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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 31/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1354 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratti bancari promossa
DA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Malignani n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Mazzarino del Foro di Vercelli, giusta procura allegata su separato foglio materialmente congiunto all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso l'indirizzo pec Email_1
ATTRICE
CONTRO
C.F. in persona del l.r.p.t., con sede legale a Milano, Piazza F. Meda Controparte_1 P.IVA_1
n. 4, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Zitiello e Benedetto Musco Carbonaro del Foro di Milano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Alessandra Bocchio in Biella, viale Matteotti n. 9;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso;
previa deduzione ed ammissione delle prove per interpello e testi sulle circostanze capitolate in narrativa, da intendersi precedute dallo locuzione
“vero che”; previa, occorrenda, C.T.U. che accerti il reale ed effettivo valore del diamante acquistato dalla Sig.ra nel Pt_1 caso con riferimento alle quotazioni di cui al listino Rapaport diamond report: - nel merito, in via principale: accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e /o l'annullabilità e/o la risoluzione del contratto / proposta di
pagina 1 di 8 acquisto a cui aderì la Sig.ra in data 07.12.2006, dichiarare tenuta e condannare Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale, al pagamento della somma di € 8.052,34 (ottomilacinquantadue/34) a favore dell'odierna attrice, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa;
- in via subordinata: accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la responsabilità di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale di CP_1
con riferimento alla stipulazione del contratto/ proposta di acquisto a cui aderì la Sig.ra in data
[...] Parte_1
07.12.2006, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di € 8.052,34 (ottomilacinquantadue/34) a favore dell'odierna attrice, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa;
- in via di ulteriore subordine: accertata e dichiarata la nullità e /o l'annullabilità e/o la risoluzione del contratto / proposta di acquisto a cui aderì la Sig.ra in data 07.12.2006, e/o in ogni caso la responsabilità di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o Parte_1 extracontrattuale di con riferimento alla stipulazione del contratto/ proposta di acquisto a cui aderì la Controparte_1
Sig.ra in data 07.12.2006, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare tenuta e condannare Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una somma non inferiore all'importo di € CP_1
4.831,40 (pari al differenziale tra il prezzo corrisposto ed il reale valore della pietra, in conseguenza dell'accertamento svolto dall'AGCM, di cui in narrativa) oppure della diversa somma che dovesse emergere ed essere accertata in sede di eventuale
C.T.U.;- in ogni caso: con vittoria di compensi legali e spese della presente procedura”;
- il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_2 domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare
e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, l'intervenuta prescrizione di tutte le domande risarcitorie e restitutorie proposte da controparte per il relativo decorso del termine prescrizionale ai sensi degli artt.
2946 e 2947 c.c.; IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attrice in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
IN VIA
SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo all'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della stessa nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte attrice, ridurre CP_2
l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
IN
VIA ISTRUTTORIA - ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte attrice per tutti i motivi già indicati in atti e, in ogni caso, già rigettate dall'Ill.mo Giudice adito con ordinanza datata 31 ottobre 2021; IN OGNI CASO: - dichiarare tenuta e condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”. pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha premesso di aver acquistato, in data
7.12.2006, presso la filiale di Borgosesia (VC) del un diamante, aderendo alla proposta Controparte_1
Part formulata dalla (di seguito ), per il corrispettivo di €. 8.052,34. Parte_2
Ha, quindi, convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le conclusioni come sopra Controparte_1 richiamate, assumendo che la condotta tenuta dall'istituto di credito sarebbe stata caratterizzata da informazioni omissive ed ingannevoli, in particolare in merito al reale valore della pietra e alla convenienza economica dell'investimento; e che le condizioni della compravendita in questione sarebbero violative della disciplina del Codice del Consumo in quanto riportano solo genericamente la facoltà di recedere dal contratto e mancando del tutto la previsione del foro competente per le eventuali controversie.
Costituendosi in giudizio ha proposto in via preliminare le seguenti eccezioni: 1) Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, non essendo stata parte dei contratti per cui è causa avendo svolto il ruolo di mero segnalatore;
2) improcedibilità della domanda di risarcimento del danno, risultando lo stesso meramente potenziale, giacché la pietra acquistata non è stata rivenduta e, pertanto, non si è ancora verificata la diminuzione di valore dell'investimento; 3) prescrizione delle domande di risarcimento del danno, derivando questo da un illecito istantaneo, perfezionatosi al momento dell'acquisto. Nel merito ha in ogni caso contestato la fondatezza delle avversarie domande, evidenziando il proprio ruolo di mero Part segnalatore (quindi, del tutto estraneo – in forza della convenzione stipulata con la – cfr. doc. 2 comparsa – alle trattative, alla conclusione e alla gestione della compravendita), nonché la mancanza di prova in ordine all'asserita scorrettezza dei propri comportamenti, risultando a tal fine insufficienti le statuizioni contenute nel provvedimento assunto in data 30 ottobre 2017 dall'AGCM, con il quale detta Part Autorità ha sanzionato e gli istituti di credito legati da rapporto di collaborazione con tale società.
Sempre nel merito, l'istituto di credito ha negato la sussistenza dei presupposti dell'azione risarcitoria, contestando la quantificazione del danno ed affermando comunque il concorso di responsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c..
Tutto ciò premesso, ad avviso di chi scrive deve ritenersi fondata la domanda attorea svolta in via subordinata, nei termini e per le ragioni che seguono.
È documentato ed in ogni caso incontestato tra le parti che:
- in data 7.12.2006 acquistava un diamante di 0,71 carati, colore H, purezza IF al Parte_1
Part prezzo di €.8.052,34, che era conservato presso le cassette di sicurezza di (doc. 1 e 2 citazione); pagina 3 di 8 - l'attrice sottoscriveva la proposta di acquisto in questione presso la filiale di Borgosesia (VC) del
[...]
Part opo aver ricevuto da quest'ultimo il materiale informativo proveniente dalla , con la quale CP_1
Cont la aveva un'apposita convenzione di segnalazione (cfr. doc. 2 comparsa); Part
- la banca inoltrava alla la proposta di acquisto e le condizioni generali di vendita sottoscritte dall'odierna attrice;
Part
- il prezzo era corrisposto dall'acquirente direttamente alla mediante bonifico bancario (cfr. doc. 4 comparsa).
Diversamente da quanto sostenuto dall' istituto di credito, e per cui il medesimo avrebbe assunto il ruolo di Part mero segnalatore, in ogni caso estraneo al contratto de quo perfezionatosi direttamente tra l'attrice e la , ad avviso di chi scrive la condotta tenuta in concreto da risulta idonea ad integrare gli Controparte_1 estremi di una responsabilità contrattuale da contatto sociale.
Più precisamente, e come sostenuto anche nelle pronunce di merito richiamate dalla difesa dell'attrice (cfr. ex multis Trib. Bergamo sent. n. 1082 del 24.5.2023) le sopra richiamate evidenze processuali coincidono sostanzialmente con le circostanze in forza delle quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(di seguito AGCM) nella delibera del 30.10.2017, il T.A.R. Lazio nella sentenza n. 10967/2018 e, da ultimo, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2081/2021 hanno accertato che in esecuzione Controparte_1 dell'accordo di collaborazione concluso con ha posto in essere una pratica commerciale Parte_4 scorretta, consistita nella prospettazione omissiva ed ingannevole ai consumatori di alcune caratteristiche dell'investimento in diamanti.
In particolare, la AGCM ha verificato l'esistenza di carenze informative con riferimento ai seguenti distinti profili: - modalità di prospettazione delle caratteristiche dell'investimento in diamanti - presentato quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; - modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
- rappresentazione dell'andamento del mercato dei diamanti;
- qualifica di come “leader di mercato”. Parte_4
In merito ai primi due profili di scorrettezza, la AGCM ha ritenuto che il materiale illustrativo predisposto da e divulgato agli istituti di credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire una Parte_4 prima informativa al cliente sull'investimento, fosse ingannevole atteso che presentava i prezzi dei diamanti come quotazioni. Tale presentazione lasciava intendere al consumatore che si trattava di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a beneficio del consumatore che avrebbe potuto in tal modo monitorare l'andamento del proprio investimento. Al contrario, le asserite quotazioni in realtà non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento di mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di diamanti. Si trattava, invece, dei prezzi dei servizi offerti da (tra cui la Parte_4 vendita dei diamanti), autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni dalla stessa pagina 4 di 8 La pubblicazione periodica delle quotazioni su un quotidiano economico finanziario di larga Parte_4 diffusione e reputazione quale “Il Sole 24 Ore”, e successivamente “Milano Finanza”, ne avrebbe confermato l'autorevolezza, inducendo nei consumatori l'erronea percezione che si trattasse di oggettive quotazioni dei diamanti sul mercato. Ad alimentare l'equivoco dato dalla impropria definizione del prezzo come quotazioni dei diamanti concorreva la combinazione di ulteriori elementi quali: la stessa terminologia impiegata nella presentazione dell'acquisto dei diamanti come investimento;
le reiterate indicazioni presenti nel materiale illustrativo/promozionale di volte ad affermare che le quotazioni dei diamanti Parte_4 fossero destinate ad aumentare per il progressivo esaurimento dei diamanti (v. C.d.S. n. 2081/2021, che ha sintetizzato nei termini sopra riportati la decisione della AGCM).
La AGCM ha altresì evidenziato la rilevanza del ruolo svolto nella vicenda da la cui Controparte_1 attività è stata definita “necessaria e funzionale alla vendita del diamante”. Più precisamente, in ordine alla posizione di la AGCM ha valutato significativi: - gli impegni assunti dalla nei Controparte_1 CP_2 confronti della società venditrice dei diamanti in ordine alla messa a disposizione del materiale divulgativo e alla raccolta e all'inoltro delle proposte;
- l'affidamento della attività di segnalazione e consegna del materiale divulgativo ai funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sugli investimenti;
- l'ampiezza delle attività svolte dai funzionari bancari nelle diverse fasi dell'acquisto.
A seguito delle suddette considerazioni svolte dalla AGCM, il Consiglio di Stato, nella sentenza n.
2081/2021, ha ritenuto “indubbio (...) che al momento dell'acquisto il cliente fosse persuaso che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi garantite, dalla Banca”. La delibera approvata dall'AGCM in data 30.10.2017 - anche alla luce decisioni dei giudici amministrativi che l'hanno confermata
- costituisce, in relazione all'autorevolezza dell'organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova privilegiata con riguardo alla qualificazione in termini di pratica commerciale scorretta dell'attività svolta da quale accertata Controparte_1 nell'ambito del suddetto procedimento (cfr. Trib. Bergamo, sent. n. 848 del 18.4.2023).
Al pari di quanto espresso nella richiamata sentenza, il Tribunale ritiene di poter porre a fondamento della propria decisione giudiziale il provvedimento assunto dall'AGCM e le connesse decisioni dei giudici amministrativi, in quanto le stesse costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso da parte dell'istuto di credito convenuto (cfr. sul punto Cass., 18176/2019). È, dunque, ravvisabile una “presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario” (cfr. Cass. 23655/2021, richiamata, in tema di vendita di diamanti, da Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1512 del 6.5.2022).
pagina 5 di 8 D'altro verso è lo stesso a non contestare di aver tenuto i comportamenti in forza dei Controparte_1 quali è stato sanzionato dall'AGCM, limitandosi a ritenere che gli stessi non determinino un suo coinvolgimento sostanziale nel perfezionamento del contratto, rispetto al quale avrebbe assunto il mero ruolo di segnalatore ed informatore.
Per contro, condivisibilmente con quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, il nei rapporti Controparte_1 con i consumatori deve essere qualificato in termini di professionista ai sensi degli artt. 3 lettera c) e 5 d.lgs.
206/2005, di talché sullo stesso gravava l'onere di porre in essere tutte le misure idonee per comprendere appieno le modalità e il contenuto delle operazioni segnalate ai consumatori.
Alla luce delle superiori considerazioni, è allora pienamente fondata la domanda attorea, svolta in via subordinata, diretta a sentir accertare la responsabilità contrattuale (da ricondursi, in particolare, alla species di quella cd. “da contatto sociale”) di che nella sua veste di professionista, ed Controparte_1 indipendentemente dall'assunzione della qualifica di contraente, si è reso inadempiente agli obblighi di protezione discendenti dal più generale dovere di buona fede di cui all'art. 1175 c.c. nei confronti della propria cliente/consumatrice.
Con maggior impegno motivazionale si intende significare che sottoponendo Controparte_1 all'odierna attrice, sua cliente, l'acquisto dei diamanti da investimento della ha dunque violato Parte_4 gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ricavabili dagli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.; ed, infatti, l'istituto di credito ha presentato come veritiere le informazioni provenienti dalla così Parte_4 disattendo all'obbligo di fornire informazioni corrette e complete ma, soprattutto, reali, circa l'investimento proposto, ed in tal modo ha indotto la propria cliente, stante le rassicurazioni provenienti dall'impiegato a sottoscrivere i contratti di acquisto dei diamanti. Persona_1
Viceversa, un simile comportamento inadempiente non giustifica l'accoglimento delle domande, avanzate in via principale dall'odierna attrice, di nullità e/o di annullabilità e/o di risoluzione del contratto di compravendita del diamante per cui è causa, atteso che l'istituto di credito è rimasto estranea ad esso, pur avendo contributo in maniera decisiva alla sua conclusione come detto. Conseguentemente, deve intendersi assorbita l'eccezione preliminare, proposta dalla banca, di difetto di legittimazione passiva rispetto a tali domande.
Ciò chiarito, ed accertata la responsabilità contrattuale da contatto sociale di occorre Controparte_1 esaminare la domanda risarcitoria, vagliando in via preliminare le due eccezioni svolte al riguardo dall'istituto di credito.
Appare, innanzitutto, priva di pregio l'eccezione d'improcedibilità della domanda per la presenza di un danno meramente potenziale in capo all'attrice, in considerazione del fatto che la perdita lamentata non si sarebbe ancora realizzata essendo questa ancora proprietaria della pietra;
valga all'uopo richiamare le motivazioni della più attenta e condivisibile giurisprudenza di merito, che pongono l'accento sul fatto che pagina 6 di 8 l'attrice – come in questo caso – lamenti “[…] di aver corrisposto una somma molto maggiore rispetto all'effettivo valore del diamante per la condotta omissiva e pregiudizievole tenuta dalla convenuta, e non la sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento, con la conseguenza che un danno può già dirsi – in via astratta e ferma l'esigenza di una sua dimostrazione – concretizzatosi al momento dell'acquisto (che sarebbe stato concluso a condizioni differenti” (cfr. Trib.
Bologna, ord. del 16/07/2020).
Analogamente non meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria.
Premesso che, vertendosi di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, la prescrizione della relativa azione è certamente decennale;
quanto poi alla corretta individuazione del dies a quo di decorrenza di detto termine prescrizionale, basti richiamare integralmente le motivazioni rese in parte qua in una fattispecie esattamente analoga a quella per cui è causa dalla Corte di Appello di Milano con la recente sentenza n. 3015 del
24.10.2023: “[…] in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo. Applicando tale principio al caso in esame, deve ritenersi che soltanto al Part momento della dichiarazione di fallimento di (10.1.2019), del conseguente clamore e della presa di coscienza degli artifici impiegati per rappresentare un valore dei diamanti superiore a quello effettivo, il Signor XXX abbia avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno, nonché della sua riconducibilità (anche) alla violazione degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla Banca e che dunque soltanto a tale momento vada riportato, con la possibilità di esercizio del diritto, l'inizio del decorso del relativo termine di prescrizione. Del resto, risulta documentale che la condotta della non si è esaurita nella CP_2 sola fase di trattativa e di conclusione dell'Operazione, protraendosi, piuttosto, per tutto il periodo di durata della gestione dell'investimento, allorquando la medesima trasmetteva al XXX rendimenti dei diamanti falsati e non coerenti con il loro effettivo valore di mercato, elemento, questo, che viene ulteriormente a escludere il carattere di istantaneità della condotta offensiva e del danno. A ciò si aggiunga che, anche richiamandosi all'uso dell'ordinaria diligenza, non si potrebbe giungere a Part conclusioni diverse: soltanto con il fallimento della e con l'annesso clamore mediatico per la vicenda, interessante numerosi Part risparmiatori clienti di e di alcune Banche, può ragionevolmente ritenersi formata, in capo al creditore, la percezione del danno subìto nella propria sfera patrimoniale, con l'effettiva possibilità di agire per l'accertamento dell'illecito e il risarcimento del pregiudizio subito”.
Ciononostante, la domanda risarcitoria non può essere accolta in quanto l'attrice non ha compiutamente ottemperato all'onere della prova posto a suo carico e relativo alla quantificazione dello stesso.
Se è vero, infatti, che tale danno – in adesione all'orientamento già invalso nella giurisprudenza di merito formatasi in fattispecie analoghe e condivisibile – debba essere parametrato al cd. valore di disinvestimento da stimarsi al momento dell'acquisto, l'odierna attrice, tuttavia, neppure ha allegato a quanto detto valore potrebbe ammontare.
pagina 7 di 8 Con maggior impegno motivazionale si intende significare che, benché costituisca un impedimento oggettivo all'effettiva valutazione della pietra oggetto di causa la circostanza che la stessa non sia nella materiale disponibilità dell'attrice, per non esserle stata ancora restituita (ed in ragione del quale si conferma il rigetto dell'istanza istruttoria di CTU, come reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni); ciononostante, ciò di certo non avrebbe impedito che la medesima quantomeno producesse – quale mera allegazione difensiva – il listino “Rapaport” da cui poter ricavare il ridetto valore. Ad esso, invece, ha fatto solo generico richiamo e rinvio, quasi onerando lo scrivente Giudice di provvedere alla relativa verifica.
Inoltre, ad avviso di chi scrive, detto valore non potrebbe comunque essere determinato facendo ricorso alle risultanze finali dell'istruttoria svolta dall'AGCM, che in ogni caso hanno avuto come riferimento le caratteristiche delle pietre così come dichiarate univocamente dalla società venditrice all'atto d'acquisto.
Alla luce di tali carenze di allegazione, prima ancora che di prova, la domanda risarcitoria risulta infondata, giacché nulla esclude che il valore concreto della pietra de qua possa corrispondere o essere congruente a/con il prezzo di acquisto, ovvero ad un suo mutato valore nel corso del tempo intercorrente tra l'acquisto e la domanda.
