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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 757/2024
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile
La Giudice, dott.ssa Silvia Grana;
lette le note scritte depositate dalla convenuta Controparte_1
in persona della sua procuratrice speciale “ ”;
[...] Parte_1
preso atto del mancato deposito di note scritte da parte dell'attrice;
rilevato che: - con decreto del 29/07/2024, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e Controparte_2 Controparte_3
- con ordinanza del 05/12/2024, è stato accertato che non era stata data prova della ritualità della notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sig.ri CP_2
e e, rilevata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164,
[...] Controparte_3
comma 1 c.p.c., è stato ordinato alla parte attrice di rinnovare la citazione nei confronti delle parti non costituite, ai sensi dell'art. 164, comma 2 c.p.c.; - all'udienza del 10/04/2025 l'Avv. Quirino
Grillo per la parte attrice ha dedotto che fossero state eseguite le incombenze di cui all'ordinanza del 05/12/2024 e che, per un mero disguido, non erano stati depositati l'atto di citazione in rinnovazione notificato alle parti non costituite e le cartoline attestanti la ritualità della notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sig.ri ed ha CP_2
chiesto un breve rinvio al fine di depositare i suddetti atti;
- in accolgimento dell'istanza dell'Avv.
Grillo il giudizio è stato rinviato alla odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; - l'Avv. Grillo non ha depositato note scritte né ha provveduto al deposito degli atti di cui sopra;
1
rilevato che non risulta che sia stato ritualmente notificato l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio né risulta che sia stata eseguita la disposta rinnovazione della citazione nei confronti delle parti non costituite;
visti l'art. 164, comma 2 e l'art. 307, comma 3 c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi.
Lì, 29/05/2025
La Giudice
dott.ssa Silvia Grana
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