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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
5777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Sabrina Cicero Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 5777/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
24/10/2024
d a con l'avv. ROSCIA FEDERICA Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, nato a [...], ora Croazia), il 10.07.1967 (C.F. Parte_2
), residente in [...], di C.F._1 cittadinanza italiana,
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: separazione
CONCLUSIONI
Per : all'udienza del 6 marzo 2025 la ricorrente, rinunciando Parte_1 alla richiesta di addebito, ha chiesto pronunciarsi la separazione tra le parti;
nulla ha chiesto in punto economico essendo le parti economicamente autosufficienti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della contumacia di che, seppur Parte_2 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Dagli elementi considerati si ricava il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Comparendo personalmente in udienza, senza il patrocinio di un difensore, il resistente non ha reso possibile un tentativo di conciliazione, al quale in ogni modo la sig.ra si è dichiarata contraria. Pt_1
Dato atto della rinuncia della ricorrente alla richiesta di addebito, deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.c.
Nulla dovrà disporsi in ordine alle statuizioni accessorie, atteso che Pt_1
nulla ha chiesto in punto mantenimento e che il figlio della coppia è
[...] maggiorenne ed autosufficiente.
Spese di lite irripetibili, in considerazione della natura della controversia e della mancata opposizione di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Rab, il 18.11.1999;
b) Nulla per il reciproco mantenimento;
c) Dà atto che la casa coniugale sita in Trieste alla via Toti 7, immobile condotto in locazione, resta nella disponibilità di . Parte_2 d) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 55 , Parte
2 , Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023 );
e) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Filomena Piccirillo Anna Lucia Fanelli