Il rigetto della domanda risarcitoria consente di ritenere assorbito l'esame dell'eccezione svolta dalla banca convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Quanto alle spese processuali, in considerazione del complessivo esito della lite, si reputa sussistente una situazione di soccombenza reciproca che ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di in persona del l.r.p.t. con riferimento alla stipula del Controparte_1 contratto di compravendita del 7.12.2006;
- rigetta la conseguente domanda di risarcimento del danno, nonché quella svolta in via di ulteriore subordine in quanto infondate;
- rigetta le domande proposte in via principale da parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 31.1.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1354 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratti bancari promossa
DA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Malignani n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Mazzarino del Foro di Vercelli, giusta procura allegata su separato foglio materialmente congiunto all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso l'indirizzo pec Email_1
ATTRICE
CONTRO
C.F. in persona del l.r.p.t., con sede legale a Milano, Piazza F. Meda Controparte_1 P.IVA_1
n. 4, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Zitiello e Benedetto Musco Carbonaro del Foro di Milano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Alessandra Bocchio in Biella, viale Matteotti n. 9;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso;
previa deduzione ed ammissione delle prove per interpello e testi sulle circostanze capitolate in narrativa, da intendersi precedute dallo locuzione
“vero che”; previa, occorrenda, C.T.U. che accerti il reale ed effettivo valore del diamante acquistato dalla Sig.ra nel Pt_1 caso con riferimento alle quotazioni di cui al listino Rapaport diamond report: - nel merito, in via principale: accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e /o l'annullabilità e/o la risoluzione del contratto / proposta di
pagina 1 di 8 acquisto a cui aderì la Sig.ra in data 07.12.2006, dichiarare tenuta e condannare Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale, al pagamento della somma di € 8.052,34 (ottomilacinquantadue/34) a favore dell'odierna attrice, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa;
- in via subordinata: accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la responsabilità di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale di CP_1
con riferimento alla stipulazione del contratto/ proposta di acquisto a cui aderì la Sig.ra in data
[...] Parte_1
07.12.2006, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di € 8.052,34 (ottomilacinquantadue/34) a favore dell'odierna attrice, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa;
- in via di ulteriore subordine: accertata e dichiarata la nullità e /o l'annullabilità e/o la risoluzione del contratto / proposta di acquisto a cui aderì la Sig.ra in data 07.12.2006, e/o in ogni caso la responsabilità di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o Parte_1 extracontrattuale di con riferimento alla stipulazione del contratto/ proposta di acquisto a cui aderì la Controparte_1
Sig.ra in data 07.12.2006, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare tenuta e condannare Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una somma non inferiore all'importo di € CP_1
4.831,40 (pari al differenziale tra il prezzo corrisposto ed il reale valore della pietra, in conseguenza dell'accertamento svolto dall'AGCM, di cui in narrativa) oppure della diversa somma che dovesse emergere ed essere accertata in sede di eventuale
C.T.U.;- in ogni caso: con vittoria di compensi legali e spese della presente procedura”;
- il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_2 domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare
e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, l'intervenuta prescrizione di tutte le domande risarcitorie e restitutorie proposte da controparte per il relativo decorso del termine prescrizionale ai sensi degli artt.
2946 e 2947 c.c.; IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attrice in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
IN VIA
SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo all'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della stessa nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte attrice, ridurre CP_2
l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
IN
VIA ISTRUTTORIA - ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte attrice per tutti i motivi già indicati in atti e, in ogni caso, già rigettate dall'Ill.mo Giudice adito con ordinanza datata 31 ottobre 2021; IN OGNI CASO: - dichiarare tenuta e condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”. pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha premesso di aver acquistato, in data
7.12.2006, presso la filiale di Borgosesia (VC) del un diamante, aderendo alla proposta Controparte_1
Part formulata dalla (di seguito ), per il corrispettivo di €. 8.052,34. Parte_2
Ha, quindi, convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le conclusioni come sopra Controparte_1 richiamate, assumendo che la condotta tenuta dall'istituto di credito sarebbe stata caratterizzata da informazioni omissive ed ingannevoli, in particolare in merito al reale valore della pietra e alla convenienza economica dell'investimento; e che le condizioni della compravendita in questione sarebbero violative della disciplina del Codice del Consumo in quanto riportano solo genericamente la facoltà di recedere dal contratto e mancando del tutto la previsione del foro competente per le eventuali controversie.
Costituendosi in giudizio ha proposto in via preliminare le seguenti eccezioni: 1) Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, non essendo stata parte dei contratti per cui è causa avendo svolto il ruolo di mero segnalatore;
2) improcedibilità della domanda di risarcimento del danno, risultando lo stesso meramente potenziale, giacché la pietra acquistata non è stata rivenduta e, pertanto, non si è ancora verificata la diminuzione di valore dell'investimento; 3) prescrizione delle domande di risarcimento del danno, derivando questo da un illecito istantaneo, perfezionatosi al momento dell'acquisto. Nel merito ha in ogni caso contestato la fondatezza delle avversarie domande, evidenziando il proprio ruolo di mero Part segnalatore (quindi, del tutto estraneo – in forza della convenzione stipulata con la – cfr. doc. 2 comparsa – alle trattative, alla conclusione e alla gestione della compravendita), nonché la mancanza di prova in ordine all'asserita scorrettezza dei propri comportamenti, risultando a tal fine insufficienti le statuizioni contenute nel provvedimento assunto in data 30 ottobre 2017 dall'AGCM, con il quale detta Part Autorità ha sanzionato e gli istituti di credito legati da rapporto di collaborazione con tale società.
