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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6625 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4311/2020
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BATTISTI LORENZO presente
Appellato/i
CP_1
Avv.
Controparte_2
Avv. MANDRE' MARA presente avv. Rella in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Alberto Tilocca
NA CH
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4311/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Foligno, Via Parte_1 C.F._1
Rutili n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Battisti (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
C.F. , con sede in Roma, via Po n. 20, in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Suo procuratore speciale, Dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Mandrè (C.F. Controparte_3
) e nel suo studio elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Dionisi n. C.F._3
73, giusta delega in atti
- APPELLATA –
E
CP_4
CONTUMACE-
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_5
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in
[...] subordine dell'art. 2043 c.c., quantificati in €15.029,20 oltre accessori per l'evento verificatosi in data 1° novembre 2010 all'interno dei locali dell' . CP_6 Parte_2
Si sono costituite in giudizio la società convenuta e la compagnia assicuratrice, le quali hanno contestato l'esistenza del nesso causale tra la caduta dell'attore e la presenza della sostanza oleosa come descritta in citazione, concludendo per il rigetto della domanda o, in subordine, per il riconoscimento del concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Il Tribunale Ordinario di Velletri, con sentenza n. 2144/2019, pubblicata il 26/11/2019 ha così deciso:
“a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico- legale che si liquidano in complessivi €600,00 oltre IVA;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta, che si liquidano in €4835,00 per compenso ex D.M.
55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
d) compensa in toto le spese di lite tra la convenuta e il terzo chiamato”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni avversa domanda ed eccezione rigettata, in accoglimento del gravame proposto, in riforma della sentenza appellata, per i motivi e nei termini di cui in premessa: in via preliminare, sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata per le ragioni di cui in narrativa;
in via istruttoria: disporre nuova consulenza medico -legale volta ad accertare le lesioni subite dal signor in seguito al sinistro per cui è causa e Parte_1 conseguentemente determinare la percentuale di danno biologico e la durata del periodo di incapacità temporanea totale e parziale;
in via principale , accertare e dichiarare la responsabilità della società in persona del legale rappresentante pro -tempore in ordine alla Controparte_7 produzione dell'evento lesivo de quo occorso al signor e per l'effetto Parte_1 condannare la società in persona del legale rappresentante pro -tempore al Controparte_7 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal medesimo sig. , quantificati Parte_1 complessivamente in euro 15.029,20 ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge, e al rimborso delle spese di CTU”. Si è costituita in giudizio che ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Collegio adito: - In via principale e nel merito: previo rigetto dell'istanza di sospensione, rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado. In via subordinata e nella sola denegata ipotesi in cui si ritenesse l'appello anche solo parzialmente fondato, dichiarare la corresponsabilità in misura maggioritaria del sig. nella causazione dell'occorso. Con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/7/2021, la Corte, visto l'art. 331 c.p.c., ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_7
All'udienza del 9/03/2022, la Corte preso atto della rinuncia alle istanze formulate in appello dall'appellante, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in unico motivo, con il quale parte Parte_1 appellante impugna il capo della sentenza nel quale il giudice di prime cure ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, non provata la sussistenza del nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e la caduta.
Il , invece, asserisce di aver fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, nello Parte_1 specifico, che il locale era gestito dal che il pavimento del locale era bagnato e che il CP_7
era effettivamente caduto sul pavimento scivoloso e bagnato, oltre ad aver provato che le Parte_1 lesioni dallo stesso riportate erano collegate eziologicamente alla caduta. Inoltre, lamenta che la CTU espletata sia viziata nel ragionamento logico al punto da non consentire al giudice di prime cure una liquidazione del danno.
La sentenza impugnata è così motivata: “Tanto premesso, occorre anzitutto osservare che al caso in esame è applicabile la norma di cui all'art. 2051 c.c., disposizione che prevede una presunzione di colpa in capo a colui che ha dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta o conduttore (Cass. 26.5.1993 n. 5925). La giurisprudenza di legittimità , con orientamento consolidato, e dal decidente condiviso, ha chiarito che la presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, di cui all'art. 2051c.c. , si fonda oltre che su un effettivo potere esercitato dal soggetto sulla cosa , tale da implicare il controllo e l'uso di essa , anche sul fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per
l'insorgenza in questa di un processo dannoso , ancorché provocato da elementi esterni ( v. Cass.Civ.
23.10.1990 n.10277). È onere del danneggiato pertanto dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra la res oggetto del potere di custodia e le conseguenze dannose derivatene. Preme altresì evidenziare che se il danno cagionato da cose in custodia e danno, per costante orientamento giurisprudenziale tale prova deve ritenersi esaurita nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose- senza doversi provare anche
l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi , per lui inevitabili (Cass. 6407/1987) .
Nel caso che ci occupa non risulta adeguatamente provata, all'esito della espletata istruttoria , la sussistenza del nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia (ossia la pavimentazione del ristorante) e la caduta occorsa all'attore.
Va infatti evidenziato che l'unico teste indotto da parte attrice, escusso all'udienza Testimone_1 dell'8 giugno 2017, avventore del locale il giorno dell'evento, ha riferito di aver visto l'attore cadere all'entrata del locale e di averlo aiutato a rialzarsi, eppure tuttavia nulla ha saputo riferire circa le cause della caduta;
solo mentre stava aiutando il a rialzarsi il teste ebbe a notare la Parte_1 presenza di un ristagno di acqua di circa mezzo metro , talchè non è chiaro se l'attore sia caduto proprio a causa del ristagno di acqua o per altre cause, ivi compresa una eventuale distrazione dello stesso. Va inoltre evidenziato che sia il teste che le parti sentite in interrogatorio formale hanno riferito che il giorno del sinistro per cui è causa stava piovendo e che il locale era comunque illuminato con dei faretti (verbale ud. 8.6.2017). Ritiene il decidente che il fatto storico della caduta sia stato provato ma che non sia stato dimostrato il nesso eziologico tra la caduta e la res oggetto del potere di controllo e custodia da parte del custode. Invero anche l'onere di allegazione non risulta assolto da parte attrice in modo univoco e coerente: nell'atto di citazione si fa infatti riferimento alla presenza di una non meglio precisata sostanza oleosa sul pavimento del locale (e tale circostanza fattuale risulta peraltro contenuta nella missiva contenente la richiesta risarcitoria indirizzata alla
, v. missiva raccomandata a.r. del 12.1.2012 ricevuta il 24 gennaio 2012 , Controparte_2 doc. 10 fasc. parte attrice), laddove nella missiva del 15 dicembre 2011 (allegata alle memorie istruttorie dirette del terzo chiamato) viene detto testualmente che il “scivolava sul Parte_1 pavimento reso viscido , sia dal passaggio dei clienti che ,trattandosi di giornata piovosa, entravano con le scarpe bagnate , sia dalla presenza di una sostanza oleosa non rimossa e , dopo aver inciampato sullo zerbino, cadeva rovinosamente”.
Non è chiaro, in termini di prospettazione delle cause determinanti la caduta, se l'attore abbia inciampato sullo zerbino posto all'ingresso del locale – e l'aver inciampato costituisce espressione di evidente distrazione dell'attore- ovvero se sia caduto a terra per la presenza di acqua piovana ovvero ancora per la presenza di sostanza oleosa o per entrambe le cose.
Anche a voler prescindere dal non completo e coerente assolvimento dell'onere di allegazione da parte dell'attore resta il fatto che in ambiente illuminato da faretti, come acclarato all'esito della istruttoria, seppure in una giornata di pioggia, l'attore avrebbe dovuto prestare particolare attenzione ad accedere al locale , avuto riguardo alla prevedibile scivolosità della pavimentazione resa (costantemente) insidiosa dal continuo passaggio di avventori muniti di calzature bagnate , e tenuto conto della pregressa artrosi agli arti inferiori (come dichiarato dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale) , sicuramente idonea a contribuire ad un minore equilibrio della persona che ne sia affetta in posizione eretta . Mancando dunque la prova dell'esistenza del nesso causale tra la caduta e la res custodita si impone il rigetto della domanda. Le spese di causa , ivi comprese quelle di CTU medico- legale liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto processuale attore-convenuta con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da €5201,00 ad
€26.000,00, valori medi, avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio e alla somma domandata a titolo di risarcimento) ; mentre vanno compensate in toto nel rapporto processuale convenuta- terzo chiamato , avendo la prima fatto valere la garanzia assicurativa nei confronti del secondo”.
L'appello non merita di essere accolto.
Parte attrice ha fatto valere la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nei confronti della responsabilità che presuppone la qualità di proprietario e custode del locale ristorante CP_7 il cui pavimento bagnato avrebbe causato la caduta del il giorno 1.11.2010 mentre questi Parte_1 vi si recava all'ora di pranzo con la propria famiglia.
A tal proposito, occorre premettere che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del 6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (...) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da anni, evidenzia che “la prova del nesso causale
è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (C. Cass. n.
2660 del 5/2/2013).
Ora, in linea di fatto va rilevato che dall'istruttoria svolta è emerso come la caduta dell'attore si sia verificata in data 1.11.2010, di giorno, in una giornata di pioggia all'interno di un locale adibito a ristorante.
Deduce l'appellante di avere dato prova puntuale del nesso di derivazione causale tra cosa in custodia e caduta.
Sicché il giudice ha rilevato che sebbene il avesse provato di essere caduto nel locale e Parte_1 che il pavimento era bagnato non era riuscito tuttavia a dimostrare di essere caduto proprio a causa della presenza di ristagno d'acqua sul pavimento. L'unico teste sentito, si è limitato a Testimone_1 dichiarare di aver visto cadere il e di essersi accorto, all'atto di prestargli soccorso, della
Parte_1 presenza di “un piccolo ristagno di acqua di circa mezzo metro”; il non ha dunque dichiarato Tes_1 di aver visto il scivolare sul ristagno di acqua ma ha solo riferito di averlo visto cadere di
Parte_1 averlo aiutato a tirarsi su da terra di averlo fatto sedere e di aver visto della presenza di acqua sul pavimento circostante il luogo della caduta. Egli ha così deposto “Mi trovavo seduto al primo tavolo posto all'entrata del ristorante quando è entrato il sig. l'ho visto cadere a terra;
mi sono
Parte_1 avvicinato per aiutarlo a tirarsi su e lo abbiamo fatto rimanere seduto;
abbiamo chiamato il cameriere che è arrivato insieme al proprietario;
mentre aiutavo il sig. a rialzarsi mi
Parte_1 sono accorto che a terra in quel punto c'era una sostanza bagnata, un piccolo ristagno di acqua di circa mezzo metro;
…Preciso che il pavimento era di colore marrone scuro.”
Come condivisibilmente dedotto in prime cure le evidenze probatorie consentono, al più, di provare il fatto storico della caduta ma non anche il nesso di causa;
risulta provato che il sia caduto Parte_1 rovinosamente a terra e risulta provato, altresì, che sul pavimento vi era un “ristagno di acqua”; ciò che non risulta provato, invece, è proprio il nesso causale tra il primo ed il secondo elemento, atteso che nessuno ha visto se l'appellante scivolasse proprio a causa di un ristagno d'acqua.
Tali affermazioni in ogni caso risultano difformi dalla versione offerta dallo stesso attore che invece racconta in citazione che la caduta si era verificata a causa della presenza di “sostanza oleosa”; in citazione, come affermato dal giudicante di primo grado, si fa infatti riferimento alla presenza di una non meglio precisata sostanza oleosa sul pavimento del locale (e tale circostanza fattuale risulta peraltro contenuta nella missiva contenente la richiesta risarcitoria indirizzata alla Controparte_2
, v. missiva raccomandata a.r. del 12.1.2012 ricevuta il 24 gennaio 2012).
[...]
In questo quadro di incertezza probatoria, può affermarsi che - poiché la norma di cui all'art. 2051
c.c. presuppone in ogni caso che il danneggiato fornisca in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato ed il bene in custodia (Cass. n.1896/2015; Cass.
n.13514/2013) l'attore, odierno appellato, non ha assolto in modo soddisfacente all'onere probatorio sullo stesso gravante, per cui la mancanza di tale dimostrazione rende superflua ed ultronea la prova da parte del custode del caso fortuito inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo anche del fatto del terzo e/o della condotta incauta dello stesso danneggiato (Cass. 30775/2017).
Si aggiunga poi e qualora volesse ritenersi che causa dell'evento sia stata proprio la presenza di acqua sul pavimento che l'evento in concreto verificatosi poteva essere facilmente evitabile in quanto del tutto prevedibile. Innanzitutto, deve ritenersi come la presenza di bagnato sulla parte del pavimento del locale contigua all'entrata fosse ampiamente prevedibile in ragione delle forti precipitazioni metereologiche in atto;
sul punto, invero, l'attore ha dichiarato in sede di interpello: “preciso che il tempo non era buono.
Nello stesso senso il teste ha dichiarato: “Preciso che quel giorno pioveva tanto”. Tes_1
In secondo luogo, deve ritenersi come la presenza di residui di acqua piovana sul tratto iniziale del pavimento del locale fosse visibile in quanto il pavimento era in buono stato ed in quanto vi era buona visibilità sia in ragione dell'orario diurno sia in ragione della presenza di faretti accesi in prossimità del punto della caduta. Ed invero il teste sul punto dichiarava: “all'interno del locale c'erano Tes_1 dei faretti e preciso che il pavimento del locale era in buono stato”.
Sicché non può che rilevarsi come in un ambiente illuminato da faretti e, in special modo in una giornata di pioggia, l'attore avrebbe dovuto prestare particolare attenzione ad accedere al locale, avuto riguardo altresì alla prevedibile scivolosità della pavimentazione, resa tale dal continuo passaggio di avventori muniti di calzature bagnate. Del resto, è la stessa parte appellante a precisare che “il pavimento del locale era effettivamente bagnato (…) e tale insidia – del tutto prevedibile, considerato il temporale in atto…” Dunque, persisteva senz'altro la piena visibilità e prevedibilità della presenza di acqua sul pavimento tanto che con la dovuta accortezza il avrebbe potuto evitare di Parte_1 scivolare.
In sostanza, l'evento poteva essere facilmente evitato in quanto prevedibile, essendo agevolmente ipotizzabile che il pavimento antistante l'ingresso di un ristorante, nell'ora di maggiore affluenza (ora di pranzo) in un giorno di pioggia potesse essere bagnato in quanto assoggettato al passaggio continuo di avventori muniti di scarpe bagnate;
sicché, l'attore avrebbe dovuto procedere con accortezza e diversamente deve ritenersi che il suo incedere incauto, abbia eliso del tutto il nesso tra il fatto e l'evento dannoso. Infatti, come da insegnamento della Suprema Corte: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cass. 2480/2018).
Ne deriva che, per le ragioni espresse, la pronuncia impugnata merita di essere confermata e l'appello proposto deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di ed in favore Parte_1 dell'appellata -non essendosi costituita in appello la e liquidate Controparte_2 Controparte_7 come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni tenendo conto dell'attività effettivamente espletata e delle modeste questioni fattuali e giuridiche trattate (scaglione 3^, tabella XII^).
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Velletri n. 2144/2019, pubblicata il 26/11/2019 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 Controparte_2 grado, liquidate in complessivi € 2906 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
nulla per la parte contumace.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione.
Così deciso in Roma l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-