Sentenza breve 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 26/02/2026, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03516/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00570/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 570 del 2026, proposto da IG TT, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Ada, 57;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia e adozione di idonea misura cautelare
- per quanto di ragione, della “non idoneità” alla prova scritta (“ non superata ”) riportata sul test , caricato in data 28/10/2025 all’interno dell'area riservata della piattaforma “ Concorsi Smart ” della parte ricorrente come riportato sull’aggiornamento sul sito InPA del 29/10/2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell’area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria ” di cui al Bando del 30/07/2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 20/30 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nei quesiti n. 6 e n. 21 del proprio questionario;
- per quanto di ragione, del Bando di concorso pubblicato sul INPA in data 30/07/2025 con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
nonché per l’accertamento e la condanna dell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento dei quiz n. 6 e n. 21 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test ;
e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l’aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l’eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. LU FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Rilevato che il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la ricorrente presentato domanda per tale profilo), non essendo risultato idoneo per aver conseguito un punteggio pari a 20/30, inferiore a quello minimo stabilito dal bando, pari a 21/30;
Considerato che:
- il ricorrente con la proposizione del ricorso in esame affidato ad un unico articolato motivo, ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 6 e 21 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad esso somministrata, asserendo che la stessa fosse inficiata per “ Violazione e falsa applicazione di legge; Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost; Eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione della ‘par condicio’: nella parte in cui l’Amministrazione ha somministrato alla parte ricorrente quiz errati, ambigui e con più di una soluzione corretta ”;
- la parte ricorrente ha prospettato l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 6, recante la seguente formulazione “ In base al regio decreto 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento giudiziario), il termine per l’assunzione delle funzioni di magistrato può essere prorogato? ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) Sì, per gravi ragioni; b) Sì, per una sola volta; c) No, non può ”, di cui la risposta sub c) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la tesi della parte ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto scegliendo l’opzione sub a) , la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione sarebbe invero erronea in quanto l’articolo 10 del regio decreto n. 12/1941, pur prevedendo che il termine per l’assunzione delle funzioni dei magistrati non fosse prorogabile per alcuna ragione, è stato poi oggetto di successive modiche e integrazioni. In particolare, dalla Circolare 24.03.2022 del Ministero della Giustizia n.2022.0115541.U emergerebbe come i magistrati possano ottenere la proroga del termine per l’assunzione delle relative funzioni in caso di scopertura di organico degli uffici giudiziari e al ricorrere di specifici elementi. Il quesito n. 6, inoltre, risulterebbe anche ambiguo laddove impiega in maniera atecnica il termine “proroga”, ossia non chiarendo se lo stesso vada inteso come differimento iniziale delle assunzioni – che risulterebbe ammesso nella prassi – o quale proroga nel senso letterale del termine;
- la parte ricorrente ha inoltre prospettato l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 21, recante la seguente formulazione “ Un’enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente affiancati in una libreria, quante pagine ci sono fra l’ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell’ottavo volume ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) 1800; b) 2400; c) 1600 ”, di cui quella sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale quesito, al quale la parte ricorrente ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub c) , presenterebbe una formulazione ambigua e, comunque, risulterebbe formulato in maniera errata, non contemplando l’unica risposta davvero esatta (“1200”). Oltretutto, secondo la tesi del ricorrente, la risposta considerata corretta dall’Amministrazione (“2400”), potrebbe essere ritenuta tale solo ammettendo l’esistenza di un errore nella formulazione della domanda, nel senso che al posto del termine pagina si sarebbe dovuto impiegare quello di “foglio”, inteso quale supporto materiale che può essere composto da una o due pagine. In tal caso, ogni volume dell’enciclopedia, avendo 600 fogli, avrebbe potuto essere composto da 1200 pagine e, pertanto, dovendo computare due volumi (il sesto e il settimo), il numero delle pagine sarebbe stato effettivamente 2400, così come indicato nella risposta sub b) ;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, nonché l’infondatezza del ricorso, e concludendo per la sua reiezione;
