Ordinanza 11 dicembre 2024
Massime • 1
In virtù delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13, commi 2 e 9, del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, il regime di pubblicità previsto dalla nuova formulazione dell'art. 490 c.p.c. si applica, quanto alle procedure in corso all'entrata in vigore del suddetto decreto legge, alle sole vendite disposte dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nel d.m. 5 dicembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2018). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - sull'erroneo presupposto che alla vendita, originariamente disposta nel 2013, si applicasse la nuova disciplina, per effetto del richiamo contenuto in una successiva ordinanza del 2017 - aveva annullato l'aggiudicazione intervenuta nel 2019 per il mancato rispetto del termine decadenziale di 45 giorni, di cui all'attuale formulazione dell'art. 490 c.p.c.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32014 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
-ricorrente- contro AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, FININT REVALUE S.P.A, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in atti indicati, rappresentate e difese dall’avvocato MAURIELLO DI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliate per legge;
-controricorrenti- nonché contro Civile Ord. Sez. 3 Num. 32014 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 11/12/2024 2 TA DO, rappresentato e difeso dall’avvocato PASCUCCI FRANCESCO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-controricorrente- nonché contro PENELOPE SPV SRL, CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETÀ COOPERATIVA, ALICUDI SPV SRL -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MACERATA n. 24/2023 depositata il 11/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. FATTI DI CAUSA 1.Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare di cui al n. RGE 184/2011, svoltasi innanzi al Tribunale di Macerata nei confronti di RD SA, il giudice dell’esecuzione disponeva la vendita forzata (dapprima, con ordinanza del 26 marzo 2013; e, poi, con ordinanza del 17 gennaio 2017, intervenuta dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 83/2015); e, successivamente, in data 7 ottobre 2019, emetteva decreto di trasferimento, per effetto del quale i beni espropriati venivano formalmente trasferiti alla Società Agricola Lai S.S. Il SA, con ricorso del 23 ottobre 2019, proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, deducendo la nullità dello stesso, poiché la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche era stata eseguita 36 giorni prima della data fissata per la vendita. La Società Agricola Lai S.S. resisteva all’opposizione, eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso ex art. 617 c.p.c., nonché l’infondatezza dell’eccezione di nullità così fatta valere. Il SA con atto di citazione introduceva il giudizio di merito dell’opposizione ex art 617 c.p.c. 3 Si costituiva la società Agricola Lai s.s., aggiudicataria del compendio immobiliare, che chiedeva il rigetto dell’opposizione. Si costituiva la società Penelope SPV s.r.l e per essa, quale mandataria la Intrum Italy s.p.a. la quale, dopo aver spiegato le ragioni della propria legittimazione, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione e, nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte, confermata l’aggiudicazione ed il conseguente decreto di trasferimento del compendio staggito. Si costituiva la AMCO – Asset Management Company s.p.a. (già Società per la Gestione di Attività – SGA s.p.a.), cessionaria del credito originariamente azionato da Carifac s.p.a. e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c., Finint Revalue s.p.a., che contestava l’avversa opposizione, chiedendone il rigetto. Con comparsa depositata in data 10.11.2022, la Alicudi SPV s.r.l. e, per essa, quale mandataria, la Intrum Italy s.p.a., interveniva nel processo ex art 111 c.p.c., facendo proprie le difese e d eccezioni della società Penelope SPV s.r.l., quale sua cessionaria. La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l’assunzione della prova orale. Il Tribunale di Macerata, quale giudice dell’opposizione, con sentenza n. 24/2023, emessa ex articolo 281 sexies c.p.c.: - accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava la nullità del decreto di trasferimento immobiliare del 07.10.2019; e - compensava le spese di lite tra le parti. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Macerata ha proposto ricorso la Società Agricola Lai S.S. In via adesiva alle ragioni della società ricorrente ha presentato controricorso anche la società AMCO – Asset Management Company S.p.A. (già Società per la Gestione di Attività – SGA S.P.A.). 4 Ha resistito con controricorso RD SA, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, da distrarsi a favore del difensore antistatario. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I difensori di tutte e tre le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre preliminarmente ripercorrere il quadro normativo attualmente vigente in materia di pubblicità degli avvisi di vendita dei beni sottoposti a pignoramento. Come è noto, l’art. 490 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 448/2001, descrive le forme di pubblicità di tutti gli atti esecutivi nelle procedure, mobiliari ed immobiliari, prevedendo forme di pubblicità, ordinaria e straordinaria (cioè, non obbligatoria). Orbene, il primo comma dell’art. 490 c.p.c. è stato sostituito, tra l’altro, dalla legge n. 132/2015, che ha eliminato la (anacronistica) previsione dell’affissione dell’atto nell’albo dell’ufficio giudiziario procedente ed ha previsto l’inserimento dello stesso sul portale del Ministero della giustizia in una area pubblica denominata <
3.4. con quarto motivo, indica connesso precedente, società ricorrente denuncia: <
b) l’art. 107, comma 1, l. fall., che rinvia all’art. 490, comma 1, c.p.c., prevede, invece, che detta pubblicità della avvenire <<almeno trenta giorni prima dell’inizio della procedura competitiva>>; c) nessuna espressa previsione di nullità è disposta – come richiesto dall’art. 156, comma 1, c.p.c. – nemmeno quando è violato il termine previsto dall’art. 490, comma 2, c.p.c. o dall’art. 107 l. fall. In definitiva, per la ricorrente, in difetto di espressa previsione normativa disciplinatrice del termine, nonché delle conseguenze derivanti dalla sua violazione (cioè, la nullità dell’atto), il Tribunale di Macerata, nel dichiarare la nullità derivata del decreto di trasferimento, ha violato il coordinato disposto degli artt. 490 e 156 c.p.c. 3.5. Con il quinto motivo, che articola in via subordinata rispetto a quello precedente, la società ricorrente denuncia: <<ex 360 3 4, degli artt. 490, 567, 591 bis c.p.c., nonché 13, 1, lett. b), 14, c), 23, commi 9, d.l. 83 27 2015, convertito modificazione l. 132 agosto 2015>>, nella parte in cui il giudice di merito ha affermato: <
ed è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 18421/2022) il principio per cui lo “ius superveniens”, operante “in astratto” rispetto a una procedura in corso, per effetto del relativo regime transitorio si può applicare “in concreto” soltanto se detto “ius superveniens” sia espressamente richiamato con provvedimento specifico del giudice dell’esecuzione. Nel caso di specie, da un lato, l’ordinanza emessa in data 26/03/2013, integrata in data 17/01/2017, non poteva contenere le previsioni del novellato art. 490 c.p.c., che, nella nuova formulazione, prevede la pubblicità anche sul Portale delle Vendite Pubbliche, disciplina di fatto operativa dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche in G.U. e quindi dal 19/02/2018. D’altro lato, l’ordinanza del 17/01/2017, pur esordendo con richiamo alle sopravvenute modifiche normative, non recepiva in concreto quelle relative alle modalità di pubblicità (come si evince dal suo chiaro tenore letterale, riferito ad altri aspetti della originaria ordinanza di determinazione delle modalità 13 della vendita), lasciando pertanto intatte le originarie previsioni: le quali, pertanto, conservavano la loro validità. Ne consegue che nella sentenza impugnata è stato erroneamente ritenuto che la seconda ordinanza di vendita del 17/01/2017 avesse modificato le regole della vendita stabilite nella precedente ordinanza del 26/03/2013. Ed il giudice dell’opposizione, incorrendo in detto errore, ha violato le disposizioni contenute nell’art. 490 c.p.c. nella parte in cui ha qualificato applicabile un termine di decadenza che, in realtà, nella vecchia formulazione dell’art. 490 non era previsto e, comunque, non era imposto dal tenore testuale di alcun provvedimento dello stesso giudice dell’esecuzione. Inoltre, il giudice dell’opposizione è incorso nella violazione del combinato disposto degli artt. 23, commi 2 e 9, 13, comma 1, lett. b., n. 1), del d.l. n. 83/2015, che, come sopra rilevato, prevede <<quando è già stata disposta la vendita, stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice (o professionista delegato) dispone una nuova vendita>>. Ne consegue che il processo esecutivo, per cui è ricorso, anche sotto detto profilo, avrebbe dovuto svolgersi secondo quanto disposto dall’art. 490 (vecchia formulazione). Tanto più che, per le procedure esecutive diverse da quelle indicate nel comma 9 dell’art. 23 del decreto legge n. 83 del 2015, è applicabile il comma 2 dell’art. 23, ove è contemplata, ai fini della concreta applicazione la <<pubblicazione in gazzetta ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile>>. In definitiva, il nuovo regime di pubblicità, previsto dal primo comma dell’art. 490 c.p.c. (nuova formulazione) non si applica di per sé solo ai procedimenti in corso, nemmeno nel caso di una nuova vendita. E il giudice dell’opposizione ha errato nel ritenere che: 14 <<l’avvenuta integrazione della ordinanza di vendita del 2013 rende applicabile la nuova disciplina dell’art 490 c.p.c. alle vendite disposte a partire dal 20.02.2018>>. L’ordinanza di vendita del 17/01/2017 non poteva contenere le previsioni della nuova formulazione dell’art. 490 c.p.c. (che prevede la pubblicità anche sul Portale delle Vendite Pubbliche), in quanto la disciplina da esso posta è divenuta operativa soltanto dalla successiva data della pubblicazione delle specifiche tecniche in G.U.). 5. Gli altri motivi restano assorbiti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Macerata, nella persona di altro Magistrato. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2024, nella camera di