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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/10/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1655/2024 tra
(C.F. , in persona del procuratore speciale, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FRANCESCO MARIA GRASSIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano-Via San Pietro all'Orto n. 10, giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. PASQUALE CARDELLICCHIO e dell'Avv. PAOLO CATTANI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Lucca-Viale Carducci 385, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 464/2024
CONCLUSIONI
Per : “In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Lucca, in favore del Tribunale Ordinario di Roma, per le ragioni dedotte in narrativa;
per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto opposto;
In via principale, nel merito, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 464/2024, RG. 1172/2024 emesso dal Tribunale di Lucca, Sezione Civile, in data 24.04.2024 e
1 notificato in data 26.04.2024, per tutto quanto esposto in narrativa. In ogni caso, si chiede che in persona CP_1 del legale rappresentante, venga condannata al pagamento a di una somma ritenuta di Parte_1 giustizia ai sensi dell'art 96 c.p.c. per tutto quanto esposto in narrativa. In ogni caso, si chiede ai sensi dell'art 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive presenti nella memoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c. di qui ritrascritte: o alle pagine n. 1 nel primo capoverso del punto n. 2 si legge: “il gravemente ingannevole CP_1 comportamento, anche processuale, di .”; o a pagina n. 2 si legge: “….non si fa scrupolo di Controparte_2 ingenerare confusione su questioni assolutamente chiare e lineari.”; o a pagina n. 3, al terzo capoverso: “…..
[...] non si è fatta scrupolo di tentare di ingenerare confusione sostenendo….”. nonché delle ulteriori Parte_1 espressioni sconvenienti ed offensive presenti nella memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c. di qui ritrascritte: o CP_1 alla pagina n. 1, nel primo capoverso del punto n. 1 si legge: “…. non si fa scrupolo di fornire al Parte_1 Tribunale Ill.mo una rappresentazione gravemente menzognera della verità storica dei fatti……”; al secondo capoverso si legge: “….controparte tenta di sottrarsi alle proprie gravi responsabilità……” Con vittoria di spese e compensi professionali”; DICHIARA di RINUNCIARE, come in effetti rinuncia, alla domanda riconvenzionale, svolta da;
insiste nelle istanze istruttorie non ammesse. Parte_1
Per “In via preliminare, 1) accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di CP_1 Lucca ex art. 20 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la eccezione preliminare di incompetenza territoriale formulata da e confermare il decreto ingiuntivo n. 464/2024 emesso dal Tribunale di Lucca – Giudice Parte_1 dott. Giampaolo Fabbrizzi – nel giudizio R.G. n. 1172/2024 in data 24 aprile 2024; Ancora, in via preliminare, 2) concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 464/2024 emesso dal Tribunale di Lucca – Giudice dott. Giampaolo Fabbrizzi – nel giudizio R.G. n. 1172/2024 in data 24 aprile 2024 in quanto l'opposizione è del tutto priva di prova scritta e, comunque, palesemente infondata per tutte le ragioni esposte in atti;
Nel merito, 3) rigettare la opposizione formulata da poiché infondata per tutte le ragioni Parte_1 esposte in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 464/2024 emesso dal Tribunale di Lucca – Giudice dott. Giampaolo Fabbrizzi – nel giudizio R.G. n. 1172/2024 in data 24 aprile 2024; Sulla domanda riconvenzionale, 4) rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;
In via istruttoria, 5) ammettere prova testimoniale sul seguente capitolo: “Vero che, nel corso degli anni 2022 e 2023, per l'attività di configurazione ed implementazione del software Akeron SPM in favore di Parte_1 (e cioè, i Servizi di Implementazione), avete lavorato il numero di ore indicate nel documento che Vi si
[...] rammostra (doc. 7)”. Si indicano a testi: a) residente in Lucca;
b) residente in Testimone_1 Testimone_2 Lucca;
c) , residente in Livorno;
d) , residente in Viareggio (LU); 6) rigettare i capitoli Testimone_3 Testimone_4 di prova dedotti ex adverso, in quanto inammissibili e irrilevanti per le ragioni esposte in atti;
7) rigettare le richieste di consulenza tecnica formulate ex adverso in quanto inammissibili, irrilevanti e manifestamente esplorative per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso, 8) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre a spese generali, IVA e CPA come per Legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 464/2024, con cui il Tribunale di Lucca ha ordinato all'opponente il pagamento in favore di della somma di €369.993,50 oltre interessi e spese di lite, CP_1 evidenziando preliminarmente, ai sensi dell'art 38 c.p.c., l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Roma, quale foro esclusivo per ogni controversia relativa al contratto inter partes. Ha sul punto dedotto che il rapporto tra le due società trova fondamento nel contratto SAAS, sottoscritto il 12-25 ottobre 2022 e nella corrispondenza del 22 luglio 2022, in cui al punto 24 viene individuato quale foro esclusivo il foro di Roma.
