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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/12/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1360/2022
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1360 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, vertente tra nata a [...] il [...], codice fiscale C.F. 1 e Parte_1 "
nato a [...] il [...], codice fiscale C.F. 2 entrambi Parte_2 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Lungarno Mediceo n. 56
a Pisa, presso lo studio dell'avvocato Marco Salvatelli del Foro di Pisa, il quale li rappresenta e difende in forza di procura in atti
-ATTORI-
e
CP_1 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 3 residente a [...]و
RM (PI) loc. Arena Metato via Edmondo De Amicis n. 22, in proprio e quale erede di Per_1
[...] nato a [...] il [...], C.F. deceduto nelle C.F._4 "
CP_2 nata a [...] il [...], C.F.
, residente in [...]C.F._5 more;
GI RM (PI) piazza Berlinguer n. 24, e Controparte_3 nato a [...] il [...], C.F. residente a [...], quali eredi di Persona_1 nato C.F._6
a San GI RM (PI) il 22.5.1935, C.F. deceduto nelle more, C.F._4 elettivamente domiciliati in Pisa piazza del Pozzetto n. 9, presso lo studio degli avvocati Paolo Bartalena (C.F. C.F. 7 fax 0508068131 pec e RI PA NT (C.F. C.F._8 Email_1
" che li rappresentano e difendono come da pec: Email_2 procure in atti
- CONVENUTI-
Oggetto: Scioglimento comunione.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 29.9.2025. ****************** *********
Breve excursus processuale
Con atto di citazione in data 11.4.2022, ritualmente notificato, Parte 1 e Parte_2 rappresentati e difesi come in atti, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Persona_1 CP_1 onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: e
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accertata la comproprietà fra le parti in causa del ripostiglio (rilevato al f.36, p.220, s.3), del garage (rilevato al f.36, p.586), del resede (rilevato al f.36, p.220, s.4) e di ogni altro immobile comune afferente al fabbricato indicato in premessa, dichiarare il diritto degli attori di ottenere lo scioglimento della comunione e disporne la divisione nelle forme di cui all'art. 1114 c.c. ovvero nelle forme ritenute di giustizia, individuando le eventuali opere tecniche preventive e necessarie, formando due quote paritarie per valori e/o funzionalità ed attribuendo in proprietà esclusiva, rispettivamente, la prima quota per parti uguali in comunione indivisa agli attori e la seconda quota per parti uguali in comunione indivisa ai convenuti;
in ogni caso, con il favore delle spese tecniche e processuali"
Esponevano gli attori, a sostegno delle proprie richieste, che:
-essi istanti erano proprietari esclusivi (per la quota indivisa del 50% ciascuno, in comunione legale dei coniugi) di un'unità immobiliare uso civile abitazione posta al piano terra di maggior fabbricato situato invia De Amicis n. 22 a San GI RM, individuata catastalmente al foglio 36, particella
220, subalterno 1, acquistata con atto di compravendita del 26.05.2006 ai rogiti del notaio [...]
Per_2 del distretto di Pisa, rep. n. 63.813, rac. 16235 (doc. A);
in virtù di atto di compravendita del 30.12.1985 ai rogiti del notaio Persona_2 del distretto di
Pisa, rep. n. 5482, rac. 674 (doc. B), l'unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al primo piano del medesimo fabbricato (f.36, p.220, s.2) apparteneva in via esclusiva (per la quota indivisa del 50% ciascuno in comunione legale dei coniugi) a Persona_1 nato il 22.05.1935 a San Giuliano Terme
(PI), codice fiscale وnata3.11.1938 a Pisa, codice fiscale C.F._4 e a CP_1 entrambi residenti in [...] a San GI RM C.F. 3
(PI);
- come emergeva dai due atti pubblici sopra indicati, il fabbricato era corredato da tre ulteriori beni immobili appartenenti in comunione per quote uguali (quindi ¼ ciascuno) ai proprietari dei due Controparte 4 del appartamenti del fabbricato. Secondo la relazione descrittiva a firma del geom. collegio di Pisa (doc. C), si trattava, in particolare, di:
I. Ripostiglio o magazzino di 18 mq insistente sul suddetto cortile, individuato catastalmente al foglio
36, particella 220, subalterno 3, categoria C/2, classe 2, rendita 52,06 euro;
II. Garage di 11 mq adiacente al ripostiglio e porzione di cortile prospiciente individuato catastalmente al foglio 36, particella 586, categoria C/6, classe 1, rendita 28,97 euro;
III. Cortile o resede circostante il fabbricato di circa 200 mq, bene comune non censibile senza rendita, individuato catastalmente al foglio 36, particella 220, subalterno 4. Attraverso tale cortile comune si accedeva ai due appartamenti in proprietà esclusiva: l'accesso dell'appartamento di piano terra, intestato esclusivamente agli attori, era situato nella parte antistante il fabbricato (lato nord); l'accesso all'appartamento del primo piano, intestato esclusivamente ai convenuti, era situato nella parte retrostante il fabbricato (lato sud); - negli ultimi otto anni il godimento e la manutenzione dei tre beni comuni erano stati fonte di ricorrenti contrasti fra i proprietari dei due appartamenti. La situazione non era migliorata dopo che gli attori si erano trasferiti in un'altra abitazione e avevano ceduto in locazione l'immobile di proprietà esclusiva situato al piano terra. Inoltre, dal punto di vista del valore commerciale, la comunione di alcuni beni del compendio immobiliare riduceva il valore delle proprietà esclusive. Quindi, già nell'anno 2018, essi attori avevano proposto ai convenuti lo scioglimento consensuale della comunione dei tre beni immobili comuni, cioè del resede e dei due annessi;
- malgrado le numerose ipotesi di divisione proposte e l'avvicendarsi di più tecnici, le trattative non avevano avuto alcun esito;
in data 08.10.2019 gli attori avevano avviato procedura di mediazione, che si era sviluppata in plurimi incontri ma si era conclusa -in data 13.7.2021- senza alcuna conciliazione (doc. D);
ai sensi dell'art. 1111 c.1, c.c. "Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione". In particolare, essi attori avevano interesse alla formazione, mediante divisione in natura o -in subordine- per equivalente, di due quote o lotti:
il primo lotto, pari al 50% del compendio comune, da attribuire in parti uguali e pro indiviso agli attori (coniugi in comunione legale e proprietari esclusivi pro indiviso dell'appartamento sito al piano terra del fabbricato sopra indicato);
il secondo lotto, pari al 50% del compendio comune, da attribuire in parti uguali e pro indiviso ai convenuti (coniugi in comunione legale e proprietari esclusivi pro indiviso dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato sopra indicato).
