Decreto decisorio 13 febbraio 2013
Decreto decisorio 16 aprile 2013
Sentenza 31 marzo 2014
Decreto decisorio 31 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 31/03/2014, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00646/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02557/2001 REG.RIC.
N. 00910/2005 REG.RIC.
N. 00221/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2557 del 2001, proposto da:
Mo.Mi.Ru.An. s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Passarella, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 31;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto in Salerno, via Abella Salernitana n. 3;
sul ricorso numero di registro generale 910 del 2005, proposto da:
Mo.Mi.Ru.An. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Improta e Francesca Maria Passarella, legalmente domiciliata in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. IC Cioffi, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 33, presso l’Avvocatura Regionale;
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2008, proposto da:
Mo.Mi.Ru.An. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Passarella, con domicilio eletto in Salerno, via Velia n. 69, presso l’avv. Sassano;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Marialaura Consolazio, con domicilio eletto in Salerno, via Abella Salernitana n. 3, presso l’Avvocatura Regionale;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2557 del 2001:
del decreto prot. n. 1242 del 22.5.2001, con il quale, ai fini della prosecuzione dei lavori, si autorizza la coltivazione ex art. 36 l.r. n. 54/1985 su soli mq. 32.770 e si confermano le disposizioni già impartite con l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 318 del 22.2.2001
quanto al ricorso n. 910 del 2005:
del provvedimento dirigenziale n. 2005.0304075 dell’11.4.2005, avente ad oggetto la reiezione della domanda del 21.2.2005, con la quale si chiedeva l’autorizzazione alla prosecuzione ed ampliamento per l’estrazione di materiale calcareo dalla cava sita in Sperone alla località Fontana o Carcara, del decreto n. 16 dell’11.4.2005, con il quale si dispone l’estinzione dell’autorizzazione n. 1242 del 22.5.2001 e la revoca della medesima autorizzazione
quanto al ricorso n. 221 del 2008:
del decreto prot. n. 142 del 19.10.2007, avente ad oggetto la revoca del decreto di autorizzazione n. 26 del 15.3.2007 concernente la cava di calcare sita in località Carcara del Comune di Sperone, e della nota prot. n. 2008.01047204 del 5.2.2008 del Genio Civile di Avellino
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori Serafino per delega di Passarella e Consolatio per delega di De Gennaro, presente nei preliminari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RICORSO N. 2557/2001
Espone la parte ricorrente, con il ricorso n. 2557/2001, di gestire una cava sita in località Carcara del Comune di Sperone (AV) sulle p.lle 171, 172, 225, 145 e 243 del foglio 3 e13 del foglio 4 (quest’ultima frazionata per dare luogo alle p.lle 13, 141 e 142 del medesimo foglio).
Essa evidenzia che il giacimento è legittimamente sfruttato in regime di prosecuzione ex artt. 36, 38 bis e 38 ter l.r. n. 54/1985, essendo state le particelle denunciate ai sensi del d.P.R. n. 128/1959 e chieste in prosecuzione con istanza del 4.6.1986 e con successiva variante tecnica inoltrata nell’anno 1987.
Mediante l’atto impugnato, lamenta la parte ricorrente, la Regione Campania ha inteso limitare l’area legittimata in prosecuzione a soli mq. 32.770, costituita da mq. 20.000 della più ampia particella n. 13 del foglio 4 e da mq. 12.775 delle p.lle 171, 172 e 225 del foglio 3, atteso che solo le suddette aree sarebbero state chieste in prosecuzione.
Inoltre, assume l’Amministrazione intimata che, con riferimento alla p.lla 13 del foglio 4, solo una piccola parte della stessa sarebbe stata nella disponibilità dell’esercente alla data dell’8.1.1986 e, quindi, richiedibile in prosecuzione ex art. 36 l.r. n. 54/1985.
Allega per contro la parte ricorrente che, alla data dell’8.1.1986, la cava in atto interessava un’area di oltre mq. 58.200, di cui mq. 38.400 già coltivati e svincolati al 1968 e mq. 19.800 svincolati successivamente ma comunque prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 54/1985: tanto si desume dallo svincolo idrogeologico dell’8.2.1969 relativo a mq. 15.000 della p.lla 3 del foglio 4, con il quale si attesta che all’epoca venne rilasciato lo svincolo per ulteriori mq. 15.000 della p.lla 13, della quale mq. 38.400 risultavano già sfruttati a cava, dallo svincolo idrogeologico del 19.11.1983 per ulteriori mq. 800 della p.lla 13 del foglio 4, dallo svincolo idrogeologico del 1°.6.1986 per ulteriori mq. 4.000 della p.lla 13 del foglio 4.
La circostanza che la residua porzione della p.lla 13 del foglio 4 sia stata svincolata successivamente al luglio 1986 non osta, osserva la parte ricorrente, all’accoglimento della domanda di prosecuzione, potendo gli svincoli intervenire anche successivamente alla presentazione della domanda ex art. 36 l.r. n. 54/1985.
Dopo l’inoltro della domanda di prosecuzione, la parte ricorrente allega di aver presentato, nel corso del 1987, una variante tecnica dalla quale si evince che la domanda di prosecuzione concerneva tutto il complesso estrattivo denunciato ex d.P.R. n. 128/1959.
Successivamente, dopo l’entrata in vigore dell’art. 38 ter l.r. n. 54/1985, la società ha anche chiesto l’ampliamento dell’area di cava a complessivi mq. 117.000.
E’ chiaro, essa assume, che la domanda di prosecuzione, pur limitata per errore materiale a mq. 15.000, riguardava tutto il complesso estrattivo già svincolato ed oggetto di sfruttamento (mq. 58.400 ai quali andava sommata la p.lla 145 del foglio 3, successivamente autorizzata dalla Regione con provvedimento n. 1288 del 20.3.1996).
Né l’operato regionale potrebbe trovare fondamento nella tesi secondo cui la ricorrente avrebbe avuto la disponibilità di una piccola area della p.lla 13, essendo la circostanza smentita dal contratto in atti, da cui si desume che la sig.ra AN RU aveva, già prima del gennaio 1986, la disponibilità dell’intera particella in questione.
Qualora poi la P.A. avesse ritenuto l’incompletezza del progetto allegato all’originaria istanza di prosecuzione, avrebbe dovuto chiedere le necessarie integrazioni, ex art. 11, comma 2, l.r. n. 54/1985.
In ogni caso, anche qualora volesse ritenersi l’istanza di prosecuzione limitata a mq. 32.770, la Regione avrebbe dovuto tenere conto della successiva variante tecnica, dalla quale si evince che l’area da coltivare comprende l’intera p.lla 13 e comunque l’intero complesso estrattivo in atto al gennaio 1986, ai sensi dell’art. 38 ter bis l.r. n. 54/1985.
L’esercente inoltre, dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 17/1995, aveva chiesto l’ampliamento dell’area di cava a mq. 117.000, con istanza anch’essa trascurata dall’Amministrazione regionale.
Una ulteriore ragione di illegittimità deriva dal fatto che gli atti impugnati, nella parte in cui riducono a mq. 32.770 l’area coltivabile in prosecuzione, caducano il provvedimento espresso regionale con il quale, valutando una richiesta di ampliamento del luglio1989 concernente mq. 17.826, era stata consentita la prosecuzione della coltivazione sull’area suindicata, ulteriore rispetto ai mq. 32.770 oggi assentiti.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, evidenzia tra l’altro che l’istanza del 19.6.1989 non può essere presa in considerazione perché presentata oltre il termine del 7.1.1986, che l’istanza del 10.7.1995 non può essere presa in considerazione in quanto il legale rappresentante della Mo.MI.RU.AN. s.a.s. è il sig. TA IC e non RU AN, che a seguito delle recidive alle infrazioni precedentemente diffidate, in quanto l’attività estrattiva è stata proseguita nonostante i provvedimenti di sospensione emessi, con decreto dirigenziale n. 16 dell’11.4.2005 è stata dichiarata l’estinzione dell’autorizzazione n. 1242 del 22.5.2001.
Tanto premesso, deve muoversi dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale la Regione Campania, evidenziato nelle premesse che:
- è stata presentata istanza del 4.6.1986 della ditta RU AN, avente ad oggetto autorizzazione ex art. 36 l.r. n. 54/1985 per la prosecuzione della coltivazione della cava per una superficie complessiva di mq. 15.000, allegando progetto di coltivazione per la p.lla 13 del foglio 4 (mq. 20.000) e per le p.lle 171, 172, 225 e 145 del foglio 3 (mq. 12.770), per complessivi mq. 32.770;
- è stata presentata istanza del 19.6.1989, con la quale la ditta, ad integrazione e rettifica della precedente, chiedeva l’autorizzazione ex art. 36 l.r. n. 54/1985 per una superficie complessiva di mq. 17.826;
- è stata presentata la nota del 6.9.1990, con la quale RU AN comunicava che l’attività estrattiva interessava anche la p.lla 145 del foglio 3;
- è stata emessa la nota prot. n. 1288 del 20.3.1996, con la quale il Settore Cave della Regione prendeva atto di quanto comunicato, consentendo la prosecuzione della coltivazione;
- alla data del 7.1.1986 la documentazione relativa alla disponibilità della p.lla 13 del foglio 4 concerneva una “zonetta” di terreno e non l’intera superficie della particella;
- in data 8.10.1983 veniva presentata denuncia di esercizio per le p.lle 171 e 172 del foglio 3;
- in data 16.11.1983 veniva presentata denuncia di esercizio concernente la p.lla 13 del foglio 4;
- a fronte delle denunce di esercizio ed in base all’istanza di prosecuzione del 4.6.1986, la coltivazione della cava è legittima, ai sensi dell’art. 36 l.r. n. 54/1985, per complessivi mq. 32.770, concernenti le p.lle 171, 172 e 225 del foglio 3 per mq. 12.775 e parte della p.lla 13 del foglio 4, per mq. 20.000, come rilevato dalla planimetria allegata all’istanza del 4.6.1986;
- la coltivazione è stata svolta al di fuori dell’area di legittima coltivazione, cioè sulla p.lla 146 del foglio 3 per circa mq 1.000, sulla p.lla 242 del foglio 3 per circa mq. 4.000, sulla p.lla 13 del foglio 4 per circa mq. 40.000;
ha autorizzato, in accoglimento dell’istanza del 4.6.1986, la prosecuzione della coltivazione della cava per una superficie complessiva di mq. 32.770.
Lamenta quindi la parte ricorrente che, mediante l’atto impugnato, la Regione Campania ha inteso illegittimamente limitare l’area legittimata in prosecuzione a soli mq. 32.770, costituita da mq. 20.000 della più ampia particella n. 13 del foglio 4 e da mq. 12.775 delle p.lle 171, 172 e 225 del foglio 3, ritenendo che solo le suddette aree sarebbero state chieste in prosecuzione.
Ebbene, deve evidenziarsi che la diversa ampiezza dell’area suscettibile di ulteriore attività estrattiva, secondo gli assunti attorei, e di quella assentita in prosecuzione mediante l’impugnata autorizzazione deriva essenzialmente dalla inclusione nella prima, ad opera della parte ricorrente, della p.lla 13 del foglio 4, nella sua intera estensione (e non per soli mq. 20.000), e delle p.lle 145 e 243 del foglio 3, non considerate invece dall’Amministrazione regionale intimata nel provvedimento di autorizzazione.
Fatta tale precisazione, ritiene il Tribunale che non possano ritenersi idonei, ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, i rilievi attorei secondo cui, alla data dell’8.1.1986, la cava in atto interessava un’area di oltre mq. 58.200, di cui mq. 38.400 già coltivati e svincolati al 1968 e mq. 19.800 svincolati successivamente ma comunque prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 54/1985.
L’art. 36 l.r. n. 54/1985 lega infatti la possibilità di legittima prosecuzione dell’attività di coltivazione al ricorrere di ben precisi e tassativi presupposti, relativi essenzialmente al fatto che la coltivazione della cava fosse in atto alla data dell'8 gennaio 1986, che fosse stata presentata denuncia di esercizio a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e che, entro sei mesi dalla data suindicata, l'esercente abbia presentato domanda di proseguimento.
In tale contesto normativo, nessun rilievo assume - in costanza di due denunce di esercizio relative alle p.lle 171 e 172 del foglio 3 (quella dell’8.10.1983) ed alla p.lla 13 del foglio 4 (quella del 16.11.1983) e di una domanda di prosecuzione limitata alle p.lle 171, 172, 225 e 145 del foglio 3 (per circa mq. 12.770) ed alla p.lla 13 del foglio 4 (per circa mq. 20.000), per una superficie complessiva di mq. 32.700 – il fatto che fosse stata svincolata, da un punto di vista idrogeologico, una superficie maggiore: rimane il dato di fatto inconfutabile che le aree autorizzabili in prosecuzione erano solo quelle indicate sia nelle citate denunce di esercizio che nell’istanza di prosecuzione, ovvero le p.lle 171 e 172 del foglio 3 e la p.lla 13 (per mq. 20.000) del foglio 4.
Quanto in particolare alla p.lla 13 del foglio 4, che la parte ricorrente pretende di considerare per intero nonostante l’istanza di prosecuzione la contempli per soli mq. 20.000, deve rilevarsi, in senso contrario alla tesi attorea, che l'”indicazione della superficie dell'area oggetto della domanda” costituisce un requisito indispensabile (e vincolante, anche nei confronti dell’Amministrazione procedente) dell’istanza, ex art. 8, comma 1, lett. d) l.r. n. 54/1985: con la conseguenza che, ai fini della perimetrazione dell’area autorizzabile in prosecuzione, non è consentito prescinderne.
Ugualmente non significativo, al fine di offrire sostegno alle deduzioni attoree, è l’assunto secondo cui, dopo l’inoltro della domanda di prosecuzione, sarebbe stata presentata, nel corso del 1987, una variante tecnica, dalla quale si evincerebbe che la domanda di prosecuzione concerneva tutto il complesso estrattivo denunciato ex d.P.R. n. 128/1959: a prescindere dal fatto che l’assunto è sfornito di ogni supporto probatorio, anche di ordine documentale, deve rimarcarsi che la suddetta variante tecnica, presentata in data imprecisata, non è idonea, proprio perché successiva al termine dell’8.1.1986, ex art. 36 l.r. cit., a produrre effetti ampliativi dell’area suscettibile di coltivazione.
Nessun rilievo assume l’ulteriore circostanza invocata dalla parte ricorrente, ovvero la presentazione, dopo l’entrata in vigore dell’art. 38 ter l.r. n. 54/1985, di una istanza di ampliamento dell’area di cava a complessivi mq. 117.000: essa infatti nulla dice in ordine all’ampiezza della superficie oggetto di tempestiva istanza di prosecuzione ex art. 36 l.r. cit..
Ove poi la parte ricorrente intendesse lamentare l’inerzia serbata dalla Regione a fronte della predetta istanza di ampliamento, non potrebbe non osservarsi che il provvedimento impugnato ha ad oggetto l’istanza di prosecuzione del 4.6.1986, mentre la suddetta istanza di ampliamento esula dall’oggetto del provvedimento (e quindi, di riflesso, del giudizio): senza trascurare che l’esame dell’istanza di ampliamento presuppone la definizione della propedeutica istanza di prosecuzione e la definitiva determinazione, di fatto operata mediante il provvedimento impugnato, dell’area suscettibile di prosecuzione dell’attività estrattiva.
Ugualmente priva di ogni corredo probatorio è poi la tesi secondo cui la domanda di prosecuzione sarebbe stata limitata per mero errore materiale a mq. 15.000, mentre la stessa riguardava in realtà tutto il complesso estrattivo già svincolato ed oggetto di sfruttamento.
Né può imputarsi alla Regione l’onere di richiedere integrazioni, ex art. 11, comma 2, l.r. n. 54/1985, non discutendosi di incompletezza documentale dell’istanza di prosecuzione, ma di delimitazione dell’area assentibile in prosecuzione secondo le indicazioni contenute nell’istanza medesima.
Quanto poi all’istanza (del 19.6.1989), presentata “ad integrazione e rettifica” dell’istanza del 4.6.1986 (come si evince dalle premesse del provvedimento impugnato), deve evidenziarsi che essa è irrilevante ai fini del decidere, essendo pur sempre successiva al termine perentorio entro il quale, ai sensi dell’art. 36 l.r. n. 54/1985, doveva essere presentata l’istanza di prosecuzione.
Infine, non ha rilevanza invalidante il provvedimento impugnato l’asserita portata caducante dallo stesso illegittimamente assunta con riguardo al provvedimento espresso regionale (n. 1288 del 20.3.1996) con il quale, in riscontro ad una comunicazione secondo la quale l’attività estrattiva interessava anche la p.lla 145 del foglio 3, prendeva atto di quanto comunicato: trattasi infatti di mera presa d’atto, priva di valore provvedimentale ed inidonea a surrogare i presupposti legittimanti la prosecuzione dell’attività estrattiva, così come delineati dall’art. 36 l.r. n. 54/1985.
Deve solo aggiungersi che, come si vedrà, l’autorizzazione impugnata con il ricorso n. 2557/2001 (n. 1242/2001) è stata dichiarata estinta ( rectius , decaduta) oltre che revocata con il provvedimento (n. 16/2005) impugnato con i motivi aggiunti al ricorso n. 910/2005: con la conseguenza che, oltre alle evidenziate ragioni di infondatezza del ricorso n. 2557/2001, emergono (alla luce della infondatezza dei predetti motivi aggiunti) concreti profili di improcedibilità dello stesso.
RICORSO N. 910/2005
Con il successivo ricorso n. 910/2005, la società ricorrente, esercente l’attività di estrazione di materiale calcareo nella cava sita in Sperone, località Carcara, sulle p.lle nn. 11, 13, 145, 171, 172, 225. 242 e 243 del foglio 3, giusta autorizzazione regionale n. 1242 del 22.5.2001, evidenzia che le p.lle nn. 145, 171, 172, 225 e 242 hanno già costituito oggetto di sfruttamento per una superficie complessiva di mq. 19.000, mentre la p.lla n. 13 è stata oggetto di sfruttamento solo in parte e la p.lla n. 11 non è stata ancora interessata dall’estrazione.
Essa allega di aver presentato, in data 21.2.2005, domanda di autorizzazione a proseguire ed ampliare l’attività di cava sulla rimanente porzione della p.lla n. 13 e sull’intera particella n. 11, nonché a procedere al recupero ambientale delle altre particelle già oggetto di sfruttamento.
Lamenta quindi l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, con il quale si afferma che essa ha ripetutamente svolto attività abusiva per la quale è stata emessa una serie di provvedimenti inibitori, con la conseguenza che è in corso la procedura di estinzione dell’autorizzazione e di revoca della stessa per omessa stipula della convenzione con il Comune di Sperone, concludendo che non è possibile autorizzare ulteriore attività di coltivazione in prosecuzione di quella abusiva già effettuata e che per detta attività abusiva deve essere presentato esclusivamente un progetto di recupero ambientale, senza interessare nuove aree.
Le censure formulate in ricorso si propongono di evidenziare che: 1) è stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda; 2) il provvedimento impugnato è carente di idonea motivazione, non potendo ritenersi sufficiente il richiamo agli abusi ascritti alla parte ricorrente, tendendo la domanda presentata a sanare gli stessi mediante il rilascio di una nuova autorizzazione, ferme restando le responsabilità amministrative e penali, con le connesse sanzioni, per le illegalità precedentemente commesse; 3) l’autorizzazione richiesta è stata negata nonostante la sussistenza dei presupposti e della documentazione previsti per il suo favorevole esito, in violazione dell’art. 5 l.r. n. 54/1985, né è stato richiesto il parere degli Enti interessati, così illegittimamente comprimendo i diritti costituzionali posti a presidio della libertà di iniziativa economica e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, mediante l’atto impugnato con il ricorso n. 910/2005, l’Amministrazione regionale:
- rilevato che il progetto di prosecuzione ed ampliamento presentato interessa nuove aree prossime alla cava autorizzata, ai sensi dell’art. 36 l.r. n. 54/1985, con decreto dirigenziale n. 1242 del 22.5.2001, in relazione alla quale la ditta, in difformità da quanto autorizzato, ha ripetutamente svolto attività abusiva per la quale sono stati emessi i seguenti provvedimenti inibitori:
ordinanza di sospensione n. 318 del 2.2.2001
ordinanza di sequestro amministrativo n. 68 del 16.1.2002
ordinanza di sospensione n. 686 del 7.3.2003
ordinanza n. 68 del 19.3.2002
- rilevato che a seguito di sopralluogo effettuato in data 3.12.2004 è stata riscontrata una ulteriore nuova coltivazione abusiva con sostanziale difformità dello stato dei luoghi rispetto ai grafici presentati;
- richiamata la nota n. 980193 del 10.12.2004, con la quale sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Avellino i relativi verbali di accertamento di ulteriore violazione dei luoghi sottoposti a sequestro amministrativo;
- evidenziato che, per recidiva di infrazioni precedentemente diffidate, è in corso la procedura per l’emissione del decreto di estinzione dell’autorizzazione n. 1242 del 22.5.2001, ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. b) l.r. n. 54/1985, nonché per la revoca della stessa, ai sensi dell’art. 18, comma 4, l.r. n. 54/1985, per omessa stipula della convenzione con il Comune di Sperone;
ha concluso nel senso di ritenere che non possa essere autorizzata ulteriore attività di coltivazione in prosecuzione di quella abusiva già effettuata, dovendo per detta attività abusiva essere presentato esclusivamente un progetto di recupero ambientale, senza interessare nuove aree.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l’esame della domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo debba essere posposta alla disamina dei motivi aggiunti, rivolti avverso il successivo provvedimento con il quale, come preannunciato con il provvedimento gravato con il ricorso, è stata dichiarata l’estinzione ( rectius , la decadenza) dell’autorizzazione n. 1242/2001 nonché disposta la revoca della stessa: è evidente infatti che l’eventuale infondatezza dei suddetti motivi aggiunti non potrebbe che determinare l’improcedibilità del ricorso introduttivo, essendo venuto meno il titolo principale (l’autorizzazione n. 1242/2001) sul quale dovrebbe innestarsi quello derivato (di prosecuzione ed ampliamento della cava), negato con il provvedimento impugnato con il medesimo ricorso introduttivo.
Con i motivi aggiunti depositati in data 31.5.2005, è stato quindi impugnato il provvedimento dirigenziale regionale con il quale:
- richiamata l’ordinanza di sequestro amministrativo dell’intero perimetro di cava n. 68 del 16.1.2002;
- richiamata l’ordinanza n. 686 del 7.3.2003, di sospensione della coltivazione sulla superficie di circa mq. 2.400, compresa nei limiti della superficie legittima di mq. 32.770, autorizzata con ordinanza n. 1144 dell’11.6.2002, sulla base dell’accertamento della coltivazione di superfici al di fuori della suddetta area riconosciuta legittima, interessando parte della p.lla n. 242 del foglio 3, e del fatto che la superficie di mq. 2.400 è stata interamente sfruttata;
- rilevata l’omessa attuazione degli adempimenti preliminari per la stipula della convenzione con il Comune di Sperone ai sensi degli art. 18 e 36 l.r. n. 54/1985;
- richiamata la nota del 21.9.2004, prot. n. 730275, con la quale, nel confermare l’ordinanza n. 686 del 7.3.2003, si comunica che i due progetti presentati (di coltivazione e recupero ambientale dell’area legittima e di solo recupero ambientale dell’area abusivamente coltivata) non sono stati ritenuti meritevoli di approvazione e che devono essere sottoposti all’esame degli Enti preposti per la tutela dei vincoli esistenti, oltre a dover contenere le indicazioni necessarie per poter essere attuati entro il mese di maggio 2006;
- rilevato che in data 28.10.2004 è stato trasmesso nuovo progetto di coltivazione e recupero ambientale sull’area legittima e nuovo progetto di recupero ambientale sull’area abusivamente coltivata;
- evidenziato che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 3.12.2004 nell’ambito della fase istruttoria dei progetti presentati, è stata riscontrata una ulteriore nuova coltivazione abusiva con sostanziale difformità dello stato dei luoghi rispetto ai grafici presentati, in particolare la presenza di due fosse di rilevanti dimensioni, in sostanziale difformità del progetto di coltivazione approvato e dall’autorizzazione n. 1242 del 22.5.2001;
- considerato che la ditta ha abusivamente proceduto all’esecuzione di attività estrattiva su aree già oggetto di sequestro amministrativo disposto con ordinanza n. 68 del 16.1.2002, confermata con ordinanza n. 686 del 7.3.2003;
- rilevato che la ditta ha proseguito nell’attività estrattiva abusiva con la escavazione di due fosse di rilevanti dimensioni e non ha ottemperato all’obbligo di stipula della convenzione con il Comune di Sperone;
ha decretato l’estinzione dell’autorizzazione n. 1242 del 22.5.2001, ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. b) l.r. n. 54/1985, per palese recidiva delle infrazioni precedentemente diffidate, in quanto, nonostante i provvedimenti cautelativi di sospensione ed i sigilli apposti ai sensi dell’art. 27 l.r. n. 54/1985, ha proseguito l’attività di escavazione su aree legittime ed abusive, nonché la revoca della stessa autorizzazione, ai sensi dell’art. 18, comma 4, l.r. n. 54/1985, per omessa stipula della convenzione con il Comune di Sperone e per il mancato pagamento delle somme dovute al medesimo Comune ai sensi dell’art. 36 l.r. n. 54/1985.
Le censure formulate con i suddetti motivi aggiunti si propongono di evidenziare quanto segue: 1) è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento; 2) l’art. 13 l.r. n. 54/1985, nel prevedere la decadenza dell’autorizzazione nell’ipotesi di inosservanza delle relative prescrizioni, dispone che l’imprenditore debba essere “preventivamente diffidato”, mentre nella specie è mancata la previa diffida ad adempiere; 3) il provvedimento è contraddittorio, laddove contesta la prosecuzione dell’attività estrattive su aree “legittime ed abusive”; 4) quanto alle aree esterne al perimetro di cava, per le quali è stata avanzata domanda di autorizzazione allo sfruttamento in ampliamento, la recidività non sussiste e comunque si tratta di attività di scavo di scarsa rilevanza rispetto all’intera consistenza della cava; 5) quanto alla revoca dell’autorizzazione, le somme dovute sono state tutte pagate e la convenzione con il Comune di Sperone è in corso di stipula, poiché solo in data 10.3.2005 il responsabile del servizio ha approvato il relativo schema; 6) quanto al sequestro degli immobili costituenti la cava e dei macchinari componenti l’impianto di frantumazione, non vi è alcuna correlazione tra il presunto sfruttamento abusivo della cava e l’impianto di frantumazione di materiali provenienti dall’esterno, per il quale non è prevista la necessità dell’autorizzazione, né la cava né l’impianto di frantumazione sono suscettibili di confisca, cui il sequestro è preordinato; 7) il provvedimento impugnato commina una sanzione amministrativa, di carattere personale, a persona deceduta; 8) il dispositivo avente ad oggetto la redazione di un progetto di solo recupero ambientale dell’intera area di cava è inficiato da illegittimità derivata, alla luce dei vizi precedentemente dedotti.
Procedendo quindi, secondo l’ordine suindicato, all’esame dei predetti motivi aggiunti, è infondata, in primo luogo, la censura intesa a lamentare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento: la funzione partecipativa della stessa può infatti ritenersi utilmente assolta dalla nota regionale prot. n. 2005.0304075 dell’11.4.2005, impugnata con il ricorso introduttivo, intesa tra l’altro a manifestare l’intento regionale di procedere alla dichiarazione di estinzione ed alla revoca dell’autorizzazione n. 1242/2001.
Infondata è anche la censura intesa a lamentare il mancato assolvimento, da parte della Regione, all’onere di diffidare preliminarmente l’esercente.
Deve premettersi che il potere esercitato dall’Amministrazione regionale rinviene il suo fondamento legittimante nell’art. 13, comma 3, lett. b) l.r. n. 54/1985, ai sensi del quale “la decadenza dell'autorizzazione può inoltre essere pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato (…) per recidiva delle infrazioni precedentemente diffidate”.
Ebbene, mediante l’impugnato provvedimento, l’Amministrazione ha contestato alla parte ricorrente la prosecuzione dell’attività estrattiva abusiva, nonostante l’adozione di precedenti ordinanze di sospensione e di misure di sequestro, intese ad impedirla: tali provvedimenti integrano, ad avviso del Tribunale, le diffide aventi ad oggetto le infrazioni precedentemente consumate che, insieme alla reiterazione delle infrazioni medesime, nonostante le diffide stesse, legittimano l’estinzione dell’autorizzazione, ai sensi della norma richiamata.
Infondata è anche la doglianza con la quale viene lamentata la contraddittorietà del provvedimento impugnato, contestando esso la prosecuzione dell’attività estrattive su aree “legittime ed abusive”: basti considerare che le contestazioni mosse alla ditta ricorrente hanno ad oggetto la prosecuzione dell’attività estrattiva nonostante la vigenza di una ordinanza di sospensione dei lavori (n. 686 del 7.3.2003) che precludeva l’esercizio della stessa sia sull’area legittimamente coltivabile (in forza delle autorizzazioni n. 1242 del 22.5.2001 e n. 1144 dell’11.6.2002) sia su quella non autorizzata.
Infondata è altresì la censura intesa ad evidenziare che per le aree esterne al perimetro di cava, per le quali è stata avanzata domanda di autorizzazione allo sfruttamento in ampliamento, non sussiste la contestata recidività e comunque si tratta di attività di scavo di scarsa rilevanza rispetto all’intera consistenza della cava.
In primo luogo, infatti, non è chiaro a quale istanza di ampliamento la parte ricorrente intenda fare riferimento, essendo la stessa solo genericamente richiamata: in particolare, non è chiaro se la suddetta istanza riguardi la p.lla 242 del foglio 3, sulla quale si è verificato lo sconfinamento (dall’area di legittima coltivazione) contestato dall’Amministrazione.
Peraltro, il mancato esame dell’istanza di ampliamento non legittima l’esercente ad estendere l’attività estrattiva su aree non ancora autorizzate.
Inoltre, non è offerto alcun elemento di prova a sostegno della affermata “scarsa rilevanza” dello sconfinamento attuato con la coltivazione abusiva della p.lla 242, mentre il comportamento recidivo contestato riguarda anche aree esterne al legittimo ( ergo , autorizzato) perimetro di cava (basti evidenziare che l’abusività dell’attività estrattiva, prima del provvedimento impugnato, era già stata contestata con l’ordinanza n. 68/2002 e successivamente con l’ordinanza n. 686/2003): né rileva che, come afferma la parte ricorrente, le precedenti diffide abbiano riguardato aree diverse dalla citata p.lla 242 (contestata per la prima volta, sembrerebbe, con l’ordinanza n. 686/2003), non comprendendosi quale titolo possa vantare la parte ricorrente, una volta venuta legittimamente meno (a causa dei contestati comportamenti recidivi) l’autorizzazione, alla prosecuzione dell’attività estrattiva su aree (come la predetta p.lla 242) estranee ab origine al contenuto della stessa.
Infine, deve evidenziarsi che la tesi attorea, secondo cui non possono costituire causa di decadenza dell’autorizzazione infrazioni di lieve entità (rispetto all’intera consistenza della cava), pur astrattamente proponibile in considerazione del carattere discrezionale del provvedimento impugnato, non trova idoneo riscontro nella fattispecie in esame, in cui sono contestati plurimi e reiterati comportamenti di abusiva coltivazione (al di là dell’ampiezza della superficie sulla quale sono stati svolti) e la violazione dell’ordine di sospensione dell’attività n. 686/2003 (concernente anche le aree comprese nel provvedimento autorizzatorio) emanato dall’Amministrazione regionale.
Le doglianze intese a contestare il dispositivo revocatorio, incentrato sulla mancata stipula della convenzione con il Comune di Sperone, come prescritto dall’art. 18, comma 4, l.r. n. 54/1985, e sul mancato pagamento delle somme dovute al medesimo Comune ai sensi dell’art. 36 l.r. n. 54/1985, devono essere invece considerate improcedibili, nessun interesse avendo la parte ricorrente all’annullamento dello stesso, in vigenza della declaratoria di estinzione dell’autorizzazione revocata.
Infondate sono anche le censure rivolte nei confronti della determinazione di sequestro dei macchinari componenti l’impianto di frantumazione, non essendovi - ad avviso della parte ricorrente - alcuna correlazione tra il presunto sfruttamento abusivo della cava e l’impianto di frantumazione di materiali provenienti dall’esterno.
Basti in proposito evidenziare che l’impugnata determinazione è meramente applicativa del disposto dell’art. 27 l.r. n. 54/1985, ai sensi del quale “in caso di accertata inadempienza al provvedimento di sospensione dei lavori di ricerca o di coltivazione, nonché al provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca o dell'autorizzazione o della concessione, il Presidente della Regione o suo delegato ordina la recinzione dei luoghi interessati dalla ricerca o dalla coltivazione e l'apposizione dei sigilli anche al macchinario esistente nel luogo”.
Inammissibile, per carenza di interesse, deve invece ritenersi la censura volta a lamentare che la sanzione amministrativa pecuniaria comminata, ex art. 6 l.r. n. 13/1983, al sig. TA IC, nella qualità di esercente la cava e proprietario dei suoli, non tiene conto dell’avvenuto decesso di quest’ultimo: invero, a prescindere dal rilievo secondo cui non è precisata la data del decesso (onde verificare se la stessa sia precedente o successiva all’adozione del provvedimento impugnato), deve rilevarsi che, in base al principio di intrasmissibilità delle sanzioni amministrative, non è configurabile, in capo alla parte ricorrente, alcun interesse a dolersi dell’atto applicativo della suddetta sanzione.
L’infondatezza delle censure esaminate evidenzia l’immunità dalle stesse (fatte valere dalla parte ricorrente sub specie di invalidità derivata) del dispositivo con il quale viene ordinata la redazione di un progetto di solo recupero ambientale dell’intera area di cava.
La reiezione dei motivi aggiunti inoltre, come anticipato, non può che determinare l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
RICORSO N. 221/2008
Con l’ultimo dei ricorsi proposti, la società ricorrente allega di coltivare una cava di calcare sita alla località Carcara del Comune di Sperone (AV), oggetto prima di denunzia ex d.P.R. n. 128/1959, quindi di domanda di prosecuzione ex art. 36 l.r. n. 54/1985.
Allega altresì che, a seguito dell’approvazione da parte della Regione Campania del Piano Regionale delle Attività Estrattive, che ha collocato la cava in area di crisi ed i terreni contigui all’area di cava già in corso di sfruttamento in area di riserva, ha dapprima richiesto alla Regione medesima di delimitare i nuovi comparti estrattivi intorno all’area di cava, onde consentire l’ampliamento dell’attività in essere, quindi ha presentato un progetto di riqualificazione e delocalizzazione dell’intera area di cava.
Espone quindi che la Regione Campania ha emesso il provvedimento n. 26 del 15.3.2007, con il quale ha disposto il dissequestro dell’area di cava e degli impianti ivi insistenti, ma che tuttavia il Genio Civile di Avellino ha comunicato prima il preavviso di diniego, quindi ha adottato l’impugnato provvedimento di revoca del menzionato decreto n. 26/2007.
Mediante le censure articolate in ricorso, viene in particolare evidenziato che: 1) i provvedimenti regionali di inibizione dell’attività estrattiva per asserita coltivazione abusiva si fondano sull’erroneo convincimento regionale che la superficie legittimamente coltivabile riguardi un’area di soli mq. 32.770: tuttavia, si è riscontrato che il decreto autorizzativo n. 1242/2001, che indica la suddetta superficie, pur contemplando, tra le altre, la p.lla 145 del foglio 3, non ne conteggia l’originaria estensione e non considera, nella sua interezza, le superfici svincolate ricadenti nella p.lla 13; da tale erroneo assunto è derivato il preavviso di rigetto del programma di riqualificazione e delocalizzazione dell’area di cava ai sensi dell’art. 27 del P.R.A.E., al quale la ditta ricorrente ha replicato osservando, con apposita relazione tecnica, che l’area oggetto di legittima coltivazione ammonta a circa mq. 66.000, quale risultante della somma della superficie di circa mq. 47.000, autorizzata alla data del gennaio 1986, e della superficie ulteriore di mq. 19.200; ebbene, con una stringata motivazione di stile, il Genio Civile di Avellino ha ritenuto “irrilevanti” gli argomenti esposti in sede procedimentale.
La Regione Campania si oppone all’accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, deve muoversi dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato, il quale fonda il dispositivo revocatorio ex nunc che lo caratterizza sui seguenti argomenti giustificativi:
- è stata rilasciata alla ditta ricorrente l’autorizzazione n. 1242 del 22.5.2001 per la prosecuzione ed il recupero ambientale della cava individuata in catasto al foglio 3, p.lle 171, 172, 225, 243, 145 e foglio 4 p.lla 13, per una superficie complessiva di mq. 32.770, la cui efficacia era subordinata, tra l’altro, alla presentazione di un progetto di recupero ambientale, ai sensi dell’art. 28, comma 1, l.r. n. 54/1985, dell’area abusivamente coltivata e di un progetto di recupero ambientale dell’intera area di coltivazione;
- è stato adottato il decreto dirigenziale n. 16 dell’11.4.2005, che dichiara estinta l’autorizzazione n. 1242/2001, per recidiva delle infrazioni precedentemente diffidate, e dispone la revoca della stessa, per omessa stipula della convenzione con il Comune di Sperone ex art. 18, comma 4, l.r. n. 54/1985, e per il mancato pagamento delle somme dovute allo stesso, ex art. 36 l.r. cit., con l’obbligo di presentazione di un progetto di solo recupero ambientale dell’intera area di cava, legittima ed abusiva;
- in data 15.2.2006 è stata trasmessa copia della convenzione stipulata con il Comune di Sperone ai sensi degli artt. 14 e 24 l.r. n.54/1985;
- è stato presentato dalla ditta ricorrente, in data 18.12.2006, un programma di riqualificazione ambientale dell’attività estrattiva ricadente in area di crisi e di contestuale delocalizzazione su terreni in disponibilità in zona di riserva, ai sensi dell’art. 27, commi 3, 6 ed 8 delle NTA allegate al P.R.A.E.;
- è stato adottato il provvedimento n. 26 del 15.3.2007, di dissequestro degli impianti di frantumazione e dell’area del piazzale limitrofo agli stessi, al solo fine di consentire i lavori di manutenzione e la loro messa in funzione per verificarne l’efficienza, in funzione dell’eventuale provvedimento di autorizzazione in relazione all’istanza di cui sopra e del relativo programma di dismissione controllata dell’attività estrattiva;
- è stata emanata la nota prot. n. 325622 del 6.4.2007, di comunicazione dei motivi di rigetto dell’istanza relativa al programma di riqualificazione ambientale e territoriale e della volontà dell’Amministrazione di procedere alla caducazione del decreto n. 26/2007, relativo al dissequestro degli impianti e del piazzale di cava, non ritenendosi più sussistenti le ragioni che ne avevano determinato l’adozione;
- è stata emanata la nota prot. n. 473591 del 25.5.2007, di conferma, alla luce delle osservazioni della parte ricorrente, della determinazione di non assentire l’istanza e di procedere al ritiro del decreto n. 26/2007;
- considerata la mancata approvazione del programma presentato dalla ditta, non risultano permanere le ragioni che avevano determinato l’adozione del decreto n. 26/2007.
Ebbene, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Premesso che, come emerge dalla memoria difensiva regionale, la mancata approvazione del progetto di riqualificazione ambientale è derivata dal fatto che lo stesso prevedeva una coltivazione su superfici in ampliamento rispetto a quelle originariamente assentite, ovvero superiori al 30% di queste ultime e non contenute nel limite massimo di mq. 9.831, le censure attoree si fondano sulla ritenuta erroneità del decreto autorizzativo n. 1242/2001, laddove quantifica la superficie suscettibile di legittima coltivazione in mq. 32.770, mentre la stessa avrebbe dovuto essere determinata in circa mq. 66.000.
Le doglianze, tuttavia, si rivelano inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere tempestivamente rappresentate in sede di impugnazione della predetta autorizzazione: peraltro, si è visto che le stesse, nella misura in cui ripropongono le doglianze formulate con il ricorso n. 2557/2001, sono anche infondate.
Non accoglibile, per la stessa ragione, è anche la lamentata carenza motivazionale del provvedimento impugnato, che non da’ conto dei motivi per i quali non sono state condivise le allegazioni svolte in sede procedimentale dalla parte ricorrente: invero, poiché le osservazioni procedimentali della parte ricorrente sono volte appunto a provare che la superficie legittimamente coltivabile ai sensi dell’art. 36 l.r. n. 54/1985 è maggiore di quella autorizzata con il decreto n. 1242/2001, è evidente che le stesse, considerata l’intangibilità di quest’ultimo, non potevano condurre ad un esito provvedimentale diverso da quello consacrato nel decreto impugnato.
Il ricorso n. 221/2008, come anticipato, deve quindi essere respinto.
Con i motivi aggiunti depositati in data 18.4.2008 è stata impugnata la nota regionale del 5.2.2008, con la quale si rappresenta che la relazione tecnica a firma dell’ing. Pierpaolo Pavarini, trasmessa dalla ditta ricorrente e denominata “determinazione della superficie di legittima coltivazione”, “non introduce elementi innovativi tali da indurre questo Settore a procedere ad una nuova istruttoria dell’istanza presentata in data 18.12.2006 per cui si conferma integralmente quanto già comunicato con le precedenti note”: a sostegno della relativa domanda di annullamento, vengono formulate deduzioni analoghe a quelle poste a fondamento del ricorso introduttivo.
I suddetti motivi aggiunti sono inammissibili, tenuto conto del carattere meramente confermativo della nota con essi impugnata: né è configurabile, per consolidata giurisprudenza, un obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi su una istanza di riesame dell’interessato.
Sussistono, attesa la complessità della controversia, giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, previa riunione dei ricorsi nn. 2557/2001, 910/2005 e 221/2008, siccome soggettivamente ed oggettivamente connessi:
- respinge il ricorso n. 2557/2001;
- respinge i motivi aggiunti al ricorso n. 910/2005 e dichiara conseguentemente l’improcedibilità di quest’ultimo;
- respinge il ricorso n. 221/2008 e dichiara l’inammissibilità dei relativi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2014
IL SEGRETARIO