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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Udienza del giorno 19 febbraio 2025
Alla udienza del 19 febbraio 2025 alle ore 14,15 è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su nove facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi degli articoli 429 e 437 cpc
Il Giudice
Roberto Parziale
RGAC 2772 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 discusso ai sensi degli articoli 429 e 437 cpc alla udienza del
19 febbraio 2025, e vertente
TRA
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in via del Tempio di Giove n. 21, presso la sede della Avvocatura Pt_1
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tonachella giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in in data rep racc.. Persona_1 Pt_1
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in via Nicolò Tartaglia n.3, presso lo studio degli avv. Pt_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Vittorio Largajolli e che la rappresentano e difendono come da procura alle Parte_2
liti su foglio allegato alla memoria di costituzione e risposta un appello depositata telematicamente.
APPELLATA
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente depositato l'appellante ha proposto gravame innanzi al
Tribunale di Roma per la riforma della sentenza n. 20813/2023 del giudice di pace di Pt_1
con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento n.
13200090672 notificato il 25 febbraio 2022 con il quale era stato sanzionato l'accesso alla
ZTL il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 11,09 senza autorizzazione del veicolo targato
GC228LC, attraverso il varco di via del Teatro di Marcello.
A fondamento del ricorso in primo grado la società aveva dedotto di svolgere attività di rimozione veicoli in sosta per conto di sulla base di un contratto di sub Parte_1
appalto intercorso con la società e che l'accesso alla ZTL era stato posto in essere il giorno
18 gennaio 2022 alle ore 8,30 per procedere alla rimozione di un veicolo sulla base di una richiesta da parte della Polizia Municipale.
Ha dedotto che sulla base della determinazione dirigenziale 1500/2015 per lo svolgimento della attività di rimozione dei veicoli la Polizia Municipale poteva richiedere l'intervento di ditte specializzate iscritte in un elenco predisposto dal Prefetto di Pt_1
Cont La società aveva stipulato un contratto di sub appalto con la ormato da Italsoccorso
s.r.l. Officina Meccanica Settebagni s.r.l. e la ditta individuale CP_3
aggiudicataria del contratto con sottoscritto in data 12 giugno 2020 del Parte_1
quale era prodotta una copia recante omissis.
RGAC 2772 ANNO 20124 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva dedotto, inoltre, di svolgere il servizio di rimozione su richiesta della Polizia
Municipale ed ha prodotto il verbale di rimozione di veicolo 21.000004723 redatto il 18
gennaio 2022 alle ore 8,30 nel quale non era indicato il luogo ove era avvenuta la rimozione nel la sottoscrizione da parte della Polizia Municipale né la targa del veicolo che sarebbe stato rimosso ma solo quella del veicolo che avrebbe operato la rimozione
GC228LC.
Era stata allegata una richiesta inviata dalla società a con la quale CP_1 Parte_1
comunicava di aver concluso un contratto di sub appalto con la società Italsoccorso s.r.l.,
contratto che non allegava alla comunicazione, e chiedeva la autorizzazione all'accesso alla ZTL per 26 propri mezzi di soccorso per poter intervenire in caso di chiamata da parte della Polizia Municipale.
Nel giudizio aveva depositato il contratto di sub appalto nel quale era indicato che avrebbero trovato applicazione tutte le prescrizioni previste nel contratto di appalto, non depositato, ed una nota di in risposta alla richiesta di autorizzazione Parte_1
all'accesso alla ZTL con la quale la stessa veniva negata, dovendo provenire la stessa dalla società appaltatrice.
Si era costituita evidenziando che in relazione all'appalto intercorso con la Parte_1
società Italsoccorso si era proceduto ad autorizzare i veicoli segnalati dalle ditte appartenenti al Raggruppamento temporanea di imprese, ma nulla era stato segnalato in relazione ad altri soggetti che svolgevano tale attività, ed ha ribadito che il contratto di sub appalto non poteva, comunque, essere titolo idoneo per richiedere l'accesso alla ZTL da parte di veicoli appartenenti alla società stessa, dovendo la richiesta pervenire per il tramite della società appaltatrice che nulla aveva richiesto.
Aveva evidenziato come la targa del veicolo in questione non fosse neppure compresa nell'elenco trasmesso dalla società ricorrente dopo la elevazione della sanzione, la non
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corrispondenza tra l'orario della rilevazione della infrazione e l'orario della asserita rimozione e la impossibilità di rilevare il luogo in cui la rimozione fosse stata effettuata e li riferimento della Polizia Municipale che aveva richiesto la rimozione.
Il Giudice di pace aveva accolto la opposizione ritenendo che i carri attrezzi godano di una autorizzazione giornaliera per l'accesso il giorno in cui sia effettuata la rimozione a richiesta della Polizia Municipale e che in generale i mezzi di soccorso erano autorizzati all'accesso alla ZTL per svolgere la loro attività anche al di fuori delle necessità della pubblica amministrazione e che nel caso di specie aveva provato di aver eseguito una rimozione su richiesta della Polizia Municipale che aveva l'obbligo di comunicare i dati per autorizzare l'accesso del veicolo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello deducendo la erronea Parte_1
valutazione delle prove dal momento che nessuna richiesta era pervenuta prima della commissione della infrazione da parte della società ricorrente dal momento che la richiesta era stata inviata il 18 febbraio 2022 mentre la infrazione era stata rilevata il 18 gennaio
2022.
Ha ribadito che la asserita rimozione sarebbe stata effettuata alle ore 8,30 del giorno 18
gennaio 2022, senza la indicazione né del veicolo e della targa del veicolo rimosso, del luogo della rimozione e della richiesta da parte della Polizia Municipale, mentre la sanzione era stata irrogata per l'accesso alla ZTL alle ore 11,09 da via del Teatro Marcello, accesso comunque non ricollegabile alla rimozione dal momento che dopo la rimozione il veicolo avrebbe dovuto uscire dalla ZTL e non entrare.
Ha evidenziato che la determinazione dirigenziale 1500 2015 che consentiva alla Polizia
Municipale di scegliere la ditta da chiamare per la rimozione dall'elenco predisposto dalla
Prefettura non fosse più vigente dal momento che era stato espletato, come affermato dalla stessa società ricorrente un appalto, vinto da altre società con il quale era stato affidato alle
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stesse il servizio di rimozione e che hanno provveduto a segnalare le targhe di 54 veicoli adibiti al servizio che erano stati autorizzati.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il giudice di CP_1
primo grado era partito dal presupposto che i carri attrezzi fosse autorizzati per svolgere la loro funzione all'accesso alla ZTL e che comunque la attività fosse stata posta in essere sulla base di una richiesta della pubblica amministrazione e che la stessa società si era attivata per richiedere la autorizzazione all'accesso dei propri veicoli e che la richiesta in relazione al ogni caso deve avvenire a seguito di richiesta da parte della Polizia Municipale
e la società è comunque tenuta ad ottemperare in presenza di richiesta.
La causa, quindi, , è stata, quindi, decisa alla udienza del 19 febbraio 2025 ai sensi degli articoli 429 e 437 cpc sulle conclusioni precisate come in atti al termine delle discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre evidenziare come la procedura di cui al decreto dirigenziale 13'00
2015, adottato in conseguenza all'annullamento di una gara espletata per l'affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a richiesta della Polizia Municipale,fosse stata adottata per tamponare la situazione verificatasi in assenza di un contraente identificato mediante le procedure prescritte, soluzione individuata nella utilizzazione a chiamata delle imprese inserita in un elenco predisposto dal Prefetto di con le ditte che svolgeva la attività di Pt_1
soccorso stradale, non fosse più in vigore per il superamento della stessa avvenuto con la indizione di una nuova gara e la sottoscrizione del contratto di appalto con un raggruppamento temporaneo di imprese del quale non faceva parte la società appellata,
come pacificamente riconosciuto anche dalla società stessa che ha allegato che il proprio titolo all'accesso si fondasse su di un contratto di sub appalto stipulato con una delle ditte rientranti nel Raggruppamento temporaneo vincitore dell'appalto.
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Al riguardo risulta pacifico che il Raggruppamento temporaneo di Imprese o comunque la società Italsoccorso non aveva comunicato a la stipula di un sub appalto – Parte_1
di cui non si conosce la eventuale necessità di autorizzazione non essendo stato depositato in atti il contratto di appalto stesso con la indicazione delle targhe dei veicoli da aggiungere a quelli già comunicati per lo svolgimento della attività.
Risulta, infatti, che la società appellata aveva inviato una richiesta a solo un Parte_1
mese dopo la elevazione della contravvenzione oggetto dell'odierno giudizio, richiesta alla quale aveva chiarito come la richiesta – non essendo stato comunicato il Parte_1
sub appalto – doveva provenire dal Raggruppamento di imprese titolare dell'appalto e comunque che la richiesta da autorizzazione all'accesso era subordinata, in concreto, alla ricezione da parte del della richiesta di intervento da parte della Polizia CP_4
Municipale.
D'altra parte, a differenza di quanto asserito dalla società ricorrente, per lo svolgimento della ordinaria attività di assistenza su veicoli la società ricorrente aveva l'obbligo per entrare nella ZTL di avere la necessaria autorizzazione Comunale con il pagamento del relativo costo, evidenziando che la rimozione o l'intervento a richiesta di privati era esercizio di ordinaria attività imprenditoriale, mentre gli interventi che trovavano la loro giustificazione in una richiesta della Polizia Municipale presupponevano la richiesta della
Polizia stessa che provvedeva ad informare la centrale operativa per consentire l'accesso del veicolo, situazione che non ricorreva nel caso di specie dal momento che nel caso di specie il verbale di intervento depositato n. 21.000004723, non solo non indica quale veicolo sarebbe stato rimosso né la targa dello stesso né il luogo in cui la rimozione sarebbe stata effettuata, né una i da parte della Polizia Municipale a conferma del verbale di rimozione che nel caso di specie è sostanzialmente in bianco con la indicazione solo della targa del mezzo che avrebbe provveduto alla rimozione, documento inidoneo a fornire
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la prova della avvenuta rimozione di un veicolo a richiesta della polizia Municipale, non consentendo il verbale di individuare il veicolo ed il luogo della rimozione.
Di conseguenza il documento prodotto non reca gli elementi minimi necessari per poter valere come verbale di rimozione dal momento che non attesta nessuno degli elementi necessari, la marca, il tipo e la targa del veicolo, il luogo della rimozione , la indicazione di chi avesse disposta la rimozione, la violazione riscontrata e che aveva consentito la rimozione, con la indicazione dei motivi della rimozione e dove fosse stato trasportato il veicolo.
Di conseguenza nel giudizio non era stato provato che la rimozione, ove effettuata, fosse stata disposta dalla Poliia Municipale e quindi si trattasse di un accesso a richiesta della stessa autorità, non essendo stata neppure documentata la richiesta di intervento.
D'altra parte la società ricorrente aveva dedotto di aver proceduto alla rimozione del veicolo, evidentemente all'interno della ZTL, alle ore 8,30.
Di conseguenza ammesso che l'accesso nella ZTL fosse avvenuto quando la stessa non fosse ancora attiva, non essendo stato rilevato un accesso precedente alla rimozione, il mezzo avrebbe dovuto uscire dalla ZTL per raggiungere il deposito posto non all'interno della ZTL stessa.
Tuttavia la infrazione risulta rilevata alle ore 11,09 del giorno 18 gennaio 2022 dall'accesso alla ZTL di via del Teatro di Marcello ed appare evidente che il veicolo in quel momento non accedeva alla ZTL per operare una rimozione già effettuata quasi due ore prima.
Al riguardo occorre evidenziare che quand'anche il veicolo fosse utilizzabile per il servizio rimozione, il contratto di sub appalto non indica i mezzi posti a disposizione esclusiva per tale servizio di guisa che la società ricorrente poteva utilizzare detti veicoli solo per le attività del contratto e non anche per le attività ordinariamente svolte di soccorso dei veicoli
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Che rientravanp negli interventi che potevano essere eseguiti mediante acquisizione del relativo permesso.
I veicoli della società, quindi, erano normalmente liberi di svolgere altre attività e non erano collegati allo svolgimento della attività per conto della pubblica amministrazione, a differenza di quanto sarebbe avvenuto a seguito di contratto di appalto, situazione che avrebbe potuto giustificare il rilascio di permessi permanenti collegati alla durata dell'appalto.
Non appare, quindi, giustificato in una tale situazione il rilascio di permessi di accesso permanente a ditte che potevano essere chiamate ad intervenire solo in caso di necessità
in relazione al contratto di subappalto stipulato con una delle società appaltatrici che non aveva neppure indicato a tale necessità, né aveva segnalato le targhe dei Parte_1
veicoli che poteva utilizzare sulla base del subappalto né era indicato nel contratto di sub appalto un numero di mezzi che stabilmente dovevano essere a disposizione né un obbligo di utilizzo di un numero specifico giornaliero essendo solo previsto il pagamento del mezzo di cui volta a volta era chiesto l'intervento.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e. per l'effetto, in riforma della sentenza del giudice di pace n. 20813/2023 deve essere confermat0 il verbale di accertamento n. 13220090672.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza del Giudice di pace n. 20813/2023
conferma il verbale di accertamento 13220090672;
Condanna la società a rimborsare a le spese del presente CP_1 Parte_1
grado di giudizio, spese che liquida in euro 600, di cui euro 600 a titolo di onorari delle fasi
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processuali, oltre accessori di legge ove dovuti e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Nulla per le spese del giudizio di primo grado ove era difesa da un proprio Parte_1
funzionario.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi degli articoli 429 e 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
Alla udienza del 19 febbraio 2025 alle ore 14,15 è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su nove facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi degli articoli 429 e 437 cpc
Il Giudice
Roberto Parziale
RGAC 2772 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 discusso ai sensi degli articoli 429 e 437 cpc alla udienza del
19 febbraio 2025, e vertente
TRA
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in via del Tempio di Giove n. 21, presso la sede della Avvocatura Pt_1
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tonachella giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in in data rep racc.. Persona_1 Pt_1
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in via Nicolò Tartaglia n.3, presso lo studio degli avv. Pt_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Vittorio Largajolli e che la rappresentano e difendono come da procura alle Parte_2
liti su foglio allegato alla memoria di costituzione e risposta un appello depositata telematicamente.
APPELLATA
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente depositato l'appellante ha proposto gravame innanzi al
Tribunale di Roma per la riforma della sentenza n. 20813/2023 del giudice di pace di Pt_1
con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento n.
13200090672 notificato il 25 febbraio 2022 con il quale era stato sanzionato l'accesso alla
ZTL il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 11,09 senza autorizzazione del veicolo targato
GC228LC, attraverso il varco di via del Teatro di Marcello.
A fondamento del ricorso in primo grado la società aveva dedotto di svolgere attività di rimozione veicoli in sosta per conto di sulla base di un contratto di sub Parte_1
appalto intercorso con la società e che l'accesso alla ZTL era stato posto in essere il giorno
18 gennaio 2022 alle ore 8,30 per procedere alla rimozione di un veicolo sulla base di una richiesta da parte della Polizia Municipale.
Ha dedotto che sulla base della determinazione dirigenziale 1500/2015 per lo svolgimento della attività di rimozione dei veicoli la Polizia Municipale poteva richiedere l'intervento di ditte specializzate iscritte in un elenco predisposto dal Prefetto di Pt_1
Cont La società aveva stipulato un contratto di sub appalto con la ormato da Italsoccorso
s.r.l. Officina Meccanica Settebagni s.r.l. e la ditta individuale CP_3
aggiudicataria del contratto con sottoscritto in data 12 giugno 2020 del Parte_1
quale era prodotta una copia recante omissis.
RGAC 2772 ANNO 20124 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva dedotto, inoltre, di svolgere il servizio di rimozione su richiesta della Polizia
Municipale ed ha prodotto il verbale di rimozione di veicolo 21.000004723 redatto il 18
gennaio 2022 alle ore 8,30 nel quale non era indicato il luogo ove era avvenuta la rimozione nel la sottoscrizione da parte della Polizia Municipale né la targa del veicolo che sarebbe stato rimosso ma solo quella del veicolo che avrebbe operato la rimozione
GC228LC.
Era stata allegata una richiesta inviata dalla società a con la quale CP_1 Parte_1
comunicava di aver concluso un contratto di sub appalto con la società Italsoccorso s.r.l.,
contratto che non allegava alla comunicazione, e chiedeva la autorizzazione all'accesso alla ZTL per 26 propri mezzi di soccorso per poter intervenire in caso di chiamata da parte della Polizia Municipale.
Nel giudizio aveva depositato il contratto di sub appalto nel quale era indicato che avrebbero trovato applicazione tutte le prescrizioni previste nel contratto di appalto, non depositato, ed una nota di in risposta alla richiesta di autorizzazione Parte_1
all'accesso alla ZTL con la quale la stessa veniva negata, dovendo provenire la stessa dalla società appaltatrice.
Si era costituita evidenziando che in relazione all'appalto intercorso con la Parte_1
società Italsoccorso si era proceduto ad autorizzare i veicoli segnalati dalle ditte appartenenti al Raggruppamento temporanea di imprese, ma nulla era stato segnalato in relazione ad altri soggetti che svolgevano tale attività, ed ha ribadito che il contratto di sub appalto non poteva, comunque, essere titolo idoneo per richiedere l'accesso alla ZTL da parte di veicoli appartenenti alla società stessa, dovendo la richiesta pervenire per il tramite della società appaltatrice che nulla aveva richiesto.
Aveva evidenziato come la targa del veicolo in questione non fosse neppure compresa nell'elenco trasmesso dalla società ricorrente dopo la elevazione della sanzione, la non
RGAC 2772 ANNO 20124 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
corrispondenza tra l'orario della rilevazione della infrazione e l'orario della asserita rimozione e la impossibilità di rilevare il luogo in cui la rimozione fosse stata effettuata e li riferimento della Polizia Municipale che aveva richiesto la rimozione.
Il Giudice di pace aveva accolto la opposizione ritenendo che i carri attrezzi godano di una autorizzazione giornaliera per l'accesso il giorno in cui sia effettuata la rimozione a richiesta della Polizia Municipale e che in generale i mezzi di soccorso erano autorizzati all'accesso alla ZTL per svolgere la loro attività anche al di fuori delle necessità della pubblica amministrazione e che nel caso di specie aveva provato di aver eseguito una rimozione su richiesta della Polizia Municipale che aveva l'obbligo di comunicare i dati per autorizzare l'accesso del veicolo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello deducendo la erronea Parte_1
valutazione delle prove dal momento che nessuna richiesta era pervenuta prima della commissione della infrazione da parte della società ricorrente dal momento che la richiesta era stata inviata il 18 febbraio 2022 mentre la infrazione era stata rilevata il 18 gennaio
2022.
Ha ribadito che la asserita rimozione sarebbe stata effettuata alle ore 8,30 del giorno 18
gennaio 2022, senza la indicazione né del veicolo e della targa del veicolo rimosso, del luogo della rimozione e della richiesta da parte della Polizia Municipale, mentre la sanzione era stata irrogata per l'accesso alla ZTL alle ore 11,09 da via del Teatro Marcello, accesso comunque non ricollegabile alla rimozione dal momento che dopo la rimozione il veicolo avrebbe dovuto uscire dalla ZTL e non entrare.
Ha evidenziato che la determinazione dirigenziale 1500 2015 che consentiva alla Polizia
Municipale di scegliere la ditta da chiamare per la rimozione dall'elenco predisposto dalla
Prefettura non fosse più vigente dal momento che era stato espletato, come affermato dalla stessa società ricorrente un appalto, vinto da altre società con il quale era stato affidato alle
RGAC 2772 ANNO 20124 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
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stesse il servizio di rimozione e che hanno provveduto a segnalare le targhe di 54 veicoli adibiti al servizio che erano stati autorizzati.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il giudice di CP_1
primo grado era partito dal presupposto che i carri attrezzi fosse autorizzati per svolgere la loro funzione all'accesso alla ZTL e che comunque la attività fosse stata posta in essere sulla base di una richiesta della pubblica amministrazione e che la stessa società si era attivata per richiedere la autorizzazione all'accesso dei propri veicoli e che la richiesta in relazione al ogni caso deve avvenire a seguito di richiesta da parte della Polizia Municipale
e la società è comunque tenuta ad ottemperare in presenza di richiesta.
La causa, quindi, , è stata, quindi, decisa alla udienza del 19 febbraio 2025 ai sensi degli articoli 429 e 437 cpc sulle conclusioni precisate come in atti al termine delle discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre evidenziare come la procedura di cui al decreto dirigenziale 13'00
2015, adottato in conseguenza all'annullamento di una gara espletata per l'affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a richiesta della Polizia Municipale,fosse stata adottata per tamponare la situazione verificatasi in assenza di un contraente identificato mediante le procedure prescritte, soluzione individuata nella utilizzazione a chiamata delle imprese inserita in un elenco predisposto dal Prefetto di con le ditte che svolgeva la attività di Pt_1
soccorso stradale, non fosse più in vigore per il superamento della stessa avvenuto con la indizione di una nuova gara e la sottoscrizione del contratto di appalto con un raggruppamento temporaneo di imprese del quale non faceva parte la società appellata,
come pacificamente riconosciuto anche dalla società stessa che ha allegato che il proprio titolo all'accesso si fondasse su di un contratto di sub appalto stipulato con una delle ditte rientranti nel Raggruppamento temporaneo vincitore dell'appalto.
RGAC 2772 ANNO 20124 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Al riguardo risulta pacifico che il Raggruppamento temporaneo di Imprese o comunque la società Italsoccorso non aveva comunicato a la stipula di un sub appalto – Parte_1
di cui non si conosce la eventuale necessità di autorizzazione non essendo stato depositato in atti il contratto di appalto stesso con la indicazione delle targhe dei veicoli da aggiungere a quelli già comunicati per lo svolgimento della attività.
Risulta, infatti, che la società appellata aveva inviato una richiesta a solo un Parte_1
mese dopo la elevazione della contravvenzione oggetto dell'odierno giudizio, richiesta alla quale aveva chiarito come la richiesta – non essendo stato comunicato il Parte_1
sub appalto – doveva provenire dal Raggruppamento di imprese titolare dell'appalto e comunque che la richiesta da autorizzazione all'accesso era subordinata, in concreto, alla ricezione da parte del della richiesta di intervento da parte della Polizia CP_4
Municipale.
D'altra parte, a differenza di quanto asserito dalla società ricorrente, per lo svolgimento della ordinaria attività di assistenza su veicoli la società ricorrente aveva l'obbligo per entrare nella ZTL di avere la necessaria autorizzazione Comunale con il pagamento del relativo costo, evidenziando che la rimozione o l'intervento a richiesta di privati era esercizio di ordinaria attività imprenditoriale, mentre gli interventi che trovavano la loro giustificazione in una richiesta della Polizia Municipale presupponevano la richiesta della
Polizia stessa che provvedeva ad informare la centrale operativa per consentire l'accesso del veicolo, situazione che non ricorreva nel caso di specie dal momento che nel caso di specie il verbale di intervento depositato n. 21.000004723, non solo non indica quale veicolo sarebbe stato rimosso né la targa dello stesso né il luogo in cui la rimozione sarebbe stata effettuata, né una i da parte della Polizia Municipale a conferma del verbale di rimozione che nel caso di specie è sostanzialmente in bianco con la indicazione solo della targa del mezzo che avrebbe provveduto alla rimozione, documento inidoneo a fornire
RGAC 2772 ANNO 20124 Pag. 6 di 9 G.U. Roberto Parziale
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la prova della avvenuta rimozione di un veicolo a richiesta della polizia Municipale, non consentendo il verbale di individuare il veicolo ed il luogo della rimozione.
Di conseguenza il documento prodotto non reca gli elementi minimi necessari per poter valere come verbale di rimozione dal momento che non attesta nessuno degli elementi necessari, la marca, il tipo e la targa del veicolo, il luogo della rimozione , la indicazione di chi avesse disposta la rimozione, la violazione riscontrata e che aveva consentito la rimozione, con la indicazione dei motivi della rimozione e dove fosse stato trasportato il veicolo.
Di conseguenza nel giudizio non era stato provato che la rimozione, ove effettuata, fosse stata disposta dalla Poliia Municipale e quindi si trattasse di un accesso a richiesta della stessa autorità, non essendo stata neppure documentata la richiesta di intervento.
D'altra parte la società ricorrente aveva dedotto di aver proceduto alla rimozione del veicolo, evidentemente all'interno della ZTL, alle ore 8,30.
Di conseguenza ammesso che l'accesso nella ZTL fosse avvenuto quando la stessa non fosse ancora attiva, non essendo stato rilevato un accesso precedente alla rimozione, il mezzo avrebbe dovuto uscire dalla ZTL per raggiungere il deposito posto non all'interno della ZTL stessa.
Tuttavia la infrazione risulta rilevata alle ore 11,09 del giorno 18 gennaio 2022 dall'accesso alla ZTL di via del Teatro di Marcello ed appare evidente che il veicolo in quel momento non accedeva alla ZTL per operare una rimozione già effettuata quasi due ore prima.
Al riguardo occorre evidenziare che quand'anche il veicolo fosse utilizzabile per il servizio rimozione, il contratto di sub appalto non indica i mezzi posti a disposizione esclusiva per tale servizio di guisa che la società ricorrente poteva utilizzare detti veicoli solo per le attività del contratto e non anche per le attività ordinariamente svolte di soccorso dei veicoli
RGAC 2772 ANNO 20124 Pag. 7 di 9 G.U. Roberto Parziale
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Che rientravanp negli interventi che potevano essere eseguiti mediante acquisizione del relativo permesso.
I veicoli della società, quindi, erano normalmente liberi di svolgere altre attività e non erano collegati allo svolgimento della attività per conto della pubblica amministrazione, a differenza di quanto sarebbe avvenuto a seguito di contratto di appalto, situazione che avrebbe potuto giustificare il rilascio di permessi permanenti collegati alla durata dell'appalto.
Non appare, quindi, giustificato in una tale situazione il rilascio di permessi di accesso permanente a ditte che potevano essere chiamate ad intervenire solo in caso di necessità
in relazione al contratto di subappalto stipulato con una delle società appaltatrici che non aveva neppure indicato a tale necessità, né aveva segnalato le targhe dei Parte_1
veicoli che poteva utilizzare sulla base del subappalto né era indicato nel contratto di sub appalto un numero di mezzi che stabilmente dovevano essere a disposizione né un obbligo di utilizzo di un numero specifico giornaliero essendo solo previsto il pagamento del mezzo di cui volta a volta era chiesto l'intervento.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e. per l'effetto, in riforma della sentenza del giudice di pace n. 20813/2023 deve essere confermat0 il verbale di accertamento n. 13220090672.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza del Giudice di pace n. 20813/2023
conferma il verbale di accertamento 13220090672;
Condanna la società a rimborsare a le spese del presente CP_1 Parte_1
grado di giudizio, spese che liquida in euro 600, di cui euro 600 a titolo di onorari delle fasi
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
processuali, oltre accessori di legge ove dovuti e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Nulla per le spese del giudizio di primo grado ove era difesa da un proprio Parte_1
funzionario.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi degli articoli 429 e 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale