuzione di opere fluviali, di sistemazione idraulica, di bonifica e di ingegneria naturalistica, ha esposto in punto di fatto:
- di aver presentato una proposta - corredata di uno studio preliminare - tesa alla esecuzione di lavori volti a mitigare il rischio idrogeologico derivante dalle condizioni del fosso denominato “Viperelle” (in conseguenza di un’importante esondazione verificatasi nel 2017, in occasione della quale si sarebbe registrato lo spostamento di un ingente quantitativo di materiale franoso anche sulla sottostante viabilità regionale), mediante la realizzazione di un nuovo tracciato stradale e l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria al corso d’acqua, consistenti nel ripristino delle originarie sezioni idrauliche e delle opere di difesa (briglie) installate negli anni Cinquanta, nonché nella delimitazione di un’area con la funzione di vasca di laminazione per sopportare gli eventi di piena;
- che, sulla scorta dei pareri favorevoli rilasciati su tale proposta, con la nota acquisita al prot. prov.le n. 23797 del 30.11.2023 (integrata con la nota acquisita al prot. prov.le n. 4995 del 12.2.2024), formulava domanda ai sensi dell’art. 5, co. 3, del regolamento regionale 3.1.2022, n. 1, per il rilascio della concessione dell’area di demanio idrico in questione, per la durata di anni 19, ai fini della esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella gestione di un tratto di circa 1000 ml mediante: i) l’esecuzione di interventi di disostruzione del tracciato per il ripristino del corretto deflusso idrico e la difesa idraulica del sottostante abitato; ii) l’acquisizione del materiale litoide di risulta per il reimpiego quale materia prima secondaria;
- che, pur trattandosi di intervento finalizzato all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria dell’alveo (art. 5, co. 3, lett. c , e art. 9, co. 1, lett. f , r.r. n. 1/2022) e, come tale suscettibile di assegnazione diretta su istanza di parte (art. 9, r.r. n. 1/2022), la Provincia di Rieti avviava la procedura di cui all’art. 8, r.r. n. 1/2022, poi conclusasi in assenza di ulteriori domande;
- che, con nota prot. n. 19002 del 2.7.2024, la Provincia di Rieti comunicava, ai sensi dell’art. 14- bis , l. n. 241/1990, l’avvio di una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, a tal fine assegnando alle Amministrazioni coinvolte termine fino al 17.7.2024, per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
- che, in data 1.10.2024, l’odierna ricorrente trasmetteva ulteriore documentazione, riscontrando le richieste di integrazione pervenute;
- che venivano, dunque, adottati i pareri: a) della Provincia di Rieti, che precisava di non avere competenza in materia; b) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (di seguito, anche “AUBAC”), che esprimeva parere contrario in considerazione di carenze progettuali relative ad aspetti geomorfologici e idraulici; c) della Regione Lazio, che rappresentava che il nulla osta al vincolo idrogeologico - in relazione agli interventi in esso ricadenti - sarebbe stato rilasciato all’esito della conferenza di servizi, previa presentazione di un progetto conforme all’all. 2 alla D.G.R. n. 920/2022; d) del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, che esprimeva - ai fini idraulici - parere non favorevole; e) del Comune di Antrodoco, che comunicava l’inesistenza di usi civici, la compatibilità del progetto con il PTPR e l’impossibilità di rilasciare un parere di conformità urbanistico-edilizia in ragione di carenze progettuali;
- che l’Amministrazione procedente adottava la determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. 503/sett. 4 del 7.11.2024;
- che, a fronte di detta determinazione conclusiva, con nota del 17.11.2024 acquisita al prot. n. 31574 del 18.11.2024, la RI IO s.r.l., tenuto conto del contenuto degli atti di dissenso ritenuti insuperabili dalla P.A. procedente, presentava le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10- bis , l. n. 241/1990, a tal fine allegando documentazione integrativa e formulando apposita istanza di prosecuzione del procedimento in modalità sincrona;
- che, con nota prot. 32287 del 25.11.2024, la Provincia di Rieti disponeva la riapertura dei termini per l’espressione dei pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte e, a tal fine, assegnava termine fino al 10.12.2024, per ulteriori richieste di integrazioni documentali, nonché termine fino al 9.1.2025, per l’espressione dei pareri di competenza;
- che nessuno degli enti coinvolti avanzava richiesta di integrazione e/o chiarimenti, cosicché, in data 9.12.2024 e in data 10.12.2024, la ditta interessata proponeva ulteriori osservazioni e reiterava la richiesta di convocazione della conferenza in modalità sincrona, motivata - secondo quanto previsto dal menzionato art. 14- bis , co. 7, ultimo cpv. - per la complessità della decisione da assumere, nonché al fine di fornire tutti i chiarimenti necessari al superamento degli atti di dissenso espressi;
- che, prima ancora che l’Autorità procedente provvedesse alla pubblicazione delle osservazioni e della documentazione trasmessa dalla RI IO s.r.l. (avvenuta in data 11.12.2024), l’AUBAC adottava la nota prot. n. 13650 del 9.12.2024, con la quale confermava il parere non favorevole già espresso in data 16.10.2024; pervenivano altresì: il parere dell’Area Urbanistica provinciale, con il quale si confermava la non competenza sul procedimento; la nota del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, acquisita al prot. prov.le n. 402 dell’8.1.2025 con la quale, preso atto della sola documentazione integrativa acquisita in data 18.11.2024, ma non anche di quella successivamente trasmessa dalla ditta proponente, si reiterava il parere non favorevole; la nota acquisita al prot. prov.le n. 527 del 10.1.2025 del Comune di Antrodoco, con la quale l’ente esprimeva parere negativo;
- che in data 10.1.2025, l’istante trasmetteva gli elaborati progettuali revisionati comprensivi delle integrazioni ritenute mancanti dall’Autorità di Bacino e dal Consorzio di Bonifica dell’Etruria Meridionale e Sabina;
- che, con d.d. n. 22 del 16.1.2025, la Provincia di Rieti disponeva la conclusione negativa della conferenza di servizi in ragione della ritenuta insuperabilità degli atti di dissenso espressi dall’Autorità di Bacino, dal Consorzio di Bonifica e dal Comune di Antrodoco.
1.1. Il ricorso, per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, è affidato ai seguenti motivi:
I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 241/1990 e del dovere dell’Amministrazione di motivare in maniera adeguata ed approfondita il provvedimento conclusivo del procedimento - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis, L. 241/1990 e del dovere dell’Amministrazione di valutare le osservazioni presentate dal privato in sede di partecipazione al procedimento e di motivare le ragioni del loro mancato accoglimento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; difetto di correttezza, ragionevolezza, logicità e proporzionalità; difetto di imparzialità e violazione del divieto di aggravamento del procedimento, oltre che contraddittorietà, difetto di trasparenza e di buon andamento. Sviamento” - la Provincia di Rieti avrebbe fondato la propria decisione sui pareri negativi espressi dall’Autorità di Bacino e dal Consorzio di Bonifica, nonché su quello tardivamente rilasciato dal Comune di Antrodoco, senza esplicitare le ragioni che avrebbero condotto ad affermarne la “non superabilità” e senza dedicare alcun passaggio ai motivi che avrebbero determinato il mancato accoglimento delle osservazioni proposte dalla parte privata in riscontro al preavviso di rigetto;
II) “Carenza di istruttoria, violazione principio imparzialità e buon andamento della P.A. - Carenza di istruttoria e difetto di motivazione - Omessa valutazione della documentazione integrativa. - Violazione e/o falsa applicazione art. 14-quinquies, L. 241/1990 per carenza di dissenso costruttivo” - la Provincia di Rieti non avrebbe potuto adottare la decisione finale prima della pubblicazione e del conseguente esame della documentazione integrativa prodotta dalla società in data 10.1.2025;
III) “Violazione degli artt. 14-bis, comma 7 e 3, L. 241/1990 - Difetto di motivazione in ordine alla mancata convocazione della conferenza simultanea richiesta dalla Ditta proponente” - sebbene la norma non preveda un obbligo in tal senso, il diniego di disporre la convocazione della conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14- ter , l. n. 241/1990, su istanza del privato, avrebbe dovuto essere “sorretto da una motivazione in grado di giustificare la superfluità dell’incontro collegiale” ;
IV) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 NTA PAI Fiume Tevere - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 3 e 9, comma 1, lett. f), R.R. 1/2022 in relazione ai pareri AUBAC del 16.10.2024 e del 10.12.2024 ed alla nota della Provincia di Rieti del 3.12.2024 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e sviamento” - il parere negativo dell’AUBAC si fonderebbe su due aspetti: i) sotto il profilo idraulico, stante l’assenza della dichiarazione di pubblica utilità da parte dell’Autorità idraulica competente, l’intervento proposto dalla RI IO s.r.l. troverebbe un limite nel divieto previsto dall’art. 35 delle NTA del PAI del Fiume Tevere, a mente del quale “E’ vietata l’asportazione di materiale inerte nell’alveo dei corsi d’acqua, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36” ; ii) sotto il profilo geomorfologico, la ditta proponente avrebbe omesso di fornire elementi di approfondimento in ordine a quanto rilevato dalla stessa AUBAC con il precedente parere prot. n. 11292 del 16.10.2024; ebbene, a dire della ricorrente, il parere in commento sarebbe in contrasto con la disciplina di settore e, comunque, deriverebbe da un’erronea individuazione della “finalità primaria” dell’intervento proposto, il quale non sarebbe riconducibile ad attività di tipo estrattivo, rappresentando l’attività di recupero del materiale inerte attività meramente consequenziale all’intervento principale di manutenzione idraulica dell’area, mediante la “disostruzione del tracciato predetto al fine di ripristinare il corretto deflusso idrico e la conseguente funzione di difesa idraulica” ; infine, in relazione al profilo geomorfologico, il parere sarebbe illegittimo nella misura in cui l’Autorità lamenterebbe la mancata produzione di integrazioni progettuali, mentre, con il parere del 16.10.2024, si sarebbe limitata a segnalare carenze progettuali non superabili;
V) “Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e sviamento - Parere Consorzio di Bonifica dell’Etruria Meridionale e Sabina - Omessa valutazione della documentazione integrativa” - si censurano, sotto diversi profili, le motivazioni del parere negativo espresso dal Consorzio di Bonifica, sostenendo che l’esame della documentazione integrativa del 10.1.2025 avrebbe consentito di valutare diversamente l’intervento e, in particolare, il contributo che lo stesso avrebbe apportato, nel medio-lungo periodo, alla mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico e al mantenimento delle condizioni di officiosità idraulica dell’intero corso d’acqua;
VI) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento - Parere Comune di Antrodoco - Omessa valutazione della documentazione integrativa” - le conclusioni del Comune di Antrodoco, secondo cui sarebbe ingiustificata l’estensione dell’intervento ad aree non rientranti nel demanio idrico ed appartenenti al medesimo Comune, non terrebbero conto del fatto che l’AUBAC, con il parere del 16.10.2024, avrebbe espressamente richiesto alla proponente la “cartografia geomorfologica di dettaglio, comprensiva dell’individuazione delle potenziali aree di alimentazione dei fenomeni di debris flow, con indicazione dell’andamento del tracciato del corso d’acqua ante e post-operam” ; di talché, l’integrazione operata dalla ditta proponente non costituirebbe ampliamento ingiustificato dell’oggetto della domanda concessoria, quanto, piuttosto, approfondimento istruttorio conseguente ai rilievi mossi dall’AUBAC agli elaborati progettuali.
2. Si è costituita la Provincia di Rieti, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Si è costituito altresì il Comune di Antrodoco, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un soggetto controinteressato, per difetto di interesse a ricorrere avverso il parere del Comune, nonché per mancata impugnativa del primo parere comunale reso il 31.10.2024, da intendersi quale atto presupposto, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. 1596/2025, ritenuto insussistente il presupposto del periculum in mora , è stata respinta l’istanza di misure cautelari.
5. All’udienza pubblica del 24.3.2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è passata in decisione.
TT
1. Il ricorso è infondato.
2. L’infondatezza nel merito consente di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dal Comune di Antrodoco.
3. Non merita accoglimento il primo motivo di censura.
3.1. La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione effettuata dall’Amministrazione procedente in ordine al rilievo da attribuire ai dissensi espressi da una o più delle Amministrazioni coinvolte può essere espressa nell’atto conclusivo della conferenza anche facendo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem , ossia mediante un espresso richiamo ad atti endoprocedimentali dai quali emergano le ragioni ostative alla conclusione positiva dei lavori, le quali, in quanto richiamate nella determinazione conclusiva, devono intendersi implicitamente “fatte proprie” dall’Amministrazione che ha aperto la conferenza (cfr. Tar Toscana, sez. I, 4.3.2026, n. 477; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 6.11.2025, n. 3132).
3.1.1. Invero, “la giurisprudenza prevalente ritiene che tale determinazione sia assoggettata ad un obbligo di autonoma e specifica motivazione solo nell’ipotesi in cui disattenda in tutto o in parte le risultanze della conferenza di servizi e le posizioni prevalenti emerse in quella sede; di converso, laddove, la determinazione recepisca le risultanze della conferenza, l’onere di motivazione ben può dirsi soddisfatto per relationem, mediante il semplice richiamo ai verbali della conferenza stessa ovvero ai pareri resi dalle amministrazioni partecipanti (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 16 settembre 2020, n. 9588; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 5 febbraio 2021, n. 123)” (Tar Lazio, sez. V, 16.1.2024, n. 800).
3.1.2. Si tratta di un postulato che, nel caso di specie, concorre ad escludere la predicabilità di un vizio dell’istruttoria, tenuto conto del richiamo puntuale - nelle premesse motivazionali della determinazione provinciale sub iudice - ai lavori della conferenza, nonché agli atti adottati e ai pareri negativi resi dai diversi soggetti coinvolti nel corso della stessa.
Tale richiamo è, invero, sintomo inequivoco della valutazione svolta dall’Amministrazione procedente sui dissensi espressi dalle Amministrazioni menzionate e sul carattere non superabile delle ragioni ostative negli stessi esplicitate.
3.2. Per le medesime ragioni, è infondata anche la censura che si appunta sul difetto di esplicitazione delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni prodotte dalla ditta in riscontro al preavviso di rigetto, atteso che nella determinazione conclusiva della conferenza si fa proprio richiamo ai pareri con cui - all’esito dell’esame della produzione documentale - le Amministrazioni coinvolte hanno confermato il dissenso già espresso in sede di prima valutazione (ciò, fermo restando che, “in presenza di una manifestazione di volontà già espressa” , come nel caso di specie, “il silenzio mantenuto sulle osservazioni presentate a seguito di preavviso di rigetto fa [rebbe comunque] presumere che esse non vengano ritenute idonee a mutare l’avviso già espresso: applicare il silenzio-assenso, ex art. 14 bis, comma 4, della L. n. 241/90, anche alle determinazioni che le amministrazioni sono invitate ad esprimere sulle osservazioni conseguenti a un preavviso di rigetto […] onererebbe tutte le amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di trasmettere determinazioni scritte anche solo per confermare il precedente avviso, e correlativamente aprirebbe alla possibilità che quest’ultimo possa essere anche completamente capovolto con il mero silenzio” ; cfr. Cons. Stato, sez. II, 15.4.2024, n. 3392).
4. Non merita accoglimento il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale si contesta la scelta di adottare la decisione finale di rigetto, senza procedere alla preventiva pubblicazione e al conseguente esame della documentazione integrativa prodotta dalla ricorrente in data 10.1.2025.
4.1. È, invero, condivisibile l’eccezione di “irritualità” e “tardività” sollevata dalla Provincia intimata con riguardo a tale produzione documentale; va, infatti, chiarito che:
i) gli apporti istruttori in questione sono stati forniti oltre il termine (9.1.2025) assegnato (a suo tempo, cioè il 25.11.2024) alle Amministrazioni partecipanti per rendere le proprie valutazioni sulla documentazione presentata dalla ditta - ai sensi dell’art. 10- bis , l. n. 241/1990 - in data 17.11.2024;
ii) comunque, nel rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione, la Provincia di Rieti aveva già veicolato alle Amministrazioni coinvolte l’ulteriore documentazione che la stessa ditta (nonostante nessuna Amministrazione avesse richiesto integrazioni/osservazioni suppletive, ai sensi dell’art. 2, co. 7, l. n. 241/1990) aveva trasmesso, a più riprese, il 9 e il 10.12.2024, assegnando, per tale ragione, un nuovo termine per l’espressione del parere e fissandolo proprio al 10.1.2025.
4.2. Non può, dunque, negarsi che sia stata garantita la partecipazione al procedimento da parte dell’istante e non si può, parimenti, contestare la condotta tenuta dall’Amministrazione procedente, in capo alla quale grava, comunque, un obbligo di concludere il procedimento nei termini, senza aggravarlo (cfr. art. 1, co. 2, l. n. 241/1990).
5. Per le medesime ragioni, è altresì infondato il quinto motivo di ricorso, laddove si sostiene che l’esame della documentazione integrativa del 10.1.2025 avrebbe consentito al Consorzio di Bonifica (e, dunque, alla Provincia di Rieti), di attribuire il giusto valore all’intervento di sistemazione idraulica proposto.
6. Non merita, inoltre, accoglimento il terzo motivo.
6.1. L’art. 14- bis della l. n. 241/1990 configura la modalità semplificata e asincrona quale modulo ordinario di svolgimento del procedimento, disponendo al comma 1 che la conferenza si svolge in tale forma, salvi i casi di cui ai commi 6 e 7.
6.2. Per quanto qui specificamente rileva, il comma 7, invocato dalla ricorrente, prevede che l’Amministrazione “può procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata […] del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b)” .
6.2.1. Orbene, la menzionata lettera b) del comma 2 indica il termine perentorio di quindici giorni che l’Amministrazione procedente, in sede di indizione della conferenza deve concedere alle altre Amministrazioni per richiedere integrazioni e chiarimenti.
6.2.2. Nel caso in esame, in sede di indizione, in data 2.7.2024, la Provincia ha concesso termine fino al 17.7.2024, per richiedere integrazioni/chiarimenti; mentre, l’istanza di svolgimento in modalità sincrona è stata veicolata dalla RI IO s.r.l. solo il 17.11.2024, in occasione del riscontro al preavviso di rigetto.
6.2.3. Né, a parere del Collegio, in assenza di diversa previsione normativa, varrebbe a rimettere in termini l’istante la scelta operata, in ottica collaborativa, dall’Amministrazione procedente, la quale - nel veicolare le deduzioni della ditta del 17.11.2024 - con la nota del 25.11.2024, ha concesso alle Amministrazioni coinvolte ulteriore termine, fino al successivo 10.12.2024, per presentare ulteriori richieste di integrazioni/documenti.
7. È, altresì, insuscettibile di accoglimento il quarto motivo di ricorso, laddove si lamenta, in primo luogo, che l’Amministrazione procedente e, con essa, anche l’AUBAC avrebbe “individuato la finalità del progetto in maniera difforme al contenuto della […] proposta” e cioè come “attività estrattiva di materiale litoide” , piuttosto che come “attività di manutenzione idraulica del corso d’acqua” e, in secondo luogo, che, per tale via, avrebbe condotto “un’istruttoria del tutto errata sotto il profilo della valutazione della compatibilità dell’intervento al PAI del Fiume Tevere” . In particolare, le Amministrazioni avrebbero dovuto intendere l’asportazione del materiale accumulato nel fosso non come vera e propria attività estrattiva, bensì come attività solo preordinata alla realizzazione di un intervento di manutenzione idraulica (ossia, la “disostruzione del tracciato predetto al fine di ripristinare il corretto deflusso idrico e la conseguente funzione di difesa idraulica” ), ai sensi dell’art. 36 NTA-PAI, in quanto tale, rientrante nell’ipotesi di deroga al divieto di cui all’art. 35 delle stesse NTA-PAI ( “È vietata l’asportazione di materiale inerte nell’alveo dei corsi d’acqua, ad eccezione di quanto previsto all’art. 36” ).
