Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 15/04/2026, n. 6783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6783 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06783/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15618/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15618 del 2025, proposto da RA CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 114;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sulla diffida proposta in data 29/05/2025
e per la condanna
al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2051 c.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. IA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tenente Colonnello RA CC è un militare in servizio presso l’Istituto Geografico Militare di Firenze ed è assegnatario di un alloggio di servizio sito in Firenze e ubicato all’interno di una struttura militare.
In data 18/04/2025, alle ore 21 circa, il CC rimaneva vittima di una violenta aggressione avvenuta all’interno del suddetto alloggio di servizio; alcuni ladri, infatti, facevano irruzione nel suo appartamento, sottraevano alcuni beni di sua proprietà e lo aggredivano fisicamente. Dopo aver sporto denuncia alle autorità competenti, egli provvedeva, in data 26/04/2025, a trasmettere all’Amministrazione una nota con la quale richiedeva sia la messa in sicurezza dell’edificio sia il risarcimento dei danni subiti a causa dell’aggressione; il Ministero, pur provvedendo all’installazione di un sistema di allarme, non riscontrava la domanda risarcitoria. In data 29/05/2025, pertanto, il militare, assistito dall’avvocato, presentava formale diffida all’Amministrazione chiedendo il risarcimento integrale dei danni subiti a causa dell’evento sopra descritto; in tale sede, in particolare, veniva contestata la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. per l’omessa vigilanza fisica ed elettronica di un’area a destinazione militare, l’assoluta inadeguatezza delle infrastrutture di accesso, la totale assenza di illuminazione nei vani scala comuni, la grave omissione nella gestione del ponteggio esterno, nonché le precedenti segnalazioni ignorate, comprovanti la conoscenza, da parte dell’Amministrazione, della pericolosità della situazione in cui versavano i residenti dello stabile.
Infine, non ricevendo alcun riscontro né a tale istanza né al successivo sollecito del 30/06/2025, il militare ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 117 c.p.a. al fine di far accertare il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione sull’istanza da lui proposta, nonché per veder condannato il Ministero resistente ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. per tutti i danni causati dall’evento descritto; il ricorrente ritiene altresì che nella presente fattispecie non operi l’esonero di responsabilità di cui all’art. 9 dell’atto di concessione di alloggio di servizio, posto che ai sensi della medesima disposizione la responsabilità non è esclusa nei casi di eventi derivanti dalla cattiva gestione dell’immobile o da omissioni strutturali e funzionali, così come invece sarebbe avvenuto nel caso di specie.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato memorie con cui, in via preliminare, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale a decidere la presente controversia, in quanto il fatto causativo del danno, secondo la stessa prospettazione attorea, si è verificato a Firenze. Sempre in via preliminare, è stata eccepita l’inammissibilità della domanda volta a far accertare l’illegittimità del silenzio posto che nel caso di specie non sussiste alcun procedimento amministrativo da dover concludere con un provvedimento espresso.
Nel merito, è stata contestata la sussistenza di un comportamento negligente da parte dell’Amministrazione.
3. In data 16/02/2026 il ricorrente ha depositato memorie di replica.
4. Alla camera di consiglio del 18/02/2026, così come risulta dal relativo verbale, veniva dato avviso alle parti di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; avendo il difensore di parte ricorrente chiesto termine per dedurre sul punto, il Collegio disponeva il rinvio della causa.
5. In data 03/04/2026 il ricorrente ha depositato memorie con cui ha argomentato circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la presente controversia.
6. Da ultimo, alla camera di consiglio del 08/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il che esime questo Collegio dallo scrutinare le eccezioni di rito formulate dall’Avvocatura in sede di memorie difensive.
8. In primo luogo, il Collegio rileva che nel presente giudizio il ricorrente ha articolato due distinte domande: la prima volta a far accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla istanza del 29/05/2025 e la seconda volta a far condannare il Ministero per i danni derivanti dall’evento occorso in data 18/04/2025, i quali, secondo la tesi attorea, dovrebbero essere considerati come conseguenza del comportamento negligente dell’Amministrazione; quest’ultima, invero, avrebbe violato gli obblighi sulla stessa incombenti in qualità di soggetto tenuto ad esercitare i poteri di vigilanza e custodia sulla cosa data in concessione e ciò in virtù sia delle normali regole codicistiche in materia di responsabilità aquiliana sia in forza degli specifici obblighi pubblicistici in materia di sicurezza militare.
9. Ciò premesso, il Collegio, al di là del rilievo che, riguardando l’istanza del 29/05/2025 diritti soggettivi e non interessi illegittimi, l’Amministrazione non era tenuta a riscontrare l’istanza con un provvedimento espresso ai sensi della legge n. 241/1990, ritiene che entrambe le domande hanno come presupposto logico-giuridico l’asserita violazione di un diritto soggettivo; invero, il ricorrente lamenta esplicitamente la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., ritenendo che il Ministero debba essere considerato responsabile del danno causato da cose che aveva in custodia. È dunque evidente che ciò che nella sostanza viene contestato è che sia stato leso il diritto del ricorrente a rimanere immune dai danni cagionati dalle cose date in custodia; il ricorrente, infatti, contesta nella sostanza l’omessa vigilanza dell’area ove è collocato l’immobile dato in concessione e quindi il comportamento asseritamente negligente dell’Amministrazione che avrebbe contribuito a causare l’evento dannoso.
Non sussiste, pertanto, l’ordinaria giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo a decidere la controversia, essendo stata dedotta, come esposto, la lesione di diritti soggettivi e non già di interessi legittimi.
10. Il Collegio inoltre non ritiene che la presente controversia possa rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
È vero, infatti, che, così come sostenuto da parte ricorrente, le controversie relative agli alloggi di servizio dei dipendenti in regime di diritto pubblico (tra cui certamente rientrano i militari), essendo connesse al rapporto di servizio, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; sul punto, può essere richiamato l’orientamento secondo il quale “la concessione degli alloggi di servizio costituisce una prestazione che si innesta nel (ed è funzionalmente collegata al) rapporto di pubblico impiego che intercorre tra il beneficiario e l’amministrazione di appartenenza con la conseguenza che tutte le controversie che ne scaturiscono debbono essere conosciute dal giudice che ha la giurisdizione in materia di rapporto di lavoro (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., 30 aprile 2008 nn. 10870 e 10871)” (cfr. TAR Lazio, Sez. I quater, 6 dicembre 2022, n. 16276).
Tuttavia, affinché possa essere predicata la giurisdizione del giudice amministrativo è pur sempre necessario l’esercizio anche in via mediata di un potere da parte dell’Amministrazione; ad esempio, deve essere rilevato che l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamata si è formato con riguardo agli atti e alle determinazioni con cui l’Amministrazione ha stabilito la misura del canone concessorio.
Nel caso di specie, invece, la controversia non è in alcun modo riconducibile all’esercizio di un potere e quindi al rapporto concessorio in senso stretto; i fatti dannosi contestati, infatti, non attengono né all’esercizio di un potere autoritativo né alla struttura del rapporto concessorio, ma ad un comportamento materiale dell’Amministrazione, consistente nella omessa custodia/vigilanza.
Il ricorrente, invero, non contesta l’inadempimento di obblighi che scaturivano dal rapporto concessorio, ma prospetta la violazione di obblighi che incombevano sul Ministero resistente in qualità di soggetto proprietario dell’area su cui si colloca l’immobile dato in concessione; il militare, infatti, deduce che il Ministero avrebbe dovuto vigilare più diligentemente la struttura militare al cui interno si ubica l’immobile dato in concessione, mentre, invece, sostiene che non fosse presente un sistema di videosorveglianza, che non fosse presente la segnalazione con la dicitura “Zona militare”, che l’ingresso della struttura fosse costituito da un semplice portone in vetro e privo di qualsiasi tipologia di blindatura, che le scali comuni fossero sprovviste di illuminazione e, infine, che il ponteggio esterno fosse privo di sorveglianza.
Sul punto, ex multis , può essere citata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4858 che, esaminando una fattispecie analoga ove veniva invocata la violazione dell’art. 2051 c.c., ha statuito che “…l’attività costituente la fonte del danno lamentato integra un comportamento meramente materiale, ragion per cui ricade al di fuori del perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di gestione di rifiuti. In questo caso, infatti, nessuna spendita di poteri pubblicistici viene in rilievo, essendo il danno lamentato asseritamente riconducibile alla posizione di garanzia rivestita dal soggetto proprietario dei cassonetti in ordine alle eventuali lesioni che la cosa in custodia potrebbe aver provocato nella sfera giuridica di terzi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, non ha poi rilievo che le controversie relative alla gestione dei rifiuti rientrino, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. p), cod. proc. amm, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, posto che, sin dalla sentenze n. 204 del 2004 e 191/2006 della Corte costituzionale, è stato chiarito che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non tutte le controversie relative a concessione di pubblici servizi ma solo quelle nelle quali la pubblica amministrazione agisca come autorità, e dunque abbiano ad oggetto la valutazione sulla legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri, mentre, in difetto, la vicenda neppure è sussumibile nell'ambito di applicazione della norma e rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 14 aprile 2023, n. 10063.). Una conferma in tal senso si trae dal costante orientamento della Corte costituzionale, secondo, secondo la quale "è richiesto che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi sia mediante moduli consensuali..., sia infine mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio. In tale ultimo caso, infatti, la cognizione delle controversie nascenti da siffatti comportamenti spetta alla giurisdizione del giudice ordinario"(v. anche ord. n. 167 del 2011 Corte Cost.; da ultimo v. anche Corte Cost. n. 178 del 2022; v. specificamente in tema di servizio di smaltimento dei rifiuti Corte Cost. n. 35 del 2010)”.
11. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del resistente Ministero, che vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NN, Presidente
Domenico De Martino, Referendario
IA NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NT | NN NN |
IL SEGRETARIO