Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00714/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2022, proposto da
NI RA, RI NA, AB LA, Geko Service S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato AB Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Zola Predosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Zola Predosa - Sue, Corpo di Polizia Locale - Corpo Unico Reno Lavino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza 20/6/2022 n. 5, che ha disposto il ripristino presso l’immobile oggetto di scia 87/2018, previa presentazione dell’analisi storico critica, e ha irrogato la sanzione pecuniaria di 2.000 €;
- del verbale di sopralluogo del tecnico e dell’istruttore sue;
- della relazione tecnica 3/9/2021, con ricostruzione storica degli atti d’ufficio e dei titoli edilizi;
- della relazione formata dall’istruttore direttivo del sue il 3/9/2021, recante l’accertamento della violazione;
- della nota della cqap 14/6/2021, che si è pronunciata negativamente sull’istanza di valutazione preventiva;
- della nota 23/7/2021 di avvio del procedimento 23/7/2021, del 30/7/2021 e del 5/8/2021 che fissa la data del sopralluogo;
- del provvedimento 15/9/2021, recante la sospensione dei lavori oggetto della scia suddetta;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zola Predosa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno agito in giudizio per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, articolando una pluralità di doglianze.
Il Comune di Zola Predosa si è costituito contestando la fondatezza di tutti i motivi di impugnazione.
Con memoria depositata l’8.5.2025 il Comune ha dato atto che nelle more del giudizio è stato attivato il procedimento ex art. 10 comma 2 L.R. n. 23/2004, giunto positivamente a conclusione mediante rilascio del permesso di costruire per parziale ripristino, con applicazione della sanzione pecuniaria a favore dei richiedenti RI NA e NI RA, in qualità di proprietari dell’immobile per cui è causa.
In occasione dell’udienza di discussione, le parti hanno quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con accordo sulla compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, preso atto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO