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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/07/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2591 /2025 VOLONTARIA FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA MONTICELLI 6 16100 GENOVA, ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LA CAMERA ALBERTO (C.F. ), che lo rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti e
.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
MONTICELLI 6 16100 GENOVA, ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LA CAMERA ALBERTO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 01.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 1 Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 05/04/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1431/24 emessa dal Tribunale Ordinario di NO, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 05/04/2014 dai
Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti .
1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la Persona_1 madre, determinando i tempi e le modalità della presenza presso ciascuno di essi in relazione al seguente piano genitoriale:
- resterà con il padre uno o due pomeriggi non consecutivi, da concordare con la Per_1 madre compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed a quelli scolastici e sportivi del figlio;
indicativamente: il martedì, il padre lo preleverà da scuola e lo terrà con sé fino alle ore 20,00, anche dopo cena, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
il giovedì pomeriggio, invece, con pernottamento e accompagnamento a scuola il venerdì mattina, salvo altri accordi preventivamente presi tra i genitori.
- I weekend saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 2 - Le festività (Natale, compleanni AS ect.) saranno gestite secondo il criterio dell'alternanza; indicativamente, per quanto riguarda le festività natalizie, le Per_1 trascorrerà dal 24 al 31 mattina con un genitore e dal 31 mattina fino al 6 sera dopo cena con l'altro genitore, così alternativamente salvo la reciproca disponibilità dei genitori di modificare e/o variare in virtù degli impegni lavorativi di entrambi. AS e UE verranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza, e così le altre festività.
- Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di almeno due settimane anche non consecutive periodo che verrà concordato e comunicato entro il 31 maggio di ogni anno.
2. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla Parte_1 Persona_1 moglie una somma mensile pari ad euro 250,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni del mese tramite bonifico bancario, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT oltre al versamento di una somma pari al 50% di tutte le spese straordinarie (mediche specialistiche, sportive, scolastiche e parascolastiche, nonché dentistiche), purché concordate e documentate, sostenute nell'interesse del figlio. In ogni caso, ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia all'orientamento uniforme del
15/09/2016 del Tribunale di NO verbale ex art 47OG. della sezione Famiglia del Tribunale di NO.
3. I Coniugi convengono espressamente che gli assegni relativi al nucleo familiare, eventualmente dovuti, siano percepiti dalla sig.ra nella misura del 100%. A tal fine CP_1 il sig. autorizza fin d'ora che l'assegno unico per il figlio sia Parte_1 Persona_1 corrisposto dall'ente preposto per intero alla sig.ra CP_1
4. L'auto Renault Megan tg: ES144L, già nella disponibilità di entrambi i coniugi, vi rimarrà e sarà utilizzata in base alle loro esigenze lavorative e di gestione del figlio , a tal fine i Per_1 coniugi dichiarano che divideranno le spese per il mantenimento e la manutenzione della stessa.
5. I coniugi riconoscono, e dichiarano, di essere economicamente autosufficienti.
6. I coniugi, per quanto possa occorrere, si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti di ciascuno di essi, e/o del minore e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014,
Numero 166, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 3 Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
NO, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA MONTICELLI 6 16100 GENOVA, ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LA CAMERA ALBERTO (C.F. ), che lo rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti e
.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
MONTICELLI 6 16100 GENOVA, ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LA CAMERA ALBERTO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 01.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 1 Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 05/04/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1431/24 emessa dal Tribunale Ordinario di NO, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 05/04/2014 dai
Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti .
1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la Persona_1 madre, determinando i tempi e le modalità della presenza presso ciascuno di essi in relazione al seguente piano genitoriale:
- resterà con il padre uno o due pomeriggi non consecutivi, da concordare con la Per_1 madre compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed a quelli scolastici e sportivi del figlio;
indicativamente: il martedì, il padre lo preleverà da scuola e lo terrà con sé fino alle ore 20,00, anche dopo cena, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
il giovedì pomeriggio, invece, con pernottamento e accompagnamento a scuola il venerdì mattina, salvo altri accordi preventivamente presi tra i genitori.
- I weekend saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 2 - Le festività (Natale, compleanni AS ect.) saranno gestite secondo il criterio dell'alternanza; indicativamente, per quanto riguarda le festività natalizie, le Per_1 trascorrerà dal 24 al 31 mattina con un genitore e dal 31 mattina fino al 6 sera dopo cena con l'altro genitore, così alternativamente salvo la reciproca disponibilità dei genitori di modificare e/o variare in virtù degli impegni lavorativi di entrambi. AS e UE verranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza, e così le altre festività.
- Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di almeno due settimane anche non consecutive periodo che verrà concordato e comunicato entro il 31 maggio di ogni anno.
2. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla Parte_1 Persona_1 moglie una somma mensile pari ad euro 250,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni del mese tramite bonifico bancario, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT oltre al versamento di una somma pari al 50% di tutte le spese straordinarie (mediche specialistiche, sportive, scolastiche e parascolastiche, nonché dentistiche), purché concordate e documentate, sostenute nell'interesse del figlio. In ogni caso, ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia all'orientamento uniforme del
15/09/2016 del Tribunale di NO verbale ex art 47OG. della sezione Famiglia del Tribunale di NO.
3. I Coniugi convengono espressamente che gli assegni relativi al nucleo familiare, eventualmente dovuti, siano percepiti dalla sig.ra nella misura del 100%. A tal fine CP_1 il sig. autorizza fin d'ora che l'assegno unico per il figlio sia Parte_1 Persona_1 corrisposto dall'ente preposto per intero alla sig.ra CP_1
4. L'auto Renault Megan tg: ES144L, già nella disponibilità di entrambi i coniugi, vi rimarrà e sarà utilizzata in base alle loro esigenze lavorative e di gestione del figlio , a tal fine i Per_1 coniugi dichiarano che divideranno le spese per il mantenimento e la manutenzione della stessa.
5. I coniugi riconoscono, e dichiarano, di essere economicamente autosufficienti.
6. I coniugi, per quanto possa occorrere, si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti di ciascuno di essi, e/o del minore e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014,
Numero 166, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 3 Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
NO, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 4