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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8600/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FALLICA GABRIELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Pt_1
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 4.500,00 per
[...]
gli aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2022/23 e 2023/24;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento spese processuali in favore della ricorrente che liquida in tal misura in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLL DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 05/06/2024 la ricorrente deduceva di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati – quale supplente e che per i suddetti anni non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione,
quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva
1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale le riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento, con Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si CP_1
costituiva in giudizio.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, la ricorrente veniva invitata a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro scritta per l'udienza del 27/01/2025 la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Le domande devono ritenersi fondate sulla scorta della pronuncia n. 29961 del
27.10.2023 con la quale le Sezioni Uniti hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività
di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ora, applicati tutti i superiori principi alle fattispecie in esame, vanno adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della ricorrente certamente per gli aa. ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Relativamente agli anni scolastici 2014/15 e 2015/16, giova premettere che l'erogazione della carta anche ai docenti supplenti presuppone l'espletamento da parte di questi di una attività di insegnamento comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato in un'ottica che valorizza precipuamente la durata annuale della didattica degli uni rispetto agli altri. Deve perciò escludersi che possa ritenersi comparabile il servizio svolto dal docente a tempo indeterminato con quello svolto dal docente a tempo determinato mediante supplenze brevi ed aventi
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro una durata inferiore ai 180 giorni. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che molteplici disposizioni del settore scolastico equiparano esplicitamente ad un insegnamento annuale quello che si è comunque protratto oltre 180 giorni. Rileva in tal senso non solo la disposizione di cui alla legge n.
124/1999 all'art. 11, comma 14, dettata in tema di ricostruzione della carriera, ma soprattutto l'art. 4 della stessa legge n. 124/1999 il quale, stabilendo che “alla
copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile
provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e
semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo
personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale docente di ruolo. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il
conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si
provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario.”, in sostanza riconosce come annualità didattica quella che copre quantomeno il lasso temporale compreso tra il 31 dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo e, dunque, un periodo di 181
giorni.
Sulla scorta di tali premesse, per ciò che concerne gli anni scolastici 2014/15 e
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2015/16, la domanda appare fondata considerando che la ricorrente ha espletato nello stesso istituto scolastico e per la stessa cattedra una supplenza protrattasi per l'a. s. 2014/15 dal 01/12/2014 al 21/12/2014, dal 07/01/2015 al 07/06/2015 e dal 08/06/2015 al 30/06/2015 e per l'a. s. 2015/16 dal 12/10/2015 al 10/01/2016
e dal 11/01/2016 al 30/06/2016 per una durata complessiva di oltre 180 giorni:
ciò che consente di potere ritenere detto servizio comparabile a quello svolto da un lavoratore a tempo indeterminato.
Ora, applicati tutti i superiori principi alla fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022,
applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta (senza attività istruttoria e processo definito in un'unica udienza).
◊
Così deciso in Palermo, il 29/01/2025.
LL UD
DE PP
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8600/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FALLICA GABRIELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Pt_1
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 4.500,00 per
[...]
gli aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2022/23 e 2023/24;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento spese processuali in favore della ricorrente che liquida in tal misura in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLL DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 05/06/2024 la ricorrente deduceva di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati – quale supplente e che per i suddetti anni non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione,
quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva
1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale le riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento, con Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si CP_1
costituiva in giudizio.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, la ricorrente veniva invitata a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro scritta per l'udienza del 27/01/2025 la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Le domande devono ritenersi fondate sulla scorta della pronuncia n. 29961 del
27.10.2023 con la quale le Sezioni Uniti hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività
di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ora, applicati tutti i superiori principi alle fattispecie in esame, vanno adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della ricorrente certamente per gli aa. ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Relativamente agli anni scolastici 2014/15 e 2015/16, giova premettere che l'erogazione della carta anche ai docenti supplenti presuppone l'espletamento da parte di questi di una attività di insegnamento comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato in un'ottica che valorizza precipuamente la durata annuale della didattica degli uni rispetto agli altri. Deve perciò escludersi che possa ritenersi comparabile il servizio svolto dal docente a tempo indeterminato con quello svolto dal docente a tempo determinato mediante supplenze brevi ed aventi
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro una durata inferiore ai 180 giorni. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che molteplici disposizioni del settore scolastico equiparano esplicitamente ad un insegnamento annuale quello che si è comunque protratto oltre 180 giorni. Rileva in tal senso non solo la disposizione di cui alla legge n.
124/1999 all'art. 11, comma 14, dettata in tema di ricostruzione della carriera, ma soprattutto l'art. 4 della stessa legge n. 124/1999 il quale, stabilendo che “alla
copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile
provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e
semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo
personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale docente di ruolo. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il
conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si
provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario.”, in sostanza riconosce come annualità didattica quella che copre quantomeno il lasso temporale compreso tra il 31 dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo e, dunque, un periodo di 181
giorni.
Sulla scorta di tali premesse, per ciò che concerne gli anni scolastici 2014/15 e
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2015/16, la domanda appare fondata considerando che la ricorrente ha espletato nello stesso istituto scolastico e per la stessa cattedra una supplenza protrattasi per l'a. s. 2014/15 dal 01/12/2014 al 21/12/2014, dal 07/01/2015 al 07/06/2015 e dal 08/06/2015 al 30/06/2015 e per l'a. s. 2015/16 dal 12/10/2015 al 10/01/2016
e dal 11/01/2016 al 30/06/2016 per una durata complessiva di oltre 180 giorni:
ciò che consente di potere ritenere detto servizio comparabile a quello svolto da un lavoratore a tempo indeterminato.
Ora, applicati tutti i superiori principi alla fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022,
applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta (senza attività istruttoria e processo definito in un'unica udienza).
◊
Così deciso in Palermo, il 29/01/2025.
LL UD
DE PP
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro