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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3735/2022 R.G., deciso ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 3/2/2025
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Palmitessa Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alle indennità disciplinate dagli artt. 9, comma 2, lett. a) D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020 e 15 D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020
RAGIONI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/4/2022 la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di essere lavoratore stagionale in agricoltura ed in quanto tale appartenente ad un settore diverso da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, esponeva di aver presentato, in data 12/11/2020, domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento CP_1
delle indennità disciplinate dagli artt. 9, comma 2, lett. a) D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020 e 15 D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, per aver lavorato per n. 30 giornate nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020. Deduceva che l' aveva respinto la suddetta domanda, affermando che il ricorrente CP_1 non avesse maturato, nell'arco temporale intercorrente tra l'1/1/2019 ed il 17/3/2020 almeno 30 giornate lavorative.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo il lavoratore svolto più di 30 giornate di lavoro nel suddetto arco temporale, con le mansioni di bracciante agricolo,
CP_ agiva in giudizio per la condanna dell' al pagamento della somma di 3.000,00 previo riconoscimento dello status di lavoratore stagionale appartenente a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali con almeno 30 giornate retribuite, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Produceva documentazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , contestando la fondatezza Controparte_2
delle domande azionate per insussistenza del diritto vantato, rappresentando che l'attività prevalente svolta dal lavoratore ricorrente era quella di operaio a tempo determinato in agricoltura, come da documentazione prodotta e che lo stesso aveva richiesto ed ottenuto la speciale indennità prevista durante il periodo emergenziale per gli OT in agricoltura oltre alle ordinarie prestazioni temporanee del settore di appartenenza. Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande azionate, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
All'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa, previa discussione, come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato e non merita di trovare accoglimento.
La domanda oggetto del presente giudizio è finalizzata all'accertamento del diritto reclamato dalla parte ricorrente all'indennità onnicomprensiva prevista dagli artt. 9, comma 2, lett. a) D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020,
15, commi 1 e 3 e 15 bis D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
176/2020.
Ritiene il Tribunale di richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a fondamento della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari in data
3/6/2024, nell'ambito del giudizio n. 210/2024 R.G., avente per oggetto una fattispecie speculare a quella sottoposta odiernamente al vaglio del Tribunale, da cui non vi è
Pag. 2 di 13 ragione di discostarsi, in quanto condivisibili: “Preliminarmente appare opportuno procedere alla ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), entrato in vigore in pari data prevede:
«Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a
600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».
L'art. 30, comma 1, del medesimo provvedimento legislativo (intitolato “indennità lavoratori del settore agricolo”) sancisce: «Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a
600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Sin da questo primo approccio normativo il legislatore ha chiaramente manifestato
l'intenzione di disciplinare in modo “autonomo” l'indennità in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato riservandola, tra l'altro, solo agli OT che nel 2019 avevano effettuato almeno 50 giornate di lavoro.
7.L'art. 84 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni in l. 17 luglio
2020, n. 77), emanato successivamente e in vigore dalla stessa data, statuisce: «5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile
2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della
Pag. 3 di 13 presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a
1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. 8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per al-meno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
Pag. 4 di 13 all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del
23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio
2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
b) titolari di pensione».
Anche in questo caso, dunque, il legislatore ha disciplinato in modo diverso la
“proroga” dell'indennità ex d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 cit., tramite disposizioni che hanno cioè mantenuto distinte la proroga della prestazione in favore dei dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali dalla proroga in favore degli OT (peraltro di importo inferiore – euro 500 – rispetto alla prima, di euro 600), prevedendo altresì, per le mensilità successive, una superiore indennità di euro 1000 in favore dei (soli) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori dipendenti stagionali “appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali” che “hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
17 marzo 2020 ...” .
La medesima disposizione normativa ha in sostanza tenuto distinti i cennati OT dai lavoratori dipendenti stagionali “appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali”.
Pag. 5 di 13 8.Il successivo art. 9, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” – c.d. decreto Agosto), convertito, con modificazioni, in l. 13 ottobre 2020, n. 126, stabilisce poi, per quel che in questa sede rileva, nel testo in vigore dal 29.10.2020, che «Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro».
Il comma 2 della suddetta disposizione sancisce, quindi, il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari ad euro 1000 «ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo […]».
A mente del comma 3, poi, «I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione».
L'art. 15, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – c.d. decreto
Ristori), convertito, con modificazioni, in l. 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, prevede, a sua volta, che «Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum», estendendo – al comma 3, lett. a) – il riconoscimento della suddetta indennità in favore dei lavoratori dipendenti
Pag. 6 di 13 stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ivi precisato.
Il seguente art. 15bis del medesimo testo legislativo nella parte in cui qui maggiormente rileva dispone:
«1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
Pag. 7 di 13 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'arti-colo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
b) titolari di pensione […]».
9.Analoga previsione è contenuta nell'art. 9, comma 3, lett. a, del d.l. 30 novembre
2020, n. 157 (recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - c.d. decreto Ristori Quater), non convertito nel termine di 60 giorni ed abrogato dall'art. 1, comma 2, della l. 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal
25 dicembre 2020, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.
10. La previsione di una indennità per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali è stata, infine, replicata dall'art. 10 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
Pag. 8 di 13 connesse all'emergenza da COVID-19» – c.d. decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, in l. 21 maggio 2021, n. 69, ed entrata in vigore il 22 maggio 2021.
11.Tanto premesso, non può essere condivisa la tesi del Tribunale secondo cui l'attività bracciantile è da considerarsi “di natura stagionale” e, per questo soltanto, meritevole della speciale indennità per cui è causa.
Ritiene la Corte, infatti, che gli operai agricoli a tempo determinato non possano essere ricompresi tout court tra i «lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo», individuati quali beneficiari delle indennità previste dalle sopra richiamate disposizioni normative.
Se è vero che l'attività lavorativa agricola esercitata da personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato si presta, sul piano puramente concettuale, ad essere ricondotta nell'ambito del lavoro stagionale, è altrettanto vero che il compendio normativo sopra tratteggiato deve essere interpretato conformemente ai canoni dettati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. “preleggi”).
12.In questa prospettiva soccorre, in primo luogo, il criterio dell'interpretazione strettamente letterale, avuto riguardo al chiaro tenore dell'art. 30, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (rubricato “Indennità lavoratori del settore agricolo”), convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020, n. 27, che – a differenza delle disposizioni, già richiamate, di cui agli artt. 9, comma 2, lett. a, d.l. n. 104 del 2020, 15, comma 3, lett.
a), d.l. n. 137 del 2020 e 9, comma 3, lett. a), d.l. n. 157 del 2020 – ha espressamente contemplato, con previsione di carattere speciale, il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari ad euro 600,00, in favore degli operai agricoli a tempo determinato (non titolari di pensione) tenendoli ben distinti dagli altri lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo (sia
a livello di tecnica normativa che a livello di importo della relativa prestazione).
13.La medesima indennità, come visto, è stata anche prevista per il mese di aprile 2020, per un importo pari ad euro 500, ai sensi dell'art. 84, comma 7, del d.l. 19 maggio
2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77.
All'uopo appare opportuno evidenziare che nel decreto-legge da ultimo citato il legislatore ha operato una netta distinzione tra gli operai agricoli a tempo determinato
Pag. 9 di 13 (comma 7) e i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (comma 8, lett. a), prevedendo come detto, finanche diversi importi da riconoscere in favore delle due categorie, ovverosia euro
500 in favore dei primi ed euro 600 nei confronti dei secondi.
14.Sempre in favore degli operai agricoli a tempo determinato (che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo), l'art. 69 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in l. 23 luglio 2021, n. 106, ha riconosciuto, da ultimo, ancora una volta tramite una specifica disposizione (rubricata
“indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca”) un'indennità una tantum pari ad euro 800, ancora una volta tenendola ben distinta dalla medesima indennità quale prevista (nel diverso importo di euro 1.600,00) in favore della (distinta) categoria dei (v. art. 42) «soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1
a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69» (ovvero, ancora una volta, dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali).
15.Non deve in conclusione sfuggire che, all'interno dei decreti-legge in questione, laddove essi hanno previsto sostegni economici in favore degli operai agricoli a tempo determinato, sono stati sempre inseriti pacchetti normativi specificatamente dedicati ai ridetti lavoratori.
In particolare, tale volontà legislativa si ricava da ultimo anche dall'esame complessivo del d.l. n. 73 del 2021, il quale, se da un lato all'art. 42 (intitolato
“Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo” e posto nel titolo IV relativo a “Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali”), ha per l'appunto prorogato l'indennità COVID, pari ad euro 1.600,00, per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e non (v. comma 3, lett. a, della medesima norma), dall'altro, all'art. 69 (rubricato “Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca” ed inserito nel titolo VIII concernente “Agricoltura e trasporti”), per quanto già detto, ha individuato separatamente la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
16.Infine, la previsione dell'indennità da parte del cd. decreto Sostegni bis sopra riportato, si spiega con la differente finalità delle indennità COVID per i lavoratori
Pag. 10 di 13 agricoli attribuite con il decreto stesso: esse non sono state previste come sostegno al reddito tout court, ma come sostegno al reddito “per la ripartenza”, cioè con una finalità diversa e di più ampio respiro di incentivazione della ripresa dell'economia dell'intero Paese.
17.La complessiva linea ermeneutica riportata risulta preferibile per un duplice ordine di ragioni: da un lato, vi è la circostanza che l'attività agricola è stata, sin dagli
“esordi” della pandemia, inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggetta alle restrizioni imposte alle altre attività produttive;
dall'altro, vi è la perdurante presenza nell'ordinamento di specifiche tutele di categoria, tra cui gli speciali trattamenti di disoccupazione agricola.
Infatti, il settore agricolo è stato indiscutibilmente attinto in misura minore dal blocco delle attività conseguente alla emergenza epidemiologica rispetto alle altre categorie di lavoratori in precedenza individuate da parte del legislatore.
18.Nel caso di specie, l' ha dedotto e documentato di aver Controparte_2
provveduto a corrispondere alla odierna appellata, oltre alla indennità di disoccupazione agricola per gli anni di riferimento, anche le specifiche provvidenze di natura emergenziale apprestate dalla normativa poc'anzi richiamata in favore dei lavoratori agricoli (cfr. estratto del cassetto previdenziale, in atti); e tale circostanza è rimasta pure incontestata dalla parte privata.
19.Del resto, il settore agricolo è stato indiscutibilmente attinto in misura minore dal blocco delle attività conseguente alla emergenza epidemiologica rispetto alle altre categorie di lavoratori precedentemente individuate da parte del legislatore.
Sul punto, va ricordato il D.P.C.M. 22 marzo 2020, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (adottato in base all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del
2020), il quale, nell'allegato 1, successivamente modificato dal D.M. 25 marzo 2020, ha individuato – tra le altre – tutte quelle attività della filiera agricola che, essendo ritenute essenziali, erano escluse dal fermo della produzione e degli scambi, disposto per la generalità delle attività industriali e commerciali all'interno del Paese.
Pag. 11 di 13 Tali disposizioni, inizialmente applicabili sino al 3 aprile, sono state prorogate al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. 1° aprile 2020 (emanato in attuazione dell'art. 2 del decreto- legge n. 19 del 2020).
È, quindi, intervenuto il D.P.C.M. 10 aprile 2020, adottato anch'esso in base all'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale, nella sostanza, ha confermato le precedenti disposizioni, prorogandole fino al 3 maggio 2020, pur con qualche modifica delle attività consentite.
È stato, poi, emanato il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il quale, oltre a confermare quanto precedentemente disposto, ha previsto, per il periodo intercorrente tra il 4 e il 17 maggio 2020, la possibilità di riprendere le altre attività produttive legate al settore agricolo (in particolare, relative alla fabbricazione di trattori agricoli e di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia), mantenendo la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle consegne a domicilio e della ristorazione con asporto.
Tanto ha chiarito la relazione della Camera dei Deputati - Servizio Studi XVIII
Legislatura, segnalando che, ai sensi dei suddetti decreti, era consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna - tra gli altri - di prodotti agricoli e alimentari.
20.Non è dunque condivisibile il percorso logico argomentativo del giudice di prime cure, giacché il riferimento ai “lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali” non può estendersi sino al punto di ampliare tale categoria sì da includervi anche gli operai agricoli a tempo determinato (per i quali, come detto, il legislatore, quando lo ha ritenuto, ha utilizzato, non a caso nell'ambito dei medesimi pacchetti normativi, apposite disposizioni di carattere speciale, diversificando, tra l'altro, importi e requisiti di accesso).
Gli OT costituiscono una distinta categoria, prevista dall'art. 12 del d.lgs. n.
375/1993 e differenziata da quella a tempo indeterminato, e sono soggetti, per quanto già detto, a una peculiare disciplina previdenziale.
21.L'attività agricola, inoltre, pur ricomprendendo cicli produttivi collegati alla stagionalità delle colture, non può essere inquadrata come attività stagionale in quanto, complessivamente intesa, può pacificamente svolgersi tutto l'anno.
Pag. 12 di 13 22.Per altro verso, le disposizioni emergenziali sono, per definizione, di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi ed i tempi ivi considerati, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, tanto più che da esse discendono oneri finanziari a carico dell'Istituto previdenziale.
23.Soccorre, quindi, il principio ermeneutico secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, applicabile anche in materia di previdenza sociale (cfr., Cass. n.
450/2003, Cass. n. 5085/1991, Cass. n. 1867/1982) e costituente canone ermeneutico primario nell'interpretazione della volontà della legge (v. Cass. n. 12649/2023, Cass. n.
23896/ 2021 e Cass. n. 20898/2007).
24.Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'appello dell' va accolto, con CP_1 totale riforma della decisione gravata, nel senso dell'integrale rigetto della domanda come proposta in primo grado dall'odierna parte appellata”.
Sulla scorta delle suesposte motivazioni, il ricorso deve essere disatteso.
Restano assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
In ordine alle spese di lite, in considerazione della novità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 3/2/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 13 di 13
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3735/2022 R.G., deciso ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 3/2/2025
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Palmitessa Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alle indennità disciplinate dagli artt. 9, comma 2, lett. a) D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020 e 15 D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020
RAGIONI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/4/2022 la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di essere lavoratore stagionale in agricoltura ed in quanto tale appartenente ad un settore diverso da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, esponeva di aver presentato, in data 12/11/2020, domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento CP_1
delle indennità disciplinate dagli artt. 9, comma 2, lett. a) D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020 e 15 D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, per aver lavorato per n. 30 giornate nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020. Deduceva che l' aveva respinto la suddetta domanda, affermando che il ricorrente CP_1 non avesse maturato, nell'arco temporale intercorrente tra l'1/1/2019 ed il 17/3/2020 almeno 30 giornate lavorative.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo il lavoratore svolto più di 30 giornate di lavoro nel suddetto arco temporale, con le mansioni di bracciante agricolo,
CP_ agiva in giudizio per la condanna dell' al pagamento della somma di 3.000,00 previo riconoscimento dello status di lavoratore stagionale appartenente a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali con almeno 30 giornate retribuite, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Produceva documentazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , contestando la fondatezza Controparte_2
delle domande azionate per insussistenza del diritto vantato, rappresentando che l'attività prevalente svolta dal lavoratore ricorrente era quella di operaio a tempo determinato in agricoltura, come da documentazione prodotta e che lo stesso aveva richiesto ed ottenuto la speciale indennità prevista durante il periodo emergenziale per gli OT in agricoltura oltre alle ordinarie prestazioni temporanee del settore di appartenenza. Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande azionate, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
All'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa, previa discussione, come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato e non merita di trovare accoglimento.
La domanda oggetto del presente giudizio è finalizzata all'accertamento del diritto reclamato dalla parte ricorrente all'indennità onnicomprensiva prevista dagli artt. 9, comma 2, lett. a) D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020,
15, commi 1 e 3 e 15 bis D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
176/2020.
Ritiene il Tribunale di richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a fondamento della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari in data
3/6/2024, nell'ambito del giudizio n. 210/2024 R.G., avente per oggetto una fattispecie speculare a quella sottoposta odiernamente al vaglio del Tribunale, da cui non vi è
Pag. 2 di 13 ragione di discostarsi, in quanto condivisibili: “Preliminarmente appare opportuno procedere alla ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), entrato in vigore in pari data prevede:
«Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a
600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».
L'art. 30, comma 1, del medesimo provvedimento legislativo (intitolato “indennità lavoratori del settore agricolo”) sancisce: «Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a
600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Sin da questo primo approccio normativo il legislatore ha chiaramente manifestato
l'intenzione di disciplinare in modo “autonomo” l'indennità in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato riservandola, tra l'altro, solo agli OT che nel 2019 avevano effettuato almeno 50 giornate di lavoro.
7.L'art. 84 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni in l. 17 luglio
2020, n. 77), emanato successivamente e in vigore dalla stessa data, statuisce: «5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile
2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della
Pag. 3 di 13 presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a
1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. 8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per al-meno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
Pag. 4 di 13 all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del
23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio
2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
b) titolari di pensione».
Anche in questo caso, dunque, il legislatore ha disciplinato in modo diverso la
“proroga” dell'indennità ex d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 cit., tramite disposizioni che hanno cioè mantenuto distinte la proroga della prestazione in favore dei dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali dalla proroga in favore degli OT (peraltro di importo inferiore – euro 500 – rispetto alla prima, di euro 600), prevedendo altresì, per le mensilità successive, una superiore indennità di euro 1000 in favore dei (soli) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori dipendenti stagionali “appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali” che “hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
17 marzo 2020 ...” .
La medesima disposizione normativa ha in sostanza tenuto distinti i cennati OT dai lavoratori dipendenti stagionali “appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali”.
Pag. 5 di 13 8.Il successivo art. 9, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” – c.d. decreto Agosto), convertito, con modificazioni, in l. 13 ottobre 2020, n. 126, stabilisce poi, per quel che in questa sede rileva, nel testo in vigore dal 29.10.2020, che «Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro».
Il comma 2 della suddetta disposizione sancisce, quindi, il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari ad euro 1000 «ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo […]».
A mente del comma 3, poi, «I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione».
L'art. 15, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – c.d. decreto
Ristori), convertito, con modificazioni, in l. 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, prevede, a sua volta, che «Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum», estendendo – al comma 3, lett. a) – il riconoscimento della suddetta indennità in favore dei lavoratori dipendenti
Pag. 6 di 13 stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ivi precisato.
Il seguente art. 15bis del medesimo testo legislativo nella parte in cui qui maggiormente rileva dispone:
«1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
Pag. 7 di 13 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'arti-colo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
b) titolari di pensione […]».
9.Analoga previsione è contenuta nell'art. 9, comma 3, lett. a, del d.l. 30 novembre
2020, n. 157 (recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - c.d. decreto Ristori Quater), non convertito nel termine di 60 giorni ed abrogato dall'art. 1, comma 2, della l. 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal
25 dicembre 2020, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.
10. La previsione di una indennità per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali è stata, infine, replicata dall'art. 10 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
Pag. 8 di 13 connesse all'emergenza da COVID-19» – c.d. decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, in l. 21 maggio 2021, n. 69, ed entrata in vigore il 22 maggio 2021.
11.Tanto premesso, non può essere condivisa la tesi del Tribunale secondo cui l'attività bracciantile è da considerarsi “di natura stagionale” e, per questo soltanto, meritevole della speciale indennità per cui è causa.
Ritiene la Corte, infatti, che gli operai agricoli a tempo determinato non possano essere ricompresi tout court tra i «lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo», individuati quali beneficiari delle indennità previste dalle sopra richiamate disposizioni normative.
Se è vero che l'attività lavorativa agricola esercitata da personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato si presta, sul piano puramente concettuale, ad essere ricondotta nell'ambito del lavoro stagionale, è altrettanto vero che il compendio normativo sopra tratteggiato deve essere interpretato conformemente ai canoni dettati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. “preleggi”).
12.In questa prospettiva soccorre, in primo luogo, il criterio dell'interpretazione strettamente letterale, avuto riguardo al chiaro tenore dell'art. 30, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (rubricato “Indennità lavoratori del settore agricolo”), convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020, n. 27, che – a differenza delle disposizioni, già richiamate, di cui agli artt. 9, comma 2, lett. a, d.l. n. 104 del 2020, 15, comma 3, lett.
a), d.l. n. 137 del 2020 e 9, comma 3, lett. a), d.l. n. 157 del 2020 – ha espressamente contemplato, con previsione di carattere speciale, il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari ad euro 600,00, in favore degli operai agricoli a tempo determinato (non titolari di pensione) tenendoli ben distinti dagli altri lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo (sia
a livello di tecnica normativa che a livello di importo della relativa prestazione).
13.La medesima indennità, come visto, è stata anche prevista per il mese di aprile 2020, per un importo pari ad euro 500, ai sensi dell'art. 84, comma 7, del d.l. 19 maggio
2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77.
All'uopo appare opportuno evidenziare che nel decreto-legge da ultimo citato il legislatore ha operato una netta distinzione tra gli operai agricoli a tempo determinato
Pag. 9 di 13 (comma 7) e i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (comma 8, lett. a), prevedendo come detto, finanche diversi importi da riconoscere in favore delle due categorie, ovverosia euro
500 in favore dei primi ed euro 600 nei confronti dei secondi.
14.Sempre in favore degli operai agricoli a tempo determinato (che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo), l'art. 69 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in l. 23 luglio 2021, n. 106, ha riconosciuto, da ultimo, ancora una volta tramite una specifica disposizione (rubricata
“indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca”) un'indennità una tantum pari ad euro 800, ancora una volta tenendola ben distinta dalla medesima indennità quale prevista (nel diverso importo di euro 1.600,00) in favore della (distinta) categoria dei (v. art. 42) «soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1
a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69» (ovvero, ancora una volta, dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali).
15.Non deve in conclusione sfuggire che, all'interno dei decreti-legge in questione, laddove essi hanno previsto sostegni economici in favore degli operai agricoli a tempo determinato, sono stati sempre inseriti pacchetti normativi specificatamente dedicati ai ridetti lavoratori.
In particolare, tale volontà legislativa si ricava da ultimo anche dall'esame complessivo del d.l. n. 73 del 2021, il quale, se da un lato all'art. 42 (intitolato
“Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo” e posto nel titolo IV relativo a “Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali”), ha per l'appunto prorogato l'indennità COVID, pari ad euro 1.600,00, per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e non (v. comma 3, lett. a, della medesima norma), dall'altro, all'art. 69 (rubricato “Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca” ed inserito nel titolo VIII concernente “Agricoltura e trasporti”), per quanto già detto, ha individuato separatamente la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
16.Infine, la previsione dell'indennità da parte del cd. decreto Sostegni bis sopra riportato, si spiega con la differente finalità delle indennità COVID per i lavoratori
Pag. 10 di 13 agricoli attribuite con il decreto stesso: esse non sono state previste come sostegno al reddito tout court, ma come sostegno al reddito “per la ripartenza”, cioè con una finalità diversa e di più ampio respiro di incentivazione della ripresa dell'economia dell'intero Paese.
17.La complessiva linea ermeneutica riportata risulta preferibile per un duplice ordine di ragioni: da un lato, vi è la circostanza che l'attività agricola è stata, sin dagli
“esordi” della pandemia, inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggetta alle restrizioni imposte alle altre attività produttive;
dall'altro, vi è la perdurante presenza nell'ordinamento di specifiche tutele di categoria, tra cui gli speciali trattamenti di disoccupazione agricola.
Infatti, il settore agricolo è stato indiscutibilmente attinto in misura minore dal blocco delle attività conseguente alla emergenza epidemiologica rispetto alle altre categorie di lavoratori in precedenza individuate da parte del legislatore.
18.Nel caso di specie, l' ha dedotto e documentato di aver Controparte_2
provveduto a corrispondere alla odierna appellata, oltre alla indennità di disoccupazione agricola per gli anni di riferimento, anche le specifiche provvidenze di natura emergenziale apprestate dalla normativa poc'anzi richiamata in favore dei lavoratori agricoli (cfr. estratto del cassetto previdenziale, in atti); e tale circostanza è rimasta pure incontestata dalla parte privata.
19.Del resto, il settore agricolo è stato indiscutibilmente attinto in misura minore dal blocco delle attività conseguente alla emergenza epidemiologica rispetto alle altre categorie di lavoratori precedentemente individuate da parte del legislatore.
Sul punto, va ricordato il D.P.C.M. 22 marzo 2020, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (adottato in base all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del
2020), il quale, nell'allegato 1, successivamente modificato dal D.M. 25 marzo 2020, ha individuato – tra le altre – tutte quelle attività della filiera agricola che, essendo ritenute essenziali, erano escluse dal fermo della produzione e degli scambi, disposto per la generalità delle attività industriali e commerciali all'interno del Paese.
Pag. 11 di 13 Tali disposizioni, inizialmente applicabili sino al 3 aprile, sono state prorogate al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. 1° aprile 2020 (emanato in attuazione dell'art. 2 del decreto- legge n. 19 del 2020).
È, quindi, intervenuto il D.P.C.M. 10 aprile 2020, adottato anch'esso in base all'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale, nella sostanza, ha confermato le precedenti disposizioni, prorogandole fino al 3 maggio 2020, pur con qualche modifica delle attività consentite.
È stato, poi, emanato il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il quale, oltre a confermare quanto precedentemente disposto, ha previsto, per il periodo intercorrente tra il 4 e il 17 maggio 2020, la possibilità di riprendere le altre attività produttive legate al settore agricolo (in particolare, relative alla fabbricazione di trattori agricoli e di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia), mantenendo la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle consegne a domicilio e della ristorazione con asporto.
Tanto ha chiarito la relazione della Camera dei Deputati - Servizio Studi XVIII
Legislatura, segnalando che, ai sensi dei suddetti decreti, era consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna - tra gli altri - di prodotti agricoli e alimentari.
20.Non è dunque condivisibile il percorso logico argomentativo del giudice di prime cure, giacché il riferimento ai “lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali” non può estendersi sino al punto di ampliare tale categoria sì da includervi anche gli operai agricoli a tempo determinato (per i quali, come detto, il legislatore, quando lo ha ritenuto, ha utilizzato, non a caso nell'ambito dei medesimi pacchetti normativi, apposite disposizioni di carattere speciale, diversificando, tra l'altro, importi e requisiti di accesso).
Gli OT costituiscono una distinta categoria, prevista dall'art. 12 del d.lgs. n.
375/1993 e differenziata da quella a tempo indeterminato, e sono soggetti, per quanto già detto, a una peculiare disciplina previdenziale.
21.L'attività agricola, inoltre, pur ricomprendendo cicli produttivi collegati alla stagionalità delle colture, non può essere inquadrata come attività stagionale in quanto, complessivamente intesa, può pacificamente svolgersi tutto l'anno.
Pag. 12 di 13 22.Per altro verso, le disposizioni emergenziali sono, per definizione, di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi ed i tempi ivi considerati, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, tanto più che da esse discendono oneri finanziari a carico dell'Istituto previdenziale.
23.Soccorre, quindi, il principio ermeneutico secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, applicabile anche in materia di previdenza sociale (cfr., Cass. n.
450/2003, Cass. n. 5085/1991, Cass. n. 1867/1982) e costituente canone ermeneutico primario nell'interpretazione della volontà della legge (v. Cass. n. 12649/2023, Cass. n.
23896/ 2021 e Cass. n. 20898/2007).
24.Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'appello dell' va accolto, con CP_1 totale riforma della decisione gravata, nel senso dell'integrale rigetto della domanda come proposta in primo grado dall'odierna parte appellata”.
Sulla scorta delle suesposte motivazioni, il ricorso deve essere disatteso.
Restano assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
In ordine alle spese di lite, in considerazione della novità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 3/2/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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