Rilevato altresì che la parte ricorrente, in data 29 gennaio 2026, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha controdedotto alle eccezioni sollevate dalle Amministrazioni resistenti e ha insistito per l’accoglimento del ricorso e della spiegata domanda cautelare;
Dato atto che all’udienza camerale del 3 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le doglianze mosse dalla parte ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 6 non siano meritevoli di accoglimento. In particolare, l’infondatezza dei profili di censura prospettati dalla parte ricorrente già trova conforto nel taglio prevalentemente nozionistico della prova scritta del concorso di cui si tratta, nonché in quanto affermato dalla giurisprudenza della Sezione nel richiamato orientamento pretorio, essendo stato inter alia statuito che “ in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o ‘a quiz’ in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali ‘a norma di’, ‘secondo l’articolo’, ‘dispone l’articolo’ e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente ‘critiche’ – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 16089 del 4 settembre 2024, passata in giudicato). Nel caso di specie, che la risposta corretta sia unicamente quella ritenuta tale dall’Amministrazione si ricava dal fatto che la stessa ricalca quanto previsto dall’articolo 10 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – corpo normativo di riferimento per la individuazione della risposta corretta, in quanto espressamente menzionato nel testo del quesito n. 6 – rubricato “ Termine per l’assunzione delle funzioni ” e in base ai cui primi due commi “ I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.
Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio ”. In maniera del tutto pertinente, quindi, l’Amministrazione ha impiegato il termine proroga per formulare il quesito n. 6, in quanto è il testo normativo che si esprime in tal senso, sicché si appalesa privo di pregio il distinguo che viene richiamato dal ricorrente tra i concetti di proroga e differimento per supportare la fondatezza delle proprie censure. Risulta, poi, del tutto inconferente il richiamo, operato dalla parte ricorrente, alla circolare 24.03.2022 del Ministero della Giustizia n.2022.0115541.U, in quanto la stessa disciplina il diverso istituto del “posticipato possesso”, che trova applicazione ai magistrati che hanno già assunto le funzioni con l’originaria immissione in possesso. Ciò, invero, emerge per tabulas sia dall’oggetto della predetta circolare, recante “ Provvedimenti ministeriali di modifica del termine ordinario per l’immissione in possesso nelle nuove funzioni da parte dei magistrati trasferiti ad altra sede o ad altro incarico ”, sia dalle premesse, nelle quali si evidenzia come la competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia agisca in deroga alle regole ordinarie per i casi di trasferimento dei magistrati e di anticipata o posticipata immissione in possesso delle nuove funzioni;
Ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 21 non siano meritevoli di pregio. A tale riguardo, giova evidenziare che a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente il quesito in esame presenta quale unica risposta corretta quella individuata come tale dall’Amministrazione. Invero, che la risposta sub b) ( i.e. , 2400 pagine) fosse l’unica risposta possibile secondo criteri di logica si deve al fatto che, partendo dalla disposizione dei volumi dell’enciclopedia all’interno della libreria con il dorso rivolto verso l’esterno e, perciò, con la prima pagina posizionata verso destra e l’ultima invece verso sinistra, nonché considerando la composizione stessa dell’enciclopedia così come precisato nel quesito ( i.e. , 8 volumi in totale, ciascuno lungo 600 pagine), era necessario computare tutte le pagine dei volumi dal quinto (l’ultima pagina, come indicato nel quesito, è quella a sinistra del volume) all’ottavo (la prima pagina, come indicato nel quesito, è quella più a destra). Il risultato di tale deduzione logica, quindi, risulta essere 2.400 pagine, donde la correttezza dell’operato dell’Amministrazione nell’individuare come risposta esatta quella sub b) e la non conferenza dell’argomento lessicale (differenza tra pagina e foglio) utilizzato dalla parte ricorrente per sostenere l’erroneità del quesito n. 21;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame sia infondato e, quindi, meriti di essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
LU FF, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU FF | TA RI |
IL SEGRETARIO