Art. 1. 1. Il decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160 , recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.