7.1. La prospettiva assunta nel ricorso non merita condivisione.
7.2. Anche volendo prescindere dal fatto che la manutenzione delle opere in questione è compito degli enti a ciò preposti, che potrebbero semmai avvalersi dell’istituto dell’appalto di lavori (ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 53/1998, le province provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui all’art. 9, co. 1, lettere a) e b) , mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 34 della stessa legge; mentre, a tenore dell’art. 31, “La manutenzione dei corsi d’acqua, salvo quanto stabilito al comma 2, spetta di norma ai frontisti interessati. 2. La Giunta regionale, su proposta degli assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le province e le Autorità di bacino interessate, individua, con propria deliberazione […] i corsi d’acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, deve essere organizzato un servizio pubblico di manutenzione” ), non si può omettere di rilevare che l’odierna ricorrente ha chiesto il rilascio di una concessione di “lunga” e non di “breve durata” e che la concessione di lunga durata è “determinata […] in relazione […] all’investimento previsto per lo sfruttamento del bene assentito in concessione” (art. 5, co. 3, r.r. n. 1/2022).
7.2.1. In sintesi, l’interesse che muove l’operatore che chiede una concessione di lunga durata coincide con la garanzia, nel tempo, dello sfruttamento esclusivo del bene demaniale.
7.3. Pertanto, così come osservato in memoria dalla Provincia intimata, laddove la primaria finalità perseguita dalla ditta ricorrente fosse stata la “manutenzione”, la stessa avrebbe dovuto richiedere una concessione di “breve durata” ai sensi dell’art. 5, co. 2, del r.r. n. 1/2022, che stabilisce che la concessione “per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e/o impianti esistenti […] per […] opere idrauliche” è rilasciata per un massimo di diciotto mesi.
7.4. Tanto chiarito, ovverosia inquadrato l’oggetto della domanda di concessione come estrazione di materiale litoide, non può contestarsi (né è oggetto di contestazione da parte della ricorrente, la quale, viceversa, conferma che “sono vietate attività estrattive nell’alveo dei corsi d’acqua” ai sensi dell’art. 35 NTA-PAI; cfr. ricorso, p. 22) che, in assenza - come nel caso di specie - delle condizioni di cui all’art. 36 NTA-PAI e, dunque, della dichiarazione di pubblica utilità, sia vietata l’asportazione di materiale inerte dall’alveo dei corsi d’acqua, con conseguente infondatezza delle censure mosse al parere reso dall’AUBAC e “fatto proprio” dall’Amministrazione procedente.
7.4.1. Né a conclusioni diverse si potrebbe pervenire considerando che “la dichiarazione di pubblica utilità [sarebbe] parte integrante della valutazione di merito del procedimento autorizzativo, non un prerequisito esterno da acquisire prima di avviare il procedimento stesso” (in quanto “condizionare l’avvio dell’istruttoria – e l’esame del merito del progetto – alla previa sussistenza di tale dichiarazione [significherebbe] svuotare di significato l’art. 36 e rendere di fatto inapplicabile l’istituto della concessione per interventi di manutenzione idraulica” , cfr. memoria dep. da parte ricorrente in data 20.2.2026). Al riguardo, è sufficiente osservare che la Provincia di Rieti ha confermato, in memoria, che tale dichiarazione non è intervenuta neanche nel corso della conferenza, anche in ragione del fatto che il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, chiamato - in sede di indizione della conferenza - ad esprimere il “parere idraulico” ha affermato che “quanto proposto dal richiedente non appare compatibile con le attuali condizioni dell’assetto idrogeologico ed idraulico dell’area, con lo stato dei luoghi e con la vigente normativa in materia idraulica” e che non è possibile affermare che l’intervento in questione costituisca valida misura di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (nota acquisita al prot. prov.le n. 402 dell’8.1.2025, di conferma del parere non favorevole reso in precedenza).
8. Il carattere assorbente delle considerazioni sinora svolte rende superfluo l’esame dei residui motivi di doglianza.
9. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto.
10. I profili di novità che contraddistinguono la controversia consentono di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NN RI EN, Presidente FF
LI IC, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LI IC | NN RI EN |
IL SEGRETARIO