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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 283 del ruolo generale degli affari di volontaria giu-
risdizione per l'anno 2021 promossa da
(p.i ), con sede a Roma ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Alberto Turno
che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellante
contro
(p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore dott. elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo CP_2
studio dell'avv. Alberto Luminoso, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti,
appellato
pagina 1 di 25 con la partecipazione di
(p.i. , Controparte_3 P.IVA_3
in persona del Curatore dott.ssa , con sede a Roma, CP_4
appellato
p.i ), con sede a Napoli, Controparte_5 P.IVA_4
appellata
(c.f. Controparte_6
), con sede a Roma, P.IVA_5
APPELLATA
(c.f. , con sede a Venezia, Controparte_7 P.IVA_6
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del presente atto d'appello e in riforma della impugnata sentenza n. 1281/2021 del Tribunale di Cagliari – Seconda Sezione
Civile, emessa in data 24.4.2021, pubblicata in data 26.4.2021 e notificata a mezzo pec in data 4.5.2021:
in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'omessa pronuncia del Tribunale in merito all'eccezione del Fallimento della relativa Controparte_3
all'improcedibilità della domanda rivolta dalla nei con- CP_1
fronti dei condebitori solidali e Pt_1 Controparte_8
- accertare e dichiarare che in virtù del disposto dell'art. 13 L. n.
pagina 2 di 25 109/94 non sussiste alcuna responsabilità solidale della
[...]
oggi , per le obbliga- Controparte_9 Parte_1
zioni assunte dalla e, per l'effetto, dichiarare che Controparte_3
alcuna somma è dovuta dalla , oggi Controparte_10 Parte_1
, alla oggi in Fallimento;
[...] Controparte_1
nel merito:
accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della domanda ex ad-
verso azionata per le ragioni di cui in narrativa e, comunque, che nulla è do-
vuto dalla oggi al- Controparte_11 Parte_1
la oggi in Fallimento. Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge;
in via di gradato subordine:
per l'ipotesi di denegata conferma della sentenza impugnata nelle altre parti,
riformare la stessa in relazione alla condanna alle spese, provvedendo a ride-
terminarle secondo i parametri di legge e secondo quanto sopra esplicitato.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni con-
traria istanza, eccezione e deduzione,
1) nel merito, per tutti i motivi dedotti nella superiore espositiva e per quelli dedotti negli atti difensivi del primo grado del giudizio, rigettare l'appello pro- posto dalla e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Parte_1
2) in via subordinata, per tutti i titoli e le ragioni dedotte negli atti difensivi del giudizio di primo grado (ed in particolare nel ricorso per decreto ingiuntivo,
nelle comparse di costituzione e risposta e nella prima memoria ex art. 183
pagina 3 di 25 c.p.c.), oltre che nella superiore espositiva: 2.1) condannare la Parte_1
(già al pagamento, in favore del Controparte_11 [...]
della diversa somma che verrà eventualmente determi- Controparte_1
nata secondo giustizia, oltre interessi nella misura stabilita dal D.lgs. 9.10.2002
n. 231, ferma la condanna al pagamento degli interessi moratori sull'intera somma di € 271.596,29 o su quella diversa che risulterà dovuta fino alla data del 24 novembre 2010, con decorrenza dal sessantesimo giorno dall'emissione delle fatture;
2.2) rigettare le domande e le eccezioni formulate dalla Pt_1
o eventualmente delle altre parti;
2.3) nel caso in cui si dovesse ritenere
[...]
che l'obbligazione solidale di cui all'art. 37 D.lgs. n. 163/2006 è stata trasferita dalla (già alla Parte_1 Controparte_11 Controparte_12
, condannare quest'ultima ai relativi pagamenti in luogo della
[...] Pt_1
[...]
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Su istanza della il Tribunale di Cagliari pronunciò Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 2406/2010 con il quale ingiunse alla Controparte_3
(in qualità di committente) e alla e alla Controparte_5 [...]
(in qualità di società riunite nell'ATI aggiudicatrice di un ap- Controparte_9
palto ANAS) il pagamento in solido tra loro di euro 271.569,29 ai sensi dell'art. 13 della l. 11 febbraio 1994 n. 109.
A fondamento della pretesa, la ricorrente spiegò che:
- l'ATI costituita da (in seguito divenuta Controparte_13 Pt_1
pagina 4 di 25 , si era resa aggiudicata- Controparte_11 Controparte_14
ria dell'appalto n. 112/2003, indetto dall'ANAS per la realizzazione del-
la Nuova S.S. 125 Orientale Sarda, tratto Terra Mala – Capo Boi, I lot-
to, importo lavori euro 66.446.639,41;
- due delle imprese raggruppate in ATI ( e CP_6 CP_15
[.
) avevano costituito la società consortile a responsabilità limitata
[...]
al fine di concedere in subappalto a terzi l'esecuzione di opere CP_16
specifiche;
- con scrittura privata del 22 ottobre 2008, le aveva, appun- CP_3
to, dato in appalto l'esecuzione di talune opere (sistemazione a verde lungo la SS 125);
- la aveva sempre pagato in ritardo le fatture da essa emesse CP_3
ma nel corso dell'estate 2010 tali ritardi erano divenuti, per la loro enti-
tà, insostenibili;
- unitamente alla committente erano responsabili in solido anche le società associate e riunite nell'ATI e quelle che si erano consorziate nel-
la nuova società.
Contro il decreto ingiuntivo proposero autonoma opposizione la
[...]
(n. 10410/2010 R.G.), la (n. 10411/2010 R.G.) e CP_3 Controparte_10
Contr la n. 183/2011R.G.).
Quest'ultima chiese di essere autorizzata alla chiamata in causa della CP_13
quale conferitaria del ramo d'azienda della (oggi
[...] Controparte_13 [...]
). Controparte_17
Ai fini della trattazione congiunta, i giudizi di opposizione vennero riuniti pagina 5 di 25 sotto il n. 10410/2010 R.G., nel quale, medio tempore, era intervenuta autono-
mamente, ex art. 105 c.p.c., -quale cessionaria di tutti i crediti della CP_7
per ottenere la condanna della (sola) al pagamento di CP_1 CP_3
ogni somma riconosciuta dovuta.
Dichiarata l'interruzione del giudizio, dapprima per il fallimento della
[...]
e in seguito per quello della , dopo la riassunzione a cura CP_16 CP_1
delle parti interessate, con provvedimento del 10 luglio 2020 il primo giudice
CP_1 chiese alla e alla di chiarire i loro rapporti, in considerazione Pt_1
delle circostanze dedotte in ordine al conferimento del ramo d'azienda interve-
CP_1 nuto tra le due società, per effetto del quale la era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della . Pt_1
Con note di trattazione scritta la spiegò che: Pt_1
- in data 22 marzo 2010 la Parte_2
( aveva conferito, con effetto dal 25 marzo
[...] CP_6
2010, alla (già esistente) -che all'indomani del conferimento CP_6
era stata trasformata nella (l'attuale CP_13 Parte_3
)– il proprio ramo di azienda Costruzioni, costituito da macchinari,
[...]
attrezzature, crediti, debiti, rapporti giuridici attivi e passivi, contratti in essere con gli istituti di credito e quanto altro inerente al settore di ope-
ratività concernente l'esercizio delle attività di costruzioni di opere civili ed industriali, sia pubbliche che private, compreso quello per cui è cau-
sa;
- all'esito dell'operazione di conferimento del ramo di azienda Co-
struzioni, la aveva mutato denominazione in CP_6 CP_18
pagina 6 di 25 biliare (l'attuale ); Parte_1
- del ramo d'azienda conferito faceva parte, tra l'altro, la quota del
56% di partecipazione nel capitale sociale della CP_3
- in data 8 ottobre 2010 (allorquando la aveva formato il CP_1
proprio ricorso per decreto ingiuntivo) la S.a.f.a.b. “con i puntini” (poi
) già non era consorziata della Controparte_10 CP_3
*
Con la sentenza impugnata n. 1281/2021, il Tribunale così provvide (per quanto rileva in questa sede):
1) dichiara l'inutilizzabilità dei seguenti documenti: atto di conferimento
del 22.03.2010, rep. n. 83.552, racc. n. 19.335, perizia di stima del ramo
d'azienda conferito, del 09.03.2010, atto ricognitivo, del 21.02.2011, rep. n.
84.571, racc. n. 19.964 prodotti nella data del 22 luglio 2020 nell'interesse di
e atto a rogito del notaio in data Parte_1 Persona_1
22.03.2010 prodotto in data 23 luglio 2020 nell'interesse di liqui- CP_6
dazione;
2) (omissis);
3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle seguenti do-
mande: - domanda di risoluzione del contratto di subappalto originariamente
proposta dall'opposta nei confronti di - domanda volta al pa- CP_19
gamento della somma di euro 87.387,73; - domanda volta a condannare CP_7
[...
a intraprendere ogni opportuna azione per ottenere dalle debitrici il pa-
gamento dei crediti e ad informarne la cedente originariamente proposta
dall'opposta;
pagina 7 di 25 4) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dal Parte_4
nei confronti dell'opposta;
[...]
5) (omissis);
6) (omissis);
7) pronuncia la risoluzione del contratto di factoring posto in essere tra
e in data 1° aprile 2010 e delle successive cessioni di CP_7 CP_1
credito;
8) (omissis);
9) dichiara tenute e condanna e in liquida- Controparte_5 Parte_1
zione in solido tra loro al pagamento delle seguenti somme: - interessi
sull'importo di euro 271.596,29 nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002, a de-
correre dal 60° giorno fine mese dalla data di emissione di ogni fattura sino al
24 novembre 2010; - euro 184.208,56 oltre gli interessi nella misura di cui so-
pra a decorrere dal 25 novembre 2010 sino al saldo;
10) (omissis);
11) compensa in ragione di 1/6 le spese di lite nei rapporti tra CP_1
e e e
[...] Controparte_5 Parte_1 CP_7
condanna , e in solido Controparte_5 Parte_1 CP_7
tra loro, a rimborsare alla parte opposta il residuo, che si liquida in euro
17.822,50 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), i.v.a., c.p.a.;
12) (omissis).
* * *
2. Contro la sentenza ha proposto appello , la Parte_1
quale ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia della decisione, affidando le pro-
pagina 8 di 25 prie doglianze a otto motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo d'appello, la ha denunciato l'omessa pro- Pt_1
nuncia sull'eccezione, proposta dal di improcedibilità Controparte_3
dell'intero giudizio di accertamento del credito, fondata sul rilievo che
Con l'accertamento nei confronti dei condebitori solidali ( e A avrebbe Pt_1
esposto il a un diritto di regresso in forza di un accertamento inter- CP_1
venuto, comunque, al di fuori delle regole del concorso formale.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha censurato la declaratoria di inu-
tilizzabilità dei documenti da essa prodotti con le note di risposta alla richiesta di chiarimenti del primo giudice, sul rilievo che tale produzione fosse stata resa necessaria dalla richiesta dello stesso giudice istruttore;
2.3 Con un terzo motivo, la società appellante ha lamentato che la rinuncia della alla domanda di adempimento (formulata in sede monitoria) CP_1
derivante dalla domanda di risoluzione proposta –non in via subordinata ma principale- nel costituirsi nei singoli procedimenti di opposizione non potesse far rivivere di per sé l'originale domanda di pagamento.
2.4 Con un quarto motivo, la ha lamentato che il Tribunale avreb- Pt_1
be dovuto riconoscere il difetto di titolarità del rapporto attivo in capo alla
, atteso che questa aveva ceduto il proprio credito alla , CP_1 CP_7
unica legittimata a far valere le relative ragioni in sede processuale.
2.5 Con un quinto motivo, l'appellante ha denunciato l'erronea interpreta- zione da parte del Tribunale dell'art. 13 l. n. 109/1994, il quale, anche secondo l'interpretazione della Suprema Corte, prevede la responsabilità solidale dei concorrenti associati (aggiudicatari dell'appalto principale) nei confronti del pagina 9 di 25 subappaltante e non nei confronti del subappaltatore.
2.6 Con un sesto motivo, ha lamentato che il primo giudice avesse Pt_1
riconosciuto la sua titolarità dal lato passivo del rapporto, nonostante fosse sta-
ta acquisita al giudizio la circostanza –non contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.- che l'operazione di conferimento del ramo d'azienda in fa- vore della aveva reso quest'ultima titolare delle quote della CP_6 Pt_4
unitamente all'altra consorziata
[...] Pt_5
un settimo motivo, l'appellante ha censurato il mancato accogli-
[...]
mento dell'eccezione propria e della in ordine agli inadempimenti CP_3
e/o inesatti adempimenti da parte della , malgrado fin da principio CP_1
[fosse] stato dedotto che le lavorazioni erano state effettuate tardivamente e
comunque secondo modalità e termini ben lontane dal poter essere definite a
“regola d'arte” ovvero “immuni da vizi”, come, invece, contrattualmente ri-
chiesto e tenuto conto che la redazione dei SAL e le autorizzazioni ai pagamen-
ti non costituivano alcun riconoscimento di debito dal momento che
l'inadempimento della alle proprie obbligazioni contrattuali era, CP_1
infatti, emerso in tutta la propria portata solamente successivamente
all'emissione di tali documenti contabili.
Atteso il protratto inadempimento della subappaltatrice –ha proseguito l'appellante- aveva concluso altro contratto di subappalto con CP_3 [...]
avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni Parte_6
non eseguite da (in particolare, la fornitura e la posa in opera delle CP_1
piante residue nonché la manutenzione delle opere a verde realizzate della Im-
presa , compresa innaffiatura, concimazione, sostituzione di piante CP_1
pagina 10 di 25 essiccate, falciature, trattamenti antiparassitari, e quanto altro necessario per
mantenere le opere a verde in perfetto stato di conservazione per il corrispetti-
vo di € 303.540,00), sicché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere compensato il credito di con il maggiore credito vantato da nei con- CP_1 CP_3
fronti della subappaltatrice (oltre i citati euro 303.540,00 corrisposti ad Pt_7
anche euro 87.387,73 corrisposti direttamente da ai dipenden-
[...] CP_3
ti ed euro 286.043,84 trattenuti sul corrispettivo dell'appalto prin- CP_1
cipale da ANAS).
2.8 Con un ultimo motivo d'appello, ha censurato la statuizione Pt_1
avente ad oggetto la condanna delle società soccombenti al pagamento delle spese processuali, perché:
- conseguente all'erroneo rigetto delle loro domande;
- effettuata con l'erronea applicazione dello scaglione di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00, malgrado la avesse quantifi- CP_1
cato il proprio credito in euro 184.208,56;
- l'abbandono delle domande inizialmente formulate dalla e il CP_1
rigetto di diverse delle sue pretese avanzate avrebbero giustificato una compen-
sazione delle spese in misura superiore a 1/6
- non erano dovuti i compensi per la fase istruttoria, in quanto non espletata.
Tanto esposto, la ha formulato le domande trascritte. Pt_1
*
Nella contumacia degli altri appellati, il ha resistito, Controparte_1
formulando le domande trascritte.
* * *
pagina 11 di 25 3.1 Il primo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Il primo giudice non ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di improce- dibilità della domanda nei confronti dell'odierna appellante.
Dichiarata l'improcedibilità delle domande nei confronti del , il CP_1
Tribunale si è pronunciato nel merito della pretesa creditoria, escludendo, dun-
que, che le domande proposte contro i condebitori in bonis fossero attratte al foro del fallimento, in applicazione del maggioritario orientamento della Su-
prema Corte, secondo cui il fallimento del debitore principale, verificatosi in pendenza del giudizio di pagamento proposto contro il fideiussore o il condebi-
tore in solidale, non comporta il trasferimento della causa al giudice fallimenta-
re, stante il carattere solidale dell'obbligazione e la conseguente autonomia del-
le due domande (Cass., 24 febbraio 2011, n. 4464 e Cass., ord. 16 marzo 2021,
n. 7352).
3.2 Il secondo motivo di appello è inammissibile.
La dichiarazione d'inutilizzabilità di documenti –come ogni pronuncia sui mezzi di prova del processo- ha carattere puramente servente e strumentale ri-
spetto all'accertamento compiuto dal giudice sulle domande delle parti.
L'interesse a impugnare le statuizioni circa una prova deriva dalle conse-
guenze che il giudice abbia tratto dalla valutazione del mezzo istruttorio e dalla sua attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere.
La doglianza circa la mancata ammissione o l'utilizzabilità di una prova im-
plica, dunque, l'onere di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto.
L'appellante ha omesso di indicare a quale pronuncia a sé favorevole avreb-
pagina 12 di 25 be condotto il giudizio di ammissibilità/inutilizzabilità dei documenti in que-
stione, sicché il motivo di impugnazione è inammissibile.
3.3 Il terzo motivo di appello è infondato.
Diversamente da quanto ricostruito e interpretato dall'appellante, dalla comparsa depositata l'8 aprile 2011 risulta che, nel contrastare l'opposizione della e a conferma della propria domanda di pagamento del corrispet- Pt_1
tivo formulata in sede monitoria, l'opponente insistette per la condanna delle società ingiunte al pagamento di quanto spettantele e non svolse allegazione al-
cuna dalla quale potesse trarsi la volontà di ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale.
Dal contenuto della comparsa di risposta, infatti, si ricava l'univoca volontà
della società subappaltatrice di agire per la manutenzione del contratto (e non per il suo scioglimento, per contro invocato dalla controparte); in tale senso la propose la domanda di pagamento del corrispettivo (domanda sub CP_1
1) nella parte della comparsa di precisazione delle domande).
È innegabile che la domanda sub 3), non preceduta né accompagnata da una dichiarazione formale di subordinazione rispetto alle due precedenti, sia diretta a ottenere la risoluzione del rapporto per inadempimento della committente
Da tale rilievo, peraltro, non può trarsi la volontà di esercizio dello ius va-
riandi previsto dall'art. 1453 c.c., in quanto l'intera parte espositiva e argomen-
tativa dell'atto processuale risulta esplicitamente e univocamente diretta a otte- nere la condanna delle opponenti al pagamento del corrispettivo d'appalto, sic- ché alla domanda di risoluzione (tra l'altro neanche preceduta da una corri-
spondente attività di allegazione) non può che riconoscersi natura sostanzial-
pagina 13 di 25 mente subordinata.
Sono, infatti, condivisibili la ricostruzione e interpretazione della comparsa di risposta della in bonis proposta dal appellato, che ha CP_1 CP_1
eccepito come la domanda di risoluzione fosse stata proposta solo in via subor-
dinata, siccome riconosciuto dal primo giudice anche sulla scorta della precisa-
zione al riguardo fatta dall'opposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Se, infatti, volesse ammettersi che la in bonis avesse formulato CP_1
due concorrenti domande incompatibili –atteso che non aveva certamente ri-
nunciato puramente e semplicemente alla domanda di esecuzione del contratto-
dovrebbe, comunque, ammettersi la possibilità di precisazione/modifica della domanda con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., atteso l'insegnamento per cui
è dato procedere, in ogni stato e grado del giudizio, allo ius variandi previsto dall'art. 1453 c.c. (cfr. Cass., ord. 23 aprile 2020, n. 8048).
Deve, dunque, ritenersi ammissibile la precisazione in ordine alla natura su-
bordinata della domanda di risoluzione proposta in uno con quella di manuten-
zione.
3.4 Il quarto motivo di appello è inammissibile, per difetto di interesse ex
art. 100 c.p.c.
Alle vicende del rapporto negoziale di factoring tra l'allora in CP_1
bonis e la la società appellante era ed è ovviamente estranea, sicché CP_7
essa non ha interesse giuridico a ottenere una pronuncia di scioglimento di quel rapporto, non assumendo rilievo in questo contesto l'interesse (di mero fatto) a ottenere una pronuncia che determini la titolarità dei crediti azionati in capo al-
la banca, invece, che in capo (oggi al ) , in quanto CP_1 CP_1
pagina 14 di 25 l'effetto costitutivo della pronuncia di risoluzione non incide su un diritto auto- nomo, incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza, dell'odierna appel- lante e tale da fondare il suo interesse all'impugnazione, bensì solo indiretta-
mente sulla titolarità dei crediti esistenti nei confronti di . Pt_1
3.5 Il quinto motivo è infondato e non merita accoglimento, dovendosi condividere la ricostruzione della norma giuridica che il primo giudice ha tratto dalla disposizione dell'art. 13, secondo comma, l. 109/1994, la cui lettera pre- vede che l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati […] determina la
loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei con-
fronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
Il dato testuale depone nel senso che la responsabilità dei concorrenti asso-
ciati nei confronti dell'amministrazione committente è estesa, in forza della ci-
tata previsione normativa, verso le imprese subappaltanti (e non subappaltatri-
ci).
Come ha esattamente suggerito l'appellato, però, dalla genesi e dalla ratio della previsione della responsabilità solidale degli aggiudicatari dell'appalto nei confronti dei soggetti che materialmente eseguono le opere o forniscono i materiali, in sede di elaborazione dottrinale, si è tratta un'interpretazione che riconduce a mero refuso l'impiego del termine subappaltanti in luogo di quello
(coerente con le ragioni di introduzione di un'ipotesi di responsabilità solidale dei concorrenti riuniti) di subappaltatori.
Depongono, chiaramente, in tale senso:
- la circostanza che, nell'ambito della stessa disposizione, siano sotto-
posti alla stessa disciplina anche i fornitori, ossia quei soggetti che, al pagina 15 di 25 pari dei subappaltatori (e a differenza dei subappaltanti), forniscono un'utilitas che determina il sorgere di una pretesa creditoria verso gli aggiudicatari riuniti (o in capo alla società consortile costituita ad hoc
per l'esecuzione delle opere, ex art. 96 d.P.R. n. 554/1999);
- la riscrittura della disposizione dell'art. 13 cit. a opera dell'abrogato art. 37 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (non applicabile nella fattispecie -
come accertato dal primo giudice- in quanto l'appalto che ha generato il subappalto per cui è causa è dell'anno 2003) il quale prevedeva che l'of-
ferta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro re-
sponsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
A fronte di un panorama dottrinale assolutamente compatto nel senso indi-
cato, nella giurisprudenza di legittimità -come ben risulta dal contributo argo-
mentativo sviluppato dalle parti nei rispettivi atti- si registrano due diversi (op-
posti) orientamenti.
Le pronunce invocate dall'appellante suggeriscono che dalla semplice lettu-
ra della norma emerga, ictu oculi, che la responsabilità è estesa verso le impre-
se subappaltanti (subcommittenti) e non quelle subappaltatrici (in tale senso anche Cass., 18 luglio 2023, n. 20900, che però non affronta la questione ma si limita a citare la disposizione in una vicenda riguardante la pretesa creditoria di un fornitore di una società consortile costituita da imprese aggiudicatarie riuni-
te).
L'orientamento in questione, però, non si fa carico di una lettura sistematica delle norme e non è condiviso da altre pronunce di legittimità che, invece, ri-
pagina 16 di 25 conoscono che le imprese riunite siano responsabili verso i subappaltatori e fornitori che hanno eseguiti i lavori (in tale senso, Cass. 18 novembre 2003, n.
18113, Cass., 3 febbraio 2017, n. 2963 e Cass., 21 maggio 2020, n. 9386).
A quest'ultimo insegnamento ha aderito anche questa Corte di merito (cfr.
sentenza n. 30 pubblicata il 26 gennaio 2024 nel proc. iscritto al n. 56/2022
R.G., in cui viene indicato come il termine subappaltanti debba essere ritenuto frutto di mero errore nel testo).
Diversamente opinando, la lettura proposta dall'appaltante non avrebbe al-
cuna portata precettiva, perché prevederebbe la responsabilità delle imprese riunite nei confronti di sé stesse, in quanto -come ha condivisibilmente argo-
mentato il primo giudice- la qualità di subcommittente o di subappaltante è, in
realtà, rivestita dalla stessa associazione che, dopo essersi aggiudicata l'ap-
palto (assumendo evidentemente la qualità di appaltatore nei confronti della
stazione appaltante), si trova ad assumere, ove successivamente abbia a stipu-
lare dei contratti di subappalto, la qualità di sub-appaltante nei confronti
dell'altro contraente.
Deve escludersi che la conclusione cui è addivenuto il Tribunale urti col principio, oramai pacifico, per cui, in materia di società costituite secondo il ti-
po delle società di capitali, la causa consortile giustifichi la deroga alle norme che disciplinano il tipo di società di capitali scelto, ad eccezione di quelle che fissano le regole fondamentali del tipo: prima tra tutte, la regola dettata dall'art. 2462 primo c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio (cfr.
pagg. 11 e ss. atto di appello).
pagina 17 di 25 Nella citata sentenza n. 30/2024, questa Corte ha già spiegato che:
- l'art. 96 d.P.R. 554/1999 –in assoluta continuità con l'art. 26 d. lgs.
406/1991, a sua volta in continuità con l'art. 23 bis l. 584/1977- prevede la possibilità per le imprese riunite in ATI -come accaduto nella fattispe-
cie per cui è causa- di costituire società anche in forma consortile per l'esecuzione totale o parziale dei lavori;
- l'incontestata regola dell'autonomia del patrimonio della società
consortile rispetto a quello dei soci (imprese riunite), per cui questi ulti-
mi non rispondono delle obbligazioni della consortile, non costituisce,
però, espressione di una regola generale, poiché la normativa speciale in tema di appalti pubblici (artt. 21, ultimo comma, l. n. 584/1977, e 23,
settimo comma, d.lgs. n. 406/1991) ha previsto la responsabilità illimita-
ta e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte verso i terzi dalla società consortile nei confronti dell'ente appaltante, e, poi, con l'art. 13,
secondo comma, cit. anche nei confronti di subappaltatori e fornitori
(così Cass. 23 marzo 2017, n. 7473 citata dalla stessa appellante e la più
recente Cass., n. 20900/2023 cit.);
- conseguentemente delle obbligazioni assunte dalla società costituita per l'esecuzione dei lavori risponde non solo la società medesima entro i limiti del proprio capitale, ma anche, in presenza dei presupposti di ope-
ratività dell'art. 13, secondo comma, cit., le imprese riunite in associa-
zione, in quanto la limitazione di responsabilità di cui gode la società a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione dei lavori non vale a
schermare (cfr. Cass., n. 20900/2023 cit.) tali forme di responsabilità, in pagina 18 di 25 tal modo pregiudicando una specifica tutela offerta a favore sia dell'amministrazione nonché di subappaltatori e fornitori.
Il motivo d'appello non è, dunque, fondato, giacché il primo giudice ha fatto buon governo delle norme e dei principi rilevanti nella fattispecie in esame.
3.6 Il rigetto del quinto motivo di appello comporta l'assorbimento del sesto
motivo, riuscendo irrilevante accertare la tempestiva deduzione, la prova e la rilevanza del dedotto conferimento del ramo di azienda comprendente la quota di partecipazione nella società consortile, giacché -per quanto argomentato nel sottoparagrafo che precede- l'odierna appellante risponde verso la subappalta-
trice per la propria qualità di aggiudicataria dell'appalto e non per la propria qualità di socia.
3.7 Il settimo motivo di appello è inammissibile.
L'appellante ha riportato quanto ritenuto dal Tribunale in ordine al lamenta-
to inadempimento della , ma non si è confrontata con i passaggi ar- CP_1
gomentativi del primo giudice;
nella sostanza, si è limitata a riproporre con l'impugnazione gli stessi argomenti difensivi con i quali aveva contrastato la pretesa azionata in via monitoria.
In particolare, a fronte della valutazione del primo giudice in ordine alla mancata contestazione, da parte sua e della delle quantità, della con- CP_3
formità e dei prezzi dei lavori eseguiti dalla subappaltatrice, non ha Pt_1
spiegato (tanto meno argomentato) in quale errore sarebbe incorsa la sentenza impugnata;
non ha indicato i passaggi argomentativi delle memorie (proprie o della società consortile) dai quali ricavare l'effettiva contestazione né ha la-
mentato errori logici o violazioni di legge che avrebbero condotto a soluzioni pagina 19 di 25 di segno diverso.
Del resto, l'appellante non ha convincentemente censurato il senso del rilie-
vo del Tribunale circa il fatto (pacifico e risultante dalla documentazione in at-
ti) che la aveva predisposto i SAL ed emesso le autorizzazioni al pa- CP_3
gamento delle fatture emesse relativamente al periodo dal dicembre 2009 al giugno 2010, periodo nel quale si sarebbe verificato o manifestato l'inadempimento.
Sul punto la si è limitata a negare che l'emissione dei SAL costi- Pt_1
tuisse riconoscimento di debito sul rilievo che l'inadempimento della Edengar-
den sarebbe emerso in tutta la propria portata solamente successivamente all'emissione di tali documenti contabili, ma non ha illustrato in cosa sarebbe effettivamente consistito l'inadempimento né, soprattutto, perché la sua effetti- va portata non potesse apprezzarsi al momento dell'emissione dei SAL.
Ancora, l'appellante non ha spiegato perché il primo giudice avrebbe errato nel ritenere provato il corretto adempimento delle obbligazioni da parte della
; si è limitata a riportare il contenuto delle obbligazioni contrattuali, CP_1
senza, però, provvedere (neanche in questa sede) a specificare in cosa sarebbe consistito il dedotto inadempimento, salvo ribadire la doglianza circa la manca-
ta realizzazione delle opere a regola d'arte.
Infine, non ha argomentato sotto quale profilo il Tribunale avrebbe Pt_1
errato nel riconoscere la non imputabilità alla subappaltatrice dell'inadempimento genericamente lamentato;
in particolare, non ha spiegato perché sarebbe erronea la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che
non avendo [ provveduto alla corresponsione dei corrispettivi pat- CP_3
pagina 20 di 25 tuiti pur a fronte della regolare esecuzione delle opere: detta condotta avrebbe
impedito alla società subappaltatrice di continuare a sostenere i costi di can-
tiere e di pagare gli stipendi degli operai, i quali si erano quindi rifiutati di
prestare la loro attività (pag. 27).
La censura della , in conclusione, risulta del tutto inconferente ri- Pt_1
spetto al decisum, in violazione del canone che vuole che i motivi di impugna-
zione siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice e con es-
se dialoghino (in tale senso, Cass., ord., 29 agosto 2019, n. 21824).
3.8 L'ottavo motivo di appello, che si articola in tre profili, è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
3.8.1. Circa la doglianza in ordine all'applicazione del criterio della soc-
combenza, il motivo è infondato in quanto:
- all'esito di questo giudizio di appello l'odierna appellata non è risul-
tata soccombente, sicché non sussiste il presupposto per la sua con-
danna alla rifusione delle spese del primo grado;
- la decisione del primo giudice di compensare per un sesto le spese di lite riesce assolutamente condivisibile, tenuto conto della soccom-
benza reciproca tra le parti e, più in generale, dell'esito delle rispet-
tive domande ed eccezioni.
3.8.2. Con riguardo alla misura dei compensi liquidati dal Tribunale occorre osservare come la sentenza non abbia in alcun modo esplicitato i criteri di de-
terminazione dello scaglione applicato e dei compensi.
Dalla misura delle spese legali in concreto liquidate può, però, ricavarsi co-
me il primo giudice abbia riconosciuto, secondo la tariffa ratione temporis vi-
pagina 21 di 25 gente, i compensi ai valori medi per tutte le fasi previste dal d.m. 55/2014, sul-
lo scaglione euro 260.001-520.000,00.
Tale statuizione non è corretta.
L'art. 5 del citato d.m. stabilisce che, nella liquidazione dei compensi a cari-
co del soccombente, il valore della causa sia determinato a norma del codice di procedura civile.
In base all'art. 10, secondo comma, c.p.c., al capitale si sommano gli interes-
si di mora già maturati ante litem e autonomamente richiesti, mentre non vanno computati nel calcolo del valore ai fini dell'individuazione del giudice compe-
tente gli interessi moratori scaduti che non formino oggetto di apposita doman-
da né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi succes-
sivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo, il quale, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore (cfr. Cass., ord. 19 luglio 2017, n.
17860).
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddi-
sfatta, con conseguente riduzione del valore della causa, ai fini della regolazio-
ne delle spese deve tenersi conto del valore della causa in base al decisum (art. 5 cit. e Cass., ord. 22 marzo 2022, n. 9237).
Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio,
laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice.
La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (Cass., ord. 24 marzo pagina 22 di 25 2023, n. 8449).
Nella fattispecie, con ricorso monitorio del 13 ottobre 2010, la CP_1
chiese l'ingiunzione del capitale di euro 271.596,29, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 sino al saldo.
Il Tribunale riconobbe con la sentenza:
- gli interessi sull'importo di euro 271.596,29 nella misura di cui al d.
lgs. 231/2002, a decorrere dal 60° giorno fine mese dalla data di emissione di ogni fattura sino al 24 novembre 2010;
- il capitale di euro 184.208,56 (ai fini che ci occupano, non può te-
nersi conto degli interessi riconosciuti su tale importo capitale con decorrenza dal 25 novembre 2010, in quanto non scaduti al momento del ricorso monitorio depositato il 13 ottobre 2010).
Tali importi (e non già solo dall'importo di euro 184.208,56, come, invece, preteso infondatamente dall'appellante) costituiscono il valore della controver-
sia (anche ai fini della regolamentazione delle spese) e assommano a:
- euro 6.283,95 per interessi calcolati dalle scadenze indicate in sentenza;
- euro 184.208,56 per capitale.
Per quanto sopra osservato non può tenersi conto degli interessi sull'importo capitale, in quanto la loro decorrenza è stata riconosciuta dovuta dalla data del
25 novembre 2010, sicché non costituiscono interessi scaduti ante litem rile-
vanti ai fini della determinazione del valore della causa.
Il primo giudice, in conclusione, avrebbe dovuto liquidare le spese sullo scaglione inferiore di euro 52.001-260.000,00.
3.8.3. Ancora a proposito della misura dei compensi, è sufficiente osservare pagina 23 di 25 che, in primo grado, la fase di trattazione è in ogni caso ineludibile (Cass., ord.
26 maggio 2021, n. 14483), sicché i relativi compensi devono essere sempre riconosciuti.
* * *
4. Il parziale accoglimento dell'appello impone di provvedere a un nuovo governo delle spese di lite.
Per le ragioni indicate al secondo punto del sottoparagrafo 3.8.1 e considera-
to l'esito di questo giudizio di appello, sussistono i presupposti per una com-
pensazione nella misura di un sesto delle spese di lite di primo e secondo grado e per la condanna dell'appellante soccombente al pagamento della residua quo-
ta a favore della controparte.
Sullo scaglione indicato al sottoparagrafo 3.8.2, i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi previste dalle vigenti tabelle per il giudizio di primo grado e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione per il pre-
sente grado (nulla spetta per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta attività a essa riconducibile).
Devono essere integralmente compensate le spese tra le parti costituite e quelle rimaste contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. in parziale riforma della sentenza n. 1281/2021 del Tribunale di Cagliari
che per il resto conferma, dichiara la compensazione nella misura di un sesto delle spese di lite e condanna la al pa-Parte_1
pagina 24 di 25 gamento a favore della controparte della residua quota che liquida in euro
13.515,40, di cui euro 11.752,50 per compensi, comprese spese generali,
oltre c.p.a. e i.v.a.;
2. dichiara la compensazione nella misura di un sesto delle spese di lite di questo grado di appello e condanna la al pa- Parte_1
gamento a favore della controparte della residua quota che liquida in euro
9.574,70, di cui euro 8.325,80 per compensi, comprese spese generali, ol-
tre c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara integralmente compensate le spese tra le parti costituite e quelle rimaste contumaci.
4. dispone che il pagamento delle spese avvenga a favore dell'Erario, es-
sendo il Fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115.
Cagliari, 16 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 283 del ruolo generale degli affari di volontaria giu-
risdizione per l'anno 2021 promossa da
(p.i ), con sede a Roma ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Alberto Turno
che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellante
contro
(p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore dott. elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo CP_2
studio dell'avv. Alberto Luminoso, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti,
appellato
pagina 1 di 25 con la partecipazione di
(p.i. , Controparte_3 P.IVA_3
in persona del Curatore dott.ssa , con sede a Roma, CP_4
appellato
p.i ), con sede a Napoli, Controparte_5 P.IVA_4
appellata
(c.f. Controparte_6
), con sede a Roma, P.IVA_5
APPELLATA
(c.f. , con sede a Venezia, Controparte_7 P.IVA_6
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del presente atto d'appello e in riforma della impugnata sentenza n. 1281/2021 del Tribunale di Cagliari – Seconda Sezione
Civile, emessa in data 24.4.2021, pubblicata in data 26.4.2021 e notificata a mezzo pec in data 4.5.2021:
in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'omessa pronuncia del Tribunale in merito all'eccezione del Fallimento della relativa Controparte_3
all'improcedibilità della domanda rivolta dalla nei con- CP_1
fronti dei condebitori solidali e Pt_1 Controparte_8
- accertare e dichiarare che in virtù del disposto dell'art. 13 L. n.
pagina 2 di 25 109/94 non sussiste alcuna responsabilità solidale della
[...]
oggi , per le obbliga- Controparte_9 Parte_1
zioni assunte dalla e, per l'effetto, dichiarare che Controparte_3
alcuna somma è dovuta dalla , oggi Controparte_10 Parte_1
, alla oggi in Fallimento;
[...] Controparte_1
nel merito:
accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della domanda ex ad-
verso azionata per le ragioni di cui in narrativa e, comunque, che nulla è do-
vuto dalla oggi al- Controparte_11 Parte_1
la oggi in Fallimento. Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge;
in via di gradato subordine:
per l'ipotesi di denegata conferma della sentenza impugnata nelle altre parti,
riformare la stessa in relazione alla condanna alle spese, provvedendo a ride-
terminarle secondo i parametri di legge e secondo quanto sopra esplicitato.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni con-
traria istanza, eccezione e deduzione,
1) nel merito, per tutti i motivi dedotti nella superiore espositiva e per quelli dedotti negli atti difensivi del primo grado del giudizio, rigettare l'appello pro- posto dalla e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Parte_1
2) in via subordinata, per tutti i titoli e le ragioni dedotte negli atti difensivi del giudizio di primo grado (ed in particolare nel ricorso per decreto ingiuntivo,
nelle comparse di costituzione e risposta e nella prima memoria ex art. 183
pagina 3 di 25 c.p.c.), oltre che nella superiore espositiva: 2.1) condannare la Parte_1
(già al pagamento, in favore del Controparte_11 [...]
della diversa somma che verrà eventualmente determi- Controparte_1
nata secondo giustizia, oltre interessi nella misura stabilita dal D.lgs. 9.10.2002
n. 231, ferma la condanna al pagamento degli interessi moratori sull'intera somma di € 271.596,29 o su quella diversa che risulterà dovuta fino alla data del 24 novembre 2010, con decorrenza dal sessantesimo giorno dall'emissione delle fatture;
2.2) rigettare le domande e le eccezioni formulate dalla Pt_1
o eventualmente delle altre parti;
2.3) nel caso in cui si dovesse ritenere
[...]
che l'obbligazione solidale di cui all'art. 37 D.lgs. n. 163/2006 è stata trasferita dalla (già alla Parte_1 Controparte_11 Controparte_12
, condannare quest'ultima ai relativi pagamenti in luogo della
[...] Pt_1
[...]
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Su istanza della il Tribunale di Cagliari pronunciò Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 2406/2010 con il quale ingiunse alla Controparte_3
(in qualità di committente) e alla e alla Controparte_5 [...]
(in qualità di società riunite nell'ATI aggiudicatrice di un ap- Controparte_9
palto ANAS) il pagamento in solido tra loro di euro 271.569,29 ai sensi dell'art. 13 della l. 11 febbraio 1994 n. 109.
A fondamento della pretesa, la ricorrente spiegò che:
- l'ATI costituita da (in seguito divenuta Controparte_13 Pt_1
pagina 4 di 25 , si era resa aggiudicata- Controparte_11 Controparte_14
ria dell'appalto n. 112/2003, indetto dall'ANAS per la realizzazione del-
la Nuova S.S. 125 Orientale Sarda, tratto Terra Mala – Capo Boi, I lot-
to, importo lavori euro 66.446.639,41;
- due delle imprese raggruppate in ATI ( e CP_6 CP_15
[.
) avevano costituito la società consortile a responsabilità limitata
[...]
al fine di concedere in subappalto a terzi l'esecuzione di opere CP_16
specifiche;
- con scrittura privata del 22 ottobre 2008, le aveva, appun- CP_3
to, dato in appalto l'esecuzione di talune opere (sistemazione a verde lungo la SS 125);
- la aveva sempre pagato in ritardo le fatture da essa emesse CP_3
ma nel corso dell'estate 2010 tali ritardi erano divenuti, per la loro enti-
tà, insostenibili;
- unitamente alla committente erano responsabili in solido anche le società associate e riunite nell'ATI e quelle che si erano consorziate nel-
la nuova società.
Contro il decreto ingiuntivo proposero autonoma opposizione la
[...]
(n. 10410/2010 R.G.), la (n. 10411/2010 R.G.) e CP_3 Controparte_10
Contr la n. 183/2011R.G.).
Quest'ultima chiese di essere autorizzata alla chiamata in causa della CP_13
quale conferitaria del ramo d'azienda della (oggi
[...] Controparte_13 [...]
). Controparte_17
Ai fini della trattazione congiunta, i giudizi di opposizione vennero riuniti pagina 5 di 25 sotto il n. 10410/2010 R.G., nel quale, medio tempore, era intervenuta autono-
mamente, ex art. 105 c.p.c., -quale cessionaria di tutti i crediti della CP_7
per ottenere la condanna della (sola) al pagamento di CP_1 CP_3
ogni somma riconosciuta dovuta.
Dichiarata l'interruzione del giudizio, dapprima per il fallimento della
[...]
e in seguito per quello della , dopo la riassunzione a cura CP_16 CP_1
delle parti interessate, con provvedimento del 10 luglio 2020 il primo giudice
CP_1 chiese alla e alla di chiarire i loro rapporti, in considerazione Pt_1
delle circostanze dedotte in ordine al conferimento del ramo d'azienda interve-
CP_1 nuto tra le due società, per effetto del quale la era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della . Pt_1
Con note di trattazione scritta la spiegò che: Pt_1
- in data 22 marzo 2010 la Parte_2
( aveva conferito, con effetto dal 25 marzo
[...] CP_6
2010, alla (già esistente) -che all'indomani del conferimento CP_6
era stata trasformata nella (l'attuale CP_13 Parte_3
)– il proprio ramo di azienda Costruzioni, costituito da macchinari,
[...]
attrezzature, crediti, debiti, rapporti giuridici attivi e passivi, contratti in essere con gli istituti di credito e quanto altro inerente al settore di ope-
ratività concernente l'esercizio delle attività di costruzioni di opere civili ed industriali, sia pubbliche che private, compreso quello per cui è cau-
sa;
- all'esito dell'operazione di conferimento del ramo di azienda Co-
struzioni, la aveva mutato denominazione in CP_6 CP_18
pagina 6 di 25 biliare (l'attuale ); Parte_1
- del ramo d'azienda conferito faceva parte, tra l'altro, la quota del
56% di partecipazione nel capitale sociale della CP_3
- in data 8 ottobre 2010 (allorquando la aveva formato il CP_1
proprio ricorso per decreto ingiuntivo) la S.a.f.a.b. “con i puntini” (poi
) già non era consorziata della Controparte_10 CP_3
*
Con la sentenza impugnata n. 1281/2021, il Tribunale così provvide (per quanto rileva in questa sede):
1) dichiara l'inutilizzabilità dei seguenti documenti: atto di conferimento
del 22.03.2010, rep. n. 83.552, racc. n. 19.335, perizia di stima del ramo
d'azienda conferito, del 09.03.2010, atto ricognitivo, del 21.02.2011, rep. n.
84.571, racc. n. 19.964 prodotti nella data del 22 luglio 2020 nell'interesse di
e atto a rogito del notaio in data Parte_1 Persona_1
22.03.2010 prodotto in data 23 luglio 2020 nell'interesse di liqui- CP_6
dazione;
2) (omissis);
3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle seguenti do-
mande: - domanda di risoluzione del contratto di subappalto originariamente
proposta dall'opposta nei confronti di - domanda volta al pa- CP_19
gamento della somma di euro 87.387,73; - domanda volta a condannare CP_7
[...
a intraprendere ogni opportuna azione per ottenere dalle debitrici il pa-
gamento dei crediti e ad informarne la cedente originariamente proposta
dall'opposta;
pagina 7 di 25 4) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dal Parte_4
nei confronti dell'opposta;
[...]
5) (omissis);
6) (omissis);
7) pronuncia la risoluzione del contratto di factoring posto in essere tra
e in data 1° aprile 2010 e delle successive cessioni di CP_7 CP_1
credito;
8) (omissis);
9) dichiara tenute e condanna e in liquida- Controparte_5 Parte_1
zione in solido tra loro al pagamento delle seguenti somme: - interessi
sull'importo di euro 271.596,29 nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002, a de-
correre dal 60° giorno fine mese dalla data di emissione di ogni fattura sino al
24 novembre 2010; - euro 184.208,56 oltre gli interessi nella misura di cui so-
pra a decorrere dal 25 novembre 2010 sino al saldo;
10) (omissis);
11) compensa in ragione di 1/6 le spese di lite nei rapporti tra CP_1
e e e
[...] Controparte_5 Parte_1 CP_7
condanna , e in solido Controparte_5 Parte_1 CP_7
tra loro, a rimborsare alla parte opposta il residuo, che si liquida in euro
17.822,50 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), i.v.a., c.p.a.;
12) (omissis).
* * *
2. Contro la sentenza ha proposto appello , la Parte_1
quale ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia della decisione, affidando le pro-
pagina 8 di 25 prie doglianze a otto motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo d'appello, la ha denunciato l'omessa pro- Pt_1
nuncia sull'eccezione, proposta dal di improcedibilità Controparte_3
dell'intero giudizio di accertamento del credito, fondata sul rilievo che
Con l'accertamento nei confronti dei condebitori solidali ( e A avrebbe Pt_1
esposto il a un diritto di regresso in forza di un accertamento inter- CP_1
venuto, comunque, al di fuori delle regole del concorso formale.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha censurato la declaratoria di inu-
tilizzabilità dei documenti da essa prodotti con le note di risposta alla richiesta di chiarimenti del primo giudice, sul rilievo che tale produzione fosse stata resa necessaria dalla richiesta dello stesso giudice istruttore;
2.3 Con un terzo motivo, la società appellante ha lamentato che la rinuncia della alla domanda di adempimento (formulata in sede monitoria) CP_1
derivante dalla domanda di risoluzione proposta –non in via subordinata ma principale- nel costituirsi nei singoli procedimenti di opposizione non potesse far rivivere di per sé l'originale domanda di pagamento.
2.4 Con un quarto motivo, la ha lamentato che il Tribunale avreb- Pt_1
be dovuto riconoscere il difetto di titolarità del rapporto attivo in capo alla
, atteso che questa aveva ceduto il proprio credito alla , CP_1 CP_7
unica legittimata a far valere le relative ragioni in sede processuale.
2.5 Con un quinto motivo, l'appellante ha denunciato l'erronea interpreta- zione da parte del Tribunale dell'art. 13 l. n. 109/1994, il quale, anche secondo l'interpretazione della Suprema Corte, prevede la responsabilità solidale dei concorrenti associati (aggiudicatari dell'appalto principale) nei confronti del pagina 9 di 25 subappaltante e non nei confronti del subappaltatore.
2.6 Con un sesto motivo, ha lamentato che il primo giudice avesse Pt_1
riconosciuto la sua titolarità dal lato passivo del rapporto, nonostante fosse sta-
ta acquisita al giudizio la circostanza –non contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.- che l'operazione di conferimento del ramo d'azienda in fa- vore della aveva reso quest'ultima titolare delle quote della CP_6 Pt_4
unitamente all'altra consorziata
[...] Pt_5
un settimo motivo, l'appellante ha censurato il mancato accogli-
[...]
mento dell'eccezione propria e della in ordine agli inadempimenti CP_3
e/o inesatti adempimenti da parte della , malgrado fin da principio CP_1
[fosse] stato dedotto che le lavorazioni erano state effettuate tardivamente e
comunque secondo modalità e termini ben lontane dal poter essere definite a
“regola d'arte” ovvero “immuni da vizi”, come, invece, contrattualmente ri-
chiesto e tenuto conto che la redazione dei SAL e le autorizzazioni ai pagamen-
ti non costituivano alcun riconoscimento di debito dal momento che
l'inadempimento della alle proprie obbligazioni contrattuali era, CP_1
infatti, emerso in tutta la propria portata solamente successivamente
all'emissione di tali documenti contabili.
Atteso il protratto inadempimento della subappaltatrice –ha proseguito l'appellante- aveva concluso altro contratto di subappalto con CP_3 [...]
avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni Parte_6
non eseguite da (in particolare, la fornitura e la posa in opera delle CP_1
piante residue nonché la manutenzione delle opere a verde realizzate della Im-
presa , compresa innaffiatura, concimazione, sostituzione di piante CP_1
pagina 10 di 25 essiccate, falciature, trattamenti antiparassitari, e quanto altro necessario per
mantenere le opere a verde in perfetto stato di conservazione per il corrispetti-
vo di € 303.540,00), sicché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere compensato il credito di con il maggiore credito vantato da nei con- CP_1 CP_3
fronti della subappaltatrice (oltre i citati euro 303.540,00 corrisposti ad Pt_7
anche euro 87.387,73 corrisposti direttamente da ai dipenden-
[...] CP_3
ti ed euro 286.043,84 trattenuti sul corrispettivo dell'appalto prin- CP_1
cipale da ANAS).
2.8 Con un ultimo motivo d'appello, ha censurato la statuizione Pt_1
avente ad oggetto la condanna delle società soccombenti al pagamento delle spese processuali, perché:
- conseguente all'erroneo rigetto delle loro domande;
- effettuata con l'erronea applicazione dello scaglione di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00, malgrado la avesse quantifi- CP_1
cato il proprio credito in euro 184.208,56;
- l'abbandono delle domande inizialmente formulate dalla e il CP_1
rigetto di diverse delle sue pretese avanzate avrebbero giustificato una compen-
sazione delle spese in misura superiore a 1/6
- non erano dovuti i compensi per la fase istruttoria, in quanto non espletata.
Tanto esposto, la ha formulato le domande trascritte. Pt_1
*
Nella contumacia degli altri appellati, il ha resistito, Controparte_1
formulando le domande trascritte.
* * *
pagina 11 di 25 3.1 Il primo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Il primo giudice non ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di improce- dibilità della domanda nei confronti dell'odierna appellante.
Dichiarata l'improcedibilità delle domande nei confronti del , il CP_1
Tribunale si è pronunciato nel merito della pretesa creditoria, escludendo, dun-
que, che le domande proposte contro i condebitori in bonis fossero attratte al foro del fallimento, in applicazione del maggioritario orientamento della Su-
prema Corte, secondo cui il fallimento del debitore principale, verificatosi in pendenza del giudizio di pagamento proposto contro il fideiussore o il condebi-
tore in solidale, non comporta il trasferimento della causa al giudice fallimenta-
re, stante il carattere solidale dell'obbligazione e la conseguente autonomia del-
le due domande (Cass., 24 febbraio 2011, n. 4464 e Cass., ord. 16 marzo 2021,
n. 7352).
3.2 Il secondo motivo di appello è inammissibile.
La dichiarazione d'inutilizzabilità di documenti –come ogni pronuncia sui mezzi di prova del processo- ha carattere puramente servente e strumentale ri-
spetto all'accertamento compiuto dal giudice sulle domande delle parti.
L'interesse a impugnare le statuizioni circa una prova deriva dalle conse-
guenze che il giudice abbia tratto dalla valutazione del mezzo istruttorio e dalla sua attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere.
La doglianza circa la mancata ammissione o l'utilizzabilità di una prova im-
plica, dunque, l'onere di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto.
L'appellante ha omesso di indicare a quale pronuncia a sé favorevole avreb-
pagina 12 di 25 be condotto il giudizio di ammissibilità/inutilizzabilità dei documenti in que-
stione, sicché il motivo di impugnazione è inammissibile.
3.3 Il terzo motivo di appello è infondato.
Diversamente da quanto ricostruito e interpretato dall'appellante, dalla comparsa depositata l'8 aprile 2011 risulta che, nel contrastare l'opposizione della e a conferma della propria domanda di pagamento del corrispet- Pt_1
tivo formulata in sede monitoria, l'opponente insistette per la condanna delle società ingiunte al pagamento di quanto spettantele e non svolse allegazione al-
cuna dalla quale potesse trarsi la volontà di ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale.
Dal contenuto della comparsa di risposta, infatti, si ricava l'univoca volontà
della società subappaltatrice di agire per la manutenzione del contratto (e non per il suo scioglimento, per contro invocato dalla controparte); in tale senso la propose la domanda di pagamento del corrispettivo (domanda sub CP_1
1) nella parte della comparsa di precisazione delle domande).
È innegabile che la domanda sub 3), non preceduta né accompagnata da una dichiarazione formale di subordinazione rispetto alle due precedenti, sia diretta a ottenere la risoluzione del rapporto per inadempimento della committente
Da tale rilievo, peraltro, non può trarsi la volontà di esercizio dello ius va-
riandi previsto dall'art. 1453 c.c., in quanto l'intera parte espositiva e argomen-
tativa dell'atto processuale risulta esplicitamente e univocamente diretta a otte- nere la condanna delle opponenti al pagamento del corrispettivo d'appalto, sic- ché alla domanda di risoluzione (tra l'altro neanche preceduta da una corri-
spondente attività di allegazione) non può che riconoscersi natura sostanzial-
pagina 13 di 25 mente subordinata.
Sono, infatti, condivisibili la ricostruzione e interpretazione della comparsa di risposta della in bonis proposta dal appellato, che ha CP_1 CP_1
eccepito come la domanda di risoluzione fosse stata proposta solo in via subor-
dinata, siccome riconosciuto dal primo giudice anche sulla scorta della precisa-
zione al riguardo fatta dall'opposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Se, infatti, volesse ammettersi che la in bonis avesse formulato CP_1
due concorrenti domande incompatibili –atteso che non aveva certamente ri-
nunciato puramente e semplicemente alla domanda di esecuzione del contratto-
dovrebbe, comunque, ammettersi la possibilità di precisazione/modifica della domanda con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., atteso l'insegnamento per cui
è dato procedere, in ogni stato e grado del giudizio, allo ius variandi previsto dall'art. 1453 c.c. (cfr. Cass., ord. 23 aprile 2020, n. 8048).
Deve, dunque, ritenersi ammissibile la precisazione in ordine alla natura su-
bordinata della domanda di risoluzione proposta in uno con quella di manuten-
zione.
3.4 Il quarto motivo di appello è inammissibile, per difetto di interesse ex
art. 100 c.p.c.
Alle vicende del rapporto negoziale di factoring tra l'allora in CP_1
bonis e la la società appellante era ed è ovviamente estranea, sicché CP_7
essa non ha interesse giuridico a ottenere una pronuncia di scioglimento di quel rapporto, non assumendo rilievo in questo contesto l'interesse (di mero fatto) a ottenere una pronuncia che determini la titolarità dei crediti azionati in capo al-
la banca, invece, che in capo (oggi al ) , in quanto CP_1 CP_1
pagina 14 di 25 l'effetto costitutivo della pronuncia di risoluzione non incide su un diritto auto- nomo, incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza, dell'odierna appel- lante e tale da fondare il suo interesse all'impugnazione, bensì solo indiretta-
mente sulla titolarità dei crediti esistenti nei confronti di . Pt_1
3.5 Il quinto motivo è infondato e non merita accoglimento, dovendosi condividere la ricostruzione della norma giuridica che il primo giudice ha tratto dalla disposizione dell'art. 13, secondo comma, l. 109/1994, la cui lettera pre- vede che l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati […] determina la
loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei con-
fronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
Il dato testuale depone nel senso che la responsabilità dei concorrenti asso-
ciati nei confronti dell'amministrazione committente è estesa, in forza della ci-
tata previsione normativa, verso le imprese subappaltanti (e non subappaltatri-
ci).
Come ha esattamente suggerito l'appellato, però, dalla genesi e dalla ratio della previsione della responsabilità solidale degli aggiudicatari dell'appalto nei confronti dei soggetti che materialmente eseguono le opere o forniscono i materiali, in sede di elaborazione dottrinale, si è tratta un'interpretazione che riconduce a mero refuso l'impiego del termine subappaltanti in luogo di quello
(coerente con le ragioni di introduzione di un'ipotesi di responsabilità solidale dei concorrenti riuniti) di subappaltatori.
Depongono, chiaramente, in tale senso:
- la circostanza che, nell'ambito della stessa disposizione, siano sotto-
posti alla stessa disciplina anche i fornitori, ossia quei soggetti che, al pagina 15 di 25 pari dei subappaltatori (e a differenza dei subappaltanti), forniscono un'utilitas che determina il sorgere di una pretesa creditoria verso gli aggiudicatari riuniti (o in capo alla società consortile costituita ad hoc
per l'esecuzione delle opere, ex art. 96 d.P.R. n. 554/1999);
- la riscrittura della disposizione dell'art. 13 cit. a opera dell'abrogato art. 37 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (non applicabile nella fattispecie -
come accertato dal primo giudice- in quanto l'appalto che ha generato il subappalto per cui è causa è dell'anno 2003) il quale prevedeva che l'of-
ferta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro re-
sponsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
A fronte di un panorama dottrinale assolutamente compatto nel senso indi-
cato, nella giurisprudenza di legittimità -come ben risulta dal contributo argo-
mentativo sviluppato dalle parti nei rispettivi atti- si registrano due diversi (op-
posti) orientamenti.
Le pronunce invocate dall'appellante suggeriscono che dalla semplice lettu-
ra della norma emerga, ictu oculi, che la responsabilità è estesa verso le impre-
se subappaltanti (subcommittenti) e non quelle subappaltatrici (in tale senso anche Cass., 18 luglio 2023, n. 20900, che però non affronta la questione ma si limita a citare la disposizione in una vicenda riguardante la pretesa creditoria di un fornitore di una società consortile costituita da imprese aggiudicatarie riuni-
te).
L'orientamento in questione, però, non si fa carico di una lettura sistematica delle norme e non è condiviso da altre pronunce di legittimità che, invece, ri-
pagina 16 di 25 conoscono che le imprese riunite siano responsabili verso i subappaltatori e fornitori che hanno eseguiti i lavori (in tale senso, Cass. 18 novembre 2003, n.
18113, Cass., 3 febbraio 2017, n. 2963 e Cass., 21 maggio 2020, n. 9386).
A quest'ultimo insegnamento ha aderito anche questa Corte di merito (cfr.
sentenza n. 30 pubblicata il 26 gennaio 2024 nel proc. iscritto al n. 56/2022
R.G., in cui viene indicato come il termine subappaltanti debba essere ritenuto frutto di mero errore nel testo).
Diversamente opinando, la lettura proposta dall'appaltante non avrebbe al-
cuna portata precettiva, perché prevederebbe la responsabilità delle imprese riunite nei confronti di sé stesse, in quanto -come ha condivisibilmente argo-
mentato il primo giudice- la qualità di subcommittente o di subappaltante è, in
realtà, rivestita dalla stessa associazione che, dopo essersi aggiudicata l'ap-
palto (assumendo evidentemente la qualità di appaltatore nei confronti della
stazione appaltante), si trova ad assumere, ove successivamente abbia a stipu-
lare dei contratti di subappalto, la qualità di sub-appaltante nei confronti
dell'altro contraente.
Deve escludersi che la conclusione cui è addivenuto il Tribunale urti col principio, oramai pacifico, per cui, in materia di società costituite secondo il ti-
po delle società di capitali, la causa consortile giustifichi la deroga alle norme che disciplinano il tipo di società di capitali scelto, ad eccezione di quelle che fissano le regole fondamentali del tipo: prima tra tutte, la regola dettata dall'art. 2462 primo c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio (cfr.
pagg. 11 e ss. atto di appello).
pagina 17 di 25 Nella citata sentenza n. 30/2024, questa Corte ha già spiegato che:
- l'art. 96 d.P.R. 554/1999 –in assoluta continuità con l'art. 26 d. lgs.
406/1991, a sua volta in continuità con l'art. 23 bis l. 584/1977- prevede la possibilità per le imprese riunite in ATI -come accaduto nella fattispe-
cie per cui è causa- di costituire società anche in forma consortile per l'esecuzione totale o parziale dei lavori;
- l'incontestata regola dell'autonomia del patrimonio della società
consortile rispetto a quello dei soci (imprese riunite), per cui questi ulti-
mi non rispondono delle obbligazioni della consortile, non costituisce,
però, espressione di una regola generale, poiché la normativa speciale in tema di appalti pubblici (artt. 21, ultimo comma, l. n. 584/1977, e 23,
settimo comma, d.lgs. n. 406/1991) ha previsto la responsabilità illimita-
ta e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte verso i terzi dalla società consortile nei confronti dell'ente appaltante, e, poi, con l'art. 13,
secondo comma, cit. anche nei confronti di subappaltatori e fornitori
(così Cass. 23 marzo 2017, n. 7473 citata dalla stessa appellante e la più
recente Cass., n. 20900/2023 cit.);
- conseguentemente delle obbligazioni assunte dalla società costituita per l'esecuzione dei lavori risponde non solo la società medesima entro i limiti del proprio capitale, ma anche, in presenza dei presupposti di ope-
ratività dell'art. 13, secondo comma, cit., le imprese riunite in associa-
zione, in quanto la limitazione di responsabilità di cui gode la società a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione dei lavori non vale a
schermare (cfr. Cass., n. 20900/2023 cit.) tali forme di responsabilità, in pagina 18 di 25 tal modo pregiudicando una specifica tutela offerta a favore sia dell'amministrazione nonché di subappaltatori e fornitori.
Il motivo d'appello non è, dunque, fondato, giacché il primo giudice ha fatto buon governo delle norme e dei principi rilevanti nella fattispecie in esame.
3.6 Il rigetto del quinto motivo di appello comporta l'assorbimento del sesto
motivo, riuscendo irrilevante accertare la tempestiva deduzione, la prova e la rilevanza del dedotto conferimento del ramo di azienda comprendente la quota di partecipazione nella società consortile, giacché -per quanto argomentato nel sottoparagrafo che precede- l'odierna appellante risponde verso la subappalta-
trice per la propria qualità di aggiudicataria dell'appalto e non per la propria qualità di socia.
3.7 Il settimo motivo di appello è inammissibile.
L'appellante ha riportato quanto ritenuto dal Tribunale in ordine al lamenta-
to inadempimento della , ma non si è confrontata con i passaggi ar- CP_1
gomentativi del primo giudice;
nella sostanza, si è limitata a riproporre con l'impugnazione gli stessi argomenti difensivi con i quali aveva contrastato la pretesa azionata in via monitoria.
In particolare, a fronte della valutazione del primo giudice in ordine alla mancata contestazione, da parte sua e della delle quantità, della con- CP_3
formità e dei prezzi dei lavori eseguiti dalla subappaltatrice, non ha Pt_1
spiegato (tanto meno argomentato) in quale errore sarebbe incorsa la sentenza impugnata;
non ha indicato i passaggi argomentativi delle memorie (proprie o della società consortile) dai quali ricavare l'effettiva contestazione né ha la-
mentato errori logici o violazioni di legge che avrebbero condotto a soluzioni pagina 19 di 25 di segno diverso.
Del resto, l'appellante non ha convincentemente censurato il senso del rilie-
vo del Tribunale circa il fatto (pacifico e risultante dalla documentazione in at-
ti) che la aveva predisposto i SAL ed emesso le autorizzazioni al pa- CP_3
gamento delle fatture emesse relativamente al periodo dal dicembre 2009 al giugno 2010, periodo nel quale si sarebbe verificato o manifestato l'inadempimento.
Sul punto la si è limitata a negare che l'emissione dei SAL costi- Pt_1
tuisse riconoscimento di debito sul rilievo che l'inadempimento della Edengar-
den sarebbe emerso in tutta la propria portata solamente successivamente all'emissione di tali documenti contabili, ma non ha illustrato in cosa sarebbe effettivamente consistito l'inadempimento né, soprattutto, perché la sua effetti- va portata non potesse apprezzarsi al momento dell'emissione dei SAL.
Ancora, l'appellante non ha spiegato perché il primo giudice avrebbe errato nel ritenere provato il corretto adempimento delle obbligazioni da parte della
; si è limitata a riportare il contenuto delle obbligazioni contrattuali, CP_1
senza, però, provvedere (neanche in questa sede) a specificare in cosa sarebbe consistito il dedotto inadempimento, salvo ribadire la doglianza circa la manca-
ta realizzazione delle opere a regola d'arte.
Infine, non ha argomentato sotto quale profilo il Tribunale avrebbe Pt_1
errato nel riconoscere la non imputabilità alla subappaltatrice dell'inadempimento genericamente lamentato;
in particolare, non ha spiegato perché sarebbe erronea la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che
non avendo [ provveduto alla corresponsione dei corrispettivi pat- CP_3
pagina 20 di 25 tuiti pur a fronte della regolare esecuzione delle opere: detta condotta avrebbe
impedito alla società subappaltatrice di continuare a sostenere i costi di can-
tiere e di pagare gli stipendi degli operai, i quali si erano quindi rifiutati di
prestare la loro attività (pag. 27).
La censura della , in conclusione, risulta del tutto inconferente ri- Pt_1
spetto al decisum, in violazione del canone che vuole che i motivi di impugna-
zione siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice e con es-
se dialoghino (in tale senso, Cass., ord., 29 agosto 2019, n. 21824).
3.8 L'ottavo motivo di appello, che si articola in tre profili, è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
3.8.1. Circa la doglianza in ordine all'applicazione del criterio della soc-
combenza, il motivo è infondato in quanto:
- all'esito di questo giudizio di appello l'odierna appellata non è risul-
tata soccombente, sicché non sussiste il presupposto per la sua con-
danna alla rifusione delle spese del primo grado;
- la decisione del primo giudice di compensare per un sesto le spese di lite riesce assolutamente condivisibile, tenuto conto della soccom-
benza reciproca tra le parti e, più in generale, dell'esito delle rispet-
tive domande ed eccezioni.
3.8.2. Con riguardo alla misura dei compensi liquidati dal Tribunale occorre osservare come la sentenza non abbia in alcun modo esplicitato i criteri di de-
terminazione dello scaglione applicato e dei compensi.
Dalla misura delle spese legali in concreto liquidate può, però, ricavarsi co-
me il primo giudice abbia riconosciuto, secondo la tariffa ratione temporis vi-
pagina 21 di 25 gente, i compensi ai valori medi per tutte le fasi previste dal d.m. 55/2014, sul-
lo scaglione euro 260.001-520.000,00.
Tale statuizione non è corretta.
L'art. 5 del citato d.m. stabilisce che, nella liquidazione dei compensi a cari-
co del soccombente, il valore della causa sia determinato a norma del codice di procedura civile.
In base all'art. 10, secondo comma, c.p.c., al capitale si sommano gli interes-
si di mora già maturati ante litem e autonomamente richiesti, mentre non vanno computati nel calcolo del valore ai fini dell'individuazione del giudice compe-
tente gli interessi moratori scaduti che non formino oggetto di apposita doman-
da né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi succes-
sivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo, il quale, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore (cfr. Cass., ord. 19 luglio 2017, n.
17860).
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddi-
sfatta, con conseguente riduzione del valore della causa, ai fini della regolazio-
ne delle spese deve tenersi conto del valore della causa in base al decisum (art. 5 cit. e Cass., ord. 22 marzo 2022, n. 9237).
Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio,
laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice.
La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (Cass., ord. 24 marzo pagina 22 di 25 2023, n. 8449).
Nella fattispecie, con ricorso monitorio del 13 ottobre 2010, la CP_1
chiese l'ingiunzione del capitale di euro 271.596,29, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 sino al saldo.
Il Tribunale riconobbe con la sentenza:
- gli interessi sull'importo di euro 271.596,29 nella misura di cui al d.
lgs. 231/2002, a decorrere dal 60° giorno fine mese dalla data di emissione di ogni fattura sino al 24 novembre 2010;
- il capitale di euro 184.208,56 (ai fini che ci occupano, non può te-
nersi conto degli interessi riconosciuti su tale importo capitale con decorrenza dal 25 novembre 2010, in quanto non scaduti al momento del ricorso monitorio depositato il 13 ottobre 2010).
Tali importi (e non già solo dall'importo di euro 184.208,56, come, invece, preteso infondatamente dall'appellante) costituiscono il valore della controver-
sia (anche ai fini della regolamentazione delle spese) e assommano a:
- euro 6.283,95 per interessi calcolati dalle scadenze indicate in sentenza;
- euro 184.208,56 per capitale.
Per quanto sopra osservato non può tenersi conto degli interessi sull'importo capitale, in quanto la loro decorrenza è stata riconosciuta dovuta dalla data del
25 novembre 2010, sicché non costituiscono interessi scaduti ante litem rile-
vanti ai fini della determinazione del valore della causa.
Il primo giudice, in conclusione, avrebbe dovuto liquidare le spese sullo scaglione inferiore di euro 52.001-260.000,00.
3.8.3. Ancora a proposito della misura dei compensi, è sufficiente osservare pagina 23 di 25 che, in primo grado, la fase di trattazione è in ogni caso ineludibile (Cass., ord.
26 maggio 2021, n. 14483), sicché i relativi compensi devono essere sempre riconosciuti.
* * *
4. Il parziale accoglimento dell'appello impone di provvedere a un nuovo governo delle spese di lite.
Per le ragioni indicate al secondo punto del sottoparagrafo 3.8.1 e considera-
to l'esito di questo giudizio di appello, sussistono i presupposti per una com-
pensazione nella misura di un sesto delle spese di lite di primo e secondo grado e per la condanna dell'appellante soccombente al pagamento della residua quo-
ta a favore della controparte.
Sullo scaglione indicato al sottoparagrafo 3.8.2, i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi previste dalle vigenti tabelle per il giudizio di primo grado e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione per il pre-
sente grado (nulla spetta per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta attività a essa riconducibile).
Devono essere integralmente compensate le spese tra le parti costituite e quelle rimaste contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. in parziale riforma della sentenza n. 1281/2021 del Tribunale di Cagliari
che per il resto conferma, dichiara la compensazione nella misura di un sesto delle spese di lite e condanna la al pa-Parte_1
pagina 24 di 25 gamento a favore della controparte della residua quota che liquida in euro
13.515,40, di cui euro 11.752,50 per compensi, comprese spese generali,
oltre c.p.a. e i.v.a.;
2. dichiara la compensazione nella misura di un sesto delle spese di lite di questo grado di appello e condanna la al pa- Parte_1
gamento a favore della controparte della residua quota che liquida in euro
9.574,70, di cui euro 8.325,80 per compensi, comprese spese generali, ol-
tre c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara integralmente compensate le spese tra le parti costituite e quelle rimaste contumaci.
4. dispone che il pagamento delle spese avvenga a favore dell'Erario, es-
sendo il Fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115.
Cagliari, 16 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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