2 Si è costituita deducendo che il ricorso monitorio non era stato azionato sulla base CP_1 del Contratto di licenza dell'ottobre 2022, bensì sulla base del diverso e separato Accordo di
Servizi del luglio 2022, da cui la competenza ex art. 20 c.p.c. del Tribunale di Lucca, quale luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione.
Il Giudice, ritenuta la sussistenza di un'eccezione preliminare in rito potenzialmente idonea a definire il giudizio, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza.
L'opponente ha espressamente rinunciato, nelle conclusioni rassegnate, alla domanda riconvenzionale.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente è fondata e meritevole di accoglimento con riguardo alla competenza del Tribunale di Roma, quale foro esplicitamente indicato come foro esclusivo competente nell'accordo sottoscritto dalle parti nell'ottobre 2022 ed in forza del quale l'opposto ha agito in via monitoria.
Come già riscontrato nell'ordinanza del 9.12.2024, dalla documentazione rimessa in atti dall'opponente (peraltro coincidente con quella rimessa anche dall'opposto) ed in particolare dai docc. 2,3,4 di parte opponente emerge la fondatezza dell'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Lucca, in favore del Tribunale di Roma.
Deve ritenersi che i rapporti inter partes siano regolati nel Contratto SAAS (ossia nel contratto di
Licenza per la prestazione dei servizi offerti da , concluso tra le parti il giorno 3.10.2022 CP_1 mediante scambio di proposta-accettazione da parte dei soggetti effettivamente dotati del potere di vincolare la società contraente.
Di contro, non è possibile ritenere né affermare che la corrispondenza a mezzo mail del
22.7.2022, depositata dall'opponente sub. doc. 3 e dall'opposto sub doc. 4, sia idonea a costituire autonoma e separata pattuizione contrattuale. Essa costituisce e rappresenta prova di trattative in stato particolarmente avanzato.
Le parti, in sostanza, hanno individuato i punti essenziali della trattativa, stabilendo quali condizioni concordemente trasfondere nell'accordo che, tuttavia, non è stato formalizzato il 22 luglio medesimo, anche perché per espressa ammissione degli scriventi, nessuno di coloro che
3 erano in indirizzo nella mail era in grado di vincolare l'una o l'altra parte. Ciò si ricava espressamente dalla frase “diamo per buono l'accordo nelle more della finalizzazione contrattuale”, il che chiaramente implica che la mail del 22 luglio non vale quale scambio di proposta ed accettazione, né vincola le parti contrattuali, ma è considerare al più quale trattativa di grado avanzato, soggetta a successiva formalizzazione nell'accordo da sottoscrivere.
Dal tenore letterale della mail è confermato inoltre che non può assumersi l'esistenza di un diverso e separato accordo concluso per il tramite della comunicazione medesima, bensì vi è esplicito richiamo ad un contratto, ancora non definitamente sottoscritto alla data della comunicazione, per il quale vi è riferimento ad “iniziare condivisione dei contratti legali” ed anche al team che dovrà occuparsi “entro il mede di settembre” della sottoscrizione.
In tal senso, peraltro, non si è pronunciato il Tribunale di Roma nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., nella quale il Giudice si limita a valutare la sussistenza, secondo un'istruttoria sommaria dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione, valutando le diverse tipologie di prestazioni offerte secondo la pattuizione contrattuale inter partes, senza invece entrare nel merito della questione preliminare di competenza per territorio, in tale giudizio non formulata.
Sul punto si ribadisce quanto già rilevato in precedenza.
Le parti, nel contratto SAAS dell'ottobre 2022, avevano espressamente pattuito la seguente clausola al punto 24: “Per ogni controversia relativa alla validità, all'esecuzione ed alla risoluzione od interpretazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di
Roma”; dunque, nel caso di specie le parti avevano espressamente indicato il Foro di Roma quale
“foro convenzionale”, di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c.
Non occorre, in presenza di clausola di foro esclusivo, esaminare l'eventuale ricorrere della competenza del Tribunale adito in forza dei criteri sussidiari di competenza, risultando tale accertamento sulla pattuizione espressa del tutto assorbente.
Ciò premesso, stante la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, spetta al giudice dell'opposizione accertare l'incompetenza e, nel disporre la cancellazione della causa dal ruolo, anche provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 464/2024 e va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando termine per la riassunzione della lite.
4 La decisione in rito, con la declaratoria di incompetenza di questo Ufficio, assorbe le ulteriori questioni circa le altre domande spiegate nel merito, ivi compresa la domanda riconvenzionale, comunque espressamente rinunciata dall'opponente.
Ulteriormente, deve anche farsi luogo anche a pronuncia sulle spese di lite.
Difatti, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con orientamento recepito anche da alcuni Tribunali di merito, poiché il giudice, dichiaratosi incompetente, con la sentenza che revoca il decreto ingiuntivo chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciarsi anche sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2019, n.9035).
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la convenuta-opposta dev'essere e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi tabellari per lo scaglione di riferimento, vista la ridotta complessità dell'accertamento svolto, e per le fasi effettivamente celebratesi (introduttiva e di studio).
Non si ravvedono negli atti e scritti difensivi frasi che eccedono la normale continenza, né possono apprezzarsi espressioni qualificabili come ingiuriose od offensive e dunque meritevoli di espunzione;
la difesa di parte opposta mantiene la continenza espositiva adeguata alla dialettica processuale.
Neppure si apprezzano le ragioni per una condanna ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi alcun abuso degli strumenti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. visto l'art 38 c.p.c., dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di LUCCA ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di ROMA e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca n. 464/2024 del 24.4.2024;
2. fissa, per la riassunzione della causa innanzi al competente Tribunale di ROMA, il termine di tre mesi dal deposito della presente sentenza;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1
5 liquidate in complessivi €3.000 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese di contributo unificato e bollo.
Lucca, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1655/2024 tra
(C.F. , in persona del procuratore speciale, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FRANCESCO MARIA GRASSIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano-Via San Pietro all'Orto n. 10, giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. PASQUALE CARDELLICCHIO e dell'Avv. PAOLO CATTANI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Lucca-Viale Carducci 385, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 464/2024
CONCLUSIONI
Per : “In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Lucca, in favore del Tribunale Ordinario di Roma, per le ragioni dedotte in narrativa;
per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto opposto;
In via principale, nel merito, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 464/2024, RG. 1172/2024 emesso dal Tribunale di Lucca, Sezione Civile, in data 24.04.2024 e
1 notificato in data 26.04.2024, per tutto quanto esposto in narrativa. In ogni caso, si chiede che in persona CP_1 del legale rappresentante, venga condannata al pagamento a di una somma ritenuta di Parte_1 giustizia ai sensi dell'art 96 c.p.c. per tutto quanto esposto in narrativa. In ogni caso, si chiede ai sensi dell'art 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive presenti nella memoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c. di qui ritrascritte: o alle pagine n. 1 nel primo capoverso del punto n. 2 si legge: “il gravemente ingannevole CP_1 comportamento, anche processuale, di .”; o a pagina n. 2 si legge: “….non si fa scrupolo di Controparte_2 ingenerare confusione su questioni assolutamente chiare e lineari.”; o a pagina n. 3, al terzo capoverso: “…..
[...] non si è fatta scrupolo di tentare di ingenerare confusione sostenendo….”. nonché delle ulteriori Parte_1 espressioni sconvenienti ed offensive presenti nella memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c. di qui ritrascritte: o CP_1 alla pagina n. 1, nel primo capoverso del punto n. 1 si legge: “…. non si fa scrupolo di fornire al Parte_1 Tribunale Ill.mo una rappresentazione gravemente menzognera della verità storica dei fatti……”; al secondo capoverso si legge: “….controparte tenta di sottrarsi alle proprie gravi responsabilità……” Con vittoria di spese e compensi professionali”; DICHIARA di RINUNCIARE, come in effetti rinuncia, alla domanda riconvenzionale, svolta da;
insiste nelle istanze istruttorie non ammesse. Parte_1
Per “In via preliminare, 1) accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di CP_1 Lucca ex art. 20 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la eccezione preliminare di incompetenza territoriale formulata da e confermare il decreto ingiuntivo n. 464/2024 emesso dal Tribunale di Lucca – Giudice Parte_1 dott. Giampaolo Fabbrizzi – nel giudizio R.G. n. 1172/2024 in data 24 aprile 2024; Ancora, in via preliminare, 2) concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 464/2024 emesso dal Tribunale di Lucca – Giudice dott. Giampaolo Fabbrizzi – nel giudizio R.G. n. 1172/2024 in data 24 aprile 2024 in quanto l'opposizione è del tutto priva di prova scritta e, comunque, palesemente infondata per tutte le ragioni esposte in atti;
Nel merito, 3) rigettare la opposizione formulata da poiché infondata per tutte le ragioni Parte_1 esposte in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 464/2024 emesso dal Tribunale di Lucca – Giudice dott. Giampaolo Fabbrizzi – nel giudizio R.G. n. 1172/2024 in data 24 aprile 2024; Sulla domanda riconvenzionale, 4) rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;
In via istruttoria, 5) ammettere prova testimoniale sul seguente capitolo: “Vero che, nel corso degli anni 2022 e 2023, per l'attività di configurazione ed implementazione del software Akeron SPM in favore di Parte_1 (e cioè, i Servizi di Implementazione), avete lavorato il numero di ore indicate nel documento che Vi si
[...] rammostra (doc. 7)”. Si indicano a testi: a) residente in Lucca;
b) residente in Testimone_1 Testimone_2 Lucca;
c) , residente in Livorno;
d) , residente in Viareggio (LU); 6) rigettare i capitoli Testimone_3 Testimone_4 di prova dedotti ex adverso, in quanto inammissibili e irrilevanti per le ragioni esposte in atti;
7) rigettare le richieste di consulenza tecnica formulate ex adverso in quanto inammissibili, irrilevanti e manifestamente esplorative per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso, 8) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre a spese generali, IVA e CPA come per Legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 464/2024, con cui il Tribunale di Lucca ha ordinato all'opponente il pagamento in favore di della somma di €369.993,50 oltre interessi e spese di lite, CP_1 evidenziando preliminarmente, ai sensi dell'art 38 c.p.c., l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Roma, quale foro esclusivo per ogni controversia relativa al contratto inter partes. Ha sul punto dedotto che il rapporto tra le due società trova fondamento nel contratto SAAS, sottoscritto il 12-25 ottobre 2022 e nella corrispondenza del 22 luglio 2022, in cui al punto 24 viene individuato quale foro esclusivo il foro di Roma.
2 Si è costituita deducendo che il ricorso monitorio non era stato azionato sulla base CP_1 del Contratto di licenza dell'ottobre 2022, bensì sulla base del diverso e separato Accordo di
Servizi del luglio 2022, da cui la competenza ex art. 20 c.p.c. del Tribunale di Lucca, quale luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione.
Il Giudice, ritenuta la sussistenza di un'eccezione preliminare in rito potenzialmente idonea a definire il giudizio, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza.
L'opponente ha espressamente rinunciato, nelle conclusioni rassegnate, alla domanda riconvenzionale.
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L'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente è fondata e meritevole di accoglimento con riguardo alla competenza del Tribunale di Roma, quale foro esplicitamente indicato come foro esclusivo competente nell'accordo sottoscritto dalle parti nell'ottobre 2022 ed in forza del quale l'opposto ha agito in via monitoria.
Come già riscontrato nell'ordinanza del 9.12.2024, dalla documentazione rimessa in atti dall'opponente (peraltro coincidente con quella rimessa anche dall'opposto) ed in particolare dai docc. 2,3,4 di parte opponente emerge la fondatezza dell'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Lucca, in favore del Tribunale di Roma.
Deve ritenersi che i rapporti inter partes siano regolati nel Contratto SAAS (ossia nel contratto di
Licenza per la prestazione dei servizi offerti da , concluso tra le parti il giorno 3.10.2022 CP_1 mediante scambio di proposta-accettazione da parte dei soggetti effettivamente dotati del potere di vincolare la società contraente.
Di contro, non è possibile ritenere né affermare che la corrispondenza a mezzo mail del
22.7.2022, depositata dall'opponente sub. doc. 3 e dall'opposto sub doc. 4, sia idonea a costituire autonoma e separata pattuizione contrattuale. Essa costituisce e rappresenta prova di trattative in stato particolarmente avanzato.
Le parti, in sostanza, hanno individuato i punti essenziali della trattativa, stabilendo quali condizioni concordemente trasfondere nell'accordo che, tuttavia, non è stato formalizzato il 22 luglio medesimo, anche perché per espressa ammissione degli scriventi, nessuno di coloro che
3 erano in indirizzo nella mail era in grado di vincolare l'una o l'altra parte. Ciò si ricava espressamente dalla frase “diamo per buono l'accordo nelle more della finalizzazione contrattuale”, il che chiaramente implica che la mail del 22 luglio non vale quale scambio di proposta ed accettazione, né vincola le parti contrattuali, ma è considerare al più quale trattativa di grado avanzato, soggetta a successiva formalizzazione nell'accordo da sottoscrivere.
Dal tenore letterale della mail è confermato inoltre che non può assumersi l'esistenza di un diverso e separato accordo concluso per il tramite della comunicazione medesima, bensì vi è esplicito richiamo ad un contratto, ancora non definitamente sottoscritto alla data della comunicazione, per il quale vi è riferimento ad “iniziare condivisione dei contratti legali” ed anche al team che dovrà occuparsi “entro il mede di settembre” della sottoscrizione.
In tal senso, peraltro, non si è pronunciato il Tribunale di Roma nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., nella quale il Giudice si limita a valutare la sussistenza, secondo un'istruttoria sommaria dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione, valutando le diverse tipologie di prestazioni offerte secondo la pattuizione contrattuale inter partes, senza invece entrare nel merito della questione preliminare di competenza per territorio, in tale giudizio non formulata.
Sul punto si ribadisce quanto già rilevato in precedenza.
Le parti, nel contratto SAAS dell'ottobre 2022, avevano espressamente pattuito la seguente clausola al punto 24: “Per ogni controversia relativa alla validità, all'esecuzione ed alla risoluzione od interpretazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di
Roma”; dunque, nel caso di specie le parti avevano espressamente indicato il Foro di Roma quale
“foro convenzionale”, di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c.
Non occorre, in presenza di clausola di foro esclusivo, esaminare l'eventuale ricorrere della competenza del Tribunale adito in forza dei criteri sussidiari di competenza, risultando tale accertamento sulla pattuizione espressa del tutto assorbente.
Ciò premesso, stante la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, spetta al giudice dell'opposizione accertare l'incompetenza e, nel disporre la cancellazione della causa dal ruolo, anche provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 464/2024 e va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando termine per la riassunzione della lite.
4 La decisione in rito, con la declaratoria di incompetenza di questo Ufficio, assorbe le ulteriori questioni circa le altre domande spiegate nel merito, ivi compresa la domanda riconvenzionale, comunque espressamente rinunciata dall'opponente.
Ulteriormente, deve anche farsi luogo anche a pronuncia sulle spese di lite.
Difatti, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con orientamento recepito anche da alcuni Tribunali di merito, poiché il giudice, dichiaratosi incompetente, con la sentenza che revoca il decreto ingiuntivo chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciarsi anche sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2019, n.9035).
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la convenuta-opposta dev'essere e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi tabellari per lo scaglione di riferimento, vista la ridotta complessità dell'accertamento svolto, e per le fasi effettivamente celebratesi (introduttiva e di studio).
Non si ravvedono negli atti e scritti difensivi frasi che eccedono la normale continenza, né possono apprezzarsi espressioni qualificabili come ingiuriose od offensive e dunque meritevoli di espunzione;
la difesa di parte opposta mantiene la continenza espositiva adeguata alla dialettica processuale.
Neppure si apprezzano le ragioni per una condanna ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi alcun abuso degli strumenti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. visto l'art 38 c.p.c., dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di LUCCA ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di ROMA e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca n. 464/2024 del 24.4.2024;
2. fissa, per la riassunzione della causa innanzi al competente Tribunale di ROMA, il termine di tre mesi dal deposito della presente sentenza;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1
5 liquidate in complessivi €3.000 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese di contributo unificato e bollo.
Lucca, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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