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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/10/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 397/2025
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte ricorrente e Controparte_1
Parte resistente
Oggi 15 ottobre 2025, alle ore 11:46 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , presente con l'avv. LENTI TO;
Parte_1
Per 'Avv. DELL'OMARINO ANDREA e l'avv. PERUSI CAMILLA. Controparte_1 Viene introdotto il primo testimone di parte resistente il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di CP_1 dire la verità e delle conseguenze penali delle dichia i false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono nato il [...] a [...], residente in [...]. Testimone_1 CP_ Sono impiegato presso Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme;
ero un suo responsabile. Indifferente.”. Il Giudice procede, ai sensi d t. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde n calce alla memoria n. 36: non ho mai autorizzato né a parole né per iscritto i giorni di permesso del Tes_2 ente. Mai autorizzato il ricorrente nei giorni che mi vengono letti, confermo la circostanza. ADR ricorrente: i permessi non venivano autorizzati verbalmente ma esiste un portale, è una app che si chiama we are Lidl. ADR ricorrente: tramite portale ho autorizzato permessi al ricorrente, che venivano inseriti e accettati tramite portale. Il portale o app è l'unico strumento per queste cose. Non ricordo da quanto esiste il suddetto portale, ma era sicuramente prima del 2024. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente avv. LENTI discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Insiste per la tardività del licenziamento. Rappresenta che il lavoratore non ha avuto contestazioni
Pag. 1 di 8 disciplinari e che sarebbe stato discriminato all'interno del luogo aziendale in quanto sindacalista. Insiste per l'insussistenza della giusta causa e per la sproporzione del recesso. Fa riferimento che probabilmente si sarebbe trattato di una richiesta di riposo semplice e di permesso e che il teste se ne assumerà la responsabilità. Parte resistente avv. DELL'OMARINO discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Contesta la tardività della contestazione e richiama la giurisprudenza univoca sul punto, compresa Cassazione e Corte d'Appello di Milano, sulla violazione del diritto di difesa. Richiama la previsione contrattuale collettiva. Contesta la argomentazione sulla discriminatorietà del recesso, per assenza di onere della prova. Ritiene irrilevante la assenza dei precedenti. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 397/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LENTI Parte_1 C.F._1
TO ( VIA GIORDANI, 8 29121 PIACENZA, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DELL'OMARINO Controparte_1 P.IVA_1
RUSI ) STRADONE A. PROVOLO, 26 C.F._3 37123 VERONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 08/05/2025, parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando il licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a mezzo lettera raccomandata A/R datata 10.02.2025, ricevuta in data
14.02.2025 in quanto inefficace e, comunque, illegittimo per insussistenza del fatto, assenza di giusta causa e difetto di proporzionalità, domandando all'uopo la tutela ex artt. 3, comma 2 e 3, comma 1 del d.lgs. n. 23/2015.
Dedotto di aver lavorato per la resistente in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato
(qualifica di operaio, mansioni di preparatore merci, inquadramento nel livello V del C.C.N.L. di categoria), orario di lavoro part time, a partire dal 15.07.2019 (data di assunzione), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullare il licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente;
2) Per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto che precede, in via gradata e salvo gravame: 4) In Via principale: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 10.02.2025 per nullità, insussistenza e illegittimità della giusta causa e contestualmente ordinare alla società in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., P.IVA I di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e condannarlo a corrispondere alla ricorrente P.IVA_2
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. 4) In subordinata: condannare la società in persona del Controparte_1
Pag. 3 di 8 suo l.r.p.t., P.IVA a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. P.IVA_3
23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. 5) A versare i contributi previdenziali e assistenziali a favore del ricorrente, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
6) Con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/2014; 7) Con sentenza immediatamente esecutiva”.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita a mezzo produzione documentale ed assunzione di prova orale (prova per testi), è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
1.Con riferimento all'eccepita violazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970 in relazione alla asserita tardività della contestazione disciplinare rispetto alla data dei fatti materiali addebitati, il Giudice osserva che è destituita di fondamento.
Sia sufficiente richiamare i seguenti principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità:
a) la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse esercitato assidui controlli sull'operato del proprio dipendente, ma in relazione al momento in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 17.05.2016, n. 10069);
b) il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, elemento costitutivo del diritto al recesso datoriale, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso
(v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 26.03.2018, n. 7424; v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17.12.2008, n.
29480; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 16.07.2020, n. 15229; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
05.04.2018, n. 8411; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 10.10.2017, n. 23699; sulla struttura organizzativa dell'impresa, v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 17.07.2019, n. 19260; Cass. 15.07.2014
n. 16138; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 28.03.2018, n. 7735);
c) il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi;
in particolare, deve essere considerato in relazione al momento di conoscenza dell'accadimento disciplinarmente rilevante da parte datoriale, e non già con riferimento al momento storico del fatto rispetto al suo verificarsi (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15.10.2007, n. 21546, con onere della prova a carico del datore di lavoro del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore
Pag. 4 di 8 e non anche delle circostanze per cui non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti;
v. conforme Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04.12.2017, n. 28974; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
19.05.2017, n. 12712).
I fatti materiali addebitati (presunte assenze ingiustificate dal lavoro) datano al periodo da aprile a novembre del 2024 (l'ultima assenza contestata è del 22.11.2024), la lettera di contestazione è stata emessa il 2.01.2025 e ricevuta il 7.01.2025: l'intervallo temporale non può dirsi sufficiente per ritenere tardivo il potere disciplinare datoriale, espresso nel licenziamento datato 10.02.2025 e ricevuto il 14.02.2025.
Infatti, non occorre dimenticare che – come ritenuto da questo Tribunale nella sentenza del CP_1
17.01.2024 e dalla Corte d'Appello di Milano nelle sentenze prodotte in copia dalla società – presenta una organizzazione indiscutibilmente complessa con numerose Direzioni Generali (v. punto 1 parte in fatto della memoria) e centinaia di dipendenti, ramificata su tutto il territorio nazionale, sì che l'intervallo temporale di circa 41 giorni tra l'ultimo dei fatti storici e la data della contestazione disciplinare appare sicuramente congruo per permettere alla resistente di addivenire alla formulazione degli addebiti disciplinari.
Non risulta altresì allegato alcun pregiudizio al diritto di difesa da parte del ricorrente, che anzi ha avuto modo di esporre le sue difese in sede di audizione il 30.1.2025, con il che deve concludersi per la non tardività dell'esercizio del potere disciplinare.
2.Con riferimento alle assenze dal lavoro, la domanda è infondata per i motivi che seguono.
In data 7.1.2025 il ricorrente riceveva lettera di contestazione disciplinare datata 2.1.2025 per l'assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni, ivi elencati, de: 15.04.2024, 6.05.2024, 13.05.2024, 17.06.2024,
24.06.2024, 7.10.2024, 22.11.2024 (doc. n. 4 ric.; n. 9 res.).
La società, ritenute insoddisfacenti le giustificazioni rese dal lavoratore in sede di audizione orale, lo licenziava a mezzo lettera raccomandata datata 14.02.2025 (doc. n. 5 ric.; docc. nn. 14, 15 res.).
Dai LUL prodotti risultano le assenze nei giorni contestati: il 15.04.2024 figura una “assenza”, il 6.05.2024
e il 13.05.2024 figurano come “assenza”, i giorni 17 e 24 giugno del 2024 figurano come “assenza”, il giorno
7.10.2024 risulta una “assenza”, il giorno 22.11.2024 risulta una “assenza”.
La tesi del ricorrente – ribadita in sede di giustificazioni orali – è che sarebbe esistita una prassi di accordi orali tramite il telefono con il proprio superiore, che avrebbe autorizzato Testimone_1 verbalmente il ricorrente ad assentarsi dal luogo di lavoro nei giorni 15.04.2024, 6.05.2024, 13.05.2024,
17.06.2024, 24.06.2024, 7.10.2024 uno o due giorni prima, previa indicazione sommaria, via telefono, dei motivi dell'assenza.
Se non fosse che il teste nega tale accordo e riferisce in data 15.10.2025: “non ho mai autorizzato Tes_1 né a parole né per iscritto i giorni di permesso del ricorrente. Mai autorizzato il ricorrente nei giorni che mi vengono letti, confermo la circostanza” (del capitolo di prova ammesso n. 36 in calce alla memoria).
La circostanza, negata dal teste, induce a ritenere non provato quanto genericamente indicato nel ricorso.
Pag. 5 di 8 Occorre aggiungere che nel corpo del ricorso non vi è alcuna deduzione sulla giustificazione all'assenza nel giorno 22.11.2024 oggetto di contestazione, salvo quanto genericamente ricavabile dal corpo della lettera di licenziamento (il 22.11.2024 quale deputato a un presunto riposo). L'omessa presa di posizione del ricorrente in ordine a tale giorno, senza che siano formulati capitoli di prova orale in calce al ricorso sulla circostanza1 e l'omessa produzione documentale di giustificativi in ordine al presunto riposo la rendono una assenza dal lavoro priva di autorizzazione.
Con riferimento ai restanti giorni addebitati, questi indicati e contestati nel ricorso, e al netto dei differenti periodi di congedo parentale fruiti dal ricorrente e documentati dalla resistente (ovvero i giorni 12-
13.04.2024, 16-20.04.2024, 7-11.05.2024, v. docc. nn. 19, 20, 22 res.), occorre richiamare quanto previsto dall'art. 212 (“giustificazione delle assenze”), capo XXI (“doveri del personale e norme disciplinari”) del C.C.N.L. di riferimento, quello per i dipendenti del Terziario, Commercio, distribuzione e servizi (doc. n. 1 ric.; corrispondente all'art. 235 del doc. n. 25 res.), che prevede: “salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti”.
Peraltro, anche ammettendo in ipotesi la tesi espressa dal ricorrente nel proprio atto, difetta la giustificazione scritta dell'assenza in violazione dell'art. 212 del C.C.N.L., perché viene affermato nel ricorso che esisteva un presunto accordo orale con (negato dal testimone , il che, Tes_1 Tes_1 oltre a rendere comunque inverosimile la tesi, impedisce in radice di ravvisare un supposto abuso del diritto commesso da controparte a socio unico;
non solo: l'art. 215 del C.C.N.L. di Controparte_1 riferimento (denominato “provvedimenti disciplinari”) prevede proprio la sanzione espulsiva per: “assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
”, vincolando il giudicante.
Pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente provare che l'assenza nei giorni contestati, superiori a 3 nell'anno solare (7 in totale), era giustificata, producendo relativa documentazione scritta o una autorizzazione resa per iscritto dal responsabile, che non è ricavabile, nemmeno presuntivamente, dalle chat whatsapp prodotte dalla società, il cui contenuto smentisce la tesi attorea che il congedo fosse autorizzato, in genere, il giorno del lunedì (cfr. ad es. “ma perché mi fai partire il congedo martedì, non riesco a mettere il riposo lunedì, mi dispiace”, scrive il 13.03.2024, v. doc. n. 18 res.; oppure: “ciao oggi rientri? Tes_1
[…] ti manca sempre il lunedì” scrive il 15.04.2024; così come nel documento n. 21 res., nella chat Tes_1 whatsapp del 15.05.2024, è il ricorrente a interrogarsi sul giorno 13.05.2024: “e lunedì ?”, confermando di aver preso congedo il 14.05.2024). 1 I capitoli in calce al ricorso – inammissibili- riguardano i giorni del: 13.04.2025, 5.5.2024, 12.5.2024, 15.6.2024, 6.10.2024. Pag. 6 di 8 La deposizione resa dal teste è attendibile perché trova un rilevante riscontro estrinseco con Tes_1 quanto emerge dai documenti summenzionati, che escludono un accordo orale in tal senso (cfr. doc. n.
18 res. cit.).
È rimasto incontestato tra le parti che la procedura per la richiesta di permessi dal lavoro dovesse essere effettuata per il tramite del gestionale/procedura/app ID (di cui ne viene prodotto un estratto sulla posizione del ricorrente che permette di visualizzare le richieste di assenza nel “database richieste”; la schermata è vuota;
cfr. doc. n. 17 res.).
Lo conferma il teste escusso il 15.10.2025: “i permessi non venivano autorizzati verbalmente ma esiste Tes_1 un portale, è una app che si chiama we are Lidl. tramite portale ho autorizzato permessi al ricorrente, che venivano inseriti
e accettati tramite portale. Il portale o app è l'unico strumento per queste cose. Non ricordo da quanto esiste il suddetto portale, ma era sicuramente prima del 2024”.
Orbene, né dal gestionale né dal fascicolo del ricorrente e dai documenti prodotti vi è traccia di richieste di assenza o giustificativi.
Grava sul ricorrente, infatti, l'onere della prova della giustificazione dell'assenza. Onere della prova non assolto nel presente giudizio.
E allora è possibile affermare che lo strumento esclusivo per le richieste di assenze e/o permessi era il portale/gestionale web/app indicato, basandosi sia sul narrato del testimone, sia sulla circostanza allegata dalla società nella memoria al capitolo n. 24 e non specificamente contestata dal ricorrente ai sensi dell'art. 115 primo comma c.p.c. Il fatto, riferito dal testimone e ancor prima non contestato, deve ritenersi pienamente comprovato e posto a base del decidere.
Consegue da tutto quanto detto che la condotta di assenza dal lavoro del ricorrente, in spregio delle disposizioni del C.C.N.L., della procedura aziendale, in assenza di valide autorizzazioni e documenti giustificativi, è idonea a ledere la fiducia del datore di lavoro sulla prestazione, dacché rende incerto lo svolgimento del lavoro nei giorni a ciò deputati.
La sanzione espulsiva è proporzionata oggettivamente e soggettivamente al fatto, irrilevante l'assenza di precedenti disciplinari, essendo sufficiente la serie di assenze, in numero superiore a tre giorni nell'anno solare.
Non si ravvisano vizi del licenziamento, che deve essere dichiarato legittimo. Il ricorso merita di essere rigettato.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022).
Al riguardo sono considerati nella liquidazione i seguenti parametri: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di lavoro della causa;
le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
- l'importanza, la natura e la difficoltà
Pag. 7 di 8 dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso di;
Parte_1
2) condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.600,00 per competenze professionali, spese generali nella misura del 15% ex art. 2 comma
2 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod., oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni (art. 52).
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte ricorrente e Controparte_1
Parte resistente
Oggi 15 ottobre 2025, alle ore 11:46 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , presente con l'avv. LENTI TO;
Parte_1
Per 'Avv. DELL'OMARINO ANDREA e l'avv. PERUSI CAMILLA. Controparte_1 Viene introdotto il primo testimone di parte resistente il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di CP_1 dire la verità e delle conseguenze penali delle dichia i false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono nato il [...] a [...], residente in [...]. Testimone_1 CP_ Sono impiegato presso Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme;
ero un suo responsabile. Indifferente.”. Il Giudice procede, ai sensi d t. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde n calce alla memoria n. 36: non ho mai autorizzato né a parole né per iscritto i giorni di permesso del Tes_2 ente. Mai autorizzato il ricorrente nei giorni che mi vengono letti, confermo la circostanza. ADR ricorrente: i permessi non venivano autorizzati verbalmente ma esiste un portale, è una app che si chiama we are Lidl. ADR ricorrente: tramite portale ho autorizzato permessi al ricorrente, che venivano inseriti e accettati tramite portale. Il portale o app è l'unico strumento per queste cose. Non ricordo da quanto esiste il suddetto portale, ma era sicuramente prima del 2024. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente avv. LENTI discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Insiste per la tardività del licenziamento. Rappresenta che il lavoratore non ha avuto contestazioni
Pag. 1 di 8 disciplinari e che sarebbe stato discriminato all'interno del luogo aziendale in quanto sindacalista. Insiste per l'insussistenza della giusta causa e per la sproporzione del recesso. Fa riferimento che probabilmente si sarebbe trattato di una richiesta di riposo semplice e di permesso e che il teste se ne assumerà la responsabilità. Parte resistente avv. DELL'OMARINO discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Contesta la tardività della contestazione e richiama la giurisprudenza univoca sul punto, compresa Cassazione e Corte d'Appello di Milano, sulla violazione del diritto di difesa. Richiama la previsione contrattuale collettiva. Contesta la argomentazione sulla discriminatorietà del recesso, per assenza di onere della prova. Ritiene irrilevante la assenza dei precedenti. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 397/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LENTI Parte_1 C.F._1
TO ( VIA GIORDANI, 8 29121 PIACENZA, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DELL'OMARINO Controparte_1 P.IVA_1
RUSI ) STRADONE A. PROVOLO, 26 C.F._3 37123 VERONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 08/05/2025, parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando il licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a mezzo lettera raccomandata A/R datata 10.02.2025, ricevuta in data
14.02.2025 in quanto inefficace e, comunque, illegittimo per insussistenza del fatto, assenza di giusta causa e difetto di proporzionalità, domandando all'uopo la tutela ex artt. 3, comma 2 e 3, comma 1 del d.lgs. n. 23/2015.
Dedotto di aver lavorato per la resistente in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato
(qualifica di operaio, mansioni di preparatore merci, inquadramento nel livello V del C.C.N.L. di categoria), orario di lavoro part time, a partire dal 15.07.2019 (data di assunzione), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullare il licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente;
2) Per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto che precede, in via gradata e salvo gravame: 4) In Via principale: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 10.02.2025 per nullità, insussistenza e illegittimità della giusta causa e contestualmente ordinare alla società in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., P.IVA I di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e condannarlo a corrispondere alla ricorrente P.IVA_2
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. 4) In subordinata: condannare la società in persona del Controparte_1
Pag. 3 di 8 suo l.r.p.t., P.IVA a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. P.IVA_3
23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. 5) A versare i contributi previdenziali e assistenziali a favore del ricorrente, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
6) Con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/2014; 7) Con sentenza immediatamente esecutiva”.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita a mezzo produzione documentale ed assunzione di prova orale (prova per testi), è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
1.Con riferimento all'eccepita violazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970 in relazione alla asserita tardività della contestazione disciplinare rispetto alla data dei fatti materiali addebitati, il Giudice osserva che è destituita di fondamento.
Sia sufficiente richiamare i seguenti principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità:
a) la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse esercitato assidui controlli sull'operato del proprio dipendente, ma in relazione al momento in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 17.05.2016, n. 10069);
b) il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, elemento costitutivo del diritto al recesso datoriale, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso
(v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 26.03.2018, n. 7424; v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17.12.2008, n.
29480; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 16.07.2020, n. 15229; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
05.04.2018, n. 8411; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 10.10.2017, n. 23699; sulla struttura organizzativa dell'impresa, v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 17.07.2019, n. 19260; Cass. 15.07.2014
n. 16138; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 28.03.2018, n. 7735);
c) il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi;
in particolare, deve essere considerato in relazione al momento di conoscenza dell'accadimento disciplinarmente rilevante da parte datoriale, e non già con riferimento al momento storico del fatto rispetto al suo verificarsi (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15.10.2007, n. 21546, con onere della prova a carico del datore di lavoro del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore
Pag. 4 di 8 e non anche delle circostanze per cui non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti;
v. conforme Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04.12.2017, n. 28974; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
19.05.2017, n. 12712).
I fatti materiali addebitati (presunte assenze ingiustificate dal lavoro) datano al periodo da aprile a novembre del 2024 (l'ultima assenza contestata è del 22.11.2024), la lettera di contestazione è stata emessa il 2.01.2025 e ricevuta il 7.01.2025: l'intervallo temporale non può dirsi sufficiente per ritenere tardivo il potere disciplinare datoriale, espresso nel licenziamento datato 10.02.2025 e ricevuto il 14.02.2025.
Infatti, non occorre dimenticare che – come ritenuto da questo Tribunale nella sentenza del CP_1
17.01.2024 e dalla Corte d'Appello di Milano nelle sentenze prodotte in copia dalla società – presenta una organizzazione indiscutibilmente complessa con numerose Direzioni Generali (v. punto 1 parte in fatto della memoria) e centinaia di dipendenti, ramificata su tutto il territorio nazionale, sì che l'intervallo temporale di circa 41 giorni tra l'ultimo dei fatti storici e la data della contestazione disciplinare appare sicuramente congruo per permettere alla resistente di addivenire alla formulazione degli addebiti disciplinari.
Non risulta altresì allegato alcun pregiudizio al diritto di difesa da parte del ricorrente, che anzi ha avuto modo di esporre le sue difese in sede di audizione il 30.1.2025, con il che deve concludersi per la non tardività dell'esercizio del potere disciplinare.
2.Con riferimento alle assenze dal lavoro, la domanda è infondata per i motivi che seguono.
In data 7.1.2025 il ricorrente riceveva lettera di contestazione disciplinare datata 2.1.2025 per l'assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni, ivi elencati, de: 15.04.2024, 6.05.2024, 13.05.2024, 17.06.2024,
24.06.2024, 7.10.2024, 22.11.2024 (doc. n. 4 ric.; n. 9 res.).
La società, ritenute insoddisfacenti le giustificazioni rese dal lavoratore in sede di audizione orale, lo licenziava a mezzo lettera raccomandata datata 14.02.2025 (doc. n. 5 ric.; docc. nn. 14, 15 res.).
Dai LUL prodotti risultano le assenze nei giorni contestati: il 15.04.2024 figura una “assenza”, il 6.05.2024
e il 13.05.2024 figurano come “assenza”, i giorni 17 e 24 giugno del 2024 figurano come “assenza”, il giorno
7.10.2024 risulta una “assenza”, il giorno 22.11.2024 risulta una “assenza”.
La tesi del ricorrente – ribadita in sede di giustificazioni orali – è che sarebbe esistita una prassi di accordi orali tramite il telefono con il proprio superiore, che avrebbe autorizzato Testimone_1 verbalmente il ricorrente ad assentarsi dal luogo di lavoro nei giorni 15.04.2024, 6.05.2024, 13.05.2024,
17.06.2024, 24.06.2024, 7.10.2024 uno o due giorni prima, previa indicazione sommaria, via telefono, dei motivi dell'assenza.
Se non fosse che il teste nega tale accordo e riferisce in data 15.10.2025: “non ho mai autorizzato Tes_1 né a parole né per iscritto i giorni di permesso del ricorrente. Mai autorizzato il ricorrente nei giorni che mi vengono letti, confermo la circostanza” (del capitolo di prova ammesso n. 36 in calce alla memoria).
La circostanza, negata dal teste, induce a ritenere non provato quanto genericamente indicato nel ricorso.
Pag. 5 di 8 Occorre aggiungere che nel corpo del ricorso non vi è alcuna deduzione sulla giustificazione all'assenza nel giorno 22.11.2024 oggetto di contestazione, salvo quanto genericamente ricavabile dal corpo della lettera di licenziamento (il 22.11.2024 quale deputato a un presunto riposo). L'omessa presa di posizione del ricorrente in ordine a tale giorno, senza che siano formulati capitoli di prova orale in calce al ricorso sulla circostanza1 e l'omessa produzione documentale di giustificativi in ordine al presunto riposo la rendono una assenza dal lavoro priva di autorizzazione.
Con riferimento ai restanti giorni addebitati, questi indicati e contestati nel ricorso, e al netto dei differenti periodi di congedo parentale fruiti dal ricorrente e documentati dalla resistente (ovvero i giorni 12-
13.04.2024, 16-20.04.2024, 7-11.05.2024, v. docc. nn. 19, 20, 22 res.), occorre richiamare quanto previsto dall'art. 212 (“giustificazione delle assenze”), capo XXI (“doveri del personale e norme disciplinari”) del C.C.N.L. di riferimento, quello per i dipendenti del Terziario, Commercio, distribuzione e servizi (doc. n. 1 ric.; corrispondente all'art. 235 del doc. n. 25 res.), che prevede: “salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti”.
Peraltro, anche ammettendo in ipotesi la tesi espressa dal ricorrente nel proprio atto, difetta la giustificazione scritta dell'assenza in violazione dell'art. 212 del C.C.N.L., perché viene affermato nel ricorso che esisteva un presunto accordo orale con (negato dal testimone , il che, Tes_1 Tes_1 oltre a rendere comunque inverosimile la tesi, impedisce in radice di ravvisare un supposto abuso del diritto commesso da controparte a socio unico;
non solo: l'art. 215 del C.C.N.L. di Controparte_1 riferimento (denominato “provvedimenti disciplinari”) prevede proprio la sanzione espulsiva per: “assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
”, vincolando il giudicante.
Pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente provare che l'assenza nei giorni contestati, superiori a 3 nell'anno solare (7 in totale), era giustificata, producendo relativa documentazione scritta o una autorizzazione resa per iscritto dal responsabile, che non è ricavabile, nemmeno presuntivamente, dalle chat whatsapp prodotte dalla società, il cui contenuto smentisce la tesi attorea che il congedo fosse autorizzato, in genere, il giorno del lunedì (cfr. ad es. “ma perché mi fai partire il congedo martedì, non riesco a mettere il riposo lunedì, mi dispiace”, scrive il 13.03.2024, v. doc. n. 18 res.; oppure: “ciao oggi rientri? Tes_1
[…] ti manca sempre il lunedì” scrive il 15.04.2024; così come nel documento n. 21 res., nella chat Tes_1 whatsapp del 15.05.2024, è il ricorrente a interrogarsi sul giorno 13.05.2024: “e lunedì ?”, confermando di aver preso congedo il 14.05.2024). 1 I capitoli in calce al ricorso – inammissibili- riguardano i giorni del: 13.04.2025, 5.5.2024, 12.5.2024, 15.6.2024, 6.10.2024. Pag. 6 di 8 La deposizione resa dal teste è attendibile perché trova un rilevante riscontro estrinseco con Tes_1 quanto emerge dai documenti summenzionati, che escludono un accordo orale in tal senso (cfr. doc. n.
18 res. cit.).
È rimasto incontestato tra le parti che la procedura per la richiesta di permessi dal lavoro dovesse essere effettuata per il tramite del gestionale/procedura/app ID (di cui ne viene prodotto un estratto sulla posizione del ricorrente che permette di visualizzare le richieste di assenza nel “database richieste”; la schermata è vuota;
cfr. doc. n. 17 res.).
Lo conferma il teste escusso il 15.10.2025: “i permessi non venivano autorizzati verbalmente ma esiste Tes_1 un portale, è una app che si chiama we are Lidl. tramite portale ho autorizzato permessi al ricorrente, che venivano inseriti
e accettati tramite portale. Il portale o app è l'unico strumento per queste cose. Non ricordo da quanto esiste il suddetto portale, ma era sicuramente prima del 2024”.
Orbene, né dal gestionale né dal fascicolo del ricorrente e dai documenti prodotti vi è traccia di richieste di assenza o giustificativi.
Grava sul ricorrente, infatti, l'onere della prova della giustificazione dell'assenza. Onere della prova non assolto nel presente giudizio.
E allora è possibile affermare che lo strumento esclusivo per le richieste di assenze e/o permessi era il portale/gestionale web/app indicato, basandosi sia sul narrato del testimone, sia sulla circostanza allegata dalla società nella memoria al capitolo n. 24 e non specificamente contestata dal ricorrente ai sensi dell'art. 115 primo comma c.p.c. Il fatto, riferito dal testimone e ancor prima non contestato, deve ritenersi pienamente comprovato e posto a base del decidere.
Consegue da tutto quanto detto che la condotta di assenza dal lavoro del ricorrente, in spregio delle disposizioni del C.C.N.L., della procedura aziendale, in assenza di valide autorizzazioni e documenti giustificativi, è idonea a ledere la fiducia del datore di lavoro sulla prestazione, dacché rende incerto lo svolgimento del lavoro nei giorni a ciò deputati.
La sanzione espulsiva è proporzionata oggettivamente e soggettivamente al fatto, irrilevante l'assenza di precedenti disciplinari, essendo sufficiente la serie di assenze, in numero superiore a tre giorni nell'anno solare.
Non si ravvisano vizi del licenziamento, che deve essere dichiarato legittimo. Il ricorso merita di essere rigettato.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022).
Al riguardo sono considerati nella liquidazione i seguenti parametri: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di lavoro della causa;
le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
- l'importanza, la natura e la difficoltà
Pag. 7 di 8 dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso di;
Parte_1
2) condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.600,00 per competenze professionali, spese generali nella misura del 15% ex art. 2 comma
2 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod., oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni (art. 52).
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