Sempre nel merito, l'istituto di credito ha negato la sussistenza dei presupposti dell'azione risarcitoria, contestando la quantificazione del danno ed affermando comunque il concorso di responsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c..
Tutto ciò premesso, ad avviso di chi scrive deve ritenersi fondata la domanda attorea svolta in via subordinata, nei termini e per le ragioni che seguono.
È documentato ed in ogni caso incontestato tra le parti che:
- in data 7.12.2006 acquistava un diamante di 0,71 carati, colore H, purezza IF al Parte_1
Part prezzo di €.8.052,34, che era conservato presso le cassette di sicurezza di (doc. 1 e 2 citazione); pagina 3 di 8 - l'attrice sottoscriveva la proposta di acquisto in questione presso la filiale di Borgosesia (VC) del
[...]
Part opo aver ricevuto da quest'ultimo il materiale informativo proveniente dalla , con la quale CP_1
Cont la aveva un'apposita convenzione di segnalazione (cfr. doc. 2 comparsa); Part
- la banca inoltrava alla la proposta di acquisto e le condizioni generali di vendita sottoscritte dall'odierna attrice;
Part
- il prezzo era corrisposto dall'acquirente direttamente alla mediante bonifico bancario (cfr. doc. 4 comparsa).
Diversamente da quanto sostenuto dall' istituto di credito, e per cui il medesimo avrebbe assunto il ruolo di Part mero segnalatore, in ogni caso estraneo al contratto de quo perfezionatosi direttamente tra l'attrice e la , ad avviso di chi scrive la condotta tenuta in concreto da risulta idonea ad integrare gli Controparte_1 estremi di una responsabilità contrattuale da contatto sociale.
Più precisamente, e come sostenuto anche nelle pronunce di merito richiamate dalla difesa dell'attrice (cfr. ex multis Trib. Bergamo sent. n. 1082 del 24.5.2023) le sopra richiamate evidenze processuali coincidono sostanzialmente con le circostanze in forza delle quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(di seguito AGCM) nella delibera del 30.10.2017, il T.A.R. Lazio nella sentenza n. 10967/2018 e, da ultimo, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2081/2021 hanno accertato che in esecuzione Controparte_1 dell'accordo di collaborazione concluso con ha posto in essere una pratica commerciale Parte_4 scorretta, consistita nella prospettazione omissiva ed ingannevole ai consumatori di alcune caratteristiche dell'investimento in diamanti.
In particolare, la AGCM ha verificato l'esistenza di carenze informative con riferimento ai seguenti distinti profili: - modalità di prospettazione delle caratteristiche dell'investimento in diamanti - presentato quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; - modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
- rappresentazione dell'andamento del mercato dei diamanti;
- qualifica di come “leader di mercato”. Parte_4
In merito ai primi due profili di scorrettezza, la AGCM ha ritenuto che il materiale illustrativo predisposto da e divulgato agli istituti di credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire una Parte_4 prima informativa al cliente sull'investimento, fosse ingannevole atteso che presentava i prezzi dei diamanti come quotazioni. Tale presentazione lasciava intendere al consumatore che si trattava di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a beneficio del consumatore che avrebbe potuto in tal modo monitorare l'andamento del proprio investimento. Al contrario, le asserite quotazioni in realtà non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento di mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di diamanti. Si trattava, invece, dei prezzi dei servizi offerti da (tra cui la Parte_4 vendita dei diamanti), autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni dalla stessa pagina 4 di 8 La pubblicazione periodica delle quotazioni su un quotidiano economico finanziario di larga Parte_4 diffusione e reputazione quale “Il Sole 24 Ore”, e successivamente “Milano Finanza”, ne avrebbe confermato l'autorevolezza, inducendo nei consumatori l'erronea percezione che si trattasse di oggettive quotazioni dei diamanti sul mercato. Ad alimentare l'equivoco dato dalla impropria definizione del prezzo come quotazioni dei diamanti concorreva la combinazione di ulteriori elementi quali: la stessa terminologia impiegata nella presentazione dell'acquisto dei diamanti come investimento;
le reiterate indicazioni presenti nel materiale illustrativo/promozionale di volte ad affermare che le quotazioni dei diamanti Parte_4 fossero destinate ad aumentare per il progressivo esaurimento dei diamanti (v. C.d.S. n. 2081/2021, che ha sintetizzato nei termini sopra riportati la decisione della AGCM).
La AGCM ha altresì evidenziato la rilevanza del ruolo svolto nella vicenda da la cui Controparte_1 attività è stata definita “necessaria e funzionale alla vendita del diamante”. Più precisamente, in ordine alla posizione di la AGCM ha valutato significativi: - gli impegni assunti dalla nei Controparte_1 CP_2 confronti della società venditrice dei diamanti in ordine alla messa a disposizione del materiale divulgativo e alla raccolta e all'inoltro delle proposte;
- l'affidamento della attività di segnalazione e consegna del materiale divulgativo ai funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sugli investimenti;
- l'ampiezza delle attività svolte dai funzionari bancari nelle diverse fasi dell'acquisto.
A seguito delle suddette considerazioni svolte dalla AGCM, il Consiglio di Stato, nella sentenza n.
2081/2021, ha ritenuto “indubbio (...) che al momento dell'acquisto il cliente fosse persuaso che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi garantite, dalla Banca”. La delibera approvata dall'AGCM in data 30.10.2017 - anche alla luce decisioni dei giudici amministrativi che l'hanno confermata
- costituisce, in relazione all'autorevolezza dell'organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova privilegiata con riguardo alla qualificazione in termini di pratica commerciale scorretta dell'attività svolta da quale accertata Controparte_1 nell'ambito del suddetto procedimento (cfr. Trib. Bergamo, sent. n. 848 del 18.4.2023).
Al pari di quanto espresso nella richiamata sentenza, il Tribunale ritiene di poter porre a fondamento della propria decisione giudiziale il provvedimento assunto dall'AGCM e le connesse decisioni dei giudici amministrativi, in quanto le stesse costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso da parte dell'istuto di credito convenuto (cfr. sul punto Cass., 18176/2019). È, dunque, ravvisabile una “presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario” (cfr. Cass. 23655/2021, richiamata, in tema di vendita di diamanti, da Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1512 del 6.5.2022).
pagina 5 di 8 D'altro verso è lo stesso a non contestare di aver tenuto i comportamenti in forza dei Controparte_1 quali è stato sanzionato dall'AGCM, limitandosi a ritenere che gli stessi non determinino un suo coinvolgimento sostanziale nel perfezionamento del contratto, rispetto al quale avrebbe assunto il mero ruolo di segnalatore ed informatore.
Per contro, condivisibilmente con quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, il nei rapporti Controparte_1 con i consumatori deve essere qualificato in termini di professionista ai sensi degli artt. 3 lettera c) e 5 d.lgs.
206/2005, di talché sullo stesso gravava l'onere di porre in essere tutte le misure idonee per comprendere appieno le modalità e il contenuto delle operazioni segnalate ai consumatori.
Alla luce delle superiori considerazioni, è allora pienamente fondata la domanda attorea, svolta in via subordinata, diretta a sentir accertare la responsabilità contrattuale (da ricondursi, in particolare, alla species di quella cd. “da contatto sociale”) di che nella sua veste di professionista, ed Controparte_1 indipendentemente dall'assunzione della qualifica di contraente, si è reso inadempiente agli obblighi di protezione discendenti dal più generale dovere di buona fede di cui all'art. 1175 c.c. nei confronti della propria cliente/consumatrice.
Con maggior impegno motivazionale si intende significare che sottoponendo Controparte_1 all'odierna attrice, sua cliente, l'acquisto dei diamanti da investimento della ha dunque violato Parte_4 gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ricavabili dagli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.; ed, infatti, l'istituto di credito ha presentato come veritiere le informazioni provenienti dalla così Parte_4 disattendo all'obbligo di fornire informazioni corrette e complete ma, soprattutto, reali, circa l'investimento proposto, ed in tal modo ha indotto la propria cliente, stante le rassicurazioni provenienti dall'impiegato a sottoscrivere i contratti di acquisto dei diamanti. Persona_1
Viceversa, un simile comportamento inadempiente non giustifica l'accoglimento delle domande, avanzate in via principale dall'odierna attrice, di nullità e/o di annullabilità e/o di risoluzione del contratto di compravendita del diamante per cui è causa, atteso che l'istituto di credito è rimasto estranea ad esso, pur avendo contributo in maniera decisiva alla sua conclusione come detto. Conseguentemente, deve intendersi assorbita l'eccezione preliminare, proposta dalla banca, di difetto di legittimazione passiva rispetto a tali domande.
Ciò chiarito, ed accertata la responsabilità contrattuale da contatto sociale di occorre Controparte_1 esaminare la domanda risarcitoria, vagliando in via preliminare le due eccezioni svolte al riguardo dall'istituto di credito.
Appare, innanzitutto, priva di pregio l'eccezione d'improcedibilità della domanda per la presenza di un danno meramente potenziale in capo all'attrice, in considerazione del fatto che la perdita lamentata non si sarebbe ancora realizzata essendo questa ancora proprietaria della pietra;
valga all'uopo richiamare le motivazioni della più attenta e condivisibile giurisprudenza di merito, che pongono l'accento sul fatto che pagina 6 di 8 l'attrice – come in questo caso – lamenti “[…] di aver corrisposto una somma molto maggiore rispetto all'effettivo valore del diamante per la condotta omissiva e pregiudizievole tenuta dalla convenuta, e non la sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento, con la conseguenza che un danno può già dirsi – in via astratta e ferma l'esigenza di una sua dimostrazione – concretizzatosi al momento dell'acquisto (che sarebbe stato concluso a condizioni differenti” (cfr. Trib.
Bologna, ord. del 16/07/2020).
Analogamente non meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria.
Premesso che, vertendosi di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, la prescrizione della relativa azione è certamente decennale;
quanto poi alla corretta individuazione del dies a quo di decorrenza di detto termine prescrizionale, basti richiamare integralmente le motivazioni rese in parte qua in una fattispecie esattamente analoga a quella per cui è causa dalla Corte di Appello di Milano con la recente sentenza n. 3015 del
24.10.2023: “[…] in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo. Applicando tale principio al caso in esame, deve ritenersi che soltanto al Part momento della dichiarazione di fallimento di (10.1.2019), del conseguente clamore e della presa di coscienza degli artifici impiegati per rappresentare un valore dei diamanti superiore a quello effettivo, il Signor XXX abbia avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno, nonché della sua riconducibilità (anche) alla violazione degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla Banca e che dunque soltanto a tale momento vada riportato, con la possibilità di esercizio del diritto, l'inizio del decorso del relativo termine di prescrizione. Del resto, risulta documentale che la condotta della non si è esaurita nella CP_2 sola fase di trattativa e di conclusione dell'Operazione, protraendosi, piuttosto, per tutto il periodo di durata della gestione dell'investimento, allorquando la medesima trasmetteva al XXX rendimenti dei diamanti falsati e non coerenti con il loro effettivo valore di mercato, elemento, questo, che viene ulteriormente a escludere il carattere di istantaneità della condotta offensiva e del danno. A ciò si aggiunga che, anche richiamandosi all'uso dell'ordinaria diligenza, non si potrebbe giungere a Part conclusioni diverse: soltanto con il fallimento della e con l'annesso clamore mediatico per la vicenda, interessante numerosi Part risparmiatori clienti di e di alcune Banche, può ragionevolmente ritenersi formata, in capo al creditore, la percezione del danno subìto nella propria sfera patrimoniale, con l'effettiva possibilità di agire per l'accertamento dell'illecito e il risarcimento del pregiudizio subito”.
Ciononostante, la domanda risarcitoria non può essere accolta in quanto l'attrice non ha compiutamente ottemperato all'onere della prova posto a suo carico e relativo alla quantificazione dello stesso.
Se è vero, infatti, che tale danno – in adesione all'orientamento già invalso nella giurisprudenza di merito formatasi in fattispecie analoghe e condivisibile – debba essere parametrato al cd. valore di disinvestimento da stimarsi al momento dell'acquisto, l'odierna attrice, tuttavia, neppure ha allegato a quanto detto valore potrebbe ammontare.
pagina 7 di 8 Con maggior impegno motivazionale si intende significare che, benché costituisca un impedimento oggettivo all'effettiva valutazione della pietra oggetto di causa la circostanza che la stessa non sia nella materiale disponibilità dell'attrice, per non esserle stata ancora restituita (ed in ragione del quale si conferma il rigetto dell'istanza istruttoria di CTU, come reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni); ciononostante, ciò di certo non avrebbe impedito che la medesima quantomeno producesse – quale mera allegazione difensiva – il listino “Rapaport” da cui poter ricavare il ridetto valore. Ad esso, invece, ha fatto solo generico richiamo e rinvio, quasi onerando lo scrivente Giudice di provvedere alla relativa verifica.
Inoltre, ad avviso di chi scrive, detto valore non potrebbe comunque essere determinato facendo ricorso alle risultanze finali dell'istruttoria svolta dall'AGCM, che in ogni caso hanno avuto come riferimento le caratteristiche delle pietre così come dichiarate univocamente dalla società venditrice all'atto d'acquisto.
Alla luce di tali carenze di allegazione, prima ancora che di prova, la domanda risarcitoria risulta infondata, giacché nulla esclude che il valore concreto della pietra de qua possa corrispondere o essere congruente a/con il prezzo di acquisto, ovvero ad un suo mutato valore nel corso del tempo intercorrente tra l'acquisto e la domanda.
Il rigetto della domanda risarcitoria consente di ritenere assorbito l'esame dell'eccezione svolta dalla banca convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Quanto alle spese processuali, in considerazione del complessivo esito della lite, si reputa sussistente una situazione di soccombenza reciproca che ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di in persona del l.r.p.t. con riferimento alla stipula del Controparte_1 contratto di compravendita del 7.12.2006;
- rigetta la conseguente domanda di risarcimento del danno, nonché quella svolta in via di ulteriore subordine in quanto infondate;
- rigetta le domande proposte in via principale da parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 31.1.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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