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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10746 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De DI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 30732 /2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona dei procuratori speciali p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano LOCONTE (CF ) C.F._1
presso il cui studio in Bari è elettivamente domiciliata giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv. Mario PANEBIANCO (CF ) C.F._2
e TO PP IT (CF ), elettivamente C.F._3
domiciliata in Napoli presso lo studio dei difensori, indirizzo pec per le comunicazioni: e Email_2
Email_3
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Il presente è giudizio riassunto innanzi al tribunale di Roma a seguito di ordinanza del giudice di pace di Roma emessa nell'ambito del procedimento ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo del giudice di pace di Roma n. 2984/2022 del
17.03.2022. Detto decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso di (di CP_1
seguito: Q8) in virtù di polizza “multimarket global” n.2006/0732/M_2911 per il rimborso delle spese legali sostenute per il recupero del credito nei confronti di
[...]
In particolare, con ordinanza del 03.03.2023, il giudice di pace ha Parte_2
disposto la separazione del giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale proposta in quella sede dall'opponente (di seguito: perché esulante Parte_1 Pt_1
dalla propria competenza per valore.
La domanda oggetto del presente giudizio è quindi quella volta all'accertamento dell'eventuale inadempimento contrattuale di Q8 in ordine alla previsione di cui all'art.
6.5 del contratto di assicurazione in essere fra le parti (contratto di assicurazione dei crediti commerciali di Q8 da parte di che così testualmente dispone: “tutte le Pt_1
somme comunque incassate dall'Assicurato in relazione ai contratti in essere con un determinato cliente, successivamente all'indennizzo, verranno imputate all'Assicuratore e Assicurato, proporzionalmente fra parte assicurata e non, secondo la percentuale di indennizzo applicabile e fino alla concorrenza dell'indennizzo corrisposto. L'Assicurato entro 10 giorni dall'incasso dovrà versare all'Assicuratore le quote di recupero ad esso spettanti. L'Assicurato dovrà altresì restituire all'Assicuratore, entro 10 giorni, dalla conoscenza della inesistenza totale e/o parziale del diritto all'indennizzo, le somme corrisposte da e non dovute” Pt_1
Secondo la prospettazione di a fronte dell'intervenuta dichiarazione di fallimento Pt_1
di in data 26.09.2012 e dell'assenza di prospettive di recupero Parte_2
del credito in quella sede, Q8 avrebbe avuto diritto:
i. A dedurre dal reddito imponibile ex art.101 DPR 917/1986 co.5 le perdite relative al credito. Sempre secondo “La deduzione è pari all'importo Pt_1
del credito (sorte capitale) non incassato. A fronte della imputazione di questo componente negativo nel periodo di competenza (nel caso di specie
l'anno di ammissione alla procedura di fallimento) il contribuente (la Q8) può manifestare una perdita e ridurre l'imposta IRES dovuta per l'anno in questione”;
ii. Ad emettere la nota di variazione ex art.26 DPR 633/1972. Sempre secondo
“Verificandosi il “mancato pagamento”, il cedente o prestatore ha Pt_1
diritto ad emettere la nota di variazione IVA. L'emissione della relativa nota di variazione comporterà per lo stesso creditore (ovvero la Q8) il diritto a computare in detrazione, nelle liquidazioni periodiche o annuali relative all'anno in cui questa è legittimamente effettuata, l'importo corrispondente all'imposta oggetto di variazione”.
La tesi di è quella per cui: “Le detrazioni innanzi descritte concretizzano un Pt_1
recupero di ricchezza da parte dell'assicurato e comunque un beneficio economico, rispetto al quale, pertanto, trovano applicazione la previsione contrattuale di cui all'art. 6.5 (…) Nel caso che ci occupa, sulla scorta delle fatture nn. 71827, 76028 e
76029 emesse nel gennaio 2012 (cfr. Doc. n. 8), la quota Iva recuperata dalla Q8 è pari a € 17.046,69, il cui ammontare è da ultimo calcolato con l'applicazione dell'aliquota del 20% sull'importo indicato dalla Q8 nella denuncia di sinistro, pari ad € 102.280,15. A detto importo andrà a sommarsi – in applicazione dell'art.
6.5. del contratto – anche quello derivante dalle deduzioni per perdite ai sensi del richiamato art. 101, la cui puntuale determinazione però è rilevabile dall'analisi della documentazione contabile della convenuta, che non è e non potrà essere nella disponibilità della odierna deducente. Pertanto, a tal fine, si chiede sin d'ora – ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. – che Codesto Ill.mo Giudice di Pace adito voglia ordinare alla Q8 l'esibizione e produzione delle dichiarazioni dei redditi e dei bilanci societari a partire dal 2012 e sino alla data odierna (…) poiché l'importo per detrazioni IVA recuperato dalla odierna ingiungente è pari ad € 17.046,69 la stessa è tenuta alla restituzione della somma, quivi opposta in compensazione, di € 14.166,66,
a titolo di quota di spettanza di sull'imponibile Iva;
detta somma, in quanto Pt_1
calcolata in misura proporzionale giusta gli artt.
5.4.2 e 6.5, è dunque pari all'85% della quota Iva recuperata dall'assicurata (…) L'importo così determinato dovrà essere restituito alla odierna opponente secondo la percentuale di indennizzo applicabile, nel caso di specie nella misura pari all'85%, e quindi nella misura di €
14.166,66 per detrazioni IVA oltre l'ulteriore somma per deduzione per perdite ai sensi dell'art. 101, DPR 917/1986 comma 5”.
La citazione in riassunzione così conclude: “
1. In via riconvenzionale, condannare ai sensi dell'art.
6.5 del contratto di assicurazione (p.iva ), Controparte_1 P.IVA_2
Divisione operativa e commerciale Centro Nord, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società del Parte_1
complessivo importo che risulterà dovuto per detrazioni Iva ai sensi dell'art. 26 D.P.R.
n. 633/1972 e per deduzioni per perdita ai sensi dell'art. 101, co. 5, D.P.R. n. 917/1986, per le ragioni esposte in narrativa;
2. In via riconvenzionale subordinata, condannare
(p.iva ), Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
della società del complessivo importo che risulterà dovuto e di cui al Parte_1
capo 1) che precede, al netto dell'applicazione della compensazione;
3. In ogni caso condannare la convenuta alla rivalsa di spese e compensi professionali, in applicazione delle tariffe vigenti”.
Costituendosi Q8 ha -fra le altre cose e per quanto di interesse per i fini di cui al presente provvedimento:
i. Dedotto che: “la per ogni sinistro riceve un indennizzo CP_1
dall'assicurazione (la quale si surroga nel credito indennizzato) e, di conseguenza, eventualmente può decidere di portare a perdita la sola quota del credito esuberante l'indennizzo e richiedere il relativo rimborso dell'IVA”;
i. Contestato che: “l'eventuale beneficio fiscale e il recupero dell'IVA sia sul totale del credito assicurato che anche solo sulla quota non indennizzata possa essere equiparato al concetto di “somme comunque incassate” di cui all'art.
6.5 del contratto”;
ii. Eccepito l'intervenuta prescrizione di detto eventuale credito.
La comparsa così conclude: “rigettare ogni contraria domanda ed eccezione, anche per intervenuta prescrizione ex art.2952 cc, con vittoria di spese e competenze di lite”. Delimitata come precede la domanda oggetto di esame nella presente sede occorre -nella sostanza- verificare: per un verso, l'eventuale sussistenza del dedotto
Cont inadempimento da parte di per altro verso, in caso di positivo riscontro di inadempimento, quale sia la quantificazione del danno ad esso conseguente.
In ordine al primo degli indicati temi di prova, si osserva quanto segue.
Occorre premettere che il contratto in essere fra le parti è di assicurazione per gli
Cont eventuali insoluti commerciali: trattasi quindi di contratto aleatorio con cui ha inteso garantirsi rispetto al rischio di non ottenere il pagamento per le prestazioni effettuate da parte dei propri clienti.
In questa prospettiva, la clausola di cui all'art.
6.5 ha la funzione di evitare che -a seguito dell'eventuale incasso di somme da parte del cliente in relazione alla cui posizione l'assicurato ha ottenuto un indennizzo- l'assicurato ottenga -di fatto- un vantaggio economico che lo arricchisca, alterando così l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, oltre che alterando il riparto del rischio.
Discende dalla ricostruzione innanzi offerta che esulano dal perimetro di applicabilità della citata clausola gli eventuali risparmi fiscali che l'assicurato possa ottenere in relazione all'eventuale sottoposizione dei propri debitori a procedure di regolazione delle crisi e dell'insolvenza, trattandosi di vantaggio che l'assicurato trae per effetto di normativa estanea al rapporto contrattuale e che pertanto non è atta ad incidere sull'equilibrio del sinallagma di detto contratto che si fonda -come per tutti i contratti- nella valutazione operata dai contranti circa il valore della propria rispettiva prestazione.
Conferma di tale interpretazione ne è peraltro la dicitura della stessa clausola che fa riferimento al concetto di: “somme” e, quindi, di positivo incremento del patrimonio, concetto distinto da quello relativo all'eventuale risparmio di spesa legato ad una riduzione degli oneri fiscali.
Discende da quanto precede che -anche a prescindere da considerazioni in ordine al carattere esplorativo delle richieste istruttorie formulate da che non ha prodotto Pt_1
alcuna documentazione contabile atta a sostenere in concreto la propria tesi, nemmeno quella liberamente acquisibile presso il registro delle imprese quali i bilanci- comunque la domanda di accertamento dell'inadempimento va rigettata, assorbita così
Cont l'eccezione di prescrizione sollevata da
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto in comparsa conclusionale da e secondo cui la disposizione dell'art.
6.5 andrebbe: “letta in combinato Pt_1
disposto con quanto previsto dal precedente art. 6.2.1, secondo cui “ai fini del calcolo dell'indennizzo saranno detratti dal credito insoluto, in proporzione tra parte assicurata e non … i recuperi realizzati dall'assicurato (o da qualsiasi persona che abbia agito per conto dell'Assicurato o dell'Assicuratore); il valore dei beni eventualmente recuperati;
qualsiasi somma che l'Assicurato abbia il diritto di compensare nei confronti del Cliente, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo;
qualsiasi spesa o costo direttamente correlato alla perdita verificatasi che l abbia in qualche modo Parte_3
evitato di sostenere” trattandosi di previsione contrattuale atta a determinare la misura dell'indennizzo e non -invece- la diversa ipotesi di insorgenza di obbligo restitutorio in capo all'assicurato.
Per completezza, deve comunque rilevarsi che l'emissione della nota di variazione dell'iva di cui all'art. 26 del DPR n. 633/1972 è connessa all'apertura della procedura
(e non all'adozione del decreto di chiusura) solo per le procedure aperte successivamente al 26.05.2021 (cfr. art.18 co.2 dl 73/2021 come modificato dall'art.3 bis co.1 dl 228/2021) e -in difetto di prova dell'intervenuta chiusura del fallimento di non può quindi considerarsi applicabile per la regolazione della Parte_2
vicenda contrattuale oggetto di esame nella presente sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi ai minimi di fase istruttoria e conclusionale tenuto conto della natura documentale della causa e dell'esiguità dell'attività processuale tenutasi, prendendosi come riferimento il valore indeterminabile della causa, bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
NN parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 15/07/2025
IL GIUDICE
IA De DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De DI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 30732 /2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona dei procuratori speciali p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano LOCONTE (CF ) C.F._1
presso il cui studio in Bari è elettivamente domiciliata giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv. Mario PANEBIANCO (CF ) C.F._2
e TO PP IT (CF ), elettivamente C.F._3
domiciliata in Napoli presso lo studio dei difensori, indirizzo pec per le comunicazioni: e Email_2
Email_3
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Il presente è giudizio riassunto innanzi al tribunale di Roma a seguito di ordinanza del giudice di pace di Roma emessa nell'ambito del procedimento ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo del giudice di pace di Roma n. 2984/2022 del
17.03.2022. Detto decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso di (di CP_1
seguito: Q8) in virtù di polizza “multimarket global” n.2006/0732/M_2911 per il rimborso delle spese legali sostenute per il recupero del credito nei confronti di
[...]
In particolare, con ordinanza del 03.03.2023, il giudice di pace ha Parte_2
disposto la separazione del giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale proposta in quella sede dall'opponente (di seguito: perché esulante Parte_1 Pt_1
dalla propria competenza per valore.
La domanda oggetto del presente giudizio è quindi quella volta all'accertamento dell'eventuale inadempimento contrattuale di Q8 in ordine alla previsione di cui all'art.
6.5 del contratto di assicurazione in essere fra le parti (contratto di assicurazione dei crediti commerciali di Q8 da parte di che così testualmente dispone: “tutte le Pt_1
somme comunque incassate dall'Assicurato in relazione ai contratti in essere con un determinato cliente, successivamente all'indennizzo, verranno imputate all'Assicuratore e Assicurato, proporzionalmente fra parte assicurata e non, secondo la percentuale di indennizzo applicabile e fino alla concorrenza dell'indennizzo corrisposto. L'Assicurato entro 10 giorni dall'incasso dovrà versare all'Assicuratore le quote di recupero ad esso spettanti. L'Assicurato dovrà altresì restituire all'Assicuratore, entro 10 giorni, dalla conoscenza della inesistenza totale e/o parziale del diritto all'indennizzo, le somme corrisposte da e non dovute” Pt_1
Secondo la prospettazione di a fronte dell'intervenuta dichiarazione di fallimento Pt_1
di in data 26.09.2012 e dell'assenza di prospettive di recupero Parte_2
del credito in quella sede, Q8 avrebbe avuto diritto:
i. A dedurre dal reddito imponibile ex art.101 DPR 917/1986 co.5 le perdite relative al credito. Sempre secondo “La deduzione è pari all'importo Pt_1
del credito (sorte capitale) non incassato. A fronte della imputazione di questo componente negativo nel periodo di competenza (nel caso di specie
l'anno di ammissione alla procedura di fallimento) il contribuente (la Q8) può manifestare una perdita e ridurre l'imposta IRES dovuta per l'anno in questione”;
ii. Ad emettere la nota di variazione ex art.26 DPR 633/1972. Sempre secondo
“Verificandosi il “mancato pagamento”, il cedente o prestatore ha Pt_1
diritto ad emettere la nota di variazione IVA. L'emissione della relativa nota di variazione comporterà per lo stesso creditore (ovvero la Q8) il diritto a computare in detrazione, nelle liquidazioni periodiche o annuali relative all'anno in cui questa è legittimamente effettuata, l'importo corrispondente all'imposta oggetto di variazione”.
La tesi di è quella per cui: “Le detrazioni innanzi descritte concretizzano un Pt_1
recupero di ricchezza da parte dell'assicurato e comunque un beneficio economico, rispetto al quale, pertanto, trovano applicazione la previsione contrattuale di cui all'art. 6.5 (…) Nel caso che ci occupa, sulla scorta delle fatture nn. 71827, 76028 e
76029 emesse nel gennaio 2012 (cfr. Doc. n. 8), la quota Iva recuperata dalla Q8 è pari a € 17.046,69, il cui ammontare è da ultimo calcolato con l'applicazione dell'aliquota del 20% sull'importo indicato dalla Q8 nella denuncia di sinistro, pari ad € 102.280,15. A detto importo andrà a sommarsi – in applicazione dell'art.
6.5. del contratto – anche quello derivante dalle deduzioni per perdite ai sensi del richiamato art. 101, la cui puntuale determinazione però è rilevabile dall'analisi della documentazione contabile della convenuta, che non è e non potrà essere nella disponibilità della odierna deducente. Pertanto, a tal fine, si chiede sin d'ora – ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. – che Codesto Ill.mo Giudice di Pace adito voglia ordinare alla Q8 l'esibizione e produzione delle dichiarazioni dei redditi e dei bilanci societari a partire dal 2012 e sino alla data odierna (…) poiché l'importo per detrazioni IVA recuperato dalla odierna ingiungente è pari ad € 17.046,69 la stessa è tenuta alla restituzione della somma, quivi opposta in compensazione, di € 14.166,66,
a titolo di quota di spettanza di sull'imponibile Iva;
detta somma, in quanto Pt_1
calcolata in misura proporzionale giusta gli artt.
5.4.2 e 6.5, è dunque pari all'85% della quota Iva recuperata dall'assicurata (…) L'importo così determinato dovrà essere restituito alla odierna opponente secondo la percentuale di indennizzo applicabile, nel caso di specie nella misura pari all'85%, e quindi nella misura di €
14.166,66 per detrazioni IVA oltre l'ulteriore somma per deduzione per perdite ai sensi dell'art. 101, DPR 917/1986 comma 5”.
La citazione in riassunzione così conclude: “
1. In via riconvenzionale, condannare ai sensi dell'art.
6.5 del contratto di assicurazione (p.iva ), Controparte_1 P.IVA_2
Divisione operativa e commerciale Centro Nord, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società del Parte_1
complessivo importo che risulterà dovuto per detrazioni Iva ai sensi dell'art. 26 D.P.R.
n. 633/1972 e per deduzioni per perdita ai sensi dell'art. 101, co. 5, D.P.R. n. 917/1986, per le ragioni esposte in narrativa;
2. In via riconvenzionale subordinata, condannare
(p.iva ), Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
della società del complessivo importo che risulterà dovuto e di cui al Parte_1
capo 1) che precede, al netto dell'applicazione della compensazione;
3. In ogni caso condannare la convenuta alla rivalsa di spese e compensi professionali, in applicazione delle tariffe vigenti”.
Costituendosi Q8 ha -fra le altre cose e per quanto di interesse per i fini di cui al presente provvedimento:
i. Dedotto che: “la per ogni sinistro riceve un indennizzo CP_1
dall'assicurazione (la quale si surroga nel credito indennizzato) e, di conseguenza, eventualmente può decidere di portare a perdita la sola quota del credito esuberante l'indennizzo e richiedere il relativo rimborso dell'IVA”;
i. Contestato che: “l'eventuale beneficio fiscale e il recupero dell'IVA sia sul totale del credito assicurato che anche solo sulla quota non indennizzata possa essere equiparato al concetto di “somme comunque incassate” di cui all'art.
6.5 del contratto”;
ii. Eccepito l'intervenuta prescrizione di detto eventuale credito.
La comparsa così conclude: “rigettare ogni contraria domanda ed eccezione, anche per intervenuta prescrizione ex art.2952 cc, con vittoria di spese e competenze di lite”. Delimitata come precede la domanda oggetto di esame nella presente sede occorre -nella sostanza- verificare: per un verso, l'eventuale sussistenza del dedotto
Cont inadempimento da parte di per altro verso, in caso di positivo riscontro di inadempimento, quale sia la quantificazione del danno ad esso conseguente.
In ordine al primo degli indicati temi di prova, si osserva quanto segue.
Occorre premettere che il contratto in essere fra le parti è di assicurazione per gli
Cont eventuali insoluti commerciali: trattasi quindi di contratto aleatorio con cui ha inteso garantirsi rispetto al rischio di non ottenere il pagamento per le prestazioni effettuate da parte dei propri clienti.
In questa prospettiva, la clausola di cui all'art.
6.5 ha la funzione di evitare che -a seguito dell'eventuale incasso di somme da parte del cliente in relazione alla cui posizione l'assicurato ha ottenuto un indennizzo- l'assicurato ottenga -di fatto- un vantaggio economico che lo arricchisca, alterando così l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, oltre che alterando il riparto del rischio.
Discende dalla ricostruzione innanzi offerta che esulano dal perimetro di applicabilità della citata clausola gli eventuali risparmi fiscali che l'assicurato possa ottenere in relazione all'eventuale sottoposizione dei propri debitori a procedure di regolazione delle crisi e dell'insolvenza, trattandosi di vantaggio che l'assicurato trae per effetto di normativa estanea al rapporto contrattuale e che pertanto non è atta ad incidere sull'equilibrio del sinallagma di detto contratto che si fonda -come per tutti i contratti- nella valutazione operata dai contranti circa il valore della propria rispettiva prestazione.
Conferma di tale interpretazione ne è peraltro la dicitura della stessa clausola che fa riferimento al concetto di: “somme” e, quindi, di positivo incremento del patrimonio, concetto distinto da quello relativo all'eventuale risparmio di spesa legato ad una riduzione degli oneri fiscali.
Discende da quanto precede che -anche a prescindere da considerazioni in ordine al carattere esplorativo delle richieste istruttorie formulate da che non ha prodotto Pt_1
alcuna documentazione contabile atta a sostenere in concreto la propria tesi, nemmeno quella liberamente acquisibile presso il registro delle imprese quali i bilanci- comunque la domanda di accertamento dell'inadempimento va rigettata, assorbita così
Cont l'eccezione di prescrizione sollevata da
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto in comparsa conclusionale da e secondo cui la disposizione dell'art.
6.5 andrebbe: “letta in combinato Pt_1
disposto con quanto previsto dal precedente art. 6.2.1, secondo cui “ai fini del calcolo dell'indennizzo saranno detratti dal credito insoluto, in proporzione tra parte assicurata e non … i recuperi realizzati dall'assicurato (o da qualsiasi persona che abbia agito per conto dell'Assicurato o dell'Assicuratore); il valore dei beni eventualmente recuperati;
qualsiasi somma che l'Assicurato abbia il diritto di compensare nei confronti del Cliente, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo;
qualsiasi spesa o costo direttamente correlato alla perdita verificatasi che l abbia in qualche modo Parte_3
evitato di sostenere” trattandosi di previsione contrattuale atta a determinare la misura dell'indennizzo e non -invece- la diversa ipotesi di insorgenza di obbligo restitutorio in capo all'assicurato.
Per completezza, deve comunque rilevarsi che l'emissione della nota di variazione dell'iva di cui all'art. 26 del DPR n. 633/1972 è connessa all'apertura della procedura
(e non all'adozione del decreto di chiusura) solo per le procedure aperte successivamente al 26.05.2021 (cfr. art.18 co.2 dl 73/2021 come modificato dall'art.3 bis co.1 dl 228/2021) e -in difetto di prova dell'intervenuta chiusura del fallimento di non può quindi considerarsi applicabile per la regolazione della Parte_2
vicenda contrattuale oggetto di esame nella presente sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi ai minimi di fase istruttoria e conclusionale tenuto conto della natura documentale della causa e dell'esiguità dell'attività processuale tenutasi, prendendosi come riferimento il valore indeterminabile della causa, bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
NN parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 15/07/2025
IL GIUDICE
IA De DI