Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 687/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 687/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Polizzi e dall'Avv. Stab. Sara Parte_1
Polizzi, presso il cui studio elett.te domicilia in Piedimonte Maggiore (CE), alla via Principe di
Piemonte n. 78;
- Attrice-
Nei confronti di
, in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Montecuollo, Controparte_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Cellole (CE), alla via Bari n. 2;
-Convenuto-
Nonché di
, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Mariano Delli Paoli, presso il Controparte_2 cui studio elett.te domicilia in Maddaloni (CE), in via S. Francesco D'Assisi n. 130
-Convenuta-
OGGETTO: responsabilità da insidia e responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 24.12.2024.
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Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
e l' al fine di chiedere “la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di CP_1 P_ tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, in specie biologici, morali ed esistenziali patiti dall'istante nell'occorso, che per quanto sopra e salvo CTU si quantificano in comprensivi Euro 52.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del fatto illecito al soddisfo, sempre con vittoria di spese anche forfettarie e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. In particolare, l'attrice deduceva che in data 31/07/2015 alle ore 7:20 circa in , alla via CP_1
Circumvallazione - incrocio con via Conte Aldemario, mentre percorreva a piedi la predetta strada cadeva sul manto stradale a causa di una disconnessione/cedimento ivi presente, non visibile e non prevedibile secondo la ordinaria diligenza. A seguito di tale evento, la sig.ra avrebbe Parte_1
riportato una grave frattura al polso sinistro che si sarebbe aggravata per il comportamento colposo dei sanitari del P.O. di Sessa Aurunca.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della CP_1
domanda attorea di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva altresì l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. P_
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, non venivano ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti ed all'udienza del 4 maggio 2021 il giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di legge.
Veniva pronunciata sentenza parziale n. 2790/2021 con cui veniva rigettata la domanda di parte attrice ex art. 2051 c.c. nei confronti del comune di e disposta la prosecuzione dell'istruttoria in CP_1
relazione alla domanda di risarcimento per responsabilità medica avanzata nei confronti dell' P_
.
[...]
La causa, istruita attraverso l'espletamento di ctu medico-legale, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 24.12.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva definitivamente trattenuta in decisione con nuova concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In primo luogo, si precisa che essendo stata già pronunciata sentenza parziale che ha rigettato la domanda di parte attrice ex art. 2051 c.c. nei confronti del comune di , è precluso l'esame CP_1
della medesima questione, pertanto, con la presente pronuncia sarà vagliata solo la richiesta di risarcimento danni per responsabilità medica avanzata nei confronti dell' . P_
pagina 2 di 9 La richiesta suddetta ha ad oggetto la responsabilità in cui sarebbero incorsi i sanitari del
[...]
che prestarono assistenza alla Sig.ra cui sarebbe Controparte_3 Parte_1
addebitabile un maggior danno anatomo-funzionale, a carico del polso sinistro, per errato intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi, nonché per un'inidonea gestione post-operatoria della frattura dell'epifisi distale del radio.
In particolare, secondo la prospettazione della storia clinica del paziente, come ricostruita dai consulenti d'ufficio nominati, dott. e dott. , l'attrice Persona_1 Persona_2 [...]
, di anni 47 all'epoca dei fatti, in data 31/07/2015, a seguito di caduta per disconnessione del Pt_1
manto stradale, veniva trasportata presso il ove le veniva Controparte_3
diagnosticata “frattura intrarticolare epifisi distale di radio (sinistro) scomposta”. Le veniva confezionata una doccia gessata provvisoria e programmata una pre-ospedalizzazione per la settimana successiva. Dal 6 al 7/8/2015 veniva ricoverata presso il Reparto di Ortopedia del medesimo nosocomio, dove le veniva applicata stecca e programmato l'intervento chirurgico per il successivo 11 agosto. Veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura sotto controllo amblioscopio ed osteosintesi mediante il posizionamento di Fissatore Esterno di carpo e metacarpo (cfr. descrizione intervento: “sotto controllo amblioscopio si riduce la frattura, si effettua osteosintesi con
FE tipo MIKAI. Controllo del buon posizionamento delle fisches e della riduzione della frattura sotto amblioscopio”). Veniva dimessa il giorno successivo con diagnosi di “frattura scomposta di epifisi distale di radio a sx”. In data 31/8/2015 le veniva praticato un esame radiografico di polso e mano di sinistra con evidenza di “frattura meta-epifisaria distale del radio, in trattamento con fissatori esterni, con modesta dislocazione ad axim dei frammenti”. Dal 2 al 4 settembre 2015 la sig.ra veniva Pt_1 ricoverata presso la Casa di Cura Villa Fiorita con diagnosi di “frattura scomposta polso sx”.
All'ingresso, le veniva anamnesticamente segnalata una tumefazione del polso sinistro (cfr. anamnesi patologica prossima: “… La paziente riferisce che da circa una settimana ha notato una deformazione del polso sx e pertanto recatasi a visita di controllo presso lo stesso ospedale le veniva riproposto
l'intervento chirurgico per la perdita della correzione anatomica …”). In data 3/9/2015 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione del fissatore esterno e riduzione con osteosintesi mediante placca e 7 viti nonché aggiunta di idrossiapatite e successivamente veniva dimessa con diagnosi di “pregressa frattura di Colles tratta con FEA con dorsalizzazione e scomposizione dei frammenti”. Seguivano controlli clinico-strumentali e sedute di terapia riabilitativa, con certificazione di avvenuta guarigione in data 21/12/2015.
Così sinteticamente ripercorsa la storia clinica della sig.ra , si evidenzia che secondo la Parte_1
prospettazione attorea, l'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi avrebbe richiesto una pagina 3 di 9 maggiore e più attenta valutazione, nonché si sarebbe verificata una inidonea gestione post-operatoria della frattura dell'epifisi distale del radio, successivamente corretta con l'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi metallica mediante placca e viti.
La responsabilità che la fa valere nei confronti della struttura sanitaria presso cui fu operata, Pt_1
ovvero il , è una responsabilità di tipo contrattuale. Controparte_3
In tal senso, deve ritenersi che la struttura sanitaria, pubblica o privata, qualora si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La struttura sanitaria è tenuta a fornire al paziente una prestazione complessa, di assistenza sanitaria, che va dalla messa a disposizione di spazi, alla garanzia di tempestività dell'azione e dunque di personale sufficiente ed efficiente, all'utilizzo di macchinari in linea con la tecnologia;
inoltre è chiamata a rispondere, sempre a titolo contrattuale, non solo per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che instaura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipendente o ausiliario, di cui risponde in via solidale. La Cassazione, ormai da tempo, è pacifica nel ritenere, in riferimento al riparto dell'onere probatorio, che sia a carico del danneggiato la sola prova dell'esistenza del contratto e dell'insorgenza o aggravamento della patologia di cui risulta affetto, nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. Sent. n. 975/2009).
Nel caso in esame, si ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere, in quanto il rapporto instaurato non è in contestazione e comunque documentalmente provato e l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell'ospedale di Sessa Aurunca ed il deficit funzionale causato dal fissatore esterno, trova riscontro nelle risultanze dell'elaborato peritale redatto nell'ambito del presente procedimento.
Il collegio peritale, infatti, pur condividendo, per le ragioni che verranno infra esposte, la scelta di sintetizzare la frattura scheletrica mediante fissatore esterno, precisava: “Orbene relativamente alla scelta di sintetizzare la frattura scheletrica mediante ricorso a fissatore esterno, essa non è di per sé censurabile rientrando tra le possibili opzioni terapeutiche descritte in letteratura per il trattamento di fratture, anche scomposte, del radio. Non risulta tuttavia condivisibile, in rifermento al dato documentale disponibile, il mancato ricorso ad una fissazione percutanea per stabilizzare la riduzione anatomica ottenuta della frattura. Difatti laddove vi è una instabilità della frattura l'uso del fissatore esterno deve essere combinato con una fissazione percutanea o deve essere fatto ricorso ad una riduzione a cielo aperto laddove non è ottenibile un corretto allineamento dei monconi con metodi
pagina 4 di 9 incruenti”. In risposta al quesito n. 3 “accerti se il trattamento sia stato eseguito in conformità alle metodiche medicochirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica” il collegio così concludeva: “si ravvede un profilo di responsabilità professionale di natura assistenziale a carico degli esercenti la professione sanitaria dell'Ospedale per incongruo trattamento (inidonea Controparte_3
riduzione e stabilizzazione) della originaria frattura scomposta intrarticolare radio-ulnare distale del radio di sinistra. L'originario trattamento della frattura scomposta dell'epifisi distale del radio sinistro
è stato carente se non per un mancato ottenuto allineamento dei frammenti di frattura quantomeno per una non raggiunta stabilizzazione della riduzione anatomica. Non risulta praticata neppure la dinamizzazione del fissatore esterno che in tesi generale avrebbe potuto ottenere l'allineamento dei monconi di frattura e il mantenimento della condizione anatomica raggiunta” (Cfr. pag. 22 elaborato peritale).
In risposta al quesito n. 4 “accerti se siano reliquati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato”, il collegio affermava: “alla individuata errata condotta iatrogena deve essere attribuito il maggior danno, ovvero il danno differenziale tra quelli che sono gli esiti attuali e quanto normalmente atteso in caso di frattura scomposta intrarticolare radio- ulnare distale del radio di sinistro (in soggetto destrimane) correttamente trattata;
non può escludersi che l'inziale immobilizzazione dell'articolazione radiocarpica e radio-ulnare imposta dal fissatore esterno abbia contribuito, seppure in misura minimale, al determinismo del deficit funzionale attualmente registrato;
peraltro all'applicazione del fissatore esterno (di fatto rilevatasi superflua) sono causalmente riferibili le piccole cicatrici rotondeggianti di buona qualità estetica”.
Inoltre, in relazione alla individuata errata condotta iatrogena, il collegio ha riferito che i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica comportando un danno biologico differenziale della paziente nella misura percentuale dell'1% che “in riferimento alla monetizzazione, è quello che si colloca tra il 5% ed il 6% [danno biologico differenziale da risarcire
(1%) = danno biologico attuale (6%) – danno biologico atteso (5%)]”.
In merito alle richiamate risultanze peritali, si precisa che codesto giudice intende farle proprie, non avendo ravvisato motivi per discostarsene, in particolare non sono state riscontrate incongruenze e/o illogicità e ritenute pertinenti ed esaustive le risposte alle osservazioni dei ccttpp, alle quali ci si riporta integralmente.
Sulla base della giurisprudenza precedentemente richiamata, una volta assolto l'onere del paziente/danneggiato, sarebbe stato onere della struttura sanitaria, provare che la prestazione professionale era stata eseguita in modo diligente e che quell'esito era stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile, tuttavia si ritiene che la struttura non abbia assolto a tale onere,
pagina 5 di 9 limitandosi a contestazioni confutate dagli stessi consulenti con i chiarimenti resi all'esito delle osservazioni ricevute.
Accertata la responsabilità del secondo il principio della Controparte_3
causalità civile, bisogna passare alla quantificazione dei danni.
Anche con riguardo a tale aspetto, si ritiene di poter far riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale, non ravvedendo motivi che possano giustificare una diversa valutazione ritenendo che i consulenti abbiano risposto in maniera esaustiva.
Il collegio peritale ha individuato un periodo di invalidità temporanea differenziale che può essere stadiato in una invalidità temporanea totale (ITT) di 2 giorni (corrispondenti alla degenza dall'11 al 12 agosto 2015 durante il quale è stata ridotta ma non stabilizzata la frattura di polso ed applicato il fissatore esterno) ed una invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% di 20 giorni (ovvero dal 13 agosto
2015 al 2 settembre 2015, corrispondenti al periodo durante il quale si è realizzata una immobilizzazione con incongrua stabilizzazione dei monconi di frattura) (Cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale).
Per le spese mediche, il collegio, sulla base della documentazione allegata, riconosceva la somma totale di € 887,71 ritenendola congrua e meritevole di totale rimborso.
