Sentenza 23 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 23/02/2021, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2021
N. 00252/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2010, proposto da
Sant'Anna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Vettor Grimani, Giorgio Vianelli, con domicilio eletto presso lo studio Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Balducci in Chioggia, corso del Popolo 1193;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 60908 del 20.11.09, con il quale il Dirigente del Settore Territorio — Servizio Edilizia Privata del Comune di Chioggia ha respinto la domanda di definizione di illecito edilizio relativamente a un garage di pertinenza di un immobile in Chioggia via Pegorina 284, nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato, con cui il Comune di Chioggia ha respinto la domanda di condono edilizio presentata dalla società ricorrente il 30 marzo 2004 in relazione a un garage di ca. 16 mq realizzato senza titolo abilitativo in zona vincolata.
La ricorrente ha impugnato il diniego di condono, deducendone, in varia guisa, l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune di Chioggia ha contrastato analiticamente le avverse pretese.
All’udienza in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte.
Vanno disattese le censure svolte nel primo motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce l’intervenuta formazione del silenzio-assenso in quanto l’opera di cui si discorre ricade in una zona soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale (zona territoriale omogenea F1 del P.R.G. “cautela del paesaggio”) ai sensi del D.M. 1.08.1985 (tutela dell’ecosistema fluviale dell’Adige e del Brenta) e dell’art. 21, lettera a del P.A.L.A.V., paragrafo “Prescrizione e vincoli”, capoverso 7), nonché a quello idrogeologico, ai sensi dei R.D. n. 3267/1923 e n. 1126/1926.
Nell’ipotesi di opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo, il silenzio-assenso dell’amministrazione comunale può formarsi soltanto col decorso del termine di ventiquattro mesi dall’emanazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso e soltanto se tale parere è favorevole all’istante (C.d.S., sez. VI, 26 gennaio 2001, n. 249; 24 febbraio 2011, n. 1156; 5 aprile 2012, n. 2038; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2024; 18 settembre 2012, n. 4945); tali condizioni non sussistono nel caso di specie, sicchè il preteso silenzio-assenso non può dirsi formato.
Vanno respinte anche le censure con cui l’istante deduce la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Il diniego di condono è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il vizio procedimentale dedotto dalla ricorrente (mancata sottoposizione all’organo consultivo delle osservazioni svolte dalla ricorrente) è, in ogni caso, irrilevante poiché, nel caso di specie, la Commissione Edilizia Ambientale aveva espresso parere favorevole alla sanatoria, sicchè nessuna utilità ulteriore potrebbe derivare alla ricorrente dall’osservanza del preteso incombente.
Il richiamo contenuto nel provvedimento finale all’art. 21, lett. a) del P.A.L.A.V, non costituisce una nuova e autonoma ragione di diniego, non preannunciata nel preavviso di rigetto. La menzione dell’art. 21, lett. a) del P.A.L.A.V. nel provvedimento di diniego si limita, infatti, a confermare il dettato dell’art. 21 della Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., stabilendo che nelle aree vincolate non sono consentiti interventi di nuova edificazione; il P.A.L.A.V. quindi, non introduce previsioni più restrittive all’attività edificatoria rispetto a quanto già previsto nel P.R.G..
Il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato. Il Comune ha indicato le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie realizzate dalla ricorrente non potevano beneficiare della sanatoria. La circostanza che l’Ente Civico abbia disatteso il parere favorevole al condono rilasciato dalla Commissione Edilizia Ambientale, senza confutarlo espressamente, non costituisce di per sé motivo di illegittimità in quanto il Comune ha enunciato direttamente le ragioni del diniego, supportando il provvedimento negativo da una congrua motivazione.
Come osservato dal Comune, l’opera realizzata dalla ricorrente costituisce, invero, una nuova costruzione (e non una demolizione e ricostruzione di un fabbricato fatiscente esistente, peraltro territorialmente non ben identificato e di cui la ricorrente non ha descritto la forma e le dimensioni) di natura abusiva, mancante di titolo edilizio abilitativo e non conforme alle norme urbanistiche, realizzata su un fondo “vincolato”.
La nuova costruzione realizzata dalla ricorrente non poteva beneficiare della sanatoria in quanto l’opera rientra nella zona territoriale omogenea denominata F1 “cautela del paesaggio”, secondo il P.R.G. vigente all’epoca dei fatti (la ricorrente ha in sostanza costruito il garage in una zona in cui il P.R.G. non lo consentiva) e sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, ai sensi del D.M. 1.08.1985 (tutela dell’ecosistema fluviale dell’Adige e del Brenta) e del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (art. 21, lett. a, paragrafo “Prescrizione e vincoli”, capoverso 7), nonché a vincolo idrogeologico, ai sensi dei R.D. 3267/1923 e 1126/1926.
L’intervento edilizio rientra nella lettera d) dell’art. 32, comma 27, L. 326/2003, che impedisce il condono delle opere realizzate in area vincolata, non conformi agli strumenti urbanistici e alle prescrizioni urbanistiche e prive di titolo edilizio o in sua difformità.
La motivazione del diniego di sanatoria, seppur sintetica, deve ritenersi sufficiente.
La ricorrente invoca, infine l’istituto della sanatoria giurisprudenziale, ritendo che la costruzione abusiva (garage) possa essere oggetto della sanatoria di natura pretoria, in quanto il manufatto, contrastante con il Piano Regolatore Generale esistente all’epoca dell’illecito, sarebbe tuttavia conforme al P.R.G. ora vigente.
Anche tale motivo di doglianza è infondato.
L’istituto giurisprudenziale della sanatoria impropria è stato definitivamente abbandonato dalla giurisprudenza, sia amministrativa, sia della Corte Costituzionale (C.d.S.sez. VI, 09/09/2019, n.6107; C.d.S., sez. VI, 7 settembre 2018, n. 5274; C.d.S., sez. VI, 5 marzo 2018, n. 1389; Corte Cost. n. 101/2013). Invero, è stato affermato che le sopravvenienze positive non consentono di sanare gli abusi pregressi, condonabili nel lasso temporale previsto dalla Legge 326/2003.Diversamente opinando, si incentiverebbe l’abusivismo e si premierebbe la condotta del soggetto che ha trasgredito le norme. Le sopravvenienze, anche positive, minerebbero la certezza e la sicurezza dei rapporti giuridici, oltre che il buon andamento della Pubblica Amministrazione
Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in € 3000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO