Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32014
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Ordinanza 11 dicembre 2024

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In virtù delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13, commi 2 e 9, del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, il regime di pubblicità previsto dalla nuova formulazione dell'art. 490 c.p.c. si applica, quanto alle procedure in corso all'entrata in vigore del suddetto decreto legge, alle sole vendite disposte dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nel d.m. 5 dicembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2018). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - sull'erroneo presupposto che alla vendita, originariamente disposta nel 2013, si applicasse la nuova disciplina, per effetto del richiamo contenuto in una successiva ordinanza del 2017 - aveva annullato l'aggiudicazione intervenuta nel 2019 per il mancato rispetto del termine decadenziale di 45 giorni, di cui all'attuale formulazione dell'art. 490 c.p.c.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32014
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32014
    Data del deposito : 11 dicembre 2024

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