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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6638 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL RO Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI AP Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6381 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi dell' art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 11.11.2025,
vertente
TRA
(C.F. quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
, (C.F. ), in proprio e quale erede
[...] Parte_2 C.F._2
di , rappresentati e difesi dall' avv. Marco Rauni. Persona_1
APPELLANTI
E
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo Controparte_1 P.IVA_1
e DR Ornati.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno chiesto:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1107 / 2024, pubblicata in data 14.5.2024, non notificata :
a) previa rimessione della causa sul ruolo, ordinare ex art. 270 c.p.c. la chiamata in causa di
al fine di sentir accogliere nei suoi confronti le conclusioni spiegate nell' atto di CP_2 citazione in opposizione al D.I. n. 2812 / 1991 del Tribunale di Velletri, notificato a in CP_1 data 24.11.2023;
b) previa rimessione della causa sul ruolo, in via subordinata, autorizzare parte appellante alla chiamata in causa di al fine di sentir accogliere nei suoi confronti le conclusioni CP_2 spiegate nell' atto di citazione in opposizione al D.I. n. 2812 / 1991 del Tribunale di Velletri, notificato
a in data 24.11.2023; CP_1
c) nel merito annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il D.I. opposto n. 2812 / 1991 –
r.g. 639 / 1991, del 14.9.1991;
d) condannare l' appellata al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, da distrarsi in favore dell' Avv. Marco Rauni dichiaratosi antistatario. Con vittoria di spese e compensi del presente grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
La ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- dichiarare l'inammissibilità del gravame proposta dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 per violazione dell'art. 342 c.p.c..; Parte_3
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto
e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1107/2024 del 14/05/2024 depositata in pari data.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e , nelle qualità indicate in epigrafe, Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione ex art. 650 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Velletri, avverso il decreto ingiuntivo n. 2812/1991 emesso a carico di (debitore Parte_2
principale) e (fideiussore), in solido fra loro, il pagamento della somma Persona_1
di € 101.403,40, oltre interessi convenzionali, a fronte di cinquanta effetti cambiari, scontati da sul conto corrente n. 1443/55 e garantiti da fideiussione da Parte_2 [...]
, tornati insoluti e protestati. Per_1
L'opposizione era scaturita dal provvedimento del Giudice dell'Esecuzione il quale,
stante il rilievo del mancato controllo in sede monitoria della sussistenza di clausole abusive incidenti sul credito, aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n. 430/
1991, e concesso alle parti il termine di 40 giorni al fine di consentire l' instaurazione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, come da sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione. Gli opponenti contestavano la presenza della clausola abusiva costituita dalla individuazione del tasso di interesse applicabile al fido del conto corrente n. 1443/55
intestato a , nella misura del 19,50 % con capitalizzazione trimestrale, Parte_2
tasso di interesse da intendersi altresì come tasso di mora, nonché variabile, in relazione al mutare delle situazioni di mercato.
Facevano altresì rilevare che la percentuale del 19,50% determinava anche il superamento del c.d. tasso soglia, così da poter affermare che trattasi di interessi usurari.
Infine eccepivano la nullità della prestata fideiussione omnibus.
2. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1107/2024, rigettava l'opposizione, ritenendo che la normativa europea, Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - poi recepita dal Codice del consumo, D. Lgs. n. 206/2005 -, richiamata dagli opponenti e posta a fondamento della opposizione tardiva, non era entrata in vigore al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (anno 1991), con la conseguenza che alcun controllo poteva essere richiesto al giudice nella fase monitoria del carattere abusivo delle clausole contrattuali potenzialmente lesive del consumatore, né tantomeno la normativa a tutela del consumatore aveva efficacia retroattiva.
3. Gli opponenti hanno proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato che la sentenza era stata motivata sulla base dell'
erroneo assunto per il quale il c.d. Codice del Consumo era stato posto a fondamento della proposta opposizione tardiva, quando invece tale richiamo era un semplice rinvio e non anche la pretesa fondante dell' opposizione stessa che era costituita, al contrario, dalla contrarietà delle pattuizioni contrattuali alle norme del codice civile in materia di clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto o nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, dalla natura usuraria dei tassi di interesse e dalla nullità della prestata fideiussione omnibus. Con il secondo motivo hanno censurato la statuizione di condanna alle spese di lite, da ritenersi illegittima in conseguenza dell'erroneo rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. L'appello non è fondato.
Il Giudice dell'Esecuzione ha concesso un termine alla parte esecutata per proporre opposizione tardiva, al fine di consentire un controllo giurisdizionale sulla probabile esistenza di clausole abusive del contratto di conto corrente, accogliendone la relativa istanza, fondata appunto sul principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale
dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei
contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio
2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non
abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della
nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore
per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e
rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"; nella medesima ipotesi,
se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una
clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva
ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva
sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”( Cass. Sez. Un. n. 9479/2023, Rv. 667446 - 03).
Tale principio è stato affermato appunto al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, anche nel caso di decreto ingiuntivo non opposto e che quindi ha acquistato efficacia esecutiva.
Nel caso in esame però, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, tale esigenza di tutela non si pone, perché, al momento in cui era stato stipulato il contratto, oltre che al momento in cui era stato emesso il decreto ingiuntivo, non era stata ancora emessa la direttiva 93/13/CEE e quindi non era concepibile la violazione dei principi in essa affermati,
così come ovviamente non era stato ancora emanato dal legislatore italiano il Codice del
Consumo.
Se si prescinde quindi dalla eccezionale tutela consentita dalle Sezioni Unite mediante lo strumento dell'art. 650 c.p.c., allora tutti i profili di asserita illegittimità delle clausole contrattuali e della fideiussione azionata non possono più essere oggetto di esame, proprio a causa della definitività del decreto ingiuntivo non opposto.
Ne consegue la conferma della sentenza appellata, anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge. Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI AP LL RO