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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 383/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giovanni Morelli ( e Email_1 Giuliano Giannini ( ed elettivamente Email_2 domiciliata presso il loro studio sito a Lecce in Via Sagrado, n. 6
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede a Roma in Viale Trastevere nr. 76 in persona del Ministro in carica
(CF Controparte_2
) con sede a Bari in Via Sigismondo Castromediano r. 123 in P.IVA_2 persona del Direttore generale pro tempore rappresentati e difesi in giudizio ex art. 417bis c.p.c. dalla funzionaria Annalisa MOSCHETTI ed elettivamente domiciliati a Rimini in Corso d'Augusto n. 231 presso l' di Forlì-Cesena e Rimini Controparte_3 ( Email_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
1 - Riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella Graduatoria definitiva dei vincitori del concorso di cui al Decreto ministeriale prot. n. AOOGABMI.205 del 26 ottobre 2023, per la Classe di concorso A050, per la regione , con il diritto a riserva di posti “S”; CP_2
-riconoscere e dichiarare, ai fini giuridici ed economici, il diritto della ricorrente all'assunzione presso l'IISS Majorana2 di Taranto con contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione nei ruoli del personale docente ex art. 13 co 2 D.Lvo 59/17, a decorrere dall'1/9/2024; per l'effetto:
- riconoscere e dichiarare il diritto alla reintegra sul posto presso l' Parte_2 con contratto a t.d. per l'a.s. 24/25 finalizzato all'assunzione nei ruoli del personale docente ex art. 13 co 2 dlgs 59/17 e allo svolgimento del relativo periodo di formazione e prova, con eventuale proroga del contratto a t.d. utile ai predetti fini anche per gli a.a.s.s. successivi;
o comunque all'assegnazione di incarico a t.d. da trasformare in incarico a tempo indeterminato ex Dlgs cit. presso una sede disponibile in provincia di Taranto, a far data dall'1/9/2024 o da quella ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo giudicante;
-riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere ai percorsi formativi abilitanti per la classe di concorso A050, previsti per la nomina ex. Art. 13 co 2 del Dlgs 59/17;
- condannare le Amm.ni convenute, ciascuna per le rispettive competenze, ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al pieno effettivo ed riconoscimento di siffatti diritti;
-il tutto previa disapplicazione e/o annullamento di tutti gli atti e provvedimenti a tanto ostativi, anche generali e con condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per le amministrazioni scolastiche convenute :
1) In via preliminare, in accoglimento della eccezione di difetto di giurisdizione, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo;
2) Accertare e dichiarare l'avverso ricorso infondato, per le motivazioni esposte e, per l'effetto, rigettarlo;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il ricorso proposto da che attualmente presta Parte_3 servizio in provincia di Rimini quale docente a tempo determinato – per l'accertamento del suo diritto ad ottenere la reintegra nel suo posto di lavoro presso l'IISS Majorana2 di Taranto con contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione nei ruoli del personale docente ex art. 13 co 2 D.Lvo 59/17 a decorrere dall'1/9/2024 e ad al suo reinserimento nella Graduatoria definitiva dei vincitori del concorso di cui al Decreto Ministeriale prot. n. AOOGABMI.205 del 26 ottobre 2023 per la Classe di concorso A050 per la regione previo riconoscimento del suo diritto a beneficiare della riserva di CP_2 posti “S” relativa allo svolgimento del servizio civile universale di cui al DL n. 44/23, convertito con modificazioni dalla L. n. 74/23 , è meritevole di integrale accoglimento .
Se infatti del tutto inconsistente deve ritenersi l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata nella memoria difensiva (non essendo in discussione in questa sede il diritto della ricorrente - che non ha impugnato il bando di concorso
– all'inserimento nella graduatoria ma solo il suo diritto ad avere attribuito il corretto punteggio spettante in base ai titoli posseduti) , nel merito appare sicuramente illegittima la rettifica della graduatoria operata dall'
[...]
con Decreto prot. n. 57101 del 26/09/2024 che Controparte_4 ha ritenuto non applicabile alla ricorrente la riserva di posti contrassegnata con la
“S” per avere la docente prestato il servizio civile Nazionale e non invece quello Universale : dovendo in questa sede essere affermata la perfetta equiparazione fra servizio civile universale e servizio civile nazionale con la conseguente applicabilità anche a coloro che hanno svolto quest'ultimo servizio della riserva di posti di cui è causa .
Vanno condivise sul punto le argomentazioni espresse dal T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter nella recente sentenza n. 12019 in data 18/06/2025 di seguito riportate per stralcio .
“ …7.1. Il servizio civile universale è stato istituito con D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 che, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 8 della L. 6 giugno 2016, n. 106, ha modificato il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla L. 6 marzo 2001, n. 64 ed organicamente disciplinato dal D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77. Nella Relazione illustrativa del citato "Decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale" n. 40/2017 si legge: "Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della L. 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata L. n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le
3 criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile". Dunque, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2017, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove "nell'ambito del sistema delineato dalla citata L. n. 64 del 2001", rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina. Ed in effetti, con il citato articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola "revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale", da porre in essere, peraltro, "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della L. 6 marzo 2001, n. 64" che ne individuava le finalità. Se ne inferisce che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità e finanche i criteri e le modalità di accreditamento degli enti che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch'esso "tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della L. 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza". Alla stregua di quanto sin qui ricostruito, con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40 del 2017 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 4 marzo 2025, n. 25 - che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all'articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo. E d'altronde, nel solco di tale linea interpretativa si pone la riforma del ridetto articolo, sancita D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, che all'art. 4, comma 4, ha previsto che "All'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: "servizio civile universale" sono inserite le seguenti: "ovvero il servizio civile nazionale di cui alla L. 6 marzo 2001". La norma, non recando una interpretazione autentica dell'articolo 18, non può che valere pro futuro, ma si limita a recepire, nella lettera del ridetto articolo, una lettura estensiva della disposizione già possibile sulla base di un criterio interpretativo secundum costitutionem. Ed infatti si legge nella relazione illustrativa alla legge di conversione che "l'estensione della platea di beneficiari risponde all'esigenza di evidenziare l'unitarietà delle attività svolte nell'ambito del servizio civile nazione e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della "difesa della Patria" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione". Il richiamo alla "unitarietà" delle attività dei due servizi porta il Collegio a concludere nel senso che, anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell'articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi. Il Collegio, pur considerando quanto evidenziato nei precedenti citati
4 dalla parte resistente, con riguardo alla originaria diversa natura del servizio civile, come introdotto nell'ordinamento italiano con l a L. 15 dicembre 1972, n. 772 quale servizio alternativo alla leva obbligatoria riservato agli obiettori, ritiene, tuttavia, che tale dato di rilievo storico non sia sufficiente a fondare la conclusione per la quale il (diverso) servizio civile nazionale, di cui alla successiva L. 6 marzo 2001, n. 64, non sia equiparabile al più recente servizio civile universale. Ed infatti, in linea di discontinuità rispetto all'originario servizio civile ed, invece, di continuità con il servizio civile universale di più recente istituzione, l a L. n. 64 del 2001 introduceva, da allora, un elemento di novità rispetto al precedente istituto, disponendo, all'articolo 5, comma 4, che "Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6: a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età. Il servizio civile nazionale istituito con la L. n. 64 del 2001, dunque, ha, sin dalla sua origine, diversamente dall'originario servizio civile, presentato una duplice natura: l'una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d'essere sino alla sospensione della stessa leva), e l'altra volontaria, per le donne (come la ricorrente) e gli inabili alla leva. In ragione di ciò e, pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non risultano sussistere significative differenze fra quest'ultimo e l'altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l'evoluzione normativa. D'altronde la scelta del legislatore di riservare il 15% dei posti messi oggetto di selezioni pubbliche a quanti abbiano svolto il servizio civile universale nasce dalla volontà di premiare, quale leva incentivante, quanti abbiano concorso alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, attraverso lo svolgimento di una attività preordinata alla realizzazione delle seguenti finalità, proprie del servizio civile nazionale, ma espressamente richiamate nella legge istitutiva del servizio civile universale come appartenenti anche a quest'ultimo: favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai
5 settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e civile, a contribuire alla Controparte_5 formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero. Se entrambi i servizi, egualmente connotati, come visto, dal requisito della volontarietà, sono stati concepiti per il perseguimento di identiche finalità e come strumento di promozione dei medesimi valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, non è ravvisabile alcuna ragione per riconoscere la riserva dei posti nei concorsi pubblici solo con riguardo ad uno di essi, realizzando, entrambi, il medesimo rilievo valoriale e meritorio. La stessa evoluzione dell'ambito soggettivo di riferimento per la disciplina del servizio civile nazionale consente di leggere il rapporto fra tale servizio ed il servizio civile universale in termini di continuità: con il D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, che ne ha regolamentato la disciplina, l'età massima del servizio civile nazionale è stata innalzata fino ai 28 anni, stesso limite di età che, a partire dal 1° gennaio 2005, vige per il servizio civile universale, siccome aperto a tutti i giovani, senza distinzione di sesso, di età compresa fra i 18 ed i 28 anni. Inoltre ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 77 del 2002 "Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi". Ugualmente, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. n. 40 del 2017 "Il servizio civile universale (…) ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento", con conseguente coincidenza del periodo massimo di attività…”.
Conseguono le statuizioni di cui al dispositivo conformi alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 14\04\2025, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
e dell' Controparte_1 [...]
: Controparte_2
1) Disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato il diritto di ad essere reinserita nella Parte_1
6 Graduatoria definitiva dei vincitori del concorso di cui al Decreto Ministeriale prot. n. AOOGABMI.205 del 26 ottobre 2023, per la Classe di concorso A050, per la regione beneficiando della riserva di posti “S” ed ad ottenere CP_2 l'assunzione presso l'IISS Majorana2 di Taranto con contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione nei ruoli del personale docente ex art. 13 co 2 D.Lvo 59/17 a decorrere dall'1/9/2024 , ordina alle amministrazioni scolastiche convenute :
‒ di reintegrare presso l' con contratto Parte_1 Parte_2
a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 finalizzato all'assunzione nei ruoli del personale docente ex art. 13 co 2 D.Lvo 59/17 e allo svolgimento del relativo periodo di formazione e prova con eventuale proroga del contratto a t.d. utile ai predetti fini anche per gli anni scolastici successivi o , in alternativa , ad assegnare alla ricorrente un incarico a tempo determinato da trasformare in incarico a tempo indeterminato presso una sede disponibile in provincia di Taranto a far data dall'1/9/2024;
− di riconoscere il diritto di ad accedere ai percorsi Parte_1 formativi abilitanti per la classe di concorso A050, previsti per la nomina ex. Art. 13 co 2 del Dlgs 59/17 .
- ad emanare tutti gli atti necessari al fine del predetto riconoscimento .
2) Condanna in solido le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto si liquidano in complessivi euro 4.617,00 ( di cui euro 602,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad esborsi pari a € 259,00 e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 23\09\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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