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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2043/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
C.F. in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Houel n.4, presso l'avv. Sabrina Polizzi che la rappresenta e difende per mandato in atti
-appellante
Contro
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
20/08/1970, elettivamente domiciliato in Corleone, via Carmine n. 3,
presso gli avv.ti Mario Di Lorenzo e Giuseppina Concetta Castellano, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corleone n.
36/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15/01/2025 le parti hanno
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
precisato le rispettive conclusioni come da verbale al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato in data 24/06/2019,
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Corleone n. 36/2019, che, in accoglimento dell'opposizione proposta da aveva annullato la cartella di pagamento n. Controparte_1
29620150007309938 limitatamente agli interessi applicati con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite.
L'appellante in particolare si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel ritenere che l'intervenuta applicazione di interessi in cartella, nonchè dell'erroneo governo delle spese di lite anche con riferimento al quantum.
Con comparsa depositata in data 11/11/2019, si costituito in giudizio affermando la correttezza della sentenza di primo, in Controparte_1
ragione della nullità parziale della cartella esattoriale per omessa motivazione sul calcolo degli interessi dovuti.
L'appellato eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione per difetto di specificità in relazione al fatto contestato ex artt. 342 e 343
c.p.c., e la violazione del divieto dei “nova” in appello ex art. 345 c.p.c. in mancanza di una precedente contestazione delle spese nel primo grado di giudizio.
Rileva la sussistenza di una responsabilità aggravata dell'appellante per non avere computato nelle spese di lite, l'importo complessivo dei crediti indicati nella cartella di pagamento.
Ha chiesto dunque, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'atto
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
di appello per genericità ed astrattezza dei motivi di gravame ex artt. 342
e 345 c.p.c., in via principale il rigetto dell'impugnazione con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da “lite temeraria”, e al pagamento dei compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 15/01/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 del c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la comparsa di conclusionale depositata in data 17.3.2025 dall'avv. Sabrina Polizzi, già difensore costituito di
, nell'interesse di Parte_1 Controparte_2
(anche è da considerarsi tamquam non esset. CP_3
Invero non risulta costituita in giudizio, né alcuna procura CP_3
rilasciata al predetto difensore risulta in atti.
Dal momento che e sono soggetti Parte_1 CP_3
formalmente e sostanzialmente diversi, i cui rapporti sono regolati dall'art. 76 d.l. 73/21 secondo i canoni della successione a titolo universale, non può attribuirsi alcuna rilevanza allo scritto depositato nell'interesse di un soggetto estraneo al giudizio, ancorchè legittimato ad intervenirvi.
Sempre in via preliminare si reputa opportuno chiarire che la pronuncia verrà emessa nei confronti dell'originaria parte processuale, non essendo intervenuta alcuna dichiarazione di estinzione di , Parte_1
a sensi di cui all'art. 300 cpc.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per quanto attiene all'ammissibilità dell'impugnazione, deve disattendersi l'eccezione sollevata da parte appellata al riguardo, dal momento che l'appello proposto risulta sufficientemente specifico sia in ordine alle ragioni su cui è fondato sia in ordine alle richieste.
Nel merito, l'appello è fondato.
Va chiarito, in primo luogo, che, sebbene le parti non abbiano prodotto la cartella di pagamento opposta, dall'estratto di ruolo depositato da parte appellata in primo grado si evince che la cartella in esame include somme a titolo di interessi, dovendosi invece ritenere che l'estratto di ruolo depositato da parte appellata si limita a riportare le somme iscritte originariamente a ruolo, come tali, prive della componente di interessi maturati.
La censura proposta in ogni caso risulta fondata dal momento che la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora non determina automaticamente un vizio di motivazione dell'atto, in quanto tali interessi sono stabiliti per legge in maniera incontrovertibile.
Come affermato dalla Suprema Corte in caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa, per il primo semestre sono dovuti gli interessi legali secondo i principi generali sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie, a prescindere da un'esplicita enunciazione del provvedimento sanzionatorio (Cass. civ. sez. un., 15/06/2016, n. 12324).
Ne consegue pertanto che la liquidazione degli interessi si risolve in una mera operazione matematica i cui termini sono conosciuti o conoscibili dall'interessato.
La mancata specificazione del criterio di calcolo degli interessi in cartella quindi non determina di per sé l'illegittimità della pretesa.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La sentenza del giudice di primo grado alla luce delle predette considerazioni va riformata.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente grado di giudizio, le stesse vanno ripartite in ragione del principio della soccombenza e liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14.
Nulla va disposto in ordine alle spese del primo grado di giudizio,
essendosi la parte vittoriosa difesa a mezzo di un proprio funzionario
(Cass. civ. n. 9900/21).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello proposto e per l'effetto annulla la sentenza impugnata;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in euro 662,00, oltre spese vive per euro 9,08, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 18/04/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico,
viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore
Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2043/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
C.F. in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Houel n.4, presso l'avv. Sabrina Polizzi che la rappresenta e difende per mandato in atti
-appellante
Contro
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
20/08/1970, elettivamente domiciliato in Corleone, via Carmine n. 3,
presso gli avv.ti Mario Di Lorenzo e Giuseppina Concetta Castellano, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corleone n.
36/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15/01/2025 le parti hanno
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
precisato le rispettive conclusioni come da verbale al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato in data 24/06/2019,
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Corleone n. 36/2019, che, in accoglimento dell'opposizione proposta da aveva annullato la cartella di pagamento n. Controparte_1
29620150007309938 limitatamente agli interessi applicati con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite.
L'appellante in particolare si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel ritenere che l'intervenuta applicazione di interessi in cartella, nonchè dell'erroneo governo delle spese di lite anche con riferimento al quantum.
Con comparsa depositata in data 11/11/2019, si costituito in giudizio affermando la correttezza della sentenza di primo, in Controparte_1
ragione della nullità parziale della cartella esattoriale per omessa motivazione sul calcolo degli interessi dovuti.
L'appellato eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione per difetto di specificità in relazione al fatto contestato ex artt. 342 e 343
c.p.c., e la violazione del divieto dei “nova” in appello ex art. 345 c.p.c. in mancanza di una precedente contestazione delle spese nel primo grado di giudizio.
Rileva la sussistenza di una responsabilità aggravata dell'appellante per non avere computato nelle spese di lite, l'importo complessivo dei crediti indicati nella cartella di pagamento.
Ha chiesto dunque, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'atto
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
di appello per genericità ed astrattezza dei motivi di gravame ex artt. 342
e 345 c.p.c., in via principale il rigetto dell'impugnazione con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da “lite temeraria”, e al pagamento dei compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 15/01/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 del c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la comparsa di conclusionale depositata in data 17.3.2025 dall'avv. Sabrina Polizzi, già difensore costituito di
, nell'interesse di Parte_1 Controparte_2
(anche è da considerarsi tamquam non esset. CP_3
Invero non risulta costituita in giudizio, né alcuna procura CP_3
rilasciata al predetto difensore risulta in atti.
Dal momento che e sono soggetti Parte_1 CP_3
formalmente e sostanzialmente diversi, i cui rapporti sono regolati dall'art. 76 d.l. 73/21 secondo i canoni della successione a titolo universale, non può attribuirsi alcuna rilevanza allo scritto depositato nell'interesse di un soggetto estraneo al giudizio, ancorchè legittimato ad intervenirvi.
Sempre in via preliminare si reputa opportuno chiarire che la pronuncia verrà emessa nei confronti dell'originaria parte processuale, non essendo intervenuta alcuna dichiarazione di estinzione di , Parte_1
a sensi di cui all'art. 300 cpc.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per quanto attiene all'ammissibilità dell'impugnazione, deve disattendersi l'eccezione sollevata da parte appellata al riguardo, dal momento che l'appello proposto risulta sufficientemente specifico sia in ordine alle ragioni su cui è fondato sia in ordine alle richieste.
Nel merito, l'appello è fondato.
Va chiarito, in primo luogo, che, sebbene le parti non abbiano prodotto la cartella di pagamento opposta, dall'estratto di ruolo depositato da parte appellata in primo grado si evince che la cartella in esame include somme a titolo di interessi, dovendosi invece ritenere che l'estratto di ruolo depositato da parte appellata si limita a riportare le somme iscritte originariamente a ruolo, come tali, prive della componente di interessi maturati.
La censura proposta in ogni caso risulta fondata dal momento che la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora non determina automaticamente un vizio di motivazione dell'atto, in quanto tali interessi sono stabiliti per legge in maniera incontrovertibile.
Come affermato dalla Suprema Corte in caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa, per il primo semestre sono dovuti gli interessi legali secondo i principi generali sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie, a prescindere da un'esplicita enunciazione del provvedimento sanzionatorio (Cass. civ. sez. un., 15/06/2016, n. 12324).
Ne consegue pertanto che la liquidazione degli interessi si risolve in una mera operazione matematica i cui termini sono conosciuti o conoscibili dall'interessato.
La mancata specificazione del criterio di calcolo degli interessi in cartella quindi non determina di per sé l'illegittimità della pretesa.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La sentenza del giudice di primo grado alla luce delle predette considerazioni va riformata.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente grado di giudizio, le stesse vanno ripartite in ragione del principio della soccombenza e liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14.
Nulla va disposto in ordine alle spese del primo grado di giudizio,
essendosi la parte vittoriosa difesa a mezzo di un proprio funzionario
(Cass. civ. n. 9900/21).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello proposto e per l'effetto annulla la sentenza impugnata;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in euro 662,00, oltre spese vive per euro 9,08, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 18/04/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico,
viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore
Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile