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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/09/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 678 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMERIA 1 CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. LUPOLI MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La parte ricorrente ha adito il Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di malattia per il periodo specificato nel ricorso, contestando la legittimità del provvedimento dell' che ha disposto il disconoscimento CP_1 delle giornate lavorative dichiarate per l'anno 2018. Secondo la prospettazione attorea, tale provvedimento risulterebbe lesivo dei diritti previdenziali maturati e fondato su presupposti errati, in quanto la ricorrente sostiene di aver effettivamente svolto l'attività lavorativa dichiarata.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta CP_1 decadenza dell'azione giudiziaria, deducendo l'applicabilità dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in Legge 11 marzo 1970, n. 83, il quale disciplina in maniera rigorosa il termine perentorio di 120 giorni entro cui il lavoratore può impugnare i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. L' ha altresì sottolineato la rilevanza della pubblicazione CP_2 telematica degli elenchi anagrafici come idoneo mezzo di notificazione, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio
2011, n. 111.
Dall'analisi degli atti emerge che la ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento di cancellazione in data 13 luglio 2021, mentre il ricorso è stato depositato successivamente al decorso del termine perentorio stabilito dal legislatore. Tale circostanza determina l'inevitabile preclusione del diritto di azione, in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione. Quest'ultima, con pronunce consolidate (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
5942/2001; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25892/2009), ha ribadito che il termine di
120 giorni ha natura sostanziale e non è suscettibile di sospensione o interruzione, salvo diversa previsione normativa.
Si osserva, inoltre, che il regime della decadenza in materia previdenziale risponde all'esigenza di garantire certezza nei rapporti giuridici e stabilità nella gestione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tale impostazione, condivisa dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, conferma che la mancata osservanza del termine perentorio sancito dall'art. 22 del D.L. 7/1970 comporta l'irrevocabile consolidamento del provvedimento impugnato, rendendo inammissibile ogni successiva contestazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di tali considerazioni, la questione della decadenza assume carattere assorbente e pregiudiziale rispetto al merito della pretesa azionata dalla ricorrente, con la conseguenza che non si rende necessaria una valutazione della fondatezza della richiesta di indennità di malattia. L'esame del merito, infatti, si configurerebbe come un'attività priva di incidenza giuridica, atteso che l'azione è irrimediabilmente preclusa dalla normativa vigente.
Considerata la complessità della materia trattata e l'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la disciplina della decadenza in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione si fonda su un'interpretazione equitativa del caso concreto, valorizzando il principio di affidamento che potrebbe aver ingenerato incertezza nella parte ricorrente in relazione ai termini per l'esercizio dell'azione giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara:
- Inammissibile la domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' per intervenuta decadenza;
CP_1
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 26/09/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo