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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/11/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice CA RE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1122/2019 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CORRADO MURGIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, Via Manno 31 attrice c o n t r o
(P.IVA ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 degli avv.ti ALFREDO DE FILIPPIS e GIANCARLO PILLERI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pilleri in Cagliari, Via Pessina 87 convenuta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice, come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- Accertare e dichiarare che in data 23 dicembre 2018 il veicolo Iveco tg. BH 193 RW, di proprietà della sia stato rubato da Parte_1 ignoti.
- Accertare e dichiarare che all'interno del medesimo veicolo, al momento del furto, erano presenti i capi ovini come meglio indicati nella fattura accompagnatoria n. 437 del 22/01/2018 emessa dalla Pt_1 Parte_1
per un valore complessivo di € 96.535,50 oltre iva.
[...] - Accertare e dichiarare che tali capi erano di proprietà della parte attrice e che, a seguito del ritrovamento del veicolo rubato, i medesimi non vennero rinvenuti al suo interno.
- Accertare e dichiarare l'operatività della Polizza Merci Trasportate n. 107900245, avente decorrenza alle ore 24.00 del 20/03/2018 sino al 20/03/2019, fra il sig. nella sua qualità di legale Parte_2 rappresentante della e la Parte_1 Controparte_1
[...]
- Accertare e dichiarare l'inoperatività della clausola di cui all'art. 9 delle condizioni generali o particolari, poiché limitativa di responsabilità e quindi clausola vessatoria, non espressamente e specificatamente approvata per iscritto dal contraente nella predetta qualità. Parte_2
- In conseguenza di quanto sopra esposto, condannare la
[...] in persona del legale rappresentante in carica al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti per i fatti di cui al presente giudizio, quantificati da questa difesa in € 96.535,50, al netto dell'iva di legge, ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge dalla richiesta di risarcimento danni al saldo.
- Condannare altresì ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. la convenuta per aver assunto un comportamento ostativo, dilatorio e per non aver partecipato alla mediazione, sebbene invocata nella propria comparsa di costituzione e risposta, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese legali, oltre agli accessori di legge, quali spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.”
Per parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità ad agire e/o carenza di interesse ad agire della non Parte_1 avendo quest'ultima provato di essere la effettiva proprietaria delle merci oggetto del lamentato furto. Nel merito:
- rigettare la domanda promossa dalla nei confronti Parte_1 della per infondatezza, per difetto di prova, Controparte_1 per colpa grave nonché per inoperatività della polizza assicurativa e, comunque, per tutte le ragioni meglio esposte. In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere operante la polizza in questione e dunque indennizzabile il sinistro, l'ammontare dell'eventuale indennizzo dovuto all'assicurato andrà determinato tenendo presente gli scoperti e la franchigia come indicati in polizza. Con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 impresa operante nel settore della macellazione, trasporto e vendita di carni ovine, ha convenuto in giudizio Controparte_1 allegando:
1) di aver sottoscritto con la convenuta, in data 20.03.2018, il contratto di assicurazione “Polizza ” (n. 107900245), che prevedeva la Controparte_2 copertura del rischio di furto delle merci trasportate mediante il proprio veicolo Iveco con targa BH193RW, con un massimale pari a € 120.000,00 e di aver regolarmente pagato il premio pattuito;
2) di aver subito il furto di tale veicolo e della merce trasportata (n. 1880 capi ovini macellati del valore di € 106.208,85) in data 23.10.2018, mentre lo stesso si trovava in Campania, località Villaricca Corso Europa, parcheggiato nei pressi del , ove il conducente Parte_3 Persona_1 stava effettuando una sosta;
3) che il conducente aveva sporto denuncia presso i Persona_1
Carabinieri di Villaricca e che, dopo qualche giorno, l'autocarro era stato ritrovato manomesso e sprovvisto della merce;
4) di aver tempestivamente denunciato alla convenuta il furto del veicolo (coperto da distinta polizza) e della merce, al fine di attivare la copertura assicurativa, ricevendo tuttavia la sola liquidazione del danno relativo al ripristino della serratura e al fermo tecnico;
5) di aver subito un danno corrispondente al valore della merce rubata. Pertanto, ha chiesto di accertare l'operatività della Parte_1 polizza assicurativa de qua e, per l'effetto, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nei limiti di cui alla polizza. Successivamente, con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 2.07.2019, Controparte_1 si è difesa, contestando:
[...]
1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) il difetto di legittimazione attiva, di titolarità attiva e di interesse ad agire dell'attrice in mancanza di prova del furto, dello scasso/manomissione dell'autocarro, nonché dell'effettiva presenza del carico di carne al suo interno;
3) l'inoperatività della copertura assicurativa, in quanto l'evento denunciato non rientra tra quelli coperti dalla polizza e vi è colpa grave dell'assicurato, per avere il conducente lasciato incustodito il mezzo, privo di chiusura e di sistema antifurto, risultando dalla stessa denuncia ai Carabinieri che sull'autotreno non era presente alcun antifurto;
4) il quantum, dovendosi in ogni caso detrarre dall'importo richiesto: la somma relativa all'IVA, il cui pagamento non può essere preteso dall'assicurazione; la franchigia contrattualmente prevista, pari ad € 300,00; lo scoperto del 15% di cui all'art. 6 dei patti speciali (da applicarsi in caso di danno conseguente a furto o rapina); l'ulteriore scoperto del 20% di cui all'art. 9 dei patti speciali (per inosservanza delle prescrizioni contrattuali in merito all'installazione di apparecchi antifurto certificati). Per tali ragioni, ha chiesto, in via preliminare, Controparte_1 di dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità ad agire e/o la carenza di interesse ad agire dell'attrice e, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda o, in subordine, la rideterminazione dell'indennizzo mediante applicazione della franchigia e degli scoperti contrattualmente previsti.
1.3. Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, all'udienza del 5.12.2024 è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e, successivamente, rimessa in decisione all'udienza del 9.7.2025.
2. La domanda è infondata e deve, quindi, essere rigettata.
2.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della modifica delle conclusioni da parte dell'attore con memoria ex art. 183, comma VI n. 1 cpc, che, secondo parte convenuta, costituirebbe una mutatio libelli vietata. Merita, infatti, di essere ricordato che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Sez. Un. 15/06/2015, n.12310; Cass.14/02/2024, n. 4115). Ebbene, deve allora ritenersi ammissibile la modifica delle conclusioni operata da parte attrice, a fronte delle eccezioni della convenuta, con la prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., non essendo stati introdotti in giudizio nuovi fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio con l'originario atto introduttivo, fermo quanto di seguito si dirà, nel merito, in ordine alla pretesa vessatorietà della clausola di cui “all'art. 9 delle condizioni generali o particolari poiché limitativa di responsabilità”.
2.2. Nel merito, occorre innanzitutto ricordare che in tema di contratto di assicurazione, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo provare, oltre alla sussistenza del titolo contrattuale, anche la realizzazione del rischio coperto da garanzia e la causazione del danno del quale chiede di essere indennizzato. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato “come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti”, donde la distinzione tra 'rischi inclusi' (ossia “quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo”), 'rischi esclusi' [ossia “del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile)] e 'rischi non compresi', vale a dire “quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine)”, concludendo che “è onere dell'assicurato dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora (come nel caso di specie) il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. 14/03/2024 n. 6954; Cass. n. 24273/2023; Cass. n. 1558/2018). Orbene, nel caso di specie risulta, anzitutto, incontestata la vigenza tra le parti del contratto “Polizza Merci Trasportate” n. 107900245 in data 20.03.2018, con scadenza al 20.3.2019 (doc. n. 1 attrice e 6 convenuta), che prevedeva la copertura del rischio di furto delle merci trasportate mediante il veicolo di proprietà dell'assicurata, targato BH193RW, con un massimale pari a € 120.000,00. In particolare, l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.1) dei patti speciali, è definito nei seguenti termini “La presente polizza garantisce le seguenti merci, vendute dal contraente, durante il trasporto fino al luogo di consegna convenuto nel contratto di compra-vendita, quando vi sia per il Contraente un interesse assicurabile: - CARNI OVINE MACELLATE”. Tuttavia, come eccepito dalla Compagnia convenuta, il successivo art. 9) dei patti speciali “Rischi di furto, rapina e smarrimento merce”, prevede:
“L'operatività della garanzia, nel caso di furto del Veicolo avvenuto durante i trasporti effettuati direttamente dal Contraente in conto proprio, è subordinata alle seguenti circostanze:
- che sull'Autocarro e sul Rimorchio - quando sganciato dalla motrice - siano installati a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla Direttiva 95/56/CE,
- i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione…” E ancora “La garanzia è operante purché la sottrazione delle merci avvenga mediante furto con effrazione delle porte (o del telone) del Veicolo oppure a seguito di sottrazione dell'intero Veicolo. In tali ipotesi, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali: a) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
b) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto;
c) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata denuncia all'Autorità e data comunicazione alla Società, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro antifurto. Agli effetti dell'operatività della garanzia, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli autisti di veicoli in uso all'Assicurato, non comporterà decadenza dal diritto all'indennizzo, ma gli eventuali danni verranno liquidati previa deduzione di un ulteriore scoperto del 20%”. Ebbene, anzitutto deve escludersi la vessatorietà di tale clausola - eccepita dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 cpc - atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, che si condivide, “Le clausole che subordinano l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso, da cui consegue fra l'altro la non necessità della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.” (Cass.
8.6.2017 n. 14280). Ciò posto, facendo applicazione del principio della “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), si ritiene assorbente il rilievo per cui, dai documenti prodotti e dall'istruttoria orale esperita, non è risultato che sul veicolo in questione fosse installato “a regola d'arte” un
“apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla Direttiva 95/56/CE”, come previsto dalle condizioni di polizza per l'operatività della garanzia. In particolare, nella denuncia ai Carabinieri di Villaricca effettuata da parte del conducente del mezzo in data 23.10.2018 (doc. 3 Persona_1 attore), si legge, fra i dettagli: “antifurto satellitare: no”. Il contenuto del detto verbale di ricezione della denuncia è stato altresì confermato dallo stesso , sentito come teste all'udienza del 11.2.2022 (in Persona_1 risposta al capitolo 35 di cui alla seconda memoria di parte attrice). Anzi, la specifica circostanza della installazione (prima ancora che della messa in funzione) di un apparecchio antifurto (come specificamente indicato in polizza) non è mai stata allegata non solo in atto di citazione ma, invero, nemmeno con la prima memoria, in cui parte attrice si è limitata a dedurre genericamente che il veicolo era dotato dei dispositivi di sicurezza (pag. 7), che il dispositivo di chiusura era inserito (pag. 7) e che i lavori successivamente svolti dalla Controparte_3 comprendevano sia la sostituzione del blocchetto di accensione che dell'antifurto blocca sterzo (pagg. 3 e 4). Anche i capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice attengono esclusivamente alle circostanze (confermate dal teste dell'avere Per_1 chiuso i finestrini, tolto e portato con sé la chiave dal cilindro di accensione, chiuso a chiave la portiera del veicolo e verificato che il portellone posteriore e il passante fossero chiusi a chiave (cap. 31). Nulla è stato, invece, specificamente dedotto in ordine alla necessaria installazione, a regola d'arte, sul veicolo de quo di un apparecchio antifurto certificato, come espressamente richiesto dall'art. 9 a pena di totale esclusione dell'operatività della garanzia, non potendo dipendere la radicale assenza di tale sistema di antifurto da una inosservanza delle prescrizioni da parte dell'autista del veicolo (il che avrebbe invece comportato una mera riduzione del quantum indennizzabile ai sensi dell'ultima parte dell'art. 9).
Alla luce di tutto quanto sopra, ogni altra questione assorbita, deve allora ritenersi che la copertura assicurativa invocata da parte attrice non operi nel caso di specie, con conseguente integrale rigetto delle domande attoree.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, vista la nota spese depositata, sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in € 14.103,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sassari, 4/11/2025
Il Giudice
CA RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice CA RE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1122/2019 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CORRADO MURGIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, Via Manno 31 attrice c o n t r o
(P.IVA ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 degli avv.ti ALFREDO DE FILIPPIS e GIANCARLO PILLERI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pilleri in Cagliari, Via Pessina 87 convenuta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice, come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- Accertare e dichiarare che in data 23 dicembre 2018 il veicolo Iveco tg. BH 193 RW, di proprietà della sia stato rubato da Parte_1 ignoti.
- Accertare e dichiarare che all'interno del medesimo veicolo, al momento del furto, erano presenti i capi ovini come meglio indicati nella fattura accompagnatoria n. 437 del 22/01/2018 emessa dalla Pt_1 Parte_1
per un valore complessivo di € 96.535,50 oltre iva.
[...] - Accertare e dichiarare che tali capi erano di proprietà della parte attrice e che, a seguito del ritrovamento del veicolo rubato, i medesimi non vennero rinvenuti al suo interno.
- Accertare e dichiarare l'operatività della Polizza Merci Trasportate n. 107900245, avente decorrenza alle ore 24.00 del 20/03/2018 sino al 20/03/2019, fra il sig. nella sua qualità di legale Parte_2 rappresentante della e la Parte_1 Controparte_1
[...]
- Accertare e dichiarare l'inoperatività della clausola di cui all'art. 9 delle condizioni generali o particolari, poiché limitativa di responsabilità e quindi clausola vessatoria, non espressamente e specificatamente approvata per iscritto dal contraente nella predetta qualità. Parte_2
- In conseguenza di quanto sopra esposto, condannare la
[...] in persona del legale rappresentante in carica al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti per i fatti di cui al presente giudizio, quantificati da questa difesa in € 96.535,50, al netto dell'iva di legge, ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge dalla richiesta di risarcimento danni al saldo.
- Condannare altresì ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. la convenuta per aver assunto un comportamento ostativo, dilatorio e per non aver partecipato alla mediazione, sebbene invocata nella propria comparsa di costituzione e risposta, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese legali, oltre agli accessori di legge, quali spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.”
Per parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità ad agire e/o carenza di interesse ad agire della non Parte_1 avendo quest'ultima provato di essere la effettiva proprietaria delle merci oggetto del lamentato furto. Nel merito:
- rigettare la domanda promossa dalla nei confronti Parte_1 della per infondatezza, per difetto di prova, Controparte_1 per colpa grave nonché per inoperatività della polizza assicurativa e, comunque, per tutte le ragioni meglio esposte. In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere operante la polizza in questione e dunque indennizzabile il sinistro, l'ammontare dell'eventuale indennizzo dovuto all'assicurato andrà determinato tenendo presente gli scoperti e la franchigia come indicati in polizza. Con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 impresa operante nel settore della macellazione, trasporto e vendita di carni ovine, ha convenuto in giudizio Controparte_1 allegando:
1) di aver sottoscritto con la convenuta, in data 20.03.2018, il contratto di assicurazione “Polizza ” (n. 107900245), che prevedeva la Controparte_2 copertura del rischio di furto delle merci trasportate mediante il proprio veicolo Iveco con targa BH193RW, con un massimale pari a € 120.000,00 e di aver regolarmente pagato il premio pattuito;
2) di aver subito il furto di tale veicolo e della merce trasportata (n. 1880 capi ovini macellati del valore di € 106.208,85) in data 23.10.2018, mentre lo stesso si trovava in Campania, località Villaricca Corso Europa, parcheggiato nei pressi del , ove il conducente Parte_3 Persona_1 stava effettuando una sosta;
3) che il conducente aveva sporto denuncia presso i Persona_1
Carabinieri di Villaricca e che, dopo qualche giorno, l'autocarro era stato ritrovato manomesso e sprovvisto della merce;
4) di aver tempestivamente denunciato alla convenuta il furto del veicolo (coperto da distinta polizza) e della merce, al fine di attivare la copertura assicurativa, ricevendo tuttavia la sola liquidazione del danno relativo al ripristino della serratura e al fermo tecnico;
5) di aver subito un danno corrispondente al valore della merce rubata. Pertanto, ha chiesto di accertare l'operatività della Parte_1 polizza assicurativa de qua e, per l'effetto, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nei limiti di cui alla polizza. Successivamente, con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 2.07.2019, Controparte_1 si è difesa, contestando:
[...]