In conclusione, i consulenti hanno riconosciuto all'attrice un danno iatrogeno differenziale, affermando che “l'originaria frattura del radio sinistro prodottasi a seguito di una caduta accidentale richiedeva comunque un intervento di riduzione ed osteosintesi metallica e avrebbe comunque di per sé comportato una riduzione della validità psico-fisica della Sig.ra ”. Parte_1
Ai fini della liquidazione del danno iatrogeno, si ritiene opportuno ricordare, che tale tipo di danno si configura quando il pregiudizio alla salute, causato da colpa di un sanitario, ha per effetto l'aggravamento di una lesione già esistente, a sua volta ascrivibile a colpa di un terzo o a cause naturali.
Al riguardo, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario
e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di derivazione causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con
pagina 6 di 9 criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario>> (Cass. civ., sez.
III, Sent. n. 15991 del 21/7/2011).
Pertanto, se il danno prodotto dalla condotta del sanitario rientra nel danno iatrogeno, come nel caso di specie, la liquidazione deve riguardare non il danno integrale, ma solo il danno differenziale, ossia il maggior danno su cui ha inciso, con efficacia eziologica, la condotta del sanitario.
Per quanto riguarda la corretta metodologia di liquidazione del danno iatrogeno, si sono confrontate, sul punto, sia in dottrina che in giurisprudenza, due diverse teorie di calcolo del risarcimento del danno: secondo una prima tesi il quantum del risarcimento andrebbe calcolato attraverso la differenza tra il grado di invalidità permanente complessivo e quello che sarebbe comunque residuato anche in assenza della condotta colposa del sanitario e su tale punto di invalidità andrebbero applicate le tabelle milanesi. Secondo, invece, un'altra tesi, il calcolo differenziale andrebbe condotto non tanto tramite il raffronto delle percentuali di invalidità, quanto dei valori monetari corrispondenti a tali gradi percentuali, secondo le tabelle di riferimento. L'adesione all'uno o all'altro criterio di calcolo non è di poco conto, in quanto tra i due sistemi intercorre una palese differenza in termini di quantum liquidato e la forbice tra i due metodi appare sempre più ampia al crescere della percentuale di invalidità permanente.
In realtà la Cassazione è già intervenuta sul punto, esprimendosi a favore del secondo criterio, più favorevole al danneggiato, affermando che <In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 6341 del 19/03/2014).
Tale scelta appare quella che più garantisce il maggior rispetto del principio di equità, così come espresso dalle tabelle di liquidazione del danno biologico.
pagina 7 di 9 Pertanto, sulla base delle considerazioni e valutazioni esposte, si ritiene di liquidare complessivamente la somma di € 2.747,41 di cui € 2.084,53 (6%-5%) per danno biologico permanente ed € 662,88 per danno biologico temporaneo, con la precisazione che nulla è stato disposto a titolo di danno morale, per omessa allegazione dell'attore; nulla è stato disposto anche a titolo di personalizzazione, in quanto non sono state né provate né ancor prima dedotte circostanze particolari. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che <La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento>> (Cass. Sent. del 27 maggio 2019 n. 14364).
Trattandosi di debito di valore, diretto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso, deve essere riconosciuto all'attrice, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 17.02.95
n. 1712; Cass. S.U. 10.09.98 n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità. Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento. Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi non la somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutata, ma la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data del fatto (11.08.2015 -data dell'intervento di riduzione della frattura ed osteosintesi con fissatore esterno) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, fino alla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tariffe medie del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (indeterminato scaglione fino ad €
52.000,00) e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., al pagamento a favore della sig.ra a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1 della somma complessiva di € 3.635,12 (comprensiva delle spese mediche documentate), somma da devalutare al momento del fatto (11.08.2015) e rivalutare di anno in anno fino alla presente pronuncia, oltre interessi ex art. 1284 IV comma cc dalla domanda al soddisfo;
- Condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite Controparte_2 in favore dell'attrice, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 7616,00 per compensi, oltre al
15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
- Pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
S.M.C.V., 11/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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