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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 10672/2020 R.Gen.Aff.Cont.. assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 27/12/2024
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
via 1 Traversa Casilli n. 4 presso lo studio dell'avv. Francesco Iovine che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA: ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
delegato e direttore generali dr. e del dirigente , Controparte_2 Controparte_3 quale impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Salerno alla via
Leopoldo Cassese n. 19 presso lo studio dell'avv. Licia Polizio che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del notaio Persona_1
[...]
- CONVENUTA
1 E
, residente a[...]. CP_4
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 27/12/2024 previa assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, la e al fine di sentirli condannare Controparte_1 CP_4
al risarcimento dei danni patiti in occasione dell'evento per cui è causa.
Nel dettaglio l'attrice deduceva che in data 23/10/2018, alle ore 12.00 circa, mentre si trovava in Napoli al Corso Italia, in prossimità con l'incrocio con via Roberto Marcolongo, nell'intento di attraversa la strada sulle strisce pedonali veniva investita da uno scooter modello Honda SH, privo di copertura assicurativa, che percorreva la strada contromano.
L'attrice specificava altresì che veniva colpita al lato destro del corpo rovinando al suolo e che, per effetto dell'urto, anche il predetto scooter cadeva riversandosi su di lei.
Per effetto dell'incidete sul luogo dell'evento sopraggiungeva il 118 e l'attrice veniva trasportata presso l'ospedale C.T.O. di Napoli ove veniva ricoverata per la gravità delle lesioni.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva per non avere l'attrice dimostrato, al momento della proposizione
2 della domanda, la scopertura assicurativa del veicolo investitore;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il responsabile civile, , seppur regolarmente citato in giudizio nel rispetto dei CP_4
termini a comparire, non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile avendo l'attrice chiesto il risarcimento all'impresa assicuratrice designata e alla Consap nel rispetto di quanto disposto dall'art. 287 c.d.a. Ancora preliminarmente, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 283 c.d.a., dall'atto introduttivo si evincono tutti i presupposti posti alla base della vocatio in ius del Fondo Garanzie Vittime della Strada.
In particolare, parte attrice ha dimostrato la scopertura assicurativa, al momento dell'evento oggetto di causa, del vicolo investitore (cfr. risposta Consap allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1: “esito della ricerca: copertura assicurativa non trovata per il veicolo interrogato”).
Quanto al merito della controversia questo Tribunale ritine che la domanda attorea non sia fondata e non meriti, pertanto, accoglimento, non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio ad essa imposto.
Si osserva in linea di principio che ai sensi dell'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Secondo costante, nonché unanime, orientamento giurisprudenziale è demandato all'attore di provare con manifesta chiarezza l'entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo.
Per tali ragioni, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2043, deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo
3 onere probatorio la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 15808/2005; Cass. Civ.
11946/2013).
Ebbene, applicando i principi su esposti al caso in esame, ritiene questo Giudice che in considerazione di tutta la documentazione in atti e dell'esperita attività istruttoria, parte attrice non abbia sufficientemente ed adeguatamente provato che l'evento dedotto si sia verificato con le modalità descritte in citazione.
In particolate si osserva che non appaiono credibili le dichiarazioni rese dall'unico testimone
, RA dell'attrice, escussa in corso di causa in quanto la sua effettiva presenza Tes_1
sui luoghi appare oltremodo dubbia.
Viene in primo luogo in rilievo l'informativa della Polizia Municipale, redatta nell'immediatezza del fatto, dove si dà atto che alcun testimone oculare era presente sui luoghi del fatto (“cfr. rapporto incidente stradale: “all'arrivo delle scriventi non era presente il presunto investitore e non vi erano testimoni in grado di riferire sui fatti né telecamere di sorveglianza in zona”.
Viene poi in rilevo quanto spontaneamente dichiarato dall'attrice ascoltata in data
24/10/2018, in Napoli locali CTO, dagli agenti di Polizia Municipale. In particolare, la stessa non menziona mai la presenza della RA né tra le persone che le hanno prestato il primo soccorso né tantomeno come colei che l'ha accompagnata in ambulanza presso il CTO (“[…] venivo investita da un motorino. Mi ha scaraventata a terra e ricordo di essere stata soccorsa da alcune persone non ricordo altro”). Ebbene, appare implausibile che, pur in presenza della RA, l'attrice abbia genericamente riferito di essere stata soccorsa da “alcune persone” senza menzionare la RA.
Parte attrice, poi, neanche nella lettera di messa in mora inviata alla in Controparte_1
data 07/01/2019, nella quale descrive le modalità del sinistro, riferisce la presenza della RA al momento del sinistro.
Quanto osservato, dunque, è assolutamente contrastante con le dichiarazioni rese dal testimone , la quale dichiara di aver prestato il primo soccorso all'attrice e di Tes_1 aver accompagnato la stessa in ambulanza (“[…] ho assistito all'investimento ma quando è
4 arrivata la Polizia Municipale io ero in ambulanza con mia suocera, la quale a mia memoria parlò con gli agenti intervenuti solo in ospedale;
non riuscii a parlare con loro”).
Tale ultima circostanza, e segnatamente il fatto che l'attrice e la RA all'arrivo della Polizia
Municipale, fossero già all'interno dell'ambulanza, è inoltre contraddetta dal verbale redatto dagli stessi agenti di polizia, i quali sopraggiunti sul lugo, contrariamente a quanto riferito dal teste, hanno constatato che “sul posto si verificava la presenza di un pedone ferito a seguito di un investimento” e che solo successivamente al loro intervento interveniva il 118.
In definitiva, pertanto, le considerazioni di cui sopra rendono del tutto inattendibili e non credibili le dichiarazioni rese dal testimone.
Nessuna altra prova è stata fornita dall'attrice a fondamento della propria pretesa risarcitoria.
Peraltro, si aggiunga che la parte attrice ha anche sottaciuto le modalità con le quali sarebbe stato individuato il responsabile civile.
Anche su tale aspetto, infatti, nel rapporto di incidente stradale, risulta ignoto il conducente del veicolo investitore. La stessa attrice, poi, ha dichiarato che l'investitore non lasciò i propri dati e se ne andò prima dell'arrivo della Polizia Municipale (“credo che il mio investitore fosse presente mentre mi hanno soccorsa ma non ha lasciato né dati né recapito ed è andato via poco dopo”).
Non risultano pertanto circostanziate le modalità con le quali l'attrice avrebbe individuato il numero di targa del motoveicolo investitore e quindi il relativo proprietario.
Tanto, dunque, induce a ritenere non assolto l'onere probatorio dell'attrice in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto generatore delle lesioni. Pertanto, per tutti i riferiti motivi suesposti, la domanda è infondata e va, quindi, rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 147/22 secondo lo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vengono definitivamente poste a carico dell'attrice . Parte_1 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e , così Parte_1 Controparte_1 CP_4
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 7.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) Pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico di . Parte_1
Napoli, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 10672/2020 R.Gen.Aff.Cont.. assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 27/12/2024
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
via 1 Traversa Casilli n. 4 presso lo studio dell'avv. Francesco Iovine che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA: ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
delegato e direttore generali dr. e del dirigente , Controparte_2 Controparte_3 quale impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Salerno alla via
Leopoldo Cassese n. 19 presso lo studio dell'avv. Licia Polizio che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del notaio Persona_1
[...]
- CONVENUTA
1 E
, residente a[...]. CP_4
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 27/12/2024 previa assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, la e al fine di sentirli condannare Controparte_1 CP_4
al risarcimento dei danni patiti in occasione dell'evento per cui è causa.
Nel dettaglio l'attrice deduceva che in data 23/10/2018, alle ore 12.00 circa, mentre si trovava in Napoli al Corso Italia, in prossimità con l'incrocio con via Roberto Marcolongo, nell'intento di attraversa la strada sulle strisce pedonali veniva investita da uno scooter modello Honda SH, privo di copertura assicurativa, che percorreva la strada contromano.
L'attrice specificava altresì che veniva colpita al lato destro del corpo rovinando al suolo e che, per effetto dell'urto, anche il predetto scooter cadeva riversandosi su di lei.
Per effetto dell'incidete sul luogo dell'evento sopraggiungeva il 118 e l'attrice veniva trasportata presso l'ospedale C.T.O. di Napoli ove veniva ricoverata per la gravità delle lesioni.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva per non avere l'attrice dimostrato, al momento della proposizione
2 della domanda, la scopertura assicurativa del veicolo investitore;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il responsabile civile, , seppur regolarmente citato in giudizio nel rispetto dei CP_4
termini a comparire, non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile avendo l'attrice chiesto il risarcimento all'impresa assicuratrice designata e alla Consap nel rispetto di quanto disposto dall'art. 287 c.d.a. Ancora preliminarmente, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 283 c.d.a., dall'atto introduttivo si evincono tutti i presupposti posti alla base della vocatio in ius del Fondo Garanzie Vittime della Strada.
In particolare, parte attrice ha dimostrato la scopertura assicurativa, al momento dell'evento oggetto di causa, del vicolo investitore (cfr. risposta Consap allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1: “esito della ricerca: copertura assicurativa non trovata per il veicolo interrogato”).
Quanto al merito della controversia questo Tribunale ritine che la domanda attorea non sia fondata e non meriti, pertanto, accoglimento, non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio ad essa imposto.
Si osserva in linea di principio che ai sensi dell'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Secondo costante, nonché unanime, orientamento giurisprudenziale è demandato all'attore di provare con manifesta chiarezza l'entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo.
Per tali ragioni, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2043, deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo
3 onere probatorio la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 15808/2005; Cass. Civ.
11946/2013).
Ebbene, applicando i principi su esposti al caso in esame, ritiene questo Giudice che in considerazione di tutta la documentazione in atti e dell'esperita attività istruttoria, parte attrice non abbia sufficientemente ed adeguatamente provato che l'evento dedotto si sia verificato con le modalità descritte in citazione.
In particolate si osserva che non appaiono credibili le dichiarazioni rese dall'unico testimone
, RA dell'attrice, escussa in corso di causa in quanto la sua effettiva presenza Tes_1
sui luoghi appare oltremodo dubbia.
Viene in primo luogo in rilievo l'informativa della Polizia Municipale, redatta nell'immediatezza del fatto, dove si dà atto che alcun testimone oculare era presente sui luoghi del fatto (“cfr. rapporto incidente stradale: “all'arrivo delle scriventi non era presente il presunto investitore e non vi erano testimoni in grado di riferire sui fatti né telecamere di sorveglianza in zona”.
Viene poi in rilevo quanto spontaneamente dichiarato dall'attrice ascoltata in data
24/10/2018, in Napoli locali CTO, dagli agenti di Polizia Municipale. In particolare, la stessa non menziona mai la presenza della RA né tra le persone che le hanno prestato il primo soccorso né tantomeno come colei che l'ha accompagnata in ambulanza presso il CTO (“[…] venivo investita da un motorino. Mi ha scaraventata a terra e ricordo di essere stata soccorsa da alcune persone non ricordo altro”). Ebbene, appare implausibile che, pur in presenza della RA, l'attrice abbia genericamente riferito di essere stata soccorsa da “alcune persone” senza menzionare la RA.
Parte attrice, poi, neanche nella lettera di messa in mora inviata alla in Controparte_1
data 07/01/2019, nella quale descrive le modalità del sinistro, riferisce la presenza della RA al momento del sinistro.
Quanto osservato, dunque, è assolutamente contrastante con le dichiarazioni rese dal testimone , la quale dichiara di aver prestato il primo soccorso all'attrice e di Tes_1 aver accompagnato la stessa in ambulanza (“[…] ho assistito all'investimento ma quando è
4 arrivata la Polizia Municipale io ero in ambulanza con mia suocera, la quale a mia memoria parlò con gli agenti intervenuti solo in ospedale;
non riuscii a parlare con loro”).
Tale ultima circostanza, e segnatamente il fatto che l'attrice e la RA all'arrivo della Polizia
Municipale, fossero già all'interno dell'ambulanza, è inoltre contraddetta dal verbale redatto dagli stessi agenti di polizia, i quali sopraggiunti sul lugo, contrariamente a quanto riferito dal teste, hanno constatato che “sul posto si verificava la presenza di un pedone ferito a seguito di un investimento” e che solo successivamente al loro intervento interveniva il 118.
In definitiva, pertanto, le considerazioni di cui sopra rendono del tutto inattendibili e non credibili le dichiarazioni rese dal testimone.
Nessuna altra prova è stata fornita dall'attrice a fondamento della propria pretesa risarcitoria.
Peraltro, si aggiunga che la parte attrice ha anche sottaciuto le modalità con le quali sarebbe stato individuato il responsabile civile.
Anche su tale aspetto, infatti, nel rapporto di incidente stradale, risulta ignoto il conducente del veicolo investitore. La stessa attrice, poi, ha dichiarato che l'investitore non lasciò i propri dati e se ne andò prima dell'arrivo della Polizia Municipale (“credo che il mio investitore fosse presente mentre mi hanno soccorsa ma non ha lasciato né dati né recapito ed è andato via poco dopo”).
Non risultano pertanto circostanziate le modalità con le quali l'attrice avrebbe individuato il numero di targa del motoveicolo investitore e quindi il relativo proprietario.
Tanto, dunque, induce a ritenere non assolto l'onere probatorio dell'attrice in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto generatore delle lesioni. Pertanto, per tutti i riferiti motivi suesposti, la domanda è infondata e va, quindi, rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 147/22 secondo lo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vengono definitivamente poste a carico dell'attrice . Parte_1 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e , così Parte_1 Controparte_1 CP_4
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 7.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) Pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico di . Parte_1
Napoli, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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