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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 645/2020 depositato il 27/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1449/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 03/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050102875-2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050102875-2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050102875-2017 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 645/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1449/2/2018 della CTP di Foggia, depositata il 03/12/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dal contribuente sig. Resistente_1 , avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, relativo all'anno d'imposta 2012, con la richiesta di oneri erariali per complessivi € 517.610,00 sull'attribuzione allo stesso della quota di utili extrabilancio di € 527.627,12 determinati nella misura del 95% del maggior reddito d'impresa accertato a carico della società “Società_1
S.r.l.” con l'impugnato avviso di accertamento.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con rituali controdeduzioni del 18/03/2025 si è costituito il sig. Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, udito il dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che riportandosi al ricorso d'appello ne ha richiesto l'accoglimento, con conferma della sentenza di prime cure, e datosi atto dell'assenza del difensore del contribuente, Dott. Difensore_1, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
L'Ufficio si duole, in sostanza, del fatto che la sentenza di prime cure abbia accolto il ricorso del contribuente omettendo di considerare l'onere probatorio gravante sul contribuente medesimo in ragione della ristretta base della società che, come tale, implica l'inversione dell'onere della prova dovendo il contribuente fornire la prova contraria una volta che sia stata accertata la sussistenza del maggior reddito in capo alla società partecipata dal contribuente (in tal senso vedasi, da ultimo, Cass. Sez. V, ordinanza 07/01/2026 n. 367 e, in precedenza, fra le tante, Cass. 09/06/2025 n. 15390).
Si legge, infatti, nella recente ordinanza n. 367/2026 della Corte di Cassazione, ora richiamata, che la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili si contraddistingue per il dato di fondo che <... il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria...>>.
Orbene, se detta presunzione vale, secondo tale autorevole insegnamento del Supremo Collegio nell'ipotesi in cui vi sia una semplice ristrettezza dell'assetto societario (ad es. nel caso frequentissimo di società di tipo familiare) a maggior ragione, tale principio deve valere qualora, come nella fattispecie in esame, il contribuente sig. Resistente_1 risulta proprietario di una quota pari al 95% della società contribuente “Società_1 S.r.l.”. Peraltro, la difesa del contribuente, come puntualmente eccepito dall'Ufficio, non ha addotto alcun elemento di prova circa il reinvestimento dei maggiori utili extracontabili idoneo a dimostrare che tali utili non gli fossero stati attribuiti con la consequenziale infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento.
Ne discende la fondatezza delle doglianze dell'Ufficio.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'appellante, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe.
3) Le spese presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma integralmente l'impugnato avviso di accertamento;
condanna il sig. Resistente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame che si liquidano nella somma di € 7.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 645/2020 depositato il 27/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1449/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 03/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050102875-2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050102875-2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050102875-2017 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 645/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1449/2/2018 della CTP di Foggia, depositata il 03/12/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dal contribuente sig. Resistente_1 , avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, relativo all'anno d'imposta 2012, con la richiesta di oneri erariali per complessivi € 517.610,00 sull'attribuzione allo stesso della quota di utili extrabilancio di € 527.627,12 determinati nella misura del 95% del maggior reddito d'impresa accertato a carico della società “Società_1
S.r.l.” con l'impugnato avviso di accertamento.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con rituali controdeduzioni del 18/03/2025 si è costituito il sig. Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, udito il dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che riportandosi al ricorso d'appello ne ha richiesto l'accoglimento, con conferma della sentenza di prime cure, e datosi atto dell'assenza del difensore del contribuente, Dott. Difensore_1, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
L'Ufficio si duole, in sostanza, del fatto che la sentenza di prime cure abbia accolto il ricorso del contribuente omettendo di considerare l'onere probatorio gravante sul contribuente medesimo in ragione della ristretta base della società che, come tale, implica l'inversione dell'onere della prova dovendo il contribuente fornire la prova contraria una volta che sia stata accertata la sussistenza del maggior reddito in capo alla società partecipata dal contribuente (in tal senso vedasi, da ultimo, Cass. Sez. V, ordinanza 07/01/2026 n. 367 e, in precedenza, fra le tante, Cass. 09/06/2025 n. 15390).
Si legge, infatti, nella recente ordinanza n. 367/2026 della Corte di Cassazione, ora richiamata, che la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili si contraddistingue per il dato di fondo che <... il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria...>>.
Orbene, se detta presunzione vale, secondo tale autorevole insegnamento del Supremo Collegio nell'ipotesi in cui vi sia una semplice ristrettezza dell'assetto societario (ad es. nel caso frequentissimo di società di tipo familiare) a maggior ragione, tale principio deve valere qualora, come nella fattispecie in esame, il contribuente sig. Resistente_1 risulta proprietario di una quota pari al 95% della società contribuente “Società_1 S.r.l.”. Peraltro, la difesa del contribuente, come puntualmente eccepito dall'Ufficio, non ha addotto alcun elemento di prova circa il reinvestimento dei maggiori utili extracontabili idoneo a dimostrare che tali utili non gli fossero stati attribuiti con la consequenziale infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento.
Ne discende la fondatezza delle doglianze dell'Ufficio.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'appellante, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe.
3) Le spese presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma integralmente l'impugnato avviso di accertamento;
condanna il sig. Resistente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame che si liquidano nella somma di € 7.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025