1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) il difetto di legittimazione attiva, di titolarità attiva e di interesse ad agire dell'attrice in mancanza di prova del furto, dello scasso/manomissione dell'autocarro, nonché dell'effettiva presenza del carico di carne al suo interno;
3) l'inoperatività della copertura assicurativa, in quanto l'evento denunciato non rientra tra quelli coperti dalla polizza e vi è colpa grave dell'assicurato, per avere il conducente lasciato incustodito il mezzo, privo di chiusura e di sistema antifurto, risultando dalla stessa denuncia ai Carabinieri che sull'autotreno non era presente alcun antifurto;
4) il quantum, dovendosi in ogni caso detrarre dall'importo richiesto: la somma relativa all'IVA, il cui pagamento non può essere preteso dall'assicurazione; la franchigia contrattualmente prevista, pari ad € 300,00; lo scoperto del 15% di cui all'art. 6 dei patti speciali (da applicarsi in caso di danno conseguente a furto o rapina); l'ulteriore scoperto del 20% di cui all'art. 9 dei patti speciali (per inosservanza delle prescrizioni contrattuali in merito all'installazione di apparecchi antifurto certificati). Per tali ragioni, ha chiesto, in via preliminare, Controparte_1 di dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità ad agire e/o la carenza di interesse ad agire dell'attrice e, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda o, in subordine, la rideterminazione dell'indennizzo mediante applicazione della franchigia e degli scoperti contrattualmente previsti.
1.3. Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, all'udienza del 5.12.2024 è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e, successivamente, rimessa in decisione all'udienza del 9.7.2025.
2. La domanda è infondata e deve, quindi, essere rigettata.
2.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della modifica delle conclusioni da parte dell'attore con memoria ex art. 183, comma VI n. 1 cpc, che, secondo parte convenuta, costituirebbe una mutatio libelli vietata. Merita, infatti, di essere ricordato che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Sez. Un. 15/06/2015, n.12310; Cass.14/02/2024, n. 4115). Ebbene, deve allora ritenersi ammissibile la modifica delle conclusioni operata da parte attrice, a fronte delle eccezioni della convenuta, con la prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., non essendo stati introdotti in giudizio nuovi fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio con l'originario atto introduttivo, fermo quanto di seguito si dirà, nel merito, in ordine alla pretesa vessatorietà della clausola di cui “all'art. 9 delle condizioni generali o particolari poiché limitativa di responsabilità”.
2.2. Nel merito, occorre innanzitutto ricordare che in tema di contratto di assicurazione, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo provare, oltre alla sussistenza del titolo contrattuale, anche la realizzazione del rischio coperto da garanzia e la causazione del danno del quale chiede di essere indennizzato. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato “come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti”, donde la distinzione tra 'rischi inclusi' (ossia “quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo”), 'rischi esclusi' [ossia “del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile)] e 'rischi non compresi', vale a dire “quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine)”, concludendo che “è onere dell'assicurato dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora (come nel caso di specie) il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. 14/03/2024 n. 6954; Cass. n. 24273/2023; Cass. n. 1558/2018). Orbene, nel caso di specie risulta, anzitutto, incontestata la vigenza tra le parti del contratto “Polizza Merci Trasportate” n. 107900245 in data 20.03.2018, con scadenza al 20.3.2019 (doc. n. 1 attrice e 6 convenuta), che prevedeva la copertura del rischio di furto delle merci trasportate mediante il veicolo di proprietà dell'assicurata, targato BH193RW, con un massimale pari a € 120.000,00. In particolare, l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.1) dei patti speciali, è definito nei seguenti termini “La presente polizza garantisce le seguenti merci, vendute dal contraente, durante il trasporto fino al luogo di consegna convenuto nel contratto di compra-vendita, quando vi sia per il Contraente un interesse assicurabile: - CARNI OVINE MACELLATE”. Tuttavia, come eccepito dalla Compagnia convenuta, il successivo art. 9) dei patti speciali “Rischi di furto, rapina e smarrimento merce”, prevede:
“L'operatività della garanzia, nel caso di furto del Veicolo avvenuto durante i trasporti effettuati direttamente dal Contraente in conto proprio, è subordinata alle seguenti circostanze:
- che sull'Autocarro e sul Rimorchio - quando sganciato dalla motrice - siano installati a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla Direttiva 95/56/CE,
- i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione…” E ancora “La garanzia è operante purché la sottrazione delle merci avvenga mediante furto con effrazione delle porte (o del telone) del Veicolo oppure a seguito di sottrazione dell'intero Veicolo. In tali ipotesi, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali: a) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
b) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto;
c) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata denuncia all'Autorità e data comunicazione alla Società, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro antifurto. Agli effetti dell'operatività della garanzia, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli autisti di veicoli in uso all'Assicurato, non comporterà decadenza dal diritto all'indennizzo, ma gli eventuali danni verranno liquidati previa deduzione di un ulteriore scoperto del 20%”. Ebbene, anzitutto deve escludersi la vessatorietà di tale clausola - eccepita dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 cpc - atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, che si condivide, “Le clausole che subordinano l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso, da cui consegue fra l'altro la non necessità della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.” (Cass.
8.6.2017 n. 14280). Ciò posto, facendo applicazione del principio della “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), si ritiene assorbente il rilievo per cui, dai documenti prodotti e dall'istruttoria orale esperita, non è risultato che sul veicolo in questione fosse installato “a regola d'arte” un
“apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla Direttiva 95/56/CE”, come previsto dalle condizioni di polizza per l'operatività della garanzia. In particolare, nella denuncia ai Carabinieri di Villaricca effettuata da parte del conducente del mezzo in data 23.10.2018 (doc. 3 Persona_1 attore), si legge, fra i dettagli: “antifurto satellitare: no”. Il contenuto del detto verbale di ricezione della denuncia è stato altresì confermato dallo stesso , sentito come teste all'udienza del 11.2.2022 (in Persona_1 risposta al capitolo 35 di cui alla seconda memoria di parte attrice). Anzi, la specifica circostanza della installazione (prima ancora che della messa in funzione) di un apparecchio antifurto (come specificamente indicato in polizza) non è mai stata allegata non solo in atto di citazione ma, invero, nemmeno con la prima memoria, in cui parte attrice si è limitata a dedurre genericamente che il veicolo era dotato dei dispositivi di sicurezza (pag. 7), che il dispositivo di chiusura era inserito (pag. 7) e che i lavori successivamente svolti dalla Controparte_3 comprendevano sia la sostituzione del blocchetto di accensione che dell'antifurto blocca sterzo (pagg. 3 e 4). Anche i capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice attengono esclusivamente alle circostanze (confermate dal teste dell'avere Per_1 chiuso i finestrini, tolto e portato con sé la chiave dal cilindro di accensione, chiuso a chiave la portiera del veicolo e verificato che il portellone posteriore e il passante fossero chiusi a chiave (cap. 31). Nulla è stato, invece, specificamente dedotto in ordine alla necessaria installazione, a regola d'arte, sul veicolo de quo di un apparecchio antifurto certificato, come espressamente richiesto dall'art. 9 a pena di totale esclusione dell'operatività della garanzia, non potendo dipendere la radicale assenza di tale sistema di antifurto da una inosservanza delle prescrizioni da parte dell'autista del veicolo (il che avrebbe invece comportato una mera riduzione del quantum indennizzabile ai sensi dell'ultima parte dell'art. 9).
Alla luce di tutto quanto sopra, ogni altra questione assorbita, deve allora ritenersi che la copertura assicurativa invocata da parte attrice non operi nel caso di specie, con conseguente integrale rigetto delle domande attoree.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, vista la nota spese depositata, sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in € 14.103,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sassari, 4/11/2025
Il Giudice
CA RE