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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12217 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 27.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.25793/2025 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Arcangeli, presso il cui Parte_1 studio in Roma Lungotevere dei Mellini n.44 n.8 è elettivamente domiciliata, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Grazia Pancalli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa Roberta Cannas in vir- tù di delega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio, elettivamente domi- ciliato in Roma, presso la sede di Roma Flaminio, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.7.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a go- CP_1 dere dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dal
10.7.2023 e sino al mese di aprile 2025 stante l'intervenuto pagamento delle mensilità del- la prestazione a partire da tale ultima data, come riconosciuto con decreto di omologa del procedimento di accertamento tecnico preventivo emesso in data 10.3.2025 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati oltre accessori, con vitto- ria delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Parte ricorrente deduceva di avere provveduto alla notifica del decreto di omologa in data
12.3.2025 ed all'invio del modello AP70 in data 17.3.2025.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1 va provveduto alla liquidazione come da modello TE08 del 26.3.2025 versato in atti e di- sposto l'accredito degli arretrati in data 1.10.2025.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere il pagamento intervenuto solo in da- ta successiva al deposito del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del de- creto di omologa e dall'invio del modello AP70 - il giudice decideva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta e dello spontaneo, seppure tardivo, adempimento dell' , CP_1
2 devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore dei difen- sori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistata- ri.
Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 27.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.25793/2025 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Arcangeli, presso il cui Parte_1 studio in Roma Lungotevere dei Mellini n.44 n.8 è elettivamente domiciliata, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Grazia Pancalli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa Roberta Cannas in vir- tù di delega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio, elettivamente domi- ciliato in Roma, presso la sede di Roma Flaminio, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.7.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a go- CP_1 dere dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dal
10.7.2023 e sino al mese di aprile 2025 stante l'intervenuto pagamento delle mensilità del- la prestazione a partire da tale ultima data, come riconosciuto con decreto di omologa del procedimento di accertamento tecnico preventivo emesso in data 10.3.2025 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati oltre accessori, con vitto- ria delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Parte ricorrente deduceva di avere provveduto alla notifica del decreto di omologa in data
12.3.2025 ed all'invio del modello AP70 in data 17.3.2025.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1 va provveduto alla liquidazione come da modello TE08 del 26.3.2025 versato in atti e di- sposto l'accredito degli arretrati in data 1.10.2025.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere il pagamento intervenuto solo in da- ta successiva al deposito del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del de- creto di omologa e dall'invio del modello AP70 - il giudice decideva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta e dello spontaneo, seppure tardivo, adempimento dell' , CP_1
2 devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore dei difen- sori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistata- ri.
Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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