Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/04/2026, n. 6910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6910 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06910/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11160 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Psicoanalitica Italiana, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Desolina Brolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della Società Psicoanalitica Italiana del 23.05.2025, comunicato il 02.06.2025, con cui è stata negata alla ricorrente l'attribuzione delle funzioni di training.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Psicoanalitica Italiana e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa IE GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento della Società Psicoanalitica Italiana datato 23.05.2025, con cui è stata negata l’attribuzione alla dott.ssa -OMISSIS- delle funzioni di training sulla base della valutazione della Commissione Analisti con Funzioni di Training dell’Istituto Nazionale del Training.
2. - Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie all’esame, si premette il seguente quadro fattuale e regolamentare ricavato dall’esame degli atti di causa:
- la ricorrente è socia della Società Psicoanalitica Italiana, componente della International Psychoanalytical Association;
- secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto associativo, la Società Psicoanalitica Italiana “ non ha scopo di lucro; lo scopo principale è quello di promuovere la cultura, gli studi psicoanalitici e la loro diffusione favorendo anche un approccio clinico agli stessi. La Società favorisce la tutela, lo
studio e la valorizzazione del suo patrimonio documentario. La Società provvede , in modo strutturato e continuativo, alla formazione dei nuovi psicoanalisti in Italia. La SPI detiene l’elenco ufficiale di coloro che considera qualificati all’esercizio della psicoanalisi e ne tutela e garantisce l’attività professionale, nell’ambito della SPI ”;
- tra gli organi della Società Psicoanalitica Italiana figura, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, l’Istituto Nazionale di Training (INT), che è composto da tutti gli Analisti con Funzioni di Training (AFT) e ha il compito di provvedere alla formazione psicoanalitica dei nuovi soci, previa “ ammissione al Training attraverso le selezioni, l’attribuzione della qualifica abilitante all’esercizio della professione, attraverso il conseguimento del Diploma rilasciato dall’INT, il conferimento e la conferma di psicoanalista con funzioni di Training, la formulazione dei programmi minimi di insegnamento, il Perfezionamento nell’analisi dei bambini e degli adolescenti ”, come previsto dall’art. 11 dello Statuto associativo;
- le attività di formazione e di insegnamento di cui sopra sono esercitate dalla resistente Società e, in particolare, dall’Istituto Nazionale di Training, sulla scorta del riconoscimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), ai sensi della legge n. 56 del 18 febbraio 1989, come previsto dal D.M. del 29 gennaio 2001, pubblicato nella G.U. del 19 febbraio 2001, che le consente di rilasciare titoli abilitanti all’esercizio della professione;
- ai sensi dell’art 6 del Regolamento della Società Psicoanalitica Italiana (“ANALISTI CON FUNZIONI DI TRAININIG: NOMINA”), il socio ordinario “ può acquisire funzioni di Training dopo almeno quattro anni dalla sua nomina. Per ottenere le funzioni di Training l’aspirante deve inoltrare domanda al Presidente e ottenere il giudizio di idoneità dalla Commissione per le Funzioni di Training ”;
- in data 08.01.2024, l’odierna ricorrente ha presentato al Presidente della Società Psicoanalitica Italiana domanda di attribuzione delle funzioni di training;
- esaminata la domanda, con comunicazione del 31.01.2025 la candidata è stata informata delle perplessità emerse, all’esito della fase istruttoria preliminare, riguardo al lavoro teorico-clinico (“ l’impalcatura teorica appare eccessivamente semplificata rispetto al vertice scelto, che non trova inoltre adeguata integrazione con la parte clinica. All’interno di questo aspetto sembra sacrificata tanto la complessità dello scambio clinico così come la relazione transfert-controtransfert ”), nonché della fissazione del colloquio conclusivo;
- all’esito del colloquio conclusivo, è stato comunicato, con pec del 02.06.2025, il giudizio finale della Commissione AFT, datato 23.05.2025, avente il seguente testuale tenore “ dopo una discussione molto approfondita che ha permesso di apprezzare anche le competenze della candidata e l’ampiezza dei suoi interessi, non sono tuttavia state risolte le perplessità segnalate nella lettera di convocazione. Pur avendo ribadito in modo articolato le sue posizioni, tuttavia non state sufficientemente accolte tutte le obiezioni e i dubbi proposti dalla Commissione. La Commissione, seppure non all’unanimità, ritiene di non poter attribuire le funzioni di training ”;
- la ricorrente, avvedutasi che la Commissione che aveva proceduto all’esame e alla valutazione della propria candidatura non presentava, tra i suoi nove componenti, un rappresentante di una delle quattro sezioni locali, in cui si articola l’Istituto Nazionale del Training in ambito italiano, con comunicazione allegata a pec. del 05.06.2025, si è rivolta al Presidente della Società Psicoanalitica Italiana e al Segretario Nazionale del Training, segnalando un’asserita irregolarità nella formazione della Commissione e chiedendo di riesaminare la validità dell’ iter valutativo, in quanto non conforme alle procedure statutarie e regolamentari, nonché di indicare le modalità con cui porvi rimedio;
- con nota del 10 luglio 2025, la Presidenza della Società Psicoanalitica Italiana e il Segretario dell’Istituto Nazionale di Training hanno riscontrato formalmente la segnalazione, adducendo la sussistenza di ritenute condizioni di impossibilità della sostituzione di un membro della Sezione “Roma 2” e confermando, quindi, la piena regolarità della procedura e la validità della deliberazione della Commissione;
- ritenuta l’irregolare formazione della Commissione esaminatrice quale vizio invalidante in maniera irrimediabile l’intero l’ iter valutativo della candidatura della ricorrente, riverberandosi apertamente sul relativo esito finale, la ricorrente ha in definitiva impugnato dell’atto con cui è stata negata l’attribuzione delle funzioni di training con l’odierno ricorso.
3. - Il gravame è stato affidato a due motivi di censura, con cui la ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’invalidità del provvedimento impugnato per violazione di legge e/o eccesso di potere, per mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari disciplinanti la formazione e composizione della Commissione AFT esaminatrice, per violazione delle norme di cui allo “STATUTO, REGOLAMENTO, PROCEDURE DEL REGOLAMENTO” della Società Psicoanalitica Italiana e, segnatamente, di quelle contenute nella sezione “D”, “PROCEDURE DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO: ANALISTI CON FUNZIONI DI TRAININIG: NOMINA”, e conseguente incompetenza e/o carenza di potere dell’organo collegiale ad esercitare la funzione astrattamente prevista in forza delle previsioni di legge, statutarie e regolamentari.
La ricorrente, segnatamente, ha dedotto che la Commissione che ha proceduto all’esame e alla valutazione della propria candidatura non fosse regolarmente formata, mancando, tra i suoi nove componenti, un rappresentante di una delle quattro sezioni locali, in cui si articola l’Istituto Nazionale del Training in ambito italiano, specificamente della Sezione “Roma 2” (al riguardo richiama lo “Statuto, Regolamento, Procedure del Regolamento”, sezione “D”, “ PROCEDURE DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO: ANALISTI CON FUNZIONI DI TRAININIG: NOMINA ”, secondo cui, a seguito della domanda del socio richiedente l’attribuzione della funzione di training, “ il Presidente della Società trasmette il carteggio, dopo averlo visionato, al Segretario della Commissione per le Funzioni di Training. Questa Commissione, nominata dall’Esecutivo, è composta da nove membri effettivi, Analisti con Funzioni di Training, in modo tale che vi sia almeno un Analista con Funzioni di Training per ognuna delle Sezioni Locali dell’Istituto Nazionale di Training, e rimane in carica per quattro anni. … ”).
4. - La Società Psicoanalitica Italiana, costituita in giudizio in resistenza, nel dedurre l’infondatezza nel merito del ricorso sull’assunto della legittimità della composizione della commissione, ha formulato le seguenti eccezioni preliminari:
- difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore della giurisdizione del giudice ordinario, essendo l’atto impugnato atto di natura privatistica, emanato da un soggetto di diritto privato nell’esercizio della propria autonomia associativa;
- inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto di nomina della Commissione AFT del 12 marzo 2024.
5. - La dott.ssa -OMISSIS-, chiamata in giudizio in qualità di controinteressata, si è costituita, precisando di intervenire a fini esclusivamente difensivi e chiedendo, pertanto, in via principale, che sia dichiarata l’insussistenza di un interesse concreto e diretto in capo alla medesima quale controinteressata necessaria e, conseguentemente, la sua estraneità al giudizio, in via subordinata, che il ricorso introduttivo sia respinto in quanto infondato, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze professionali anche in favore dell’interventore ad opponendum , avuto riguardo al contributo difensivo apportato.
6. - Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025 le parti presenti hanno concordemente rinunciato alla discussione della sospensiva a fronte di una trattazione del merito a breve.
7. - In vista dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno scambiato memorie, in cui, respinta ogni eccezione, allegazione e deduzione contraria, hanno insistito per l’accoglimento delle richieste rassegante nei rispettivi precedenti atti difensivi.
8. - All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - In via preliminare, il Collegio è chiamato a scrutinare l’eccezione di carenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario, sollevata dalla società resistente, ritenendo l’atto oggetto di gravame non riconducibile alla categoria dei provvedimenti amministrativi, mancando del requisito essenziale dell’esercizio di un potere autoritativo, bensì atto gestionale interno, espressione della libertà organizzativa e dell’autonomia decisionale di un’associazione di diritto privato, destinato a regolare esclusivamente i rapporti interni tra l’associazione e i propri membri.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo, il Collegio ritiene di adeguarsi alla giurisprudenza di questo Tribunale che si è già compiutamente occupata della questione in relazione ad una fattispecie analoga a quella che in questa sede ci occupa, nella sentenza n. 8910/2023, che, per quel che qui rileva, ha affermato: “ L'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, avente ad oggetto l’ordinamento della professione di psicologo, stabilisce che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia attivati ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R.
1.2. Con decreto del Capo del Dipartimento per la Programmazione il coordinamento e gli affari economici, l’Istituto resistente è stato abilitato ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Roma e Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con Decreto 11 dicembre 1998, n° 509.
1.3. Tale ultimo regolamento “definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale.”
Il riconoscimento consegue alla positiva verifica condotta dagli organi del Ministero (in particolare la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3, deputata a rendere parere vincolante in ordine alla idoneita' degli istituti per la istituzione e attivazione dei corsi e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) in ordine alla “validita' dell’indirizzo metodologico e teorico culturale proposto ed alle evidenze scientifiche che dimostrino l’efficacia, la documentazione relativa all'esistenza, per i tirocini, di convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati, la documentazione che consenta di identificare le persone fisiche o giuridiche proprietarie o titolari dell'istituto, nonché la disponibilità di qualificato personale docente e non docente e di idonee strutture e attrezzature, necessarie all'efficace svolgimento dei corsi (cfr. art 2).
Il contesto normativo sopra delineato evidenzia come l’operato degli Istituti abilitati ad avviare i corsi siano oggetto di puntuale monitoraggio da parte degli organismi Ministeriali che esercitano poteri di verifica e coordinamento pienamente giustificati dal fatto che (cfr art. 12 del citato decreto 11.12.1998, n° 509 sopra richiamato) “al termine del corso viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorico clinica mediante lo svolgimento di una tesi o l'esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione.”
In sostanza, per effetto del riconoscimento, che giunge a valle di un’approfondita verifica in merito al possesso di requisiti tipo organizzativo e scientifico, gli istituti abilitati vengono investiti di una prerogativa di tipo pubblicistico consistente nella possibilità di rilasciare un titolo abilitante all’esercizio della professione di psicoterapeuta.
Non v’è chi non veda dunque come, nel caso di specie, non si discetti, come prospettato dalla difesa dell’Istituto resistente, della legittimità o meno del diniego ad essere ammesso ad un’associazione privata, quanto della conformità a legge del diniego frapposto in ordine all’accesso ad un percorso formativo gestito da un soggetto privato provvisto di una specifica abilitazione ministeriale cui consegue il potere di rilasciare un Diploma finale legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.
Infatti, l’iscrizione e la frequenza della formazione (training) del corso di specializzazione in psicoterapia erogato dalla ricorrente, è pregiudiziale alla possibilità di accedere alla certificazione di psicoterapeuta (specializzazione valida in Europa per lo svolgimento della psicoterapia, ad orientamento psicoanalitico) e dunque per fregiarsi del titolo di psicoanalista.
In definitiva, l’Istituto in questione, per effetto del riconoscimento Ministeriale ottenuto con il provvedimento del -OMISSIS-, espleta un’attività soggetta al rispetto dei principi del procedimento amministrativo con correlata giurisdizione del giudice amministrativo, non assumendo rilievo il fatto che la professione di psicoanalista rientri o meno nelle professioni ordinistiche.
Ciò che è dirimente è, infatti, l’aspetto sostanziale legato al fatto che la normativa vigente subordina l’esercizio della professione di psicoterapeuta ad alcuni requisiti consistenti, in primis, nel possesso della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia e, in secondo luogo, nell’acquisizione del titolo conseguente all’espletamento di una specifica formazione professionale, erogabile anche da soggetto formalmente privato, la cui attività, tuttavia, in termini di metodica ed efficacia scientifica e organizzativa è oggetto di validazione pubblicistica e dalla quale scaturisce una speciale abilitazione al rilascio di titoli legittimanti all’esercizio della professione.
E’ in ciò che si apprezza il ruolo e la posizione ricoperta dalla società resistente alla quale va riconosciuta, in tale ambito e ai limitati predetti fini, una rilevanza pubblicistica con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa.
La giurisprudenza ha precisato “che ciò che rileva, infatti, ai fini della giurisdizione è la natura del potere esercitato e non la natura giuridica del soggetto che esercita il potere: nel caso di specie, si tratta di un potere pubblicistico spettante al Ministero che è stato delegato a determinati soggetti muniti di una specifica autorizzazione, che lo esercitano secondo le modalità ed i principi fissati dal Ministero.
Il potere esercitato dal delegato è lo stesso potere che avrebbe potuto esercitare in via diretta il Ministero: la situazione giuridica soggettiva del destinatario del provvedimento, che ha consistenza di interesse legittimo, non muta in relazione alla natura giuridica pubblica o privata del soggetto che ha esercitato il potere (cfr., con riferimento al modulo della concessione, ma applicabile anche in caso di delega, Cass. civ. Sez. Unite, 02/12/1998, n. 12200).
(...) La L. n. 241 del 1990, all'art. 1, comma 1 ter, oggi prevede testualmente che: "I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge"; l'art. 7 del codice del processo amministrativo stabilisce che "Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo".
Ai fini della giurisdizione, quindi, la natura privatistica del soggetto non assume la valenza dirimente” (Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-06-2019, n. 4114.).
1.4. Conclusivamente, il giudizio all’esame del Collegio è stato correttamente incardinato nanti a questo plesso giurisdizionale, in ragione del fatto che, a seguito del sopra richiamato intervenuto riconoscimento legale decretato dal MIUR in data 29.1.2001, l’Organismo in parola, nel gestire un percorso formativo in psicoterapia-psicoanalisi e nell’adottare atti che legittimano l’esercizio professionale in tale branca specialistica, accordando a soggetti già laureati in psicologia o medicina e iscritti nei pertinenti albi un quid pluris abilitante ad una specifica competenza professionale (il diploma di psicoterapeuta o, se già posseduta, la qualifica di psicoanalista), risulta investito di poteri, anche certificativi, di tipo pubblicistico con correlata giurisdizione, in merito ai profili di affermata illegittimità incidenti sull’esercizio di tali prerogative, appartenente al giudice amministrativo. ”.
Sulla scorta dei postulati richiamati, il Collegio rileva la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito in ordine al provvedimento che ha negato l’attribuzione delle funzioni di training alla ricorrente, adottato dalla Commissione Analisti con Funzioni di Training dell’Istituto Nazionale del Training, organo della Scuola di formazione della Società Psicoanalitica Italiana, Componente della International Psychoanalytical Association, riconosciuto, ai sensi della legge n. 56 del 18 febbraio 1989, con D.M. del 29 gennaio 2001 (G.U. 19 febbraio 2001).
2. – Affermata la propria giurisdizione, è possibile ora riscontrare, accogliendola, la richiesta di dichiarazione di estraneità al giudizio, formulata dalla professionista, individuata nel ricorso quale soggetto controinteressato, visto che la stessa effettivamente non trae alcun beneficio diretto dal provvedimento impugnato né subirebbe alcun pregiudizio in caso di suo eventuale annullamento, dal momento che la procedura di attribuzione delle funzioni di training non è a numero chiuso e non comporta la formazione di una graduatoria competitiva.
3. - Infine, deve essere scrutinata l’ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Società resistente in ragione della mancata impugnazione dell’atto presupposto di nomina della Commissione del 12 marzo 2024.
Con l’odierno gravame è stato impugnato l’atto con cui è stata riscontrata sfavorevolmente la richiesta della ricorrente di attribuzione delle Funzioni di Training, assumendone l’illegittimità in ragione della composizione della Commissione che ha adottato il provvedimento, in quanto ritenuta non conforme alla previsione di cui allo “STATUTO, REGOLAMENTO, PROCEDURE DEL REGOLAMENTO”, che quanto alle PROCEDURE DEL REGOLAMENTO, nella Sezione “ D) Procedure dell’art. 6 del Regolamento: analisti con funzioni di traininig: nomina ”, stabilisce che, a seguito della domanda del socio richiedente l’attribuzione della funzione di training, “ Il Presidente della Società trasmette il carteggio, dopo averlo visionato, al Segretario della Commissione per le Funzioni di Training. Questa Commissione, nominata dall’Esecutivo, è composta da nove membri effettivi, Analisti con Funzioni di Training, in modo tale che vi sia almeno un Analista con Funzioni di Training per ognuna delle Sezioni Locali dell’Istituto Nazionale di Training, e rimane in carica per quattro anni. … ”. La Commissione valutatrice di cui si discute, evidenzia la parte, era invece composta solamente da membri di tre delle quattro sezioni locali, mancando un rappresentante della sezione “Roma 2”.
Al riguardo, il Collegio aggiunge che la stessa richiamata previsione della Sezione “ D) Procedure dell’art. 6 del Regolamento: analisti con funzioni di traininig: nomina ” continua stabilendo, tra l’altro, che: “ Il Segretario della Commissione comunica agli aspiranti la composizione della Commissione. Questi possono segnalare eventuali incompatibilità per fondati motivi ”.
A fronte delle contestazioni della ricorrente, è stato dimostrato in giudizio che l’atto, datato 12 marzo 2024, recante la composizione della Commissione che avrebbe valutato la domanda della ricorrente e le ragioni di alcune sostituzioni rispetto alla composizione della Commissione Nazionale per le Funzioni di Training nominata dal Comitato Esecutivo risultante al momento della proposizione della domanda medesima è stato effettivamente comunicato in pari data con mail alla candidata, invitata, peraltro, a segnalare eventuali incompatibilità (v. All. 2 alla Memoria del 10/10/2025 e All. 2 alla Memoria di replica del 19/11/2025 della Società resistente). La ricorrente ha in un breve spazio di tempo riscontrato detta comunicazione, inviando nella stessa giornata del 12 marzo 2024 a sua volta una mail, con cui, nel riferire di aver ricevuto la comunicazione, “ allegato compreso ”, ha rappresentato che “[n] on vi sono incompatibilità con la commissione assegnata ” (v. lo stesso All. 2 alla Memoria di replica del 19/11/2025 della Società resistente).
Orbene, tanto chiarito circa l’effettuata comunicazione della composizione della Commissione, nel rispetto con le disposizioni regolamentari, il Collegio rileva che, tenuto conto che le doglianze formulate dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio si fondano esclusivamente sulla asserita erronea composizione dell’organo valutativo, l’illegittimità prospettata avverso l’avversato diniego dell’attribuzione delle funzioni di training deve ritenersi quale illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto di nomina, per cui in mancanza dell’impugnazione di detto atto deve concludersi effettivamente per l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1° aprile 2025, n. 6012: “ È inammissibile il ricorso inteso all'annullamento di un atto applicativo, asseritamente viziato da invalidità derivata, quando non risulti previamente impugnato l'atto presupposto giacché non è consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidenter tantum di un atto non avente natura normativa ”, nonché, in senso analogo, Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6012, secondo cui: “ Qualora sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione ”).
D’altronde, visto che con l’odierno gravame non sono state formulate censure specifiche avverso la valutazione sottesa alla determinazione di rigetto della richiesta di attribuzione di funzioni di training , riguardando i motivi di ricorso esclusivamente la non conformità alle previsioni statutarie, regolamentari e procedurali della composizione della commissione valutativa, può in definitiva concludersi che il vizio che si è inteso far valere avrebbe imposto l’impugnazione dell’atto di nomina del 12 marzo 2024, benché comunicato e ricevuto nella stessa data, quantomeno contestualmente all’atto recante il diniego dell’attribuzione delle Funzioni di Training conclusivo del procedimento. In relazione a quest’ultimo aspetto, non può ritersi sufficiente a superare i profili di inammissibilità emersi, come tenta di fare parte ricorrente, quanto contenuto nelle sole richieste conclusive del ricorso, con estensione dell’impugnazione a tutti i “ correlativi provvedimenti ad esso prodromici e conseguenti ”, atteso il carattere generico e indeterminato della formula utilizzata, contraria alla previsione dell’art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a. che impone una puntuale e specifica identificazione dell’atto o provvedimento impugnato (“ 1. Il ricorso deve contenere distintamente: … b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza ”) (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2026, n. 198: “ l'indicazione, contenuta nell'epigrafe del ricorso, dell'intenzione di impugnazione "tutti gli atti presupposti, preparatori, e consequenziali previa sospensione dell'efficacia", … rappresenta una mera formula di stile inidonea a individuare il provvedimento impugnato ”).
4. – In ogni caso, incidentalmente e per mera completezza, il Collegio rileva altresì l’infondatezza nel merito del ricorso, in linea con l’insegnamento della giurisprudenza, proprio in ragione della deduzione di vizi meramente formali relativi alla composizione della Commissione valutativa, visto che l’interessata non ha dimostrato in che modo la rilevata irregolarità abbia inficiato il giudizio sulla propria idoneità ad acquisire le funzioni di training (cfr. mutatis mutandis Tar Lazio, Sez. V, 22 agosto 2024, n. 15919 e giurisprudenza ivi richiamata, in materia di irregolarità della Commissione valutatrice: “ quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla Commissione, sarà onere della parte ricorrente dimostrare o quanto meno dedurre e prospettare analiticamente i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell'errata e illegittima composizione della Commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso ”; nel senso nuovamente dell’ammissibilità del ricorso Cons. Stato, sez. III, 11 novembre 2024, n. 9128; id. sez. III, 2 luglio 2024, n. 5858; id., sez. VI, 29 luglio 2020, n. 4831;id., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; id., 5 febbraio 2014, n. 571: “ le censure relative alla composizione e/o alle modalità di designazione della commissione giudicatrice devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa, posto che, in caso contrario, si risolverebbero in un’astratta pretesa di controllo di legittimità dell’azione amministrativa ”).
In altri termini, nel caso in esame, è possibile rimproverare alla ricorrente altresì di non aver fornito elementi tesi a dimostrare l’incidenza negativa in concreto dell’assenza di un rappresentante della Sezione “Roma 2” – peraltro, giustificata dall’allegazione di oggettive ragioni di impossibilità nel reperire membri idonei appartenenti alla specifica Sezione Locale per incompatibilità o indisponibilità (di cui sia all’atto 12 marzo 2024 recante la composizione della Commissione valutativa dell’istanza della ricorrente sia alla nota 10 luglio 2025 della SPI di riscontro alle osservazioni sul punto della stessa interessata), rispetto a cui non sono state formulate controdeduzioni atte a confutarne specificamente, caso per caso, la sussistenza e/o la predicabilità - sul giudizio collegiale espresso dalla Commissione, atteso che, peraltro, non viene messa in discussione nel merito la valutazione di inidoneità al riconoscimento delle funzioni di training, cui si è pervenuti in ragione delle rilevate perplessità riguardo al lavoro teorico-clinico (“ l’impalcatura teorica appare eccessivamente semplificata rispetto al vertice scelto, che non trova inoltre adeguata integrazione con la parte clinica. All’interno di questo aspetto sembra sacrificata tanto la complessità dello scambio clinico così come la relazione transfert-controtransfert ”), segnalate nella lettera di convocazione inviata dalla SPI all’esito della fase istruttoria preliminare il 31 gennaio 2025 e non risolte con il colloquio conclusivo con la candidata.
5. - Per le suesposte considerazioni, e ritenuta la propria giurisdizione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, prima ancora che infondato, previa dichiarazione di estraneità al giudizio della dott.ssa -OMISSIS-.
6. - Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10 dicembre 2025 e 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
FL TT, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
IE GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE GI | FL TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.