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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 1960/2024
All'udienza collegiale del giorno 18/09/2025 ore 10:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Serafin Consigliere Rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti NAPPA LUIGI;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti NAPPA LUIGI;
presente
Parte_3
Avv./Avv.ti NAPPA LUIGI;
presente
Parte_4
Avv./Avv.ti NAPPA LUIGI;
presente Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti FRATTINI FABIO;
presente in sostituzione Avv.Bartoli
CICIA SERGIO
Avv./Avv.ti MARESCA ANDREA presente;
[...]
[...]
Controparte_2
Avv./Avv.ti FERRARO MARCO;
presente in sostituzione Avv.
Martiradonna
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
L'Avv di parte appellante particolarmente segnala due precedenti di legittimità Cass. N. 20879.19 e la 13785.2004.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Bruno
Dott.ssa Marianna D'Avino Allegato al verbale di udienza del 18 settembre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 1960/2024
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 288/24 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibili le domande risarcitorie proposte da e Parte_4 Parte_2 Parte_1
, in proprio e nella qualità di eredi di , nei confronti Parte_3 Persona_1
dell e del dr. ER CI per intervenuto giudicato Controparte_3
e ha posto a carico degli attori le spese di lite sostenute dai convenuti e dall
[...]
chiamata in causa dal sanitario, e le spese di c.t.u.. Controparte_2
Avverso la citata sentenza e Parte_4 Parte_2 Parte_1
in proprio e nella qualità di eredi di , hanno Parte_3 Persona_1
proposto appello e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ROMA, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti Voglia in riforma dell'impugnata sentenza respingere tutte le eccezioni sollevate dai convenuti in 1 grado , poiché infondate in diritto e voglia ritenere le eccezioni di giudicato e quella di prescrizione della domanda extracontrattuale infondate in diritto e voglia accogliere tutte le domande degli attori ,così come formulate ex art.li 2043-2049-2059 codice civile nell'atto introduttivo del giudizio e condannare i convenuti e Dr. ER CI in solido al pagamento a titolo CP_1
di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale di euro 1.475,00 a favore di ciascun attore e a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per responsabilità extracontrattuale con applicazione dei criteri di calcolo previsti nelle tabelle 2022 del Tribunale di Milano a favore di ogni attore nella misura ,prima indicata di euro 198,535,00 e quindi specificatamente a favore del Sig.
[...]
condannare i convenuti al pagamento di euro 200 mila euro + rivalutazione Pt_1
monetaria ; a favore del Sig. condannare i convenuti al pagamento di Parte_2
euro 207 mila + rivalutazione monetaria;
a favore del Sig. Parte_3
condannare i convenuti al pagamento di euro 200 mila oltre rivalutazione monetaria dalla data del decesso all'emanazione della sentenza ed in ultimo a favore della Sig.ra condannare i convenuti al pagamento di euro 200 mila oltre Parte_4
rivalutazione monetaria ed interessi da calcolare dalla data del 28-09.2010 alla data della sentenza – Condannare i convenuti al pagamento delle spese liquidate di CTU e delle spese ed onorari del giudizio di 1 grado e di questo di appello da distrarsi a favore dell'Avv Luigi Nappa, che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_3
che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) Rigettare l'stanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) Rigettare il proposto appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli n. 288/2024 con l'accoglimento delle eccezioni di giudicato o di prescrizione;
3) In subordine, nel caso siano disattese le suddette eccezioni, rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata e comunque non provata. 4) In ulteriore subordine nella non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla convenuta in relazione alla causazione del danno nei confronti degli CP_4
appellanti, ridurre il risarcimento richiesto secondo giustizia per quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite”. In via istruttoria si insiste nella richiesta formulata nelle conclusioni del primo grado di riconvocazione a chiarimenti dei CTU in contraddittorio con i CTP di parte convenuta, o di rinnovo della
Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
Il dr. ER CI, costituitosi a sua volta in giudizio, ha concluso come segue:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita confermare la sentenza di primo grado con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio. IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere alcuna forma di responsabilità del
Dottor ER CI, accertare e dichiarare che trattasi di colpa lieve e dichiarare che Contr la è l'unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni per i fatti di causa CP_3
e che essa è tenuta garantire e manlevare integralmente il proprio dipendente Dottor
ER CI, provvedendo direttamente al pagamento del dovuto per sorte capitale, interessi, spese e rivalutazione monetaria;
• Nella denegata ipotesi che sia affermata la responsabilità del Dottor ER CI, e siano disattese tutte le principali eccezioni e difese, liquidare il danno secondo giustizia e nei limiti di quanto verrà provato essere in rapporto di causalità immediata e diretta, escluso il cumulo di interessi e rivalutazione, dichiarando obbligate a risarcire i danni, oltre interessi, spese e rivalutazione monetaria, direttamente agli attori: la ed/o la CP_4 [...]
per i titoli di cui in narrativa cui espressamente si rimanda, Controparte_2
ovvero dichiararle tenute a restituire al Dottor ER CI tutte le somme che egli dovesse essere condannato a corrispondere agli attori, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per spese e sorte capitale. Con vittoria di spese, compensi di giudizio, 15% spese generali, CPA ed IVA”
Si è costituita, infine, l che ha chiesto Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto infondata e non provata;
- In via principale: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza N. 288/2024 emessa dal Tribunale Civile di
Tivoli in data 02.03.2024 e pubblicata in data 05.03.2024; - In via subordinata: in caso di accoglimento dell'appello e parallelo rigetto dell'eccezione di giudicato e di prescrizione dei diritti azionati, respingere integralmente la domanda formulata da parte attrice nei confronti del dott. ER CI perché infondata in fatto ed in diritto e comunque rimasta sfornita di prova;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata da parte attrice: a) limitare la condanna alle sole somme finalizzate a risarcire i danni che risulteranno accertati all'esito del giudizio quali conseguenze immediate e dirette della prestazione sanitaria erogata dal Dott. ER CI ai sensi dell'art. 2055, secondo comma, cod. civ.; b) dichiarare l'operatività a secondo rischio della polizza UnipolSai n. 61/32577249, anche rispetto a quelle analoghe misure di autoassicurazione previste dall'art. 10 della legge n. 24/2017; c) dichiarare che la compagnia è tenuta alla malleva del dott. CI nei limiti delle pattuizioni contrattuali e, in particolare, per somme eccedenti la franchigia di Euro 500.000,00 ed entro il massimale di Euro 2.500.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
La Corte, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha rinviato la causa per discussione orale all'udienza indicata in epigrafe.
L'appello proposto da e Parte_4 Parte_2 Parte_1
è fondato e può trovare accoglimento nei soli limiti che saranno di Parte_3
seguito esposti.
La prima censura, con la quale la parte appellante contesta l'accoglimento dell'eccezione di giudicato sollevata in primo grado dai convenuti, va disattesa.
Invero, è pacifico e documentato in atti che con sentenza n. 1107/16 - passata in giudicato - il Tribunale di Tivoli ha respinto la domanda proposta dagli odierni appellanti che avevano agito nei confronti dell e del dr. Controparte_3
ER CI per ottenere il risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis a causa del decesso del congiunto , il quale a seguito di un sinistro Persona_1
stradale era stato ricoverato presso l' San Giovanni di Tivoli ove era deceduto CP_1
il 28 settembre 2010 a causa dei mancati trattamenti sanitari da parte del primario dr.
CI.
In particolare, in detto precedente giudizio il Tribunale ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse stata proposta a titolo contrattuale e che non potesse trovare accoglimento in quanto tra i parenti del defunto e la struttura sanitaria non era intercorso alcun rapporto negoziale.
L'odierno giudizio ha ad oggetto la medesima vicenda posta alla base del precedente procedimento e vi è assoluta coincidenza tra le pretese rispettivamente avanzate;
è a tal fine sufficiente confrontare le conclusioni rassegnate nell'uno e nell'altro per verificare l'identità della domanda, ossia nel primo procedimento
“accertare e dichiarare la responsabilità medica professionale del personale intervenuto e dell' per la morte del sig. Controparte_5 [...]
e per effetto condannare in solido e/o per quanto di ragione l Per_1 [...]
in persona del direttore sanitario legale rappresentante Controparte_6
pro tempore ed il Dott. Prof. CI al risarcimento agli odierni attori per la quota a ciascuno spettante, tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali” e in quello odierno “dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex artt.
2043 e 2059-2049 cod civ. dei convenuti per negligenza ed imperizia in relazione ai fatti e le circostanze, prima indicate – decesso del Sig. presso Persona_1
Ospedale di Tivoli in data 28.9.2010 – Condannare i convenuti-resistenti in solido al risarcimento dei danni morali e per perdita parentale – esistenziali – patrimoniali, così come prima indicati, a favore degli attori –ricorrenti nella misura equa e giusta che il Tribunale riterrà di liquidare e determinare”.
Con la sentenza gravata in questa sede, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato, quindi, l'inammissibilità della pretesa nuovamente azionata, in quanto già respinta con la precedente pronuncia, ormai definitiva.
Ora, è pur vero che con la sentenza n. 1107/16 il Tribunale ha rigettato la domanda avendo qualificato l'azione proposta come contrattuale, mentre in questa sede gli attori hanno valorizzato la natura extracontrattuale della pretesa;
tuttavia, occorre considerare che in entrambi procedimenti il danno viene fatto valere sia iure proprio e che iure hereditatis, con evidente identità della domanda e connessione dei titoli sottesi.
Riveste, al riguardo, carattere dirimente il costante orientamento della Corte di
Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte“ (Cass. 10049/22) e ancora
“il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione” (Cass. 32932/24)
Alla luce dei principi suindicati, deve concludersi nel senso che gli attori, che si erano visti rigettare la domanda risarcitoria per difetto dei presupposti dell'azione contrattuale, avrebbero dovuto impugnare la sentenza e richiedere in appello, sulla base della medesima vicenda e dello stesso bene tutelato, la condanna al risarcimento del danno parentale sotto il diverso profilo della responsabilità extracontrattuale, nonché di quello iure hereditatis patito dal congiunto, immotivatamente respinto nonostante il contatto sociale tra il paziente e la struttura sanitaria. La decisione del Tribunale che ha ritenuto inammissibile la domanda nuovamente proposta merita, quindi, condivisione.
Restano, per l'effetto, assorbiti gli ulteriori motivi di gravame afferenti alla questione della prescrizione e al mancato accoglimento della domanda nel merito.
Merita, invece, accoglimento l'ultima doglianza relativa alla regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u.
Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio e le parti hanno svolto le rispettive attività difensive in ordine al merito dalla vicenda fino al termine del giudizio, che si è poi concluso con la pronuncia d'inammissibilità della domanda.
A fronte dello sviluppo processuale e anche alla luce della particolarità del caso, ricorrono, quindi, i presupposti per disporre, in parziale riforma della sentenza, la compensazione delle spese di lite del primo grado, così come le spese di c.t.u. vanno poste a carico di ciascuna delle parti nella misura di 1/3 ciascuna, con esclusione dell la cui partecipazione al giudizio è derivata dalla Controparte_2
chiamata in causa da parte del sanitario.
Alla luce dell'esito del giudizio di gravame e per le medesime ragioni sopra esposte, analogo provvedimento va reso al riguardo in relazione al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 288/24 emessa dal Tribunale di Tivoli, così provvede;
1) Compensa tra tutte le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della parte attrice e delle parti convenute nella misura di 1/3 ciascuna;
3) compensa tra le tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Roma, così deciso all'udienza del 18 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 1960/2024
All'udienza collegiale del giorno 18/09/2025 ore 10:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Serafin Consigliere Rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti NAPPA LUIGI;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti NAPPA LUIGI;
presente
Parte_3
Avv./Avv.ti NAPPA LUIGI;
presente
Parte_4
Avv./Avv.ti NAPPA LUIGI;
presente Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti FRATTINI FABIO;
presente in sostituzione Avv.Bartoli
CICIA SERGIO
Avv./Avv.ti MARESCA ANDREA presente;
[...]
[...]
Controparte_2
Avv./Avv.ti FERRARO MARCO;
presente in sostituzione Avv.
Martiradonna
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
L'Avv di parte appellante particolarmente segnala due precedenti di legittimità Cass. N. 20879.19 e la 13785.2004.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Bruno
Dott.ssa Marianna D'Avino Allegato al verbale di udienza del 18 settembre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 1960/2024
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 288/24 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibili le domande risarcitorie proposte da e Parte_4 Parte_2 Parte_1
, in proprio e nella qualità di eredi di , nei confronti Parte_3 Persona_1
dell e del dr. ER CI per intervenuto giudicato Controparte_3
e ha posto a carico degli attori le spese di lite sostenute dai convenuti e dall
[...]
chiamata in causa dal sanitario, e le spese di c.t.u.. Controparte_2
Avverso la citata sentenza e Parte_4 Parte_2 Parte_1
in proprio e nella qualità di eredi di , hanno Parte_3 Persona_1
proposto appello e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ROMA, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti Voglia in riforma dell'impugnata sentenza respingere tutte le eccezioni sollevate dai convenuti in 1 grado , poiché infondate in diritto e voglia ritenere le eccezioni di giudicato e quella di prescrizione della domanda extracontrattuale infondate in diritto e voglia accogliere tutte le domande degli attori ,così come formulate ex art.li 2043-2049-2059 codice civile nell'atto introduttivo del giudizio e condannare i convenuti e Dr. ER CI in solido al pagamento a titolo CP_1
di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale di euro 1.475,00 a favore di ciascun attore e a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per responsabilità extracontrattuale con applicazione dei criteri di calcolo previsti nelle tabelle 2022 del Tribunale di Milano a favore di ogni attore nella misura ,prima indicata di euro 198,535,00 e quindi specificatamente a favore del Sig.
[...]
condannare i convenuti al pagamento di euro 200 mila euro + rivalutazione Pt_1
monetaria ; a favore del Sig. condannare i convenuti al pagamento di Parte_2
euro 207 mila + rivalutazione monetaria;
a favore del Sig. Parte_3
condannare i convenuti al pagamento di euro 200 mila oltre rivalutazione monetaria dalla data del decesso all'emanazione della sentenza ed in ultimo a favore della Sig.ra condannare i convenuti al pagamento di euro 200 mila oltre Parte_4
rivalutazione monetaria ed interessi da calcolare dalla data del 28-09.2010 alla data della sentenza – Condannare i convenuti al pagamento delle spese liquidate di CTU e delle spese ed onorari del giudizio di 1 grado e di questo di appello da distrarsi a favore dell'Avv Luigi Nappa, che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_3
che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) Rigettare l'stanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) Rigettare il proposto appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli n. 288/2024 con l'accoglimento delle eccezioni di giudicato o di prescrizione;
3) In subordine, nel caso siano disattese le suddette eccezioni, rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata e comunque non provata. 4) In ulteriore subordine nella non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla convenuta in relazione alla causazione del danno nei confronti degli CP_4
appellanti, ridurre il risarcimento richiesto secondo giustizia per quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite”. In via istruttoria si insiste nella richiesta formulata nelle conclusioni del primo grado di riconvocazione a chiarimenti dei CTU in contraddittorio con i CTP di parte convenuta, o di rinnovo della
Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
Il dr. ER CI, costituitosi a sua volta in giudizio, ha concluso come segue:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita confermare la sentenza di primo grado con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio. IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere alcuna forma di responsabilità del
Dottor ER CI, accertare e dichiarare che trattasi di colpa lieve e dichiarare che Contr la è l'unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni per i fatti di causa CP_3
e che essa è tenuta garantire e manlevare integralmente il proprio dipendente Dottor
ER CI, provvedendo direttamente al pagamento del dovuto per sorte capitale, interessi, spese e rivalutazione monetaria;
• Nella denegata ipotesi che sia affermata la responsabilità del Dottor ER CI, e siano disattese tutte le principali eccezioni e difese, liquidare il danno secondo giustizia e nei limiti di quanto verrà provato essere in rapporto di causalità immediata e diretta, escluso il cumulo di interessi e rivalutazione, dichiarando obbligate a risarcire i danni, oltre interessi, spese e rivalutazione monetaria, direttamente agli attori: la ed/o la CP_4 [...]
