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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 184/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GORINI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso la medesima come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, confermare i provvedimenti temporanei e urgenti presi in sede di udienza ex art. 708 cpc e per l'effetto così giudicare: nel merito, in via principale:
-dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
-affidare in via super esclusiva i figli minori e alla madre, Per_1 Per_2 attribuendo alla stessa la facoltà di assumere autonomamente le decisioni più importanti riguardo a residenza, salute, educazione e istruzione dei minori;
-collocare i figli minori presso la madre;
-disporre che il padre possa frequentare i figli minori solo in presenza della madre o di persona di fiducia;
pagina 1 di 5 -ordinare al signor di versare alla ricorrente in via anticipata Controparte_1 entro il quinto giorno di ogni mese per dodici mesi all'anno, quale contributo di mantenimento dei figli minori un importo pari a euro 700,00 oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche straordinarie da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici Istat;
-disporre che l'assegno unico ed universale erogato dall' per la prole sia CP_2 corrisposto interamente in favore di;
Parte_1
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore alla presentazione del ricorso con l'abbandono della casa coniugale da parte del marito, evidenziato l'impossibilità di una ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi.
Non può essere ordinata l'annotazione di detta pronuncia sui registri dello Stato Civile in Italia, in assenza di trascrizione dell'atto di matrimonio. II. La ricorrente ha altresì domandato l'addebito della separazione nei confronti dell'altro coniuge per aver abbandonato l'abitazione familiare senza giustificazione alcuna e aver intrattenuto una relazione extraconiugale con la cognata.
Premesso che, ai fini della pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento in violazione degli obblighi matrimoniali sia cosciente e volontario, che la violazione sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e che sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. 7469/17, Cass. civ. 18074/14), nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ricondurre il fallimento del matrimonio a volontarie e consapevoli condotte contrarie ai doveri coniugali previsti dall'art.143
c.c. da parte del marito. comparso personalmente all'udienza del 17 ottobre Controparte_1
2023, non ha contestato né di aver abbandonato il domicilio coniugale, nè di aver intrattenuto una relazione extraconiugale, limitandosi ad allegare di avere lasciato del denaro contante alla moglie al momento del suo allontanamento. Inoltre, sentito dai Servizi Sociali di Usmate Velate, incaricati dal
Tribunale di Monza di verificare la capacità genitoriale delle parti e di regolare la ripresa dei rapporti padre-figli con modalità tutelanti per i minori, ha riconosciuto di avere intrattenuto una relazione extraconiugale con la cognata, anche se l'ha ricondotta ad un momento successivo alla fine del matrimonio con la ricorrente, che attribuirebbe, invece, ai difficoltosi rapporti con il suocero.
Dalle modalità dell'abbandono della casa familiare, ricostruite specificamente dalla ricorrente e non contestate dal resistente, si ritiene invece che l'allontanamento del sia avvenuto per poter CP_1 coltivare la nuova relazione sentimentale con la cognata che, a sua volta, negli stessi giorni lasciava marito e figli.
Devono quindi ritenersi integrati i presupposti normativi per emettere una pronuncia di addebito nei confronti del resistente. Per_ III. Dal matrimonio sono nati due figli ancora minori, nel 2014 e nel 2017, conviventi con Per_2 la madre. Con l'ordinanza emessa in data 17 ottobre 2023 è stato previsto l'affidamento in via esclusiva rafforzata dei minori alla madre, essendo emerso che il padre viveva e lavorava da tempo in Belgio e dall'epoca della separazione di fatto non aveva più contatti con i figli.
A seguito dell'intervento dei Servizi Sociali sono stati ripristinati i rapporti tra il padre e i minori che vedono il genitore quando lo stesso rientra in Italia previ accordi diretti con la madre. Le parti hanno superato le difficoltà inziali e saputo scindere il piano personale da quello genitoriale riuscendo a ricostruire una buona alleanza genitoriale, ove il padre riconosce le capacità genitoriali della madre alla quale è affidata sostanzialmente l'intera gestione dei figli, mentre la madre ha legittimato agli occhi dei figli il ruolo paterno, consentendo a minori di poter fruire della presenza paterna, sia pure per tempi limitati per scelta dello stesso padre che vive e lavora all'estero e rientra in Italia ogni due/tre mesi. Le buone competenze genitoriali materne hanno trovato conferma nei colloqui psicologici con gli operatori dei Servizi che nella relazione trasmessa il 2.05.24 l'hanno descritta come una donna dinamica, attenta, affettuosa e profondamente legata ai figli di cui riconosce le caratteristiche individuali e le peculiarità e verso i quali si pone con naturalezza in un ruolo adulto autorevole. La ricorrente è molto presente anche nel seguire i figli nella attività scolastiche ed extrascolastiche.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto emerso, va pertanto confermato l'affidamento in via esclusiva rafforzata dei figli minori alla madre che nell'interesse dei medesimi potrà assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti le questioni più importanti. Il padre stesso ha riconosciuto il ruolo preminente svolto dalla madre e non ha contestato l'affidamento esclusivo alla ricorrente.
Su indicazione dei Servizi Sociali va inoltre disposta la chiusura formale dell'incarico di monitoraggio loro conferito in corso di giudizio, evidenziando che gli operatori dei Servizi hanno offerto alla ricorrente uno spazio di confronto e collaborazione laddove dovessero insorgere problematiche evidenziate dalla scuola o dall'ambiente sportivo frequentato dai minori.
Il padre potrà continuare ad incontrare i figli secondo le modalità direttamente concordate con la ricorrente in occasione dei suoi rientri in Italia IV. Quanto al contributo al mantenimento dei figli va confermato l'attuale importo, pari a € 700,00 mensili che il padre provvede a versare regolarmente e che appare in linea con la sua capacità economica, svolgendo attività di autista in Belgio. Il dovrà inoltre farsi carico del 50% delle spese di carattere CP_1 straordinario per i figli. Alla madre, che si occupa in via esclusiva delle esigenze dei figli, spetta inoltre l'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole.
V. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, come liquidate in dispositivo avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta, devono essere poste a carico del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio in Pt_1 CP_1
Romania in data 27.09.13 con addebito a carico di;
Controparte_1 Per_ II. Dispone l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la Per_2 quale sono collocati;
la madre avrà facoltà di assumere autonomamente le decisioni più importanti riguardo a residenza, salute, educazione, istruzione dei minori;
III. I minori potranno incontrare il padre secondo modalità direttamente concordate dai genitori;
IV. Revoca l'incarico di monitoraggio conferito ai Servizi Sociali di Usmate Velate;
V. Pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento dei figli, l'importo di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del medesimo il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in pagina 4 di 5 corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che l'assegno unico ed universale erogato dall' per la prole venga corrisposto CP_2 interamente in favore di;
Parte_1
VII. Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 Parte_1
€ 4800,00 per compensi professionali, oltre il 15% di detto importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge.
Dispone la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Social di a cura della CP_3
Cancelleria, Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 6 marzo 2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 184/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GORINI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso la medesima come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, confermare i provvedimenti temporanei e urgenti presi in sede di udienza ex art. 708 cpc e per l'effetto così giudicare: nel merito, in via principale:
-dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
-affidare in via super esclusiva i figli minori e alla madre, Per_1 Per_2 attribuendo alla stessa la facoltà di assumere autonomamente le decisioni più importanti riguardo a residenza, salute, educazione e istruzione dei minori;
-collocare i figli minori presso la madre;
-disporre che il padre possa frequentare i figli minori solo in presenza della madre o di persona di fiducia;
pagina 1 di 5 -ordinare al signor di versare alla ricorrente in via anticipata Controparte_1 entro il quinto giorno di ogni mese per dodici mesi all'anno, quale contributo di mantenimento dei figli minori un importo pari a euro 700,00 oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche straordinarie da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici Istat;
-disporre che l'assegno unico ed universale erogato dall' per la prole sia CP_2 corrisposto interamente in favore di;
Parte_1
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore alla presentazione del ricorso con l'abbandono della casa coniugale da parte del marito, evidenziato l'impossibilità di una ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi.
Non può essere ordinata l'annotazione di detta pronuncia sui registri dello Stato Civile in Italia, in assenza di trascrizione dell'atto di matrimonio. II. La ricorrente ha altresì domandato l'addebito della separazione nei confronti dell'altro coniuge per aver abbandonato l'abitazione familiare senza giustificazione alcuna e aver intrattenuto una relazione extraconiugale con la cognata.
Premesso che, ai fini della pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento in violazione degli obblighi matrimoniali sia cosciente e volontario, che la violazione sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e che sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. 7469/17, Cass. civ. 18074/14), nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ricondurre il fallimento del matrimonio a volontarie e consapevoli condotte contrarie ai doveri coniugali previsti dall'art.143
c.c. da parte del marito. comparso personalmente all'udienza del 17 ottobre Controparte_1
2023, non ha contestato né di aver abbandonato il domicilio coniugale, nè di aver intrattenuto una relazione extraconiugale, limitandosi ad allegare di avere lasciato del denaro contante alla moglie al momento del suo allontanamento. Inoltre, sentito dai Servizi Sociali di Usmate Velate, incaricati dal
Tribunale di Monza di verificare la capacità genitoriale delle parti e di regolare la ripresa dei rapporti padre-figli con modalità tutelanti per i minori, ha riconosciuto di avere intrattenuto una relazione extraconiugale con la cognata, anche se l'ha ricondotta ad un momento successivo alla fine del matrimonio con la ricorrente, che attribuirebbe, invece, ai difficoltosi rapporti con il suocero.
Dalle modalità dell'abbandono della casa familiare, ricostruite specificamente dalla ricorrente e non contestate dal resistente, si ritiene invece che l'allontanamento del sia avvenuto per poter CP_1 coltivare la nuova relazione sentimentale con la cognata che, a sua volta, negli stessi giorni lasciava marito e figli.
Devono quindi ritenersi integrati i presupposti normativi per emettere una pronuncia di addebito nei confronti del resistente. Per_ III. Dal matrimonio sono nati due figli ancora minori, nel 2014 e nel 2017, conviventi con Per_2 la madre. Con l'ordinanza emessa in data 17 ottobre 2023 è stato previsto l'affidamento in via esclusiva rafforzata dei minori alla madre, essendo emerso che il padre viveva e lavorava da tempo in Belgio e dall'epoca della separazione di fatto non aveva più contatti con i figli.
A seguito dell'intervento dei Servizi Sociali sono stati ripristinati i rapporti tra il padre e i minori che vedono il genitore quando lo stesso rientra in Italia previ accordi diretti con la madre. Le parti hanno superato le difficoltà inziali e saputo scindere il piano personale da quello genitoriale riuscendo a ricostruire una buona alleanza genitoriale, ove il padre riconosce le capacità genitoriali della madre alla quale è affidata sostanzialmente l'intera gestione dei figli, mentre la madre ha legittimato agli occhi dei figli il ruolo paterno, consentendo a minori di poter fruire della presenza paterna, sia pure per tempi limitati per scelta dello stesso padre che vive e lavora all'estero e rientra in Italia ogni due/tre mesi. Le buone competenze genitoriali materne hanno trovato conferma nei colloqui psicologici con gli operatori dei Servizi che nella relazione trasmessa il 2.05.24 l'hanno descritta come una donna dinamica, attenta, affettuosa e profondamente legata ai figli di cui riconosce le caratteristiche individuali e le peculiarità e verso i quali si pone con naturalezza in un ruolo adulto autorevole. La ricorrente è molto presente anche nel seguire i figli nella attività scolastiche ed extrascolastiche.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto emerso, va pertanto confermato l'affidamento in via esclusiva rafforzata dei figli minori alla madre che nell'interesse dei medesimi potrà assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti le questioni più importanti. Il padre stesso ha riconosciuto il ruolo preminente svolto dalla madre e non ha contestato l'affidamento esclusivo alla ricorrente.
Su indicazione dei Servizi Sociali va inoltre disposta la chiusura formale dell'incarico di monitoraggio loro conferito in corso di giudizio, evidenziando che gli operatori dei Servizi hanno offerto alla ricorrente uno spazio di confronto e collaborazione laddove dovessero insorgere problematiche evidenziate dalla scuola o dall'ambiente sportivo frequentato dai minori.
Il padre potrà continuare ad incontrare i figli secondo le modalità direttamente concordate con la ricorrente in occasione dei suoi rientri in Italia IV. Quanto al contributo al mantenimento dei figli va confermato l'attuale importo, pari a € 700,00 mensili che il padre provvede a versare regolarmente e che appare in linea con la sua capacità economica, svolgendo attività di autista in Belgio. Il dovrà inoltre farsi carico del 50% delle spese di carattere CP_1 straordinario per i figli. Alla madre, che si occupa in via esclusiva delle esigenze dei figli, spetta inoltre l'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole.
V. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, come liquidate in dispositivo avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta, devono essere poste a carico del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio in Pt_1 CP_1
Romania in data 27.09.13 con addebito a carico di;
Controparte_1 Per_ II. Dispone l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la Per_2 quale sono collocati;
la madre avrà facoltà di assumere autonomamente le decisioni più importanti riguardo a residenza, salute, educazione, istruzione dei minori;
III. I minori potranno incontrare il padre secondo modalità direttamente concordate dai genitori;
IV. Revoca l'incarico di monitoraggio conferito ai Servizi Sociali di Usmate Velate;
V. Pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento dei figli, l'importo di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del medesimo il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in pagina 4 di 5 corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che l'assegno unico ed universale erogato dall' per la prole venga corrisposto CP_2 interamente in favore di;
Parte_1
VII. Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 Parte_1
€ 4800,00 per compensi professionali, oltre il 15% di detto importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge.
Dispone la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Social di a cura della CP_3
Cancelleria, Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 6 marzo 2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
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