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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
UL ER, RE
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1785/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 03076202400000686000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012933847000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012933847000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180000065441000 SPESE PROCESSO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180000863726000 I N P G I 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180000863726000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180000863726000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001544141000 I N P G I 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001544242000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001544242000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180012183846000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200002993485000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210003194634000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003762910000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 , residente in [...](Germania), Im Obstgarten 62, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202400000686000, notificata in data
12/03/2024, per un carico complessivo di € 22.049,07.
Il ricorrente deduceva, quale motivo assorbente, l'omessa o irrituale notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche (precisamente le nn. 03020160012933847000, 03020180000065441000, 03020180000863726000,
03020180001544141000, 03020180001544242000, 03020180012183846000, 03020200002993485000,
03020210003194634000, 03020230003762910000), sostenendo di non aver mai avuto conoscenza legale di tali carichi impositivi. Evidenziava, inoltre, la propria residenza anagrafica e fattuale in Germania
(Buxtehude), circostanza che avrebbe dovuto imporre il rispetto delle procedure internazionali di notificazione. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e dei ruoli sottostanti, con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO, depositando controdeduzioni e documentazione
(relate di notifica ed estratti di ruolo). L'Ufficio resisteva al gravame asserendo la piena regolarità delle notificazioni effettuate: alcune ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'ultimo domicilio fiscale in AN ( Indirizzo_1) sul presupposto di una irreperibilità temporanea, altre (le più recenti) effettuate all'estero. L'Ente impositore insisteva sulla legittimità dell'operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, dopo la discussione, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
La questione centrale del decidere attiene alla validità del procedimento notificatorio degli atti presupposti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria. È principio consolidato che l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento si rifletta inevitabilmente sull'atto successivo, travolgendolo per vizio derivato.
Dall'esame analitico della documentazione in atti (cartelle e relate sottese), emerge una frattura insanabile tra la realtà anagrafica del contribuente e le modalità di notifica prescelte dall'Agente della CO.
Per quanto concerne le cartelle notificate ex artt. 139 e 140 c.p.c. (03020180001544242000,
03020180001544141000, 03020180000863726000), l'Ufficio ha proceduto al deposito presso la casa comunale di AN. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che la notifica ex art. 140 c.p.c. sia legittima solo qualora siano state effettuate ricerche serie e documentate che confermino la permanenza del destinatario nel luogo di notifica, ancorché momentaneamente assente. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato la propria residenza in Germania (Buxtehude), iscrizione AIRE inclusa, già in epoca antecedente a molte delle notifiche contestate.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Civ., ordinanza n. 4898 depositata il 16 febbraio 2023) ha ribadito che, qualora il contribuente risieda all'estero e tale circostanza sia conoscibile dall'amministrazione tramite la consultazione dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), è nulla la notifica effettuata in Italia secondo le forme della cosiddetta "irreperibilità relativa" o "assoluta". L'amministrazione ha l'onere di esperire le notifiche secondo le convenzioni internazionali o l'art. 142 c.p.c.
Relativamente alle notifiche tentate all'estero (es. cartella n. 03020210003194634000), pur riscontrandosi l'invio della raccomandata internazionale, l'Ufficio non ha fornito prova certa del perfezionamento della procedura secondo la normativa del Paese ricevente (Germania), né ha dimostrato il rispetto dei termini di legge per il perfezionamento della notifica "per posta" ex Regolamento UE 2020/1784.
Inoltre, l'Agenzia non ha fornito in giudizio gli avvisi di ricevimento (CAD) completi e leggibili per tutte le cartelle sottese al carico di € 22.049,07. La mancanza di prova del perfezionamento della notifica degli atti prodromici determina l'inefficacia degli stessi e la nullità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto quest'ultima deve essere preceduta dalla valida notificazione del titolo esecutivo (Cass., Sezione civile, Sentenza 26 ottobre
2016, n. 21621).
In particolare, l'Ufficio non ha superato l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 7, comma 5-bis, D.
Lgs. 546/1992, il quale impone all'amministrazione l'onere di provare le ragioni oggettive della pretesa e la regolarità degli atti. La documentazione prodotta (estratti di ruolo e parziali relate) non è idonea a surrogare la prova del perfezionamento della notifica in presenza di specifica contestazione del ricorrente circa la propria residenza estera.
Per tali motivi, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In accoglimento della specifica istanza formulata nel ricorso, deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore costituito, avv. Difensore_1, il quale si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN, Sezione 3, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e gli atti prodromici in essa richiamati.
-Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. -Dispone la distrazione delle spese così liquidate in favore del procuratore antistatario, avv.
Difensore_1.
AN, lì 28 gennaio 2026.
Il Giudice relatore
Il Presidente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
UL ER, RE
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1785/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 03076202400000686000 TRIBUTI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012933847000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012933847000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180000065441000 SPESE PROCESSO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180000863726000 I N P G I 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180000863726000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180000863726000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001544141000 I N P G I 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001544242000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001544242000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180012183846000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200002993485000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210003194634000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003762910000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 , residente in [...](Germania), Im Obstgarten 62, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202400000686000, notificata in data
12/03/2024, per un carico complessivo di € 22.049,07.
Il ricorrente deduceva, quale motivo assorbente, l'omessa o irrituale notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche (precisamente le nn. 03020160012933847000, 03020180000065441000, 03020180000863726000,
03020180001544141000, 03020180001544242000, 03020180012183846000, 03020200002993485000,
03020210003194634000, 03020230003762910000), sostenendo di non aver mai avuto conoscenza legale di tali carichi impositivi. Evidenziava, inoltre, la propria residenza anagrafica e fattuale in Germania
(Buxtehude), circostanza che avrebbe dovuto imporre il rispetto delle procedure internazionali di notificazione. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e dei ruoli sottostanti, con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO, depositando controdeduzioni e documentazione
(relate di notifica ed estratti di ruolo). L'Ufficio resisteva al gravame asserendo la piena regolarità delle notificazioni effettuate: alcune ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'ultimo domicilio fiscale in AN ( Indirizzo_1) sul presupposto di una irreperibilità temporanea, altre (le più recenti) effettuate all'estero. L'Ente impositore insisteva sulla legittimità dell'operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, dopo la discussione, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
La questione centrale del decidere attiene alla validità del procedimento notificatorio degli atti presupposti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria. È principio consolidato che l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento si rifletta inevitabilmente sull'atto successivo, travolgendolo per vizio derivato.
Dall'esame analitico della documentazione in atti (cartelle e relate sottese), emerge una frattura insanabile tra la realtà anagrafica del contribuente e le modalità di notifica prescelte dall'Agente della CO.
Per quanto concerne le cartelle notificate ex artt. 139 e 140 c.p.c. (03020180001544242000,
03020180001544141000, 03020180000863726000), l'Ufficio ha proceduto al deposito presso la casa comunale di AN. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che la notifica ex art. 140 c.p.c. sia legittima solo qualora siano state effettuate ricerche serie e documentate che confermino la permanenza del destinatario nel luogo di notifica, ancorché momentaneamente assente. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato la propria residenza in Germania (Buxtehude), iscrizione AIRE inclusa, già in epoca antecedente a molte delle notifiche contestate.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Civ., ordinanza n. 4898 depositata il 16 febbraio 2023) ha ribadito che, qualora il contribuente risieda all'estero e tale circostanza sia conoscibile dall'amministrazione tramite la consultazione dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), è nulla la notifica effettuata in Italia secondo le forme della cosiddetta "irreperibilità relativa" o "assoluta". L'amministrazione ha l'onere di esperire le notifiche secondo le convenzioni internazionali o l'art. 142 c.p.c.
Relativamente alle notifiche tentate all'estero (es. cartella n. 03020210003194634000), pur riscontrandosi l'invio della raccomandata internazionale, l'Ufficio non ha fornito prova certa del perfezionamento della procedura secondo la normativa del Paese ricevente (Germania), né ha dimostrato il rispetto dei termini di legge per il perfezionamento della notifica "per posta" ex Regolamento UE 2020/1784.
Inoltre, l'Agenzia non ha fornito in giudizio gli avvisi di ricevimento (CAD) completi e leggibili per tutte le cartelle sottese al carico di € 22.049,07. La mancanza di prova del perfezionamento della notifica degli atti prodromici determina l'inefficacia degli stessi e la nullità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto quest'ultima deve essere preceduta dalla valida notificazione del titolo esecutivo (Cass., Sezione civile, Sentenza 26 ottobre
2016, n. 21621).
In particolare, l'Ufficio non ha superato l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 7, comma 5-bis, D.
Lgs. 546/1992, il quale impone all'amministrazione l'onere di provare le ragioni oggettive della pretesa e la regolarità degli atti. La documentazione prodotta (estratti di ruolo e parziali relate) non è idonea a surrogare la prova del perfezionamento della notifica in presenza di specifica contestazione del ricorrente circa la propria residenza estera.
Per tali motivi, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In accoglimento della specifica istanza formulata nel ricorso, deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore costituito, avv. Difensore_1, il quale si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN, Sezione 3, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e gli atti prodromici in essa richiamati.
-Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. -Dispone la distrazione delle spese così liquidate in favore del procuratore antistatario, avv.
Difensore_1.
AN, lì 28 gennaio 2026.
Il Giudice relatore
Il Presidente