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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/11/2025, n. 9194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9194 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
TO RR, all'esito del deposito entro il termine perentorio del 14.11.2025 concesso ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21725 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
P.I. , con l'avv. Matteo Majocchi;
Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), con l'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._1
Nocera;
RESISTENTE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Accertare l'intervenuta risoluzione del Contratto n. 13833978, intimata da con Parte_2 comunicazione del 20.05.2024, in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 - Condizioni
Generali e dell'art. 1456 c.c., e per l'effetto condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, la resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 21.292,43 come Controparte_1 meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre IVA sulle fatture per canoni insoluti (e quindi €
22.568,18 IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti) ed oltre interessi (moratori ex D. Lgs.
231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo e maggior danno, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 7 Per la parte resistente:
Rigettare integralmente la domanda della ricorrente.
Accertare la parziale nullità del contratto e per l'effetto, in via subordinata, disporre esclusivamente le modalità di riconsegna del macchinario dichiarando che nulla è più dovuto dalla resistente alla ricorrente;
in via ulteriormente subordinata disporre esclusivamente le modalità di riconsegna del macchinario dichiarando la minor cifra rispetto a quella richiesta, e comunque epurata da ogni penale, da corrispondere alla ricorrente a saldo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva stipulato con il contratto di Parte_1 Controparte_1 locazione operativa di beni mobili n. 13833978, che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto, aveva acquistato presso indicata dallo stesso conduttore in sede di Controparte_2 proposta il macchinario cod. BF95937609, corrispondendo l'importo Parte_3 complessivo di € 21.312,00 oltre IVA, che in data 14.04.2022 il materiale è stato consegnato dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 36 canoni di € 696,12 ciascuno
(oltre IVA), da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata per un di € 2.088,36 , oltre IVA, per n. 12 trimestri, per un totale complessivo di € 25.060,32, oltre IVA, che la conduttrice dopo aver corrisposto n. 6 canoni di locazione trimestrali, per un totale di € 12.530,16, oltre IVA, aveva interrotto i pagamenti e non aveva provveduto al pagamento delle fatture nn. 1254621, 1104905 e 143179, che avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 Condizioni Generali aveva comunicato alla conduttrice l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, intimando il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale, che con successiva lettera di messa in mora del 03.09.2024 aveva intimato il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione del contratto, oltre al reso del materiale, senza esito, chiedeva di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto n. 13833978, intimata da con comunicazione in forza della clausola risolutiva espressa di cui Parte_1 all'art. 12 - Condizioni Generali e dell'art. 1456 c.c., e per l'effetto di condannare la resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 19.204,07 oltre IVA sulle fatture per canoni insoluti (e quindi € 20.417,42 IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti) ed oltre interessi (moratori ex D.
Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo e maggior danno, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, ed alla restituzione del materiale.
eccepiva l'inammissibilità del rito e l'infondatezza della domanda sul Controparte_1 rilievo che il contratto era nullo per mancata descrizione del macchinario nonché del produttore o di pagina 2 di 7 altra identificazione del bene e, nel merito, la mancanza di correttezza e buona fede della ricorrente che nel ricorso si riporta alle clausole di un contratto standard ma per quanto riguarda le comunicazioni di messa in mora, risoluzione del contratto e negoziazione assistita, ricorre alla posta raccomandata in violazione dell'art 17 condizioni generali che prevede le comunicazioni a mezzo PEC risultante da pubblici registri, deduceva l'abnormità della somma richiesta in pagamento a seguito di ritardo di alcune rate, avendo la ricorrente ricevuto il pagamento di circa la metà del valore del macchinario che non valeva la cifra richiesta, con conseguente violazione dell'art. 1578 c.c. e risoluzione ex art 1467
c.c. del contratto, e chiedeva di rigettare integralmente la domanda, di accertare la parziale nullità del contratto e per l'effetto, in via subordinata, disporre esclusivamente le modalità di riconsegna del macchinario dichiarando che nulla era più dovuto ovvero, in via ulteriormente subordinata, disporre esclusivamente le modalità di riconsegna del macchinario dichiarando la minor cifra rispetto a quella richiesta, da corrispondere alla ricorrente a saldo.
All'esito del deposito entro il termine del 14.11.2025 delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter e 128 c.p.c. la causa veniva decisa.
Anzitutto, deve anzitutto ritenersi accertata la stipula del contratto di locazione operativa n. 13833978 avente ad oggetto il macchinario MCM-Sculpt your body cod. BF95937609, in forza del quale la conduttrice è tenuta a corrispondere i canoni nella misura e con le scadenze analiticamente descritte in narrativa, come risulta dalla scrittura privata prodotta e dai documenti allegati cui va attribuito valore di piena prova in ordine al rapporto intercorso tra le parti ed alle modalità di esecuzione.
Tanto premesso, devono essere disattese le eccezioni preliminari, in quanto dal contratto si evince che il materiale concesso in locazione è costituito, per come riportato nelle Condizioni Generali di
Contratto lett. A), dal “Materiale indicato nell'apposito spazio sopra riportato, nell'eventuale allegato di dettaglio e nella documentazione accompagnatoria delle operazioni di consegna (verbale di consegna, installazione e collaudo;
documento di trasporto”, ed atteso che dalla fattura di acquisto e dal verbale di consegna e documento di trasporto prodotti (allegati 3 e 4) risulta la puntuale descrizione della merce costituita dal macchinario cod. BF95937609 acquisto dalla società Parte_3 Parte_3 fornitrice nonché la consegna da parte di quest'ultima del dispositivo estetico Parte_4 professionale locato presso la sede della conduttrice in data 14.04.2022, come previsto dall'art. 3 delle condizioni generali del contratto.
Al riguardo, va altresì osservato che le risultanze contenute in tali documenti dimostrano la puntuale esecuzione della prestazione da parte della locatrice, tanto più che la parte resistente non contesta né confuta tali circostanze, pur essendo gravata dal relativo onere in applicazione del principio della vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c.. pagina 3 di 7 Nelle previsioni negoziali contenute negli artt. 3 e 7 delle condizioni generali viene fatto espressamente obbligo al conduttore di procedere a proprie cure e spese, al momento della consegna del materiale ed in contraddittorio con il fornitore, o suoi preposti o incaricati, alla verifica ed al collaudo del materiale, verificando il suo perfetto funzionamento e l'inesistenza di ogni vizio o difetto, il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla mercatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento.
In base al contratto, la consegna del materiale si intende avvenuta nel momento in cui il fornitore mette i beni a disposizione del conduttore, il quale, condotta ed ultimata la verifica prevista, si obbliga a sottoscrivere, quale parte integrante della documentazione contrattuale, il documento di trasporto (o documento equivalente) del fornitore o di suoi ausiliari e/o il verbale di consegna di Parte_1
Resta espressamente inteso e convenuto, senza alcuna eccezione, che con l'apposizione delle predetta firma, il conduttore dichiara, ad ulteriore conferma, di aver ricevuto, preso in consegna ed accettato il materiale indicato nella modulistica contrattuale (Proposta irrevocabile, Verbale di consegna,
Documento di trasporto) e attesta specificamente: - di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il fornitore e richiesto in locazione a - di aver collaudato il materiale con il fornitore, Parte_1 di non aver riscontrato alcun vizio, mancanza, difetto, anche rispetto a quanto richiesto, e di averne constatato il perfetto funzionamento.
Il conduttore, inoltre, si dichiara edotto e consapevole - rinunciando pertanto ad ogni eccezione o contestazione, che il pagamento del prezzo di acquisto del materiale viene eseguito da
[...] solo dopo aver ricevuto, in originale o copia da ritenersi conforme, la documentazione di Parte_1 avvenuta consegna sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti.
La clausola contenuta nell'art. 7 delle condizioni generali del contratto, debitamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., stabilisce in modo espresso e specifico che Parte_1 provvedendo all'acquisto del materiale dal fornitore solo a seguito della espressa richiesta del conduttore di ricevere in locazione specificamente il materiale da questi indicato, non è responsabile nei suoi confronti per l'eventuale presenza di vizi, difetti, difformità e/o mancanza delle qualità promesse, nemmeno nell'ipotesi in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano di ostacolo o impedimento al godimento del materiale o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto.
Il conduttore, pertanto, per come pattuito, rinuncia espressamente ad avanzare verso il locatore qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del materiale.
pagina 4 di 7 Se al momento della consegna il materiale è affetto da vizi che ne impediscano il godimento o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto, salvo che tali vizi al momento delle trattive con il fornitore non erano già conosciuti dal conduttore ovvero erano da questi facilmente conoscibili e sono stati in ogni caso ignorati e taciuti al locatore, il conduttore deve rifiutare la consegna e deve darne notizia al fornitore ed al locatore entro due giorni dalla constatazione, con raccomandata A.R. anticipata a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, specificando dettagliatamente i vizi riscontrati.
Il conduttore accetta che la mancata comunicazione nei predetti termini del rifiuto di ricevere il materiale equivale, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena ed incondizionata accettazione del materiale stesso.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che ha chiesto in locazione Controparte_1 la merce descritta nella fattura e nel verbale di consegna e documento di trasposto a che ha Pt_1 acquistato il materiale presso terzi fornitori, pattuendo l'esonero da responsabilità per vizi e difetti.
Si è dunque realizzata un'operazione volta a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un terzo che acquista la merce, a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo del bene ed agli interessi per l'anticipazione del capitale, ed il concedente è stato esonerato da responsabilità per i vizi della cosa proprio per assicurare che l'esecuzione dell'operazione sia indipendente da qualunque contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura.
Peraltro la conduttrice per un sensibile arco di tempo ha eseguito diligentemente la sua prestazione, versando sei canoni di locazione trimestrali, per un totale di € 12.530,16, oltre IVA, con ciò dando concreta attuazione agli accordi intercorsi con la società locatrice, mentre il mancato pagamento dei canoni successivi supera il parametro predeterminato convenzionalmente nell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha facoltà di risolvere Parte_1 di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una comunicazione tramite lettera raccomandata a.r. o tramite PEC … qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni il pagamento in favore di anche di uno solo Parte_1 dei canoni…”, che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, e comporta la risoluzione del rapporto, per cui legittimamente la società ricorrente ha comunicato con raccomandata a.r. del 20.05.2024 perfezionata per compiuta giacenza l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione.
Sotto tale profilo, devono essere disattese le contestazioni sollevate dalla resistente, in quanto l'art. 17 delle condizioni generali di contratto si limita a stabilire la validità ed efficacia delle comunicazioni che il locatore inoltrerà al conduttore ma non già a rendere esclusiva tale modalità di comunicazione, pagina 5 di 7 prevista in via alternativa rispetto alla comunicazione tramite lettera raccomandata a.r. della clausola contenuta nell'art. 12.
Inoltre non assume rilievo il fatto che la resistente si sia medio tempore trasferita a Benevento - circostanza peraltro non riscontrata - atteso che non risulta dedotto né dimostrato l'intervenuta comunicazione di tale circostanza da parte della , gravata dal relativo onere ai sensi della CP_1 clausola contenuta nel citato articolo 17 che prevede l'obbligo per il conduttore di “comunicare immediatamente per iscritto a ogni variazione di domicilio ovvero della sede legale, Parte_1 amministrativa od operativa dell'impresa”.
Pertanto, considerato che la clausola contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali stabilisce l'obbligo di riconsegna quale conseguenza della risoluzione per inadempimento della società conduttrice, nonché l'obbligo di versamento della maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici maggiorati degli eventuali interessi di mora, quale risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene quantificato, in via preventiva ed astratta, nella penale di risoluzione, di cui la società ricorrente si legittimamente è avvalsa, peraltro specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c., nonostante abbia la funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, e che vanta altresì il diritto ad ottenere l'indennizzo nella Parte_1 misura concordata sino all'effettiva restituzione del bene locato ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, dev'essere accolta la domanda proposta da di accertamento Parte_1 dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa a mezzo di clausola risolutiva espressa e di condanna al pagamento della somma azionata pari complessivamente ad € 22.568,18 IVA compresa ed alla restituzione del materiale
In particolare, la somma scaturisce per € 5.798,90 IVA compresa dalle fatture insolute nn. 1254621,
1104905 e 143170 alla data della comunicata risoluzione, oltre interessi di mora per come richiesto, per
€ 6.265,08 (oltre interessi legali) dalla penale pari a tre canoni periodici ex art. 13 comma 2 condizioni generali di contratto, e per € 10.441,80 dall'indennizzo per la mancata restituzione dei beni ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali aggiornato all'attualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo tabellare per la fase di decisione, ed al medio per le fasi di studio ed introduttiva, tenuto conto dell'impegno profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto dichiara l'intervenuta Parte_1 risoluzione del contratto di locazione operativa a mezzo di clausola risolutiva espressa e condanna pagina 6 di 7 la resistente al pagamento della somma di € 22.568,18 oltre interessi per come richiesto, ed alla restituzione della merce locata nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 29 novembre 2025
Il giudice
TO RR
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
TO RR, all'esito del deposito entro il termine perentorio del 14.11.2025 concesso ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21725 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
P.I. , con l'avv. Matteo Majocchi;
Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), con l'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._1
Nocera;
RESISTENTE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Accertare l'intervenuta risoluzione del Contratto n. 13833978, intimata da con Parte_2 comunicazione del 20.05.2024, in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 - Condizioni
Generali e dell'art. 1456 c.c., e per l'effetto condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, la resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 21.292,43 come Controparte_1 meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre IVA sulle fatture per canoni insoluti (e quindi €
22.568,18 IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti) ed oltre interessi (moratori ex D. Lgs.
231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo e maggior danno, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 7 Per la parte resistente:
Rigettare integralmente la domanda della ricorrente.
Accertare la parziale nullità del contratto e per l'effetto, in via subordinata, disporre esclusivamente le modalità di riconsegna del macchinario dichiarando che nulla è più dovuto dalla resistente alla ricorrente;
in via ulteriormente subordinata disporre esclusivamente le modalità di riconsegna del macchinario dichiarando la minor cifra rispetto a quella richiesta, e comunque epurata da ogni penale, da corrispondere alla ricorrente a saldo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva stipulato con il contratto di Parte_1 Controparte_1 locazione operativa di beni mobili n. 13833978, che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto, aveva acquistato presso indicata dallo stesso conduttore in sede di Controparte_2 proposta il macchinario cod. BF95937609, corrispondendo l'importo Parte_3 complessivo di € 21.312,00 oltre IVA, che in data 14.04.2022 il materiale è stato consegnato dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 36 canoni di € 696,12 ciascuno
(oltre IVA), da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata per un di € 2.088,36 , oltre IVA, per n. 12 trimestri, per un totale complessivo di € 25.060,32, oltre IVA, che la conduttrice dopo aver corrisposto n. 6 canoni di locazione trimestrali, per un totale di € 12.530,16, oltre IVA, aveva interrotto i pagamenti e non aveva provveduto al pagamento delle fatture nn. 1254621, 1104905 e 143179, che avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 Condizioni Generali aveva comunicato alla conduttrice l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, intimando il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale, che con successiva lettera di messa in mora del 03.09.2024 aveva intimato il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione del contratto, oltre al reso del materiale, senza esito, chiedeva di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto n. 13833978, intimata da con comunicazione in forza della clausola risolutiva espressa di cui Parte_1 all'art. 12 - Condizioni Generali e dell'art. 1456 c.c., e per l'effetto di condannare la resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 19.204,07 oltre IVA sulle fatture per canoni insoluti (e quindi € 20.417,42 IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti) ed oltre interessi (moratori ex D.
Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo e maggior danno, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, ed alla restituzione del materiale.
eccepiva l'inammissibilità del rito e l'infondatezza della domanda sul Controparte_1 rilievo che il contratto era nullo per mancata descrizione del macchinario nonché del produttore o di pagina 2 di 7 altra identificazione del bene e, nel merito, la mancanza di correttezza e buona fede della ricorrente che nel ricorso si riporta alle clausole di un contratto standard ma per quanto riguarda le comunicazioni di messa in mora, risoluzione del contratto e negoziazione assistita, ricorre alla posta raccomandata in violazione dell'art 17 condizioni generali che prevede le comunicazioni a mezzo PEC risultante da pubblici registri, deduceva l'abnormità della somma richiesta in pagamento a seguito di ritardo di alcune rate, avendo la ricorrente ricevuto il pagamento di circa la metà del valore del macchinario che non valeva la cifra richiesta, con conseguente violazione dell'art. 1578 c.c. e risoluzione ex art 1467
c.c. del contratto, e chiedeva di rigettare integralmente la domanda, di accertare la parziale nullità del contratto e per l'effetto, in via subordinata, disporre esclusivamente le modalità di riconsegna del macchinario dichiarando che nulla era più dovuto ovvero, in via ulteriormente subordinata, disporre esclusivamente le modalità di riconsegna del macchinario dichiarando la minor cifra rispetto a quella richiesta, da corrispondere alla ricorrente a saldo.
All'esito del deposito entro il termine del 14.11.2025 delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter e 128 c.p.c. la causa veniva decisa.
Anzitutto, deve anzitutto ritenersi accertata la stipula del contratto di locazione operativa n. 13833978 avente ad oggetto il macchinario MCM-Sculpt your body cod. BF95937609, in forza del quale la conduttrice è tenuta a corrispondere i canoni nella misura e con le scadenze analiticamente descritte in narrativa, come risulta dalla scrittura privata prodotta e dai documenti allegati cui va attribuito valore di piena prova in ordine al rapporto intercorso tra le parti ed alle modalità di esecuzione.
Tanto premesso, devono essere disattese le eccezioni preliminari, in quanto dal contratto si evince che il materiale concesso in locazione è costituito, per come riportato nelle Condizioni Generali di
Contratto lett. A), dal “Materiale indicato nell'apposito spazio sopra riportato, nell'eventuale allegato di dettaglio e nella documentazione accompagnatoria delle operazioni di consegna (verbale di consegna, installazione e collaudo;
documento di trasporto”, ed atteso che dalla fattura di acquisto e dal verbale di consegna e documento di trasporto prodotti (allegati 3 e 4) risulta la puntuale descrizione della merce costituita dal macchinario cod. BF95937609 acquisto dalla società Parte_3 Parte_3 fornitrice nonché la consegna da parte di quest'ultima del dispositivo estetico Parte_4 professionale locato presso la sede della conduttrice in data 14.04.2022, come previsto dall'art. 3 delle condizioni generali del contratto.
Al riguardo, va altresì osservato che le risultanze contenute in tali documenti dimostrano la puntuale esecuzione della prestazione da parte della locatrice, tanto più che la parte resistente non contesta né confuta tali circostanze, pur essendo gravata dal relativo onere in applicazione del principio della vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c.. pagina 3 di 7 Nelle previsioni negoziali contenute negli artt. 3 e 7 delle condizioni generali viene fatto espressamente obbligo al conduttore di procedere a proprie cure e spese, al momento della consegna del materiale ed in contraddittorio con il fornitore, o suoi preposti o incaricati, alla verifica ed al collaudo del materiale, verificando il suo perfetto funzionamento e l'inesistenza di ogni vizio o difetto, il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla mercatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento.
In base al contratto, la consegna del materiale si intende avvenuta nel momento in cui il fornitore mette i beni a disposizione del conduttore, il quale, condotta ed ultimata la verifica prevista, si obbliga a sottoscrivere, quale parte integrante della documentazione contrattuale, il documento di trasporto (o documento equivalente) del fornitore o di suoi ausiliari e/o il verbale di consegna di Parte_1
Resta espressamente inteso e convenuto, senza alcuna eccezione, che con l'apposizione delle predetta firma, il conduttore dichiara, ad ulteriore conferma, di aver ricevuto, preso in consegna ed accettato il materiale indicato nella modulistica contrattuale (Proposta irrevocabile, Verbale di consegna,
Documento di trasporto) e attesta specificamente: - di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il fornitore e richiesto in locazione a - di aver collaudato il materiale con il fornitore, Parte_1 di non aver riscontrato alcun vizio, mancanza, difetto, anche rispetto a quanto richiesto, e di averne constatato il perfetto funzionamento.
Il conduttore, inoltre, si dichiara edotto e consapevole - rinunciando pertanto ad ogni eccezione o contestazione, che il pagamento del prezzo di acquisto del materiale viene eseguito da
[...] solo dopo aver ricevuto, in originale o copia da ritenersi conforme, la documentazione di Parte_1 avvenuta consegna sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti.
La clausola contenuta nell'art. 7 delle condizioni generali del contratto, debitamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., stabilisce in modo espresso e specifico che Parte_1 provvedendo all'acquisto del materiale dal fornitore solo a seguito della espressa richiesta del conduttore di ricevere in locazione specificamente il materiale da questi indicato, non è responsabile nei suoi confronti per l'eventuale presenza di vizi, difetti, difformità e/o mancanza delle qualità promesse, nemmeno nell'ipotesi in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano di ostacolo o impedimento al godimento del materiale o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto.
Il conduttore, pertanto, per come pattuito, rinuncia espressamente ad avanzare verso il locatore qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del materiale.
pagina 4 di 7 Se al momento della consegna il materiale è affetto da vizi che ne impediscano il godimento o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto, salvo che tali vizi al momento delle trattive con il fornitore non erano già conosciuti dal conduttore ovvero erano da questi facilmente conoscibili e sono stati in ogni caso ignorati e taciuti al locatore, il conduttore deve rifiutare la consegna e deve darne notizia al fornitore ed al locatore entro due giorni dalla constatazione, con raccomandata A.R. anticipata a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, specificando dettagliatamente i vizi riscontrati.
Il conduttore accetta che la mancata comunicazione nei predetti termini del rifiuto di ricevere il materiale equivale, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena ed incondizionata accettazione del materiale stesso.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che ha chiesto in locazione Controparte_1 la merce descritta nella fattura e nel verbale di consegna e documento di trasposto a che ha Pt_1 acquistato il materiale presso terzi fornitori, pattuendo l'esonero da responsabilità per vizi e difetti.
Si è dunque realizzata un'operazione volta a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un terzo che acquista la merce, a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo del bene ed agli interessi per l'anticipazione del capitale, ed il concedente è stato esonerato da responsabilità per i vizi della cosa proprio per assicurare che l'esecuzione dell'operazione sia indipendente da qualunque contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura.
Peraltro la conduttrice per un sensibile arco di tempo ha eseguito diligentemente la sua prestazione, versando sei canoni di locazione trimestrali, per un totale di € 12.530,16, oltre IVA, con ciò dando concreta attuazione agli accordi intercorsi con la società locatrice, mentre il mancato pagamento dei canoni successivi supera il parametro predeterminato convenzionalmente nell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha facoltà di risolvere Parte_1 di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una comunicazione tramite lettera raccomandata a.r. o tramite PEC … qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni il pagamento in favore di anche di uno solo Parte_1 dei canoni…”, che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, e comporta la risoluzione del rapporto, per cui legittimamente la società ricorrente ha comunicato con raccomandata a.r. del 20.05.2024 perfezionata per compiuta giacenza l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione.
Sotto tale profilo, devono essere disattese le contestazioni sollevate dalla resistente, in quanto l'art. 17 delle condizioni generali di contratto si limita a stabilire la validità ed efficacia delle comunicazioni che il locatore inoltrerà al conduttore ma non già a rendere esclusiva tale modalità di comunicazione, pagina 5 di 7 prevista in via alternativa rispetto alla comunicazione tramite lettera raccomandata a.r. della clausola contenuta nell'art. 12.
Inoltre non assume rilievo il fatto che la resistente si sia medio tempore trasferita a Benevento - circostanza peraltro non riscontrata - atteso che non risulta dedotto né dimostrato l'intervenuta comunicazione di tale circostanza da parte della , gravata dal relativo onere ai sensi della CP_1 clausola contenuta nel citato articolo 17 che prevede l'obbligo per il conduttore di “comunicare immediatamente per iscritto a ogni variazione di domicilio ovvero della sede legale, Parte_1 amministrativa od operativa dell'impresa”.
Pertanto, considerato che la clausola contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali stabilisce l'obbligo di riconsegna quale conseguenza della risoluzione per inadempimento della società conduttrice, nonché l'obbligo di versamento della maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici maggiorati degli eventuali interessi di mora, quale risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene quantificato, in via preventiva ed astratta, nella penale di risoluzione, di cui la società ricorrente si legittimamente è avvalsa, peraltro specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c., nonostante abbia la funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, e che vanta altresì il diritto ad ottenere l'indennizzo nella Parte_1 misura concordata sino all'effettiva restituzione del bene locato ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, dev'essere accolta la domanda proposta da di accertamento Parte_1 dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa a mezzo di clausola risolutiva espressa e di condanna al pagamento della somma azionata pari complessivamente ad € 22.568,18 IVA compresa ed alla restituzione del materiale
In particolare, la somma scaturisce per € 5.798,90 IVA compresa dalle fatture insolute nn. 1254621,
1104905 e 143170 alla data della comunicata risoluzione, oltre interessi di mora per come richiesto, per
€ 6.265,08 (oltre interessi legali) dalla penale pari a tre canoni periodici ex art. 13 comma 2 condizioni generali di contratto, e per € 10.441,80 dall'indennizzo per la mancata restituzione dei beni ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali aggiornato all'attualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo tabellare per la fase di decisione, ed al medio per le fasi di studio ed introduttiva, tenuto conto dell'impegno profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto dichiara l'intervenuta Parte_1 risoluzione del contratto di locazione operativa a mezzo di clausola risolutiva espressa e condanna pagina 6 di 7 la resistente al pagamento della somma di € 22.568,18 oltre interessi per come richiesto, ed alla restituzione della merce locata nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 29 novembre 2025
Il giudice
TO RR
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