per i titoli di cui in narrativa cui espressamente si rimanda, Controparte_2
ovvero dichiararle tenute a restituire al Dottor ER CI tutte le somme che egli dovesse essere condannato a corrispondere agli attori, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per spese e sorte capitale. Con vittoria di spese, compensi di giudizio, 15% spese generali, CPA ed IVA”
Si è costituita, infine, l che ha chiesto Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto infondata e non provata;
- In via principale: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza N. 288/2024 emessa dal Tribunale Civile di
Tivoli in data 02.03.2024 e pubblicata in data 05.03.2024; - In via subordinata: in caso di accoglimento dell'appello e parallelo rigetto dell'eccezione di giudicato e di prescrizione dei diritti azionati, respingere integralmente la domanda formulata da parte attrice nei confronti del dott. ER CI perché infondata in fatto ed in diritto e comunque rimasta sfornita di prova;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata da parte attrice: a) limitare la condanna alle sole somme finalizzate a risarcire i danni che risulteranno accertati all'esito del giudizio quali conseguenze immediate e dirette della prestazione sanitaria erogata dal Dott. ER CI ai sensi dell'art. 2055, secondo comma, cod. civ.; b) dichiarare l'operatività a secondo rischio della polizza UnipolSai n. 61/32577249, anche rispetto a quelle analoghe misure di autoassicurazione previste dall'art. 10 della legge n. 24/2017; c) dichiarare che la compagnia è tenuta alla malleva del dott. CI nei limiti delle pattuizioni contrattuali e, in particolare, per somme eccedenti la franchigia di Euro 500.000,00 ed entro il massimale di Euro 2.500.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
La Corte, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha rinviato la causa per discussione orale all'udienza indicata in epigrafe.
L'appello proposto da e Parte_4 Parte_2 Parte_1
è fondato e può trovare accoglimento nei soli limiti che saranno di Parte_3
seguito esposti.
La prima censura, con la quale la parte appellante contesta l'accoglimento dell'eccezione di giudicato sollevata in primo grado dai convenuti, va disattesa.
Invero, è pacifico e documentato in atti che con sentenza n. 1107/16 - passata in giudicato - il Tribunale di Tivoli ha respinto la domanda proposta dagli odierni appellanti che avevano agito nei confronti dell e del dr. Controparte_3
ER CI per ottenere il risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis a causa del decesso del congiunto , il quale a seguito di un sinistro Persona_1
stradale era stato ricoverato presso l' San Giovanni di Tivoli ove era deceduto CP_1
il 28 settembre 2010 a causa dei mancati trattamenti sanitari da parte del primario dr.
CI.
In particolare, in detto precedente giudizio il Tribunale ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse stata proposta a titolo contrattuale e che non potesse trovare accoglimento in quanto tra i parenti del defunto e la struttura sanitaria non era intercorso alcun rapporto negoziale.
