Articolo 5 della Legge 29 dicembre 1961, n. 1528
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 febbraio 1962
Art. 5.
Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia, sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri relativo ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1962