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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 9051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9051 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 07.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2417/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
Vitagliano, GE TA e NA TA, domiciliato come agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03.02.2025 il ricorrente esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della operante nel settore Controparte_2 ristorazione ed applicante il CCNL Pubblici Esercizi ai propri dipendenti quantificabili in numero inferiore a 15, dal 11.04.2014 al 30.08.2015 data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento intimato oralmente e senza preavviso;
- che nel corso del rapporto di lavoro aveva percepito somme inferiori a quelle spettanti;
- di non aver percepito il trattamento di fine rapporto;
- che al fine di far valere i suoi diritti adiva il Tribunale di S. Maria Capua Vetere sezione lavoro
(giudizio rg8378/2018 al fine di ottenere la condanna della al Controparte_2 pagamento in suo favore del trattamento di fine rapporto e differenze retributive per un totale di €
8.716,14;
- che con sentenza n. 3266/2021 depositata in data 14.12.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere sezione lavoro accoglieva la domanda e condannava la al Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente di € 7.021,35 di cui € 2.296, 22 a titolo di TFR ed € 1.010,33 a titolo di differenze 13ma mensilità € 1.768,07 a titolo di differenza 14ma mensilità, € 780,97 a titolo di lavoro straordinario € 1165, 76 a titolo di preavviso;
- che tale sentenza passava in giudicato;
- che con sentenza 4\2024 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
- che con istanza ex art. 93 LF chiedeva di essere ammesso al passivo per 7.021,35 di cui € 2.296, 22
a titolo di TFR;
- che in data 16.5.2024 il Tribunale di Napoli Nord lo ammetteva allo stato passivo della liquidazione giudiziale della come da domanda ovvero per euro 7.021,35 di cui Controparte_2
2.296,22 a titolo di TFR nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n. 1 c.c. –
- che avverso il provvedimento di ammissione allo stato passivo non proponeva opposizione allo stato passivo;
- che in data 16.5.2024 lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo;
- che in data 25.9.2024 inoltrava in via telematica alle sede di Napoli la domanda di intervento CP_1 del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. 297/82 per il pagamento della somma di euro 2.296,22 a titolo di
TFR;
- che decorrevano 60 giorni dal completamento della domanda e l'ente non provvedeva al pagamento delle somme richieste.
Tanto premesso, il ricorrente, evidenziando la sussistenza dei requisiti per l'accesso al fondo di garanzia, concludeva nel seguente modo: “Per i motivi tutti esposti in ricorso condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato come in atti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 2.296,22
a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.08.2015 al soddisfo. Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del seguente CP_1 procedimento con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo”.
L' , ritualmente citato, si costituiva eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale CP_1
CP_ del credito per TFR ex articolo ex articolo 2948 c.c. avendo controparte avanzato domanda all' solo nel settembre 2024 a fronte di un credito maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro risalente ad agosto 2015. In via subordinata contestava la domanda anche nel merito e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Con note di trattazione depistate il 07.11.2025 parte ricorrente depositava comunicazione del CP_1
06.08.2025 con la quale veniva accolta la prestazione richiesta per un importo netto pari a € 2.444,21
(cfr. atti). Il ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con condanna alle spese, con attribuzione.
L' chiamata a prendere posizione in merito alla cessata materia nulla deduceva. CP_1
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nella fattispecie che occupa può ritenersi che la liquidazione della somma sia un fatto sopravvenuto e non coevo al ricorso, che ha determinato l'integrale eliminazione della materia di lite.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese si compensano per la metà in quanto, sebbene l' abbia pagato solo in data 06.08.2025, CP_1 ossia dopo la notifica del ricorso e la sua costituzione in giudizio, il ricorso giudiziale è stato proposto il 03.02.2025, ossia prima dei 300 gg dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
25.09.2024.
In particolare, il procedimento amministrativo relativo al conseguimento di prestazioni previdenziali
è regolato dall'art. 47, commi 1 e 3 del dpr 639/70 (applicabile anche ai crediti a carico del Fondo di
Garanzia, secondo Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021 n.13907). Tale procedimento deve essere avviato con la presentazione della richiesta di prestazione e deve svolgersi nel termine di 300 giorni CP_ (120 giorni dalla domanda per l'adozione da parte dell' del provvedimento + 90 giorni concessi al richiedente per impugnare o il provvedimento negativo o il silenzio rigetto + 90 giorni per la decisione da parte dell' sul ricorso amministrativo = 300 giorni) e dalla data di conclusione del CP_1 procedimento che segna il momento in cui l'azione è procedibile, la parte dispone di un anno per depositare il ricorso giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in 656,00 CP_1
Euro, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, il 07.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 07.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2417/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
Vitagliano, GE TA e NA TA, domiciliato come agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03.02.2025 il ricorrente esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della operante nel settore Controparte_2 ristorazione ed applicante il CCNL Pubblici Esercizi ai propri dipendenti quantificabili in numero inferiore a 15, dal 11.04.2014 al 30.08.2015 data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento intimato oralmente e senza preavviso;
- che nel corso del rapporto di lavoro aveva percepito somme inferiori a quelle spettanti;
- di non aver percepito il trattamento di fine rapporto;
- che al fine di far valere i suoi diritti adiva il Tribunale di S. Maria Capua Vetere sezione lavoro
(giudizio rg8378/2018 al fine di ottenere la condanna della al Controparte_2 pagamento in suo favore del trattamento di fine rapporto e differenze retributive per un totale di €
8.716,14;
- che con sentenza n. 3266/2021 depositata in data 14.12.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere sezione lavoro accoglieva la domanda e condannava la al Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente di € 7.021,35 di cui € 2.296, 22 a titolo di TFR ed € 1.010,33 a titolo di differenze 13ma mensilità € 1.768,07 a titolo di differenza 14ma mensilità, € 780,97 a titolo di lavoro straordinario € 1165, 76 a titolo di preavviso;
- che tale sentenza passava in giudicato;
- che con sentenza 4\2024 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
- che con istanza ex art. 93 LF chiedeva di essere ammesso al passivo per 7.021,35 di cui € 2.296, 22
a titolo di TFR;
- che in data 16.5.2024 il Tribunale di Napoli Nord lo ammetteva allo stato passivo della liquidazione giudiziale della come da domanda ovvero per euro 7.021,35 di cui Controparte_2
2.296,22 a titolo di TFR nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n. 1 c.c. –
- che avverso il provvedimento di ammissione allo stato passivo non proponeva opposizione allo stato passivo;
- che in data 16.5.2024 lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo;
- che in data 25.9.2024 inoltrava in via telematica alle sede di Napoli la domanda di intervento CP_1 del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. 297/82 per il pagamento della somma di euro 2.296,22 a titolo di
TFR;
- che decorrevano 60 giorni dal completamento della domanda e l'ente non provvedeva al pagamento delle somme richieste.
Tanto premesso, il ricorrente, evidenziando la sussistenza dei requisiti per l'accesso al fondo di garanzia, concludeva nel seguente modo: “Per i motivi tutti esposti in ricorso condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato come in atti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 2.296,22
a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.08.2015 al soddisfo. Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del seguente CP_1 procedimento con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo”.
L' , ritualmente citato, si costituiva eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale CP_1
CP_ del credito per TFR ex articolo ex articolo 2948 c.c. avendo controparte avanzato domanda all' solo nel settembre 2024 a fronte di un credito maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro risalente ad agosto 2015. In via subordinata contestava la domanda anche nel merito e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Con note di trattazione depistate il 07.11.2025 parte ricorrente depositava comunicazione del CP_1
06.08.2025 con la quale veniva accolta la prestazione richiesta per un importo netto pari a € 2.444,21
(cfr. atti). Il ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con condanna alle spese, con attribuzione.
L' chiamata a prendere posizione in merito alla cessata materia nulla deduceva. CP_1
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nella fattispecie che occupa può ritenersi che la liquidazione della somma sia un fatto sopravvenuto e non coevo al ricorso, che ha determinato l'integrale eliminazione della materia di lite.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese si compensano per la metà in quanto, sebbene l' abbia pagato solo in data 06.08.2025, CP_1 ossia dopo la notifica del ricorso e la sua costituzione in giudizio, il ricorso giudiziale è stato proposto il 03.02.2025, ossia prima dei 300 gg dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
25.09.2024.
In particolare, il procedimento amministrativo relativo al conseguimento di prestazioni previdenziali
è regolato dall'art. 47, commi 1 e 3 del dpr 639/70 (applicabile anche ai crediti a carico del Fondo di
Garanzia, secondo Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021 n.13907). Tale procedimento deve essere avviato con la presentazione della richiesta di prestazione e deve svolgersi nel termine di 300 giorni CP_ (120 giorni dalla domanda per l'adozione da parte dell' del provvedimento + 90 giorni concessi al richiedente per impugnare o il provvedimento negativo o il silenzio rigetto + 90 giorni per la decisione da parte dell' sul ricorso amministrativo = 300 giorni) e dalla data di conclusione del CP_1 procedimento che segna il momento in cui l'azione è procedibile, la parte dispone di un anno per depositare il ricorso giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in 656,00 CP_1
Euro, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, il 07.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Marta Correggia