L'odierno giudizio ha ad oggetto la medesima vicenda posta alla base del precedente procedimento e vi è assoluta coincidenza tra le pretese rispettivamente avanzate;
è a tal fine sufficiente confrontare le conclusioni rassegnate nell'uno e nell'altro per verificare l'identità della domanda, ossia nel primo procedimento
“accertare e dichiarare la responsabilità medica professionale del personale intervenuto e dell' per la morte del sig. Controparte_5 [...]
e per effetto condannare in solido e/o per quanto di ragione l Per_1 [...]
in persona del direttore sanitario legale rappresentante Controparte_6
pro tempore ed il Dott. Prof. CI al risarcimento agli odierni attori per la quota a ciascuno spettante, tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali” e in quello odierno “dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex artt.
2043 e 2059-2049 cod civ. dei convenuti per negligenza ed imperizia in relazione ai fatti e le circostanze, prima indicate – decesso del Sig. presso Persona_1
Ospedale di Tivoli in data 28.9.2010 – Condannare i convenuti-resistenti in solido al risarcimento dei danni morali e per perdita parentale – esistenziali – patrimoniali, così come prima indicati, a favore degli attori –ricorrenti nella misura equa e giusta che il Tribunale riterrà di liquidare e determinare”.
Con la sentenza gravata in questa sede, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato, quindi, l'inammissibilità della pretesa nuovamente azionata, in quanto già respinta con la precedente pronuncia, ormai definitiva.
Ora, è pur vero che con la sentenza n. 1107/16 il Tribunale ha rigettato la domanda avendo qualificato l'azione proposta come contrattuale, mentre in questa sede gli attori hanno valorizzato la natura extracontrattuale della pretesa;
tuttavia, occorre considerare che in entrambi procedimenti il danno viene fatto valere sia iure proprio e che iure hereditatis, con evidente identità della domanda e connessione dei titoli sottesi.
Riveste, al riguardo, carattere dirimente il costante orientamento della Corte di
Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte“ (Cass. 10049/22) e ancora
“il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione” (Cass. 32932/24)
Alla luce dei principi suindicati, deve concludersi nel senso che gli attori, che si erano visti rigettare la domanda risarcitoria per difetto dei presupposti dell'azione contrattuale, avrebbero dovuto impugnare la sentenza e richiedere in appello, sulla base della medesima vicenda e dello stesso bene tutelato, la condanna al risarcimento del danno parentale sotto il diverso profilo della responsabilità extracontrattuale, nonché di quello iure hereditatis patito dal congiunto, immotivatamente respinto nonostante il contatto sociale tra il paziente e la struttura sanitaria. La decisione del Tribunale che ha ritenuto inammissibile la domanda nuovamente proposta merita, quindi, condivisione.
Restano, per l'effetto, assorbiti gli ulteriori motivi di gravame afferenti alla questione della prescrizione e al mancato accoglimento della domanda nel merito.
Merita, invece, accoglimento l'ultima doglianza relativa alla regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u.
Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio e le parti hanno svolto le rispettive attività difensive in ordine al merito dalla vicenda fino al termine del giudizio, che si è poi concluso con la pronuncia d'inammissibilità della domanda.
A fronte dello sviluppo processuale e anche alla luce della particolarità del caso, ricorrono, quindi, i presupposti per disporre, in parziale riforma della sentenza, la compensazione delle spese di lite del primo grado, così come le spese di c.t.u. vanno poste a carico di ciascuna delle parti nella misura di 1/3 ciascuna, con esclusione dell la cui partecipazione al giudizio è derivata dalla Controparte_2
chiamata in causa da parte del sanitario.
Alla luce dell'esito del giudizio di gravame e per le medesime ragioni sopra esposte, analogo provvedimento va reso al riguardo in relazione al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 288/24 emessa dal Tribunale di Tivoli, così provvede;
1) Compensa tra tutte le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della parte attrice e delle parti convenute nella misura di 1/3 ciascuna;
3) compensa tra le tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Roma, così deciso all'udienza del 18 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino