Sentenza 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 05/12/2022, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 03480/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Bavetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nicolò Garzilli n. 59;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento, datato 24/1/2017, prot. n. 5125/2017, a firma del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la revoca, ai sensi dell'art. 8 del Decreto M.F. del 31 luglio 1998, dell'abilitazione “al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione”, notificato al ricorrente a mezzo raccomandata A.R. in data 30 gennaio 2017;
- del provvedimento, datato 24/1/2017, prot. n. 5147/2017, a firma del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la “cancellazione dall'Elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità”, notificato al ricorrente a mezzo raccomandata A.R. in data 27 gennaio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, datato 24/1/2017, prot. n. 5125/2017, a firma del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la revoca, ai sensi dell’art. 8 del Decreto M.F. del 31 luglio 1998, dell’abilitazione “al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione” , nonché del provvedimento, datato 24/1/2017, prot. n. 5147/2017, a firma del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la “cancellazione dall’Elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità” , notificato al ricorrente a mezzo raccomandata A.R. in data 27 gennaio 2017.
In fatto il ricorrente deduce di svolgere l’attività di dottore commercialista e revisore legale dei conti essendo iscritto, sin dal 1987, nell’albo tenuto dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo.
Il ricorrente, prima dei provvedimenti gravati, era anche professionista abilitato allo svolgimento dell’attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, nonché a rilasciare visto di conformità ai sensi del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999.
In data 27 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia – Ufficio Audit procedeva ad un controllo volto alla verifica dell’attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, nonché al rispetto della normativa concernente il rilascio del visto di conformità.
In occasione di tale verifica si dava atto che il professionista: “è stato autorizzato all’accesso telematico ENTRATEL in data 03/03/1999” ed “è stato inserito nell’elenco informatizzato degli intermediari abilitati a rilasciare il visto di conformità a far data dal 20/03/2015”.
Altresì, il funzionario responsabile, nel corso delle operazioni di verifica, rappresentava all’odierno ricorrente che: “nel disposto incarico di vigilanza, in particolare nell’ambito dell’assistenza fiscale, sarà affrontato il tema riguardante l’entità dei debiti erariali a carico del dott. -OMISSIS- che ammontano complessivamente ad € 658.628,25, al netto di sgravi, sospensioni ed importi riscossi”.
Ciò posto, sulla sola base dell’affermata sussistenza dei debiti erariali sopra richiamati e, a dire dell’istante, senza alcun’altra motivazione, la Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia delle Entrate ha reso i provvedimenti sanzionatori impugnati.
Ciò premesso, il ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti dell’Agenzia comminatori delle sanzioni indicate ed affida, a tal fine, le proprie ragioni ai seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, nonché dell’art. 8 del D.M. 31 luglio 1998 in relazione al provvedimento impugnato prot. n. 5125/2017. Insussistenza dei presupposti per la revoca dell’abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni previsti dalle richiamate norme. Eccesso di potere. Vizio di motivazione;
II. Violazione di legge in relazione all’art. 8 del D.M. n. 164/1999. Omessa valutazione del provvedimento di rateizzazione dei debiti. Insussistenza dei presupposti per la revoca dall’abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni nonché per la cancellazione dall’Elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità. Eccesso di potere. Vizio di motivazione.
Resiste in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che ha chiesto il rigetto del ricorso con memoria depositata in atti.
In vista dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 1° dicembre 2022, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, parte ricorrente impugna il provvedimento n. 5125/2017, con il quale è stata disposta in prima battuta ai suoi danni la revoca dell’abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione. La motivazione si articola in due distinti profili: a) da un canto, “per le irregolarità riscontrate in sede di verifica dall’Ufficio Audit di questa Direzione, di cui al verbale a Lei notificato il 2/08/2016” ; b) dall’altro, in relazione alla “esistenza a Suo carico di debiti erariali per un ammontare di € 658.628,25” .
In proposito, appare utile riportare il testo completo della motivazione del provvedimento: “Ritengo di dover procedere alla revoca della Sua abilitazione al sistema ENTRATEL, per le irregolarità riscontrate in sede di verifica dall’Ufficio AUDIT di questa Direzione, di cui al verbale a Lei notificato il 02/08/2016, ove è stata anche evidenziata resistenza a Suo carico di debiti erariali per un ammontare di € 658.628,25, così come segnalati dalla Direzione Centrale Audit con la nota prot. 92188 del 14/06/2016, che incidono sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto 31 maggio 1999 n. 164 Min. Finanze. Tra i requisiti elencati dalla predetta norma, infatti, è previsto che l’intermediario non deve aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria. Nonostante la sussistenza e l’entità del suddetto debito erariale, nell’autocertificazione del 19/07/2016, allegata alla comunicazione di cui all’art. 21 del D.M. n. 164 del 1999, prodotta in pari data per poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità, risulta da Lei dichiarato, ai sensi dell’alt. 46 del DPR n. 445 del 2000, di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria. In considerazione del principio generale di tutela della fede pubblica, quanto sopra costituisce irregolarità di particolare gravità, come qualificata dall’art. 25 del Decreto 31 maggio 1999 n. 164 Min. Finanze. Ciò premesso, procedo, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministero delle Finanze del 31/07/1998, alla revoca della Sua abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, concessa in data 03/03/1999”.
Viene, altresì, gravato il provvedimento di cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità n. 5147 del 24/01/2017 fornito di analoga motivazione.
2. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad illustrare.
3. Con riferimento al primo motivo, si evidenzia che la revoca dell'abilitazione all'accesso al servizio telematico "Entratel" dell'Agenzia delle Entrate, è prevista dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1998 che prescrive: “l'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale”.
Ciò posto, nel verbale del 2 agosto 2016 gli accertatori danno atto che il ricorrente è incorso nelle seguenti violazioni della normativa fiscale: a) mancata trasmissione, per l’anno d’imposta 2014, del modello Unico 2015 di n. 23 soggetti, di cui il Professionista è depositario delle scritture contabili; b) mancata trasmissione di parte del modello 770/S di n. 2 sostituti (di uno, afferente ad una società, è stata contestata l’omissione); c) mancata trasmissione del modello Irap 2012 di n. 1 contribuente; d) n. 45 comunicazioni d’irregolarità del 2014, inviate al professionista, di cui n. 20 per omesso versamento; e) n. 2 dichiarazioni (su UNI/PF 2014 e su MOD. Iva 2016) sulle quali ha apposto il visto di conformità prima ancora di essere iscritto nell’Elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e quindi non legittimato ad apporlo.
Sempre in seno al verbale, il ricorrente ha avuto modo di esplicitare le ragioni di tali violazioni che sono state raccolte dai verbalizzanti accertatori: in atti viene solo affermato dal dott. -OMISSIS-che le suddette violazioni siano insussistenti, mentre il provvedimento gravato le ritiene avvenute ed accertate. Non risultano provvedimenti di autotutela emessi dall’amministrazione sul punto.
Ciò posto, ed a prescindere dagli ulteriori rilievi posti a carico del ricorrente, e di cui si dirà nel punto seguente, il provvedimento in esame è adeguatamente motivato circa le gravi o ripetute irregolarità commesse dal ricorrente nello svolgimento della professione, da cui discende la validità della revoca dell’abilitazione al servizio di trasmissione telematica Entratel.
4. Stesso esito merita il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento n. 5125/17 con cui è stata disposta la cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità in relazione anche alla “esistenza a suo carico di debiti erariali per un ammontare di € 658.628,25” .
Ai sensi della normativa di settore, decreto legislativo n. 241 de1 1997, al D.P.R. n. 322/1998 e, soprattutto, D.M. delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, possono apporre il visto di conformità, tra gli altri, gli iscritti: nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Inoltre, l’articolo 25 del decreto n. 164 del 1999 stabilisce che, qualora il professionista non svolga correttamente l’attività di assistenza fiscale, l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali deve essere revocata ai sensi dell’articolo 8 del decreto 31 luglio 1998 e detta norma, a sua volta, dispone che i provvedimenti di revoca devono essere “resi pubblici dall’Amministrazione finanziaria nelle forme che essa ritiene più opportune”.
Ciò posto, in base all’articolo 21 del D.M. delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono presentare, alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale, una preventiva comunicazione contenente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi dove è esercitata l’attività, corredata della documentazione prevista dallo stesso decreto.
A tale comunicazione deve essere allegata, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 21 del decreto n. 164 del 1999, anche la dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, tra i quali (lett. c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria.
L’assenza degli stessi, od anche di uno di essi, preclude la possibilità di svolgere tale attività, in virtù del rapporto di fiducia che deve persistere tra Amministrazione finanziaria e Professionista e che, invece, nel caso in esame risulta venuto meno.
In sede di verifica, come detto, è stato evidenziato che a carico del Professionista ammontano debiti erariali per € 658.628,25 al netto di sgravi, sospensioni ed importi riscossi. Tale posizione debitoria era stata oggetto di segnalazione da parte della Direzione Centrale Audit, con la nota n. 92188/2016 del 14/06/2016.
In considerazione di ciò e di quanto sopra rappresento, ove viene descritta la modalità d’iscrizione nell’Elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, l’amministrazione ha dato correttamente rilievo all’art. 8, comma 1, del Decreto 31 maggio 1999 n. 164 Min. Finanze, che contempla i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dall’intermediario e che sono anche detti “Requisiti di onorabilità”.
Peraltro, la Difesa erariale nei propri scritti, in parte qua non contestati dal ricorrente, ha chiarito “che, i suddetti debiti erariali non scaturiscono soltanto dagli avvisi di accertamento degli anni d’imposta 2008 e 2009, rispettivamente n. TY301S602117 e n. TY301S602390, come farebbe intendere la parte nel ricorso, ma anche da altre irregolarità e conseguenti iscrizioni a ruolo. Per inciso, il Dott. -OMISSIS- non ha impugnato tali avvisi di accertamento, ma solo la cartella di pagamento n. 29620150015412460 di complessive € 322.302,80 che si riferisce, non solo ai predetti atti, ma anche ad un ruolo del Registro di € 178,45. Oltretutto, l’esito del giudizio, favorevole all’Ufficio, si è reso definitivo per mancata opposizione in appello. Del carico a ruolo di € 322.124,35, relativo ai predetti atti di accertamento, il Professionista risulta aver corrisposto solo € 3.103,36 restando a debito per € 319.020,99. Pertanto, più della metà dell’importo segnalato di € 658.628,25, fa riferimento ad ulteriori irregolarità, commesse tra il 2001 e il 2015, che hanno dato luogo alle relative iscrizioni a ruolo, i cui importi risultano già aumentati, essendo trascorso quasi un anno dalla segnalazione" . Segue la descrizione analitica delle cartelle suddette.
È quindi accertata la presenza di numerose violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, in materia tributaria, commesse per oltre un decennio. Trattasi di debiti, ormai certi e definitivi, oggetto di due distinte rateizzazioni, accordate dal Concessionario, come precisato dallo stesso ricorrente.
Come osservato dall’amministrazione tale condotta si dimostra effettivamente non confacente alle disposizioni previste in materia di visto di conformità.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.