-il progetto di divisione avrebbe dovuto considerare che la copertura del ripostiglio era realizzata in eternit e avrebbe dovuto essere preventivamente sostituita in quanto degradata, come emergeva dal sopralluogo del geom. CP 4 del 12.11.21 (Doc. E);
- considerate le ridotte misure dei beni da dividere, il progetto di divisione avrebbe dovuto garantire ad entrambe le parti pari potenzialità di utilizzo, soprattutto sotto il profilo funzionale del lotto che sarebbe stato sostanzialmente abbinato a ciascuno dei due appartamenti in proprietà esclusiva
(larghezza posto auto, volume annesso, superficie utile del resede, etc).
Con comparsa depositata il 7.9.2022 si costituivano i convenuti i quali, non opponendosi alla divisione richiesta dagli attori, evidenziavano che:
detta divisone avrebbe dovuto tener conto degli attuali ingressi degli appartamenti, dell'attuale
"viale" per accedere ai locali accessori e al retro dell'edificio, della esistente divisione dei locali accessori e, comunque, rispettare le equivalenze del valore delle aree che sarebbero state assegnate;
- in ogni caso, il frazionamento del bene avrebbe dovuto consentire il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto, non dovendo comportare un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso;
- inoltre, con particolare riferimento al "viale” per accedere ai locali accessori e al retro dell'edificio, non si sarebbe potuto prescindere dal mantenimento in comune tra le parti di tale "viale".
Rassegnavano, di conseguenza, le seguenti conclusioni:
"Si conclude non opponendoci allo scioglimento della comunione e alla divisione nelle forme di cui all'art. 1114 c.c., ovvero nelle forme ritenute di giustizia, con la formazione di due quote paritarie per valore e funzionalità, attribuendo in proprietà esclusiva entrambe e ciascuna delle quote ai convenuti e agli attori. Con vittoria di compensi e spese del giudizio".
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e depositate tali memorie, con comparsa depositata il 5.12.2023 si costituivano in giudizio, quali eredi del convenuto Persona_1 deceduto nelle more, CP_2 Persona_3 e CP_1 facendo proprie tutte le deduzioni e istanze del loro dante causa.
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'individuazione dei beni in comune tra i condividenti, all'accertamento della loro comoda divisibilità in natura e alla redazione del progetto di divisioni degli stessi.
Depositata, quindi, dal CTU la propria relazione, all'udienza del 25.9.2025, fissata da questo giudice
-cui il procedimento era stato, medio tempore, assegnato- per la precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti precisavano queste ultime chiedendo entrambi che fosse dichiarato il diritto dei loro rispettivi assistiti di ottenere lo scioglimento della comunione dei beni in comproprietà tra gli stessi e che fosse disposta la divisione di tali immobili, in natura, secondo il progetto redatto dal
CTU nella sua relazione, integrata dalla relazione tecnica congiunta dei CTP ing. Persona_4 e Persona_5 ovvero nelle forme ritenute di giustizia, formando due quote paritarie per valori e/o funzionalità e attribuendo la proprietà esclusiva, rispettivamente, quanto alla prima quota in parti uguali in comunione pro indiviso agli attori e, quanto alla seconda, parimenti in parti uguali in comunione pro indiviso ai convenuti, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Conseguentemente la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti -le quali dichiaravano di rinunciare al deposito delle memorie di replica -dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che il nominato CTU arch. [...] previa individuazione degli immobili oggetto della domanda di scioglimento della Per_6 comunione avanzata dagli attori e alla quale i convenuti hanno dichiarato di non opporsi nonché previo accertamento della divisibilità in natura dei beni de quibus, ha redatto il progetto di divisione risultante dalle planimetrie riportate alle pagg. 12, 13 e 14 della sua relazione, indicando, a pag. 9 di quest'ultima, le difformità urbanistiche esistenti relativamente a detti cespiti, da sanarsi mediante la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché, a pag. 15 del menzionato elaborato, le opere e le prestazioni professionali necessarie al fine di rendere attuabile il progetto di divisione.
Ciò posto, va osservato che dalla relazione congiunta dei rispettivi CTP di parte attrice e di parte convenuta, ing. Persona_4 e geom. Persona_5 esibita dal difensore di parte attrice all'udienza di p.c. del 25.9.2025 e poi depositata in PCT, si ricava che tali tecnici hanno provveduto ad espletare i suindicati incombenti -indicati, in dettaglio, alle pagg. 1 e 2 della loro relazione- finalizzati a rendere legittima e concretamente praticabile la divisione di cui trattasi, e hanno quindi provveduto alla compiuta individuazione dei beni da assegnarsi rispettivamente a parte attrice e a parte convenuta, nei seguenti termini:
LOTTO 1 (da attribuirsi agli attori Parte_1 e Parte_2 per la quota ideale complessiva di ½ ciascuno, di cui ¼ ciascuno già di loro pertinenza e ¼ ciascuno risultante dall'assegnazione conseguente alla presente divisione), individuato dal colore rosso nella planimetria allegata alla relazione dei suindicati CTP e formato da:
1) porzione del locale ad uso garage con annesso resede cortilizio antistante rappresentato in
Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 586 sub/2 categoria C/6, classe 1, MQ 11 e RC= €
28,97;
2) porzione locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/7, categoria C/2, classe II, MQ 3,00 e RC= € 8,68;
3) resede cortilizio circostante tre lati del fabbricato ad uso residenziale (Nord, Est ed Ovest) e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/8, categoria F1, MQ 64 senza rendita;
4) resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/10, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
5) resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale, posto in adiacenza sul lato est dell'unità descritta al punto 3, e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella
220 sub/12, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
6) piccolo resede cortilizio antistante la unità descritta al punto 2 rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 863, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
7) piccolo resede cortilizio retrostante la unità descritta al punto 2 rappresentato in Catasto
Terreni nel foglio di mappa 36 particella 864, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
CP_1 per la quota ideale complessivaCP 5 2 (da attribuirsi ai convenuti e, in particolare, a di 6/12, di cui 4/12 già di sua pertinenza -segnatamente: 3/12 quale quota di comproprietà originaria e 1/12 rappresentante la quota di sua spettanza quale erede di Persona_1 e 2/12 risultanti dall'assegnazione conseguente alla presente divisione, e a CP_2 e a Controparte_3 per la quota ideale complessiva di 3/12 ciascuno, di cui 1/12 ciascuno già di loro spettanza quali eredi di Persona_1 e 2/12 ciascuno risultanti dall'assegnazione conseguente alla presente divisione), individuato dal colore verde nella planimetria allegata alla relazione dei suindicati CTP e formato da:
1) porzione del locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/6, categoria C/2, classe II, MQ 15,00 e RC= € 43,38;
2) resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/9, categoria F1, MQ 87,00 senza rendita;
3) porzione di resede cortilizio rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella
865, Qualità Rel. Ente Urbano, MQ 10, senza rendita
Il tutto rimanendo in comunione, tra i condividenti, lo stradello per l'accesso dalla via E. De Amicis ai beni sopra elencati, individuato dal colore giallo nella succitata planimetria e rappresentato:
In porzione in Catasto Urbano del Comune di San GI RM, nel foglio di mappa 36 particella 586 sub/3, categoria F1, MQ 75,00 senza rendita;
In porzione al Catasto Terreni del Comune di San GI RM, nel foglio di mappa 36 particella 862, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 6, senza rendita.
Ne discende che, previa declaratoria dello scioglimento della comunione esistente, tra gli attori e i convenuti, relativamente ai beni in argomento, quali sopra meglio individuati, deve disporsi la divisione di tali cespiti conformemente al progetto divisionale redatto dal CTU, come integrato da quello -i cui termini sono stati testè illustrati in dettaglio- risultante dalla relazione congiunta dei CTP, progetto il quale deve essere condiviso in quanto idoneo ad assicurare l'assegnazione, agli attori da un lato e ai convenuti dall'altro, di beni di valore e funzionalità comparabili.
Deve essere altresì ordinata, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, non essendo ravvisabile una soccombenza dell'una o dell'altra parte.
Farà, analogamente, carico alle parti medesime, nella misura del 50% ciascuna, il compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede
1) DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente, tra gli attori e i convenuti, relativamente ai seguenti beni immobili:
-Locale uso garage con annesso resede cortilizio rappresentato nel Catasto fabbricati del Comune di
San GI RM nel foglio di mappa 36 particella 586 sub/2 categoria C/6, classe 1, MQ 11 e RC= € 28,97;
Confini: con stradello di accesso dalla via De Amicis (Sub. 3, Mapp. 586), area condominiale del mappale 15 del foglio 36, altra proprietà oggetto di divisione (Sub. 7, Mapp.220).
-Porzione del locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/7, categoria C/2, classe II, MQ 3,00 e RC= € 8,68;
Confini: altre proprietà oggetto di divisione (Sub. 2, Mapp.586) e (Sub. 6, Mapp. 220), area condominiale del mappale 15 del foglio 36.
-Resede cortilizio circostante tre lati del fabbricato ad uso residenziale (Nord, Est ed Ovest) e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/8, categoria F1, MQ 64 senza rendita;
Confini: Via De Amicis, stradello di accesso dalla via De Amicis (Sub. 3, Mapp. 586), proprietà
Controparte 6 (Sub. 1, Mapp. 220).
-Resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/10, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
Confini: proprietà Controparte 6 (Sub. 1, Mapp. 220), altra proprietà oggetto di divisione (Sub. 9 e
12, Mapp. 220).
-Resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale, posto in adiacenza sul lato est dell'unità descritta al punto 3, e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/12, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
Confini: Proprietà Fanti/Cecchi (Sub. 11, Mapp. 220), proprietà Controparte_6 (Sub. 1, Mapp. 220), altra proprietà oggetto di divisione (Sub. 10, Mapp. 220). -Resede cortilizio rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 863, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
Confini: altre proprietà oggetto di divisione (Sub. 9 e Sub. 7, Mapp. 220 - Sub. 2 del Mapp 586).
-Resede cortilizio rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 864, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
Confini: altre proprietà oggetto di divisione (Sub 6 e Sub. 7, Mapp. 220), area condominiale del mappale 15 del foglio 36.
-Locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/6, categoria C/2, classe II, MQ 15,00 e RC= € 43,38; Confini: altre proprietà oggetto di divisione (Sub. 7 e Sub. 9, Mapp. 220), area condominiale del mappale 15 del foglio 36.
-Resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/9, categoria F1, MQ 87,00 senza rendita;
Pt_3 (mapp 14 del Confini: altra proprietà oggetto di divisione (Sub. 6, Mapp. 220), proprietà foglio 36), proprietà Controparte_6 (Sub. 1, Mapp. 220).
-Resede cortilizio rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 865, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 10, senza rendita
Confini: altra proprietà oggetto di divisione (Sub. 9, Mapp. 220 e Sub. 2 mapp 586) e stradello con stradello di accesso dalla via De Amicis (Sub. 3, Mapp. 586);
2) DISPONE la divisione dei beni sopra indicati in conformità al progetto divisionale redatto dal CTU arch. Persona_6 riportato nella relazione di quest'ultimo in atti, come integrato da quello contenuto nella relazione congiunta dei CTP ing. Persona_4 e geom.
Persona_5 parimenti in atti, e, quindi, nei seguenti termini:
Parte_2 , per la quota ideale finale di ½ ciascuno, attribuzione agli attori Parte_4 e di cui 1/4 ciascuno già di loro pertinenza e ¼ ciascuno risultante dall'assegnazione conseguente alla presente divisione, del LOTTO 1, individuato dal colore rosso nella planimetria allegata alla relazione dei suindicati CTP e formato da:
locale ad uso garage con annesso resede cortilizio antistante rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 586 sub/2 categoria C/6, classe 1, MQ 11 e RC= € 28,97;
locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella
220 sub/7, categoria C/2, classe II, MQ 3,00 e RC= € 8,68;
resede cortilizio circostante tre lati del fabbricato ad uso residenziale (Nord, Est ed Ovest) e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/8, categoria F1, MQ 64 senza rendita;
resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/10, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale, posto in adiacenza sul lato est dell'unità descritta al punto 3, e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/12, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
piccolo resede cortilizio antistante la unità descritta al punto 2 rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 863, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
piccolo resede cortilizio retrostante la unità descritta al punto 2 rappresentato in Catasto
Terreni nel foglio di mappa 36 particella 864, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
attribuzione ai convenuti CP_1 per la quota ideale finale di 6/12, di cui 4/12 già di sua pertinenza -segnatamente: 3/12 quale quota di comproprietà originaria e 1/12 rappresentante la quota già di sua spettanza quale erede di Persona_1 e 2/12 risultanti dall'assegnazione conseguente alla presente divisione, CP_2 per la quota ideale di 3/12, di cui 1/12 già di sua spettanza quale erede di Persona_1 e 2/12 risultanti dall'assegnazione conseguente alla presente divisione, e Controparte_3 per la quota ideale di 3/12, di cui 1/12 già di sua spettanza quale erede di Persona_1 e 2/12 risultanti dall'assegnazione conseguente alla presente divisione, del LOTTO 2, individuato dal colore verde nella planimetria allegata alla relazione dei suindicati CTP e formato da:
porzione del locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa
36 particella 220 sub/6, categoria C/2, classe II, MQ 15,00 e RC= € 43,38;
resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto
Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/9, categoria F1, MQ 87,00 senza rendita;
porzione di resede cortilizio rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 865, Qualità Rel. Ente Urbano, MQ 10, senza rendita
Il tutto rimanendo in comunione, tra i condividenti, lo stradello per l'accesso dalla via E. De Amicis ai beni sopra elencati, individuato dal colore giallo nella succitata planimetria allegata alla relazione dei CTP e rappresentato:
• In porzione in Catasto Urbano del Comune di San GI RM, nel foglio di mappa 36 particella 586 sub/3, categoria F1, MQ 75,00 senza rendita;
In porzione al Catasto Terreni del Comune di San GI RM, nel foglio di mappa 36 particella 862, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 6, senza rendita;
3) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente procedimento, trascrizione eseguita, in favore di e Parte_2 e controParte_1 il 10.5.2022 presentazione n. 16 Registro generale 9548 CP_1Persona_1 e
Registro Particolare 6868;
4) DICHIARA integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite;
5) PONE definitivamente a carico delle parti medesime, nella misura del 50% ciascuna, il compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
Così deciso in Pisa, il 19.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1360 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, vertente tra nata a [...] il [...], codice fiscale C.F. 1 e Parte_1 "
nato a [...] il [...], codice fiscale C.F. 2 entrambi Parte_2 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Lungarno Mediceo n. 56
a Pisa, presso lo studio dell'avvocato Marco Salvatelli del Foro di Pisa, il quale li rappresenta e difende in forza di procura in atti
-ATTORI-
e
CP_1 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 3 residente a [...]و
RM (PI) loc. Arena Metato via Edmondo De Amicis n. 22, in proprio e quale erede di Per_1
[...] nato a [...] il [...], C.F. deceduto nelle C.F._4 "
CP_2 nata a [...] il [...], C.F.
, residente in [...]C.F._5 more;
GI RM (PI) piazza Berlinguer n. 24, e Controparte_3 nato a [...] il [...], C.F. residente a [...], quali eredi di Persona_1 nato C.F._6
a San GI RM (PI) il 22.5.1935, C.F. deceduto nelle more, C.F._4 elettivamente domiciliati in Pisa piazza del Pozzetto n. 9, presso lo studio degli avvocati Paolo Bartalena (C.F. C.F. 7 fax 0508068131 pec e RI PA NT (C.F. C.F._8 Email_1
" che li rappresentano e difendono come da pec: Email_2 procure in atti
- CONVENUTI-
Oggetto: Scioglimento comunione.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 29.9.2025. ****************** *********
Breve excursus processuale
Con atto di citazione in data 11.4.2022, ritualmente notificato, Parte 1 e Parte_2 rappresentati e difesi come in atti, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Persona_1 CP_1 onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: e
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accertata la comproprietà fra le parti in causa del ripostiglio (rilevato al f.36, p.220, s.3), del garage (rilevato al f.36, p.586), del resede (rilevato al f.36, p.220, s.4) e di ogni altro immobile comune afferente al fabbricato indicato in premessa, dichiarare il diritto degli attori di ottenere lo scioglimento della comunione e disporne la divisione nelle forme di cui all'art. 1114 c.c. ovvero nelle forme ritenute di giustizia, individuando le eventuali opere tecniche preventive e necessarie, formando due quote paritarie per valori e/o funzionalità ed attribuendo in proprietà esclusiva, rispettivamente, la prima quota per parti uguali in comunione indivisa agli attori e la seconda quota per parti uguali in comunione indivisa ai convenuti;
in ogni caso, con il favore delle spese tecniche e processuali"
Esponevano gli attori, a sostegno delle proprie richieste, che:
-essi istanti erano proprietari esclusivi (per la quota indivisa del 50% ciascuno, in comunione legale dei coniugi) di un'unità immobiliare uso civile abitazione posta al piano terra di maggior fabbricato situato invia De Amicis n. 22 a San GI RM, individuata catastalmente al foglio 36, particella
220, subalterno 1, acquistata con atto di compravendita del 26.05.2006 ai rogiti del notaio [...]
Per_2 del distretto di Pisa, rep. n. 63.813, rac. 16235 (doc. A);
in virtù di atto di compravendita del 30.12.1985 ai rogiti del notaio Persona_2 del distretto di
Pisa, rep. n. 5482, rac. 674 (doc. B), l'unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al primo piano del medesimo fabbricato (f.36, p.220, s.2) apparteneva in via esclusiva (per la quota indivisa del 50% ciascuno in comunione legale dei coniugi) a Persona_1 nato il 22.05.1935 a San Giuliano Terme
(PI), codice fiscale وnata3.11.1938 a Pisa, codice fiscale C.F._4 e a CP_1 entrambi residenti in [...] a San GI RM C.F. 3
(PI);
- come emergeva dai due atti pubblici sopra indicati, il fabbricato era corredato da tre ulteriori beni immobili appartenenti in comunione per quote uguali (quindi ¼ ciascuno) ai proprietari dei due Controparte 4 del appartamenti del fabbricato. Secondo la relazione descrittiva a firma del geom. collegio di Pisa (doc. C), si trattava, in particolare, di:
I. Ripostiglio o magazzino di 18 mq insistente sul suddetto cortile, individuato catastalmente al foglio
36, particella 220, subalterno 3, categoria C/2, classe 2, rendita 52,06 euro;
II. Garage di 11 mq adiacente al ripostiglio e porzione di cortile prospiciente individuato catastalmente al foglio 36, particella 586, categoria C/6, classe 1, rendita 28,97 euro;
III. Cortile o resede circostante il fabbricato di circa 200 mq, bene comune non censibile senza rendita, individuato catastalmente al foglio 36, particella 220, subalterno 4. Attraverso tale cortile comune si accedeva ai due appartamenti in proprietà esclusiva: l'accesso dell'appartamento di piano terra, intestato esclusivamente agli attori, era situato nella parte antistante il fabbricato (lato nord); l'accesso all'appartamento del primo piano, intestato esclusivamente ai convenuti, era situato nella parte retrostante il fabbricato (lato sud); - negli ultimi otto anni il godimento e la manutenzione dei tre beni comuni erano stati fonte di ricorrenti contrasti fra i proprietari dei due appartamenti. La situazione non era migliorata dopo che gli attori si erano trasferiti in un'altra abitazione e avevano ceduto in locazione l'immobile di proprietà esclusiva situato al piano terra. Inoltre, dal punto di vista del valore commerciale, la comunione di alcuni beni del compendio immobiliare riduceva il valore delle proprietà esclusive. Quindi, già nell'anno 2018, essi attori avevano proposto ai convenuti lo scioglimento consensuale della comunione dei tre beni immobili comuni, cioè del resede e dei due annessi;
- malgrado le numerose ipotesi di divisione proposte e l'avvicendarsi di più tecnici, le trattative non avevano avuto alcun esito;
in data 08.10.2019 gli attori avevano avviato procedura di mediazione, che si era sviluppata in plurimi incontri ma si era conclusa -in data 13.7.2021- senza alcuna conciliazione (doc. D);
ai sensi dell'art. 1111 c.1, c.c. "Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione". In particolare, essi attori avevano interesse alla formazione, mediante divisione in natura o -in subordine- per equivalente, di due quote o lotti:
il primo lotto, pari al 50% del compendio comune, da attribuire in parti uguali e pro indiviso agli attori (coniugi in comunione legale e proprietari esclusivi pro indiviso dell'appartamento sito al piano terra del fabbricato sopra indicato);
il secondo lotto, pari al 50% del compendio comune, da attribuire in parti uguali e pro indiviso ai convenuti (coniugi in comunione legale e proprietari esclusivi pro indiviso dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato sopra indicato).
-il progetto di divisione avrebbe dovuto considerare che la copertura del ripostiglio era realizzata in eternit e avrebbe dovuto essere preventivamente sostituita in quanto degradata, come emergeva dal sopralluogo del geom. CP 4 del 12.11.21 (Doc. E);
- considerate le ridotte misure dei beni da dividere, il progetto di divisione avrebbe dovuto garantire ad entrambe le parti pari potenzialità di utilizzo, soprattutto sotto il profilo funzionale del lotto che sarebbe stato sostanzialmente abbinato a ciascuno dei due appartamenti in proprietà esclusiva
(larghezza posto auto, volume annesso, superficie utile del resede, etc).
Con comparsa depositata il 7.9.2022 si costituivano i convenuti i quali, non opponendosi alla divisione richiesta dagli attori, evidenziavano che:
detta divisone avrebbe dovuto tener conto degli attuali ingressi degli appartamenti, dell'attuale
"viale" per accedere ai locali accessori e al retro dell'edificio, della esistente divisione dei locali accessori e, comunque, rispettare le equivalenze del valore delle aree che sarebbero state assegnate;
- in ogni caso, il frazionamento del bene avrebbe dovuto consentire il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto, non dovendo comportare un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso;
- inoltre, con particolare riferimento al "viale” per accedere ai locali accessori e al retro dell'edificio, non si sarebbe potuto prescindere dal mantenimento in comune tra le parti di tale "viale".
Rassegnavano, di conseguenza, le seguenti conclusioni:
"Si conclude non opponendoci allo scioglimento della comunione e alla divisione nelle forme di cui all'art. 1114 c.c., ovvero nelle forme ritenute di giustizia, con la formazione di due quote paritarie per valore e funzionalità, attribuendo in proprietà esclusiva entrambe e ciascuna delle quote ai convenuti e agli attori. Con vittoria di compensi e spese del giudizio".
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e depositate tali memorie, con comparsa depositata il 5.12.2023 si costituivano in giudizio, quali eredi del convenuto Persona_1 deceduto nelle more, CP_2 Persona_3 e CP_1 facendo proprie tutte le deduzioni e istanze del loro dante causa.
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'individuazione dei beni in comune tra i condividenti, all'accertamento della loro comoda divisibilità in natura e alla redazione del progetto di divisioni degli stessi.
Depositata, quindi, dal CTU la propria relazione, all'udienza del 25.9.2025, fissata da questo giudice
-cui il procedimento era stato, medio tempore, assegnato- per la precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti precisavano queste ultime chiedendo entrambi che fosse dichiarato il diritto dei loro rispettivi assistiti di ottenere lo scioglimento della comunione dei beni in comproprietà tra gli stessi e che fosse disposta la divisione di tali immobili, in natura, secondo il progetto redatto dal
CTU nella sua relazione, integrata dalla relazione tecnica congiunta dei CTP ing. Persona_4 e Persona_5 ovvero nelle forme ritenute di giustizia, formando due quote paritarie per valori e/o funzionalità e attribuendo la proprietà esclusiva, rispettivamente, quanto alla prima quota in parti uguali in comunione pro indiviso agli attori e, quanto alla seconda, parimenti in parti uguali in comunione pro indiviso ai convenuti, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Conseguentemente la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti -le quali dichiaravano di rinunciare al deposito delle memorie di replica -dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che il nominato CTU arch. [...] previa individuazione degli immobili oggetto della domanda di scioglimento della Per_6 comunione avanzata dagli attori e alla quale i convenuti hanno dichiarato di non opporsi nonché previo accertamento della divisibilità in natura dei beni de quibus, ha redatto il progetto di divisione risultante dalle planimetrie riportate alle pagg. 12, 13 e 14 della sua relazione, indicando, a pag. 9 di quest'ultima, le difformità urbanistiche esistenti relativamente a detti cespiti, da sanarsi mediante la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché, a pag. 15 del menzionato elaborato, le opere e le prestazioni professionali necessarie al fine di rendere attuabile il progetto di divisione.
Ciò posto, va osservato che dalla relazione congiunta dei rispettivi CTP di parte attrice e di parte convenuta, ing. Persona_4 e geom. Persona_5 esibita dal difensore di parte attrice all'udienza di p.c. del 25.9.2025 e poi depositata in PCT, si ricava che tali tecnici hanno provveduto ad espletare i suindicati incombenti -indicati, in dettaglio, alle pagg. 1 e 2 della loro relazione- finalizzati a rendere legittima e concretamente praticabile la divisione di cui trattasi, e hanno quindi provveduto alla compiuta individuazione dei beni da assegnarsi rispettivamente a parte attrice e a parte convenuta, nei seguenti termini:
LOTTO 1 (da attribuirsi agli attori Parte_1 e Parte_2 per la quota ideale complessiva di ½ ciascuno, di cui ¼ ciascuno già di loro pertinenza e ¼ ciascuno risultante dall'assegnazione conseguente alla presente divisione), individuato dal colore rosso nella planimetria allegata alla relazione dei suindicati CTP e formato da:
1) porzione del locale ad uso garage con annesso resede cortilizio antistante rappresentato in
Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 586 sub/2 categoria C/6, classe 1, MQ 11 e RC= €
28,97;
2) porzione locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/7, categoria C/2, classe II, MQ 3,00 e RC= € 8,68;
3) resede cortilizio circostante tre lati del fabbricato ad uso residenziale (Nord, Est ed Ovest) e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/8, categoria F1, MQ 64 senza rendita;
4) resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/10, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
5) resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale, posto in adiacenza sul lato est dell'unità descritta al punto 3, e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella
220 sub/12, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
6) piccolo resede cortilizio antistante la unità descritta al punto 2 rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 863, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
7) piccolo resede cortilizio retrostante la unità descritta al punto 2 rappresentato in Catasto
Terreni nel foglio di mappa 36 particella 864, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
CP_1 per la quota ideale complessivaCP 5 2 (da attribuirsi ai convenuti e, in particolare, a di 6/12, di cui 4/12 già di sua pertinenza -segnatamente: 3/12 quale quota di comproprietà originaria e 1/12 rappresentante la quota di sua spettanza quale erede di Persona_1 e 2/12 risultanti dall'assegnazione conseguente alla presente divisione, e a CP_2 e a Controparte_3 per la quota ideale complessiva di 3/12 ciascuno, di cui 1/12 ciascuno già di loro spettanza quali eredi di Persona_1 e 2/12 ciascuno risultanti dall'assegnazione conseguente alla presente divisione), individuato dal colore verde nella planimetria allegata alla relazione dei suindicati CTP e formato da:
1) porzione del locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/6, categoria C/2, classe II, MQ 15,00 e RC= € 43,38;
2) resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/9, categoria F1, MQ 87,00 senza rendita;
3) porzione di resede cortilizio rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella
865, Qualità Rel. Ente Urbano, MQ 10, senza rendita
Il tutto rimanendo in comunione, tra i condividenti, lo stradello per l'accesso dalla via E. De Amicis ai beni sopra elencati, individuato dal colore giallo nella succitata planimetria e rappresentato:
In porzione in Catasto Urbano del Comune di San GI RM, nel foglio di mappa 36 particella 586 sub/3, categoria F1, MQ 75,00 senza rendita;
In porzione al Catasto Terreni del Comune di San GI RM, nel foglio di mappa 36 particella 862, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 6, senza rendita.
Ne discende che, previa declaratoria dello scioglimento della comunione esistente, tra gli attori e i convenuti, relativamente ai beni in argomento, quali sopra meglio individuati, deve disporsi la divisione di tali cespiti conformemente al progetto divisionale redatto dal CTU, come integrato da quello -i cui termini sono stati testè illustrati in dettaglio- risultante dalla relazione congiunta dei CTP, progetto il quale deve essere condiviso in quanto idoneo ad assicurare l'assegnazione, agli attori da un lato e ai convenuti dall'altro, di beni di valore e funzionalità comparabili.
Deve essere altresì ordinata, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, non essendo ravvisabile una soccombenza dell'una o dell'altra parte.
Farà, analogamente, carico alle parti medesime, nella misura del 50% ciascuna, il compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede
1) DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente, tra gli attori e i convenuti, relativamente ai seguenti beni immobili:
-Locale uso garage con annesso resede cortilizio rappresentato nel Catasto fabbricati del Comune di
San GI RM nel foglio di mappa 36 particella 586 sub/2 categoria C/6, classe 1, MQ 11 e RC= € 28,97;
Confini: con stradello di accesso dalla via De Amicis (Sub. 3, Mapp. 586), area condominiale del mappale 15 del foglio 36, altra proprietà oggetto di divisione (Sub. 7, Mapp.220).
-Porzione del locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/7, categoria C/2, classe II, MQ 3,00 e RC= € 8,68;
Confini: altre proprietà oggetto di divisione (Sub. 2, Mapp.586) e (Sub. 6, Mapp. 220), area condominiale del mappale 15 del foglio 36.
-Resede cortilizio circostante tre lati del fabbricato ad uso residenziale (Nord, Est ed Ovest) e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/8, categoria F1, MQ 64 senza rendita;
Confini: Via De Amicis, stradello di accesso dalla via De Amicis (Sub. 3, Mapp. 586), proprietà
Controparte 6 (Sub. 1, Mapp. 220).
-Resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/10, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
Confini: proprietà Controparte 6 (Sub. 1, Mapp. 220), altra proprietà oggetto di divisione (Sub. 9 e
12, Mapp. 220).
-Resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale, posto in adiacenza sul lato est dell'unità descritta al punto 3, e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/12, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
Confini: Proprietà Fanti/Cecchi (Sub. 11, Mapp. 220), proprietà Controparte_6 (Sub. 1, Mapp. 220), altra proprietà oggetto di divisione (Sub. 10, Mapp. 220). -Resede cortilizio rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 863, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
Confini: altre proprietà oggetto di divisione (Sub. 9 e Sub. 7, Mapp. 220 - Sub. 2 del Mapp 586).
-Resede cortilizio rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 864, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
Confini: altre proprietà oggetto di divisione (Sub 6 e Sub. 7, Mapp. 220), area condominiale del mappale 15 del foglio 36.
-Locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/6, categoria C/2, classe II, MQ 15,00 e RC= € 43,38; Confini: altre proprietà oggetto di divisione (Sub. 7 e Sub. 9, Mapp. 220), area condominiale del mappale 15 del foglio 36.
-Resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/9, categoria F1, MQ 87,00 senza rendita;
Pt_3 (mapp 14 del Confini: altra proprietà oggetto di divisione (Sub. 6, Mapp. 220), proprietà foglio 36), proprietà Controparte_6 (Sub. 1, Mapp. 220).
-Resede cortilizio rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 865, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 10, senza rendita
Confini: altra proprietà oggetto di divisione (Sub. 9, Mapp. 220 e Sub. 2 mapp 586) e stradello con stradello di accesso dalla via De Amicis (Sub. 3, Mapp. 586);
2) DISPONE la divisione dei beni sopra indicati in conformità al progetto divisionale redatto dal CTU arch. Persona_6 riportato nella relazione di quest'ultimo in atti, come integrato da quello contenuto nella relazione congiunta dei CTP ing. Persona_4 e geom.
Persona_5 parimenti in atti, e, quindi, nei seguenti termini:
Parte_2 , per la quota ideale finale di ½ ciascuno, attribuzione agli attori Parte_4 e di cui 1/4 ciascuno già di loro pertinenza e ¼ ciascuno risultante dall'assegnazione conseguente alla presente divisione, del LOTTO 1, individuato dal colore rosso nella planimetria allegata alla relazione dei suindicati CTP e formato da:
locale ad uso garage con annesso resede cortilizio antistante rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 586 sub/2 categoria C/6, classe 1, MQ 11 e RC= € 28,97;
locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella
220 sub/7, categoria C/2, classe II, MQ 3,00 e RC= € 8,68;
resede cortilizio circostante tre lati del fabbricato ad uso residenziale (Nord, Est ed Ovest) e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/8, categoria F1, MQ 64 senza rendita;
resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/10, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale, posto in adiacenza sul lato est dell'unità descritta al punto 3, e rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/12, categoria F1, MQ 1,00 senza rendita;
piccolo resede cortilizio antistante la unità descritta al punto 2 rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 863, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
piccolo resede cortilizio retrostante la unità descritta al punto 2 rappresentato in Catasto
Terreni nel foglio di mappa 36 particella 864, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 1, senza rendita;
attribuzione ai convenuti CP_1 per la quota ideale finale di 6/12, di cui 4/12 già di sua pertinenza -segnatamente: 3/12 quale quota di comproprietà originaria e 1/12 rappresentante la quota già di sua spettanza quale erede di Persona_1 e 2/12 risultanti dall'assegnazione conseguente alla presente divisione, CP_2 per la quota ideale di 3/12, di cui 1/12 già di sua spettanza quale erede di Persona_1 e 2/12 risultanti dall'assegnazione conseguente alla presente divisione, e Controparte_3 per la quota ideale di 3/12, di cui 1/12 già di sua spettanza quale erede di Persona_1 e 2/12 risultanti dall'assegnazione conseguente alla presente divisione, del LOTTO 2, individuato dal colore verde nella planimetria allegata alla relazione dei suindicati CTP e formato da:
porzione del locale ad uso magazzino rappresentato in Catasto Urbano nel foglio di mappa
36 particella 220 sub/6, categoria C/2, classe II, MQ 15,00 e RC= € 43,38;
resede cortilizio retrostante il fabbricato ad uso residenziale e rappresentato in Catasto
Urbano nel foglio di mappa 36 particella 220 sub/9, categoria F1, MQ 87,00 senza rendita;
porzione di resede cortilizio rappresentato in Catasto Terreni nel foglio di mappa 36 particella 865, Qualità Rel. Ente Urbano, MQ 10, senza rendita
Il tutto rimanendo in comunione, tra i condividenti, lo stradello per l'accesso dalla via E. De Amicis ai beni sopra elencati, individuato dal colore giallo nella succitata planimetria allegata alla relazione dei CTP e rappresentato:
• In porzione in Catasto Urbano del Comune di San GI RM, nel foglio di mappa 36 particella 586 sub/3, categoria F1, MQ 75,00 senza rendita;
In porzione al Catasto Terreni del Comune di San GI RM, nel foglio di mappa 36 particella 862, Qualità Rel Ente Urbano, MQ 6, senza rendita;
3) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente procedimento, trascrizione eseguita, in favore di e Parte_2 e controParte_1 il 10.5.2022 presentazione n. 16 Registro generale 9548 CP_1Persona_1 e
Registro Particolare 6868;
4) DICHIARA integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite;
5) PONE definitivamente a carico delle parti medesime, nella misura del 50% ciascuna, il compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
Così deciso in Pisa, il 19.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza