Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 33/2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente a[...]Parte_1
N. 6 95042 GRAMMICHELE , , elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'avv. PICCOLO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]116 Controparte_1
95042 GRAMMICHELE CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv.DI BENEDETTO VINCENZO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 19.5.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta di trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Con ricorso depositato in data 13.5.2025 nel procedimento inizialmente contenzioso Pt_1
e adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la
[...] Controparte_1
richiesta di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 7.10.1999 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Grammichele al n.11 anno 1999 parte I
l ricorrenti esponevano che con sentenza 329/15 il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione personale dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 19.5.2025 , svoltasi ex art 127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare a partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale disponeva la trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata pronunciata con sentenza n. 329/15
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7.10.2025 fra Pt_1
e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune
[...] Controparte_1
di Grammichele al n. 11 anno 1999 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 19.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo