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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/09/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12401/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12401/2024
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1 APPELLATO
Oggi 23 settembre 2025 innanzi al dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi collegati da remoto:
Per l'avv. MONTANARI ALESSANDRO il quale insiste Parte_1 nell'accoglimento dell'appello e dichiara fin d'ora a rinunciare a comparire per la lettura del dispositivo.
Per nessuno è comparso. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto danno atto preliminarmente che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 5 Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Ad ore 12:19. il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Ad ore 16.00 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 2 di 5 N. R.G. 12401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 12401/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA CHIESA 156 44124 FERRARA, presso il difensore avv. MONTANARI ALESSANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
In punto a: appello avverso il provvedimento n. 1354/2024 emesso Giudice di pace di Bologna-
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.09.2024 l'appellante ha impugnato l'ordinanza Parte_1 di convalida, corretta in data 12.04.2024 (nella parte in cui il giudice aveva omesso di indicare la presenza in udienza della difesa della P.A.), emessa dal Giudice di Pace di Bologna e depositata in data
21.03.2024, nella parte in cui lo stesso, pur avendo convalidato il verbale di accertamento n. 657C/23 elevato dal Corpo di polizia Locale dell' ha compensato le spese processuali tra Parte_1 le parti.
In particolare, parte appellante ha lamentato con unico motivo di appello la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111, co. 6, Cost e degli artt. 91, 92 e 132, co. 2, n. 4 c.p.c., per aver il Giudice di pagina 3 di 5 prime cure omesso di motivare la decisione in punto alla compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 10.06.2025 stante la mancata comparizione di parte appellata, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, era dichiarata la contumacia di . CP_1
La causa era, dunque, rinviata per discussione all'odierna udienza e decisa con contestuale motivazione.
L'appello proposto da è fondato. Parte_1
È principio noto quello sancito dall'art. 91 c.p.c. secondo il quale a dover sopportare le spese processuali debba essere la parte soccombente;
tale principio generale dell'ordinamento trova la sua ratio sia nell'esigenza di garantire la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., che risulterebbe vanificato ove il costo del processo fosse sostenuto dalla parte totalmente - o anche parzialmente – vittoriosa, sia nella finalità di disincentivare azioni o difese dilatorie e pretestuose.
L'art. 92 c.p.c. prevede delle eccezioni al predetto principio, consentendo al Giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando siano eccessive o superflue e quando la parte vittoriosa abbia violato i doveri di lealtà e probità nel processo.
Ai commi 2 e 3 dell'art. 92 c.p.c. sono disciplinati i casi in cui il Giudice dispone la compensazione delle spese di lite. Con particolare riguardo al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. occorre rilevare che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza del 19 aprile 2018 n. 77 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) il Giudice può compensare totalmente o parzialmente le spese processuali tra le parti: se vi è soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, nel giudizio di primo grado il Giudice di pace ha convalidato il verbale di accertamento n.
657C/23 elevato dal Corpo di polizia Locale dell' non essendo il ricorrente Parte_1
comparso alla prima udienza, senza addurre alcun legittimo provvedimento come CP_1 previsto dall'art. 6 comma 10 lett. b) del D.L.vo n. 150/2010 ed avendo, dunque, escluso implicitamente l'illegittimità del provvedimento.
La stessa disposizione prevede che il Giudice provveda anche sulle spese, da liquidarsi secondo i principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. pagina 4 di 5 Appare, dunque, evidente che, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite, utilizzando una mera formula di stile “Compensa le spese”, omettendo completamente di motivare la statuizione, che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., né in quelle questioni di particolare gravità ed eccezionalità richiamate nella pronuncia della Corte costituzionale.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, deve essere condannato alla CP_1 refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel primo grado di giudizio, oltreché a quelle del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo in ossequio ai parametri del D.M.
55/2014, di riferimento come modificato dal D.M. 147/2022, che si ritiene di contenere entro i minimi edittali stante la non complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- in parziale riforma del provvedimento impugnato n. 1354/2024 emesso dal Giudice di Pace di
Bologna, condanna a rimborsare alla parte appellante le spese di lite relative al CP_1 primo grado, che si liquidano in € 136,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., I.V.A., C.P.A. come per legge;
- condanna, inoltre, a rimborsare alla parte appellante le spese di lite relative al CP_1 presente giudizio di appello, che si liquidano in € 64,50 per spese, ed € 232,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. I.V.A., C.P.A. come per legge.
Bologna, 23/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12401/2024
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1 APPELLATO
Oggi 23 settembre 2025 innanzi al dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi collegati da remoto:
Per l'avv. MONTANARI ALESSANDRO il quale insiste Parte_1 nell'accoglimento dell'appello e dichiara fin d'ora a rinunciare a comparire per la lettura del dispositivo.
Per nessuno è comparso. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto danno atto preliminarmente che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 5 Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Ad ore 12:19. il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Ad ore 16.00 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 2 di 5 N. R.G. 12401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 12401/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA CHIESA 156 44124 FERRARA, presso il difensore avv. MONTANARI ALESSANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
In punto a: appello avverso il provvedimento n. 1354/2024 emesso Giudice di pace di Bologna-
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.09.2024 l'appellante ha impugnato l'ordinanza Parte_1 di convalida, corretta in data 12.04.2024 (nella parte in cui il giudice aveva omesso di indicare la presenza in udienza della difesa della P.A.), emessa dal Giudice di Pace di Bologna e depositata in data
21.03.2024, nella parte in cui lo stesso, pur avendo convalidato il verbale di accertamento n. 657C/23 elevato dal Corpo di polizia Locale dell' ha compensato le spese processuali tra Parte_1 le parti.
In particolare, parte appellante ha lamentato con unico motivo di appello la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111, co. 6, Cost e degli artt. 91, 92 e 132, co. 2, n. 4 c.p.c., per aver il Giudice di pagina 3 di 5 prime cure omesso di motivare la decisione in punto alla compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 10.06.2025 stante la mancata comparizione di parte appellata, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, era dichiarata la contumacia di . CP_1
La causa era, dunque, rinviata per discussione all'odierna udienza e decisa con contestuale motivazione.
L'appello proposto da è fondato. Parte_1
È principio noto quello sancito dall'art. 91 c.p.c. secondo il quale a dover sopportare le spese processuali debba essere la parte soccombente;
tale principio generale dell'ordinamento trova la sua ratio sia nell'esigenza di garantire la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., che risulterebbe vanificato ove il costo del processo fosse sostenuto dalla parte totalmente - o anche parzialmente – vittoriosa, sia nella finalità di disincentivare azioni o difese dilatorie e pretestuose.
L'art. 92 c.p.c. prevede delle eccezioni al predetto principio, consentendo al Giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando siano eccessive o superflue e quando la parte vittoriosa abbia violato i doveri di lealtà e probità nel processo.
Ai commi 2 e 3 dell'art. 92 c.p.c. sono disciplinati i casi in cui il Giudice dispone la compensazione delle spese di lite. Con particolare riguardo al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. occorre rilevare che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza del 19 aprile 2018 n. 77 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) il Giudice può compensare totalmente o parzialmente le spese processuali tra le parti: se vi è soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, nel giudizio di primo grado il Giudice di pace ha convalidato il verbale di accertamento n.
657C/23 elevato dal Corpo di polizia Locale dell' non essendo il ricorrente Parte_1
comparso alla prima udienza, senza addurre alcun legittimo provvedimento come CP_1 previsto dall'art. 6 comma 10 lett. b) del D.L.vo n. 150/2010 ed avendo, dunque, escluso implicitamente l'illegittimità del provvedimento.
La stessa disposizione prevede che il Giudice provveda anche sulle spese, da liquidarsi secondo i principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. pagina 4 di 5 Appare, dunque, evidente che, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite, utilizzando una mera formula di stile “Compensa le spese”, omettendo completamente di motivare la statuizione, che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., né in quelle questioni di particolare gravità ed eccezionalità richiamate nella pronuncia della Corte costituzionale.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, deve essere condannato alla CP_1 refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel primo grado di giudizio, oltreché a quelle del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo in ossequio ai parametri del D.M.
55/2014, di riferimento come modificato dal D.M. 147/2022, che si ritiene di contenere entro i minimi edittali stante la non complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- in parziale riforma del provvedimento impugnato n. 1354/2024 emesso dal Giudice di Pace di
Bologna, condanna a rimborsare alla parte appellante le spese di lite relative al CP_1 primo grado, che si liquidano in € 136,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., I.V.A., C.P.A. come per legge;
- condanna, inoltre, a rimborsare alla parte appellante le spese di lite relative al CP_1 presente giudizio di appello, che si liquidano in € 64,50 per spese, ed € 232,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. I.V.A., C.P.A. come per legge.
Bologna, 23/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Annelisa Spagnolo
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