Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 20 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 622 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Paolantonio e Parte_1
Ugo Aiello, e presso gli stessi elettivamente domiciliato a Busto Arsizio (VA), Viale
Luigi Cadorna n.7,
Appellante
E
La
[...]
in Controparte_1
persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Vincenzo D'Isidoro, domiciliatario con Studio in 00196 Roma alla Via Cardinal de
Luca n. 22
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 391/2022 del 13 maggio
2022. Opposizione a Decreto Ingiuntivo. Crediti Previdenziali.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
1. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, accogliendo pari ricorso del
22.12.2020 con decreto n. 16/2021 del 21.1.2021 aveva ingiunto al Rag. di pagare in favore della , per gli anni dal 2004 al Parte_1 CP_1
2016, la somma di euro 56.636,68 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, sanzioni ed interessi calcolati alla data indicata nell'atto di costituzione in
Con 2. L'appellante aveva introdotto l'opposizione a sollevando eccezione di prescrizione della pretesa contributiva relativa agli anni dal 2004 al 2012;
l'impossibilità ad adempiere l'obbligazione contributiva per il periodo successivo;
l'indeterminatezza degli importi richiesti.
3. Il Tribunale ha respinto l'opposizione ed ha argomentato: “…Dagli atti di causa, in particolare, emerge che il ricorrente: a) con nota del 12.9.2006 ha chiesto la rateizzazione degli importi dovuti per gli anni 2004 e 2005; b) con nota del
15.3.2011 ha chiesto la rateizzazione del debito contributivo maturato al 31.12.2010;
c) con nota del 24.1.2014, ha chiesto la rateizzazione del debito contributivo maturato al 31.12.2012… In merito agli effetti della presentazione di una istanza di definizione agevolata o di una istanza di rateizzazione, è stato precisato in giurisprudenza che se
è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (e quindi) …alla data della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione
(3.5.2018), costituito dalla diffida inviata al ricorrente dalla non era maturato CP_1 il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva…”.
4. Quanto al richiamo agli artt. 1218 e 1256 cc, che l'opponente aveva operato per giustificare il mancato pagamento dei contributi e comunque l'illegittimità dell'erogazione delle sanzioni, il Tribunale ha disatteso le eccezioni ed ha spiegato che: “…Con riferimento ai contributi dovuti per le annualità successive, non può essere accolta la tesi di parte opponente, secondo cui la grave patologia (leucemia acuta mieloide) che lo ha afflitto a far data dal 28.9.2012 e che, di fatto, ha comportato la sostanziale impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa, deve essere ritenuta idonea, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al fine della non imputabilità al debitore dell'(incontestato) inadempimento dell'obbligazione contributiva….”.
5. L'eccezione di indeterminatezza degli importi richiesti è stata respinta
“…siccome genericamente formulata e, comunque, smentita dalla documentazione versata in atti dall'opposta, dalla quale si evince che il debito contributivo del ricorrente è stato calcolato sulla base dei dati reddituali dallo stesso comunicati e dell'estratto conto contributivo redatto dalla ”. CP_2 6. Con l'appello il ragioniere si duole che il Tribunale non abbia Parte_1 rilevato che i contributi fino al 2012 dovevano considerarsi prescritti per l'inefficacia delle richieste di rateizzazione ad interrompere la decorrenza dei termini, non potendosi considerare come riconoscimento del debito.
6.a. Per gli anni successivi ribadisce che aveva dimostrato in giudizio la sua impossibilità incolpevole di adempiere, per impossibilità fisica per malattia, ed economica per mancanza di risorse finanziarie, e quindi non poteva essere chiamato a versare né sanzioni né tantomeno gli interessi per gli anni non coperti da prescrizione. Sostiene che la “Leucemia Acuta Mieloide”, a lui diagnosticata con certezza soltanto il 28 settembre 2012, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Catanzaro, rende evidente che tali condizioni di salute integrino il requisito dell'impossibilità oggettiva ad adempiere per cause non imputabili al debitore.
7. Si duole pure che il Tribunale abbia disatteso la sua eccezione di indeterminatezza degli importi esposti nel ricorso monitorio con una motivazione asseritamente inappropriata e che ciò confermerebbe che l'eccezione era fondata.
8. In Appello si costituisce la e chiede il rigetto del gravame. Controparte_1
---Il Collegio all'udienza indicata, acquisito il fascicolo del primo grado ed udite le discussioni dei procuratori presenti, ha deciso la causa in camera di consiglio all'esito della quale il Presidente ha dato lettura del dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello è infondato e va respinto.
II. Non vi è contestazione sui dati oggettivi risultanti per tabulas, e pertanto deve ritenersi acclarato che il aveva richiesto più volte la rateizzazione dei Parte_1
contributi obbligatori, senza contestarne la dovutezza, e per i quali i termini non erano ancora decorsi, quindi l'attenzione si sposta sulla idoneità di tali atti, anche ove qualificabili quali riconoscimento di debito, ad interrompere i termini di prescrizione.
III. La Giurisprudenza in materia ha dettato il principio secondo il quale “…La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti…”1. 1 Sez. 5 - , Ordinanza n. 3414 del 06/02/2024 (Rv. 670394 - 01) III.a. La richiesta di regolarizzazione e di dilazione del debito da parte dell'iscritto costituisce riconoscimento del debito stesso ed è idonea ad interrompere la prescrizione;
sul punto la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo;
in altre parole, occorre unicamente che l'atto di riconoscimento rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito2.
III.b. Del resto, che la dilazione del debito in corso abbia efficacia sospensiva della prescrizione non può essere posto in dubbio ove si consideri che in pendenza di rateizzazione non è certo possibile per il creditore formulare ulteriore richiesta di pagamento almeno fino a quando il debitore non venga formalmente dichiarato decaduto dalla rateizzazione stessa. Difatti, la richiesta di rateazione, per costante giurisprudenza, interrompe i termini di prescrizione.
IV. Nel nostro caso, quindi, le richieste di rateizzazione dei contributi NON scaduti ne hanno interrotto il decorso del termine e via via fino alla costituzione in mora sono rimasti esigibili.
V. Neppure coglie nel segno la doglianza dell'appellante in relazione alla impossibilità di adempiere al pagamento. L'obbligo del pagamento dei contributi alla cassa di previdenza della categoria di appartenenza sorge, almeno per i contributi cd
“minimi”, soltanto con la iscrizione e se si producono redditi professionali la contribuzione aumenta in percentuale;
pertanto, in costanza di permanenza negli elenchi ed albi, non è possibile eccepire l'impossibilità ad adempiere posto che le norme invocate si riferiscono all'impossibilità della prestazione nella sua oggettività
e non in relazione alle vicende soggettive del debitore, quali difficoltà economiche o problemi di salute;
pertanto, affinché si abbia impossibilità sopravvenuta della prestazione non è sufficiente una maggiore difficoltà o una maggiore onerosità della prestazione bensì un'assoluta impossibilità della stessa di natura oggettiva. VI. Quanto al terzo motivo di gravame si rileva che è generica la doglianza relativa alla indeterminatezza degli importi;
non può contestarsi al Giudice di aver evidenziato in sentenza che nel giudizio di opposizione sia stato (poi) documentato il credito (con la produzione degli estratti conto previdenziali) poiché proprio il giudizio di opposizione era la sede appropriata per provvedervi e nulla ha eccepito l'opponente a fronte della allegazione avversaria.
VII. Ne consegue la conferma della sentenza appellata e l'esito del gravame comporta la condanna alla rifusione delle spese del grado di lite, per come liquidate in dispositivo, oltre alla declaratoria relativa al raddoppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 22 giugno 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Catanzaro, Giudice del Lavoro, n. 391/2022 resa in data 13 maggio 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello
2.-Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in €. 4.900,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del procuratore dell'appellata antistatario;
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 20 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Sez. 2 - , Ordinanza n. 9097 del 12/04/2018 (Rv. 648046 - 01)
Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.