Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11980 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata per man- Parte_1 dato in atti dall'Avv. Falzone Biagio Alessandro;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni della parte ricorrente: come da note scritte depositate in sosti- tuzione dell'udienza del 7/10/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
14/09/2021, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
1
2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 20/10/2022, stante la mancata costituzione in giudizio del resi- stente, il Presidente con ordinanza del 24/10/2022, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore previa ado- zione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole: “considerato che, in assenza di elementi di segno negativo, va adottato il regime di affidamento ordinario ovvero quello congiunto ad entrambi i genito- ri, con dimora prevalente presso la madre e diritto-dovere del padre di vedere
e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo delle parti: due pomeriggi a setti- mana (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 14) alle ore 20:30; a settimane alterne, dalle ore 16 del venerdì o dall'uscita della scuola sino alle ore 21 della domenica (con pernottamento nelle notti intermedie); per quattro giorni nelle festività di fine d'anno (comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il 24 dicembre, un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il giorno di Capodanno), per quattro giorni nelle festività pasquali (comprendenti un an- no il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo); per un periodo di dieci giorni consecutivi nel mese di agosto, il primo anno comprendente il 15 agosto, l'anno successivo a decorrere dal 16 agosto, alternativamente con la madre (da riconoscere in maniera simmetrica alla madre); in alternanza per tutte le altre festività civili e religiose;
per il giorno del compleanno dei minori, la mattina con il pranzo ovvero il pomeriggio con la cena, alternativamente;
ri- levato che va disposto l'obbligo per il resistente di provvedere al contributo per il mantenimento dei due figli minori, da determinarsi, avuto riguardo alle con- dizioni reddituali delle parti come emergenti dagli scarni elementi sin qui rac- colti, nella misura complessiva di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascun figlio),
- 2 - da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo le definizioni e modalità sancite nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato il 02/07/2019;”.
Infine, all'udienza del 07/10/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
3. Preliminarmente giova ribadire la dichiarazione di contumacia di
[...]
il quale, sebbene sia stato ritualmente evocato nel presente CP_2 giudizio, ha omesso di costituirsi.
4. Sulla domanda di separazione
Occorre in primo luogo dare atto che in data 14/06/2023 è stata emessa la sentenza non definitiva n. 2870/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalla par- te ricorrente.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che dalla coppia sono nati, il 20/06/2012, i figli gemelli e Per_1 Per_2
Orbene, in punto di diritto deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal
D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare priorita- riamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'af- fidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipo- tesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto me- no, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «di- ritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
- 3 - genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal
D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità geni- toriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un Pt_2 vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assisten- za morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascenden- ti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi- so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affi- damento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabi- lizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazio- ne della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condi- viso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, con- fusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do- vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontan- dosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione co- niugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comu-
- 4 - ne superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Orbene, nel caso di specie, all'udienza presidenziale del 20/10/2022 la ricorrente al riguardo ha dichiarato: “(…) dalla separazione ad oggi i bambini ed il padre hanno mantenuto un buon rapporto;
si vedono durante la settima- na uno o due volte;
capita anche che pranzano o cenano da lui;
solo la femmi- na però pernotta dal padre, mentre il maschio vuole stare con me;
il week-end passano più tempo con me (…)” (si veda verbale d'ud. citato).
Alla luce di siffatti elementi, avuto riguardo alla richiesta della ricorrente, alle dichiarazioni della stessa e all'assenza di ragioni ostative va, pertanto, confermato il provvedimento di affidamento condiviso dei figli e Per_1 [...]
ad entrambi i genitori, con previsione del domicilio prevalente presso Per_3
l'abitazione materna, in conformità alla situazione di fatto già da tempo con- solidata.
6. Regime di visita
In ordine al regime di visita, va altresì confermata la facoltà per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé i minori, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dal- le parti, con le suddette modalità stabilite in sede presidenziale.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini- mo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici della prole minore.
7. Provvedimenti di carattere economico
Venendo all'esame delle richieste di contenuto economico, Parte_3 la ha chiesto all'udienza presidenziale la corresponsione, in suo favore, a ca- rico del coniuge di un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie neces- sarie.
Orbene, con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un te- nore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare
- 5 - applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta- bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cu- ra e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la- voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valo- rizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle
- 6 - esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso in esame, all'udienza di comparizione dei coniugi la ricorrente ha dichiarato di lavorare come collaboratrice domestica con un regolare contrat- to e di percepire una retribuzione mensile di circa 300,00 euro (si veda verb. ud. del 20/10/2022).
Ha soggiunto di vivere, insieme ai figli, in un appartamento di proprietà di suo padre e riguardo al coniuge ha così riferito: “mio marito è disoccupato e percepisce reddito di cittadinanza;
prima percepiva 900 euro, adesso non so se l'importo è stato ridotto, visto che io lavoro e sono stata messa in regola e siamo ancora nello stesso stato di famiglia;
durante la vita matrimoniale lui lavorava in un distributore di benzina e percepiva meno di mille euro al mese
(…) dalla separazione ad oggi non ha contribuito al mantenimento dei suoi fi- gli, versando somme di denaro ma si è limitato soltanto a fare un po' di spesa
(…) mio marito vive nella casa coniugale che è di sua proprietà”.
Ha inoltre prodotto due “dichiarazioni sostitutive Certificazione unica Colf
e Badanti”, sottoscritte anche dal datore di lavoro, dalle quali risulta che ne- gli anni 2022 e 2023 ha percepito un reddito netto rispettivamente di euro
- 7 - 3.386,88 e di euro 3.650,40.
Nessun dato è stato invece acquisito in ordine alla situazione reddituale di che ha omesso di costituirsi e non ha neppure prodotto in CP_1 giudizio copia delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio o di certificazione attestante la mancata effettuazione delle medesime (Certifica- zione dell'Agenzia delle Entrate), nonostante la rituale notifica, a cura della ricorrente, dell'ordinanza del 22/1/2024 con la quale il Giudice Istruttore, al fine di acquisire ulteriori elementi in merito alla capacità reddituale delle parti in causa, aveva onerato entrambe della produzione della suddetta do- cumentazione.
Alla luce dagli scarni elementi acquisiti in ordine alle disponibilità econo- miche e alle capacità reddituali delle parti, tenuto conto del c.d. del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino di età corrispondente a quella dei figli della coppia (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre
1997, n. 11025; Sez. 1, Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza
n. 3974 del 19/03/2002; Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020), delle incrementate esigenze di vita dei figli della coppia in ragione dell'età e della fissazione del domicilio prevalente della medesima presso l'abitazione mater- na, appare equo stabilire la misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore di in euro 300,00 mensili (eu- CP_1 Parte_1 ro 150,00 per ciascun figlio), a far data dal mese successivo alla pubblica- zione della presente sentenza e fermo restando per il periodo antecedente quanto già stabilito con l'ordinanza presidenziale.
La superiore somma va versata entro il giorno 5 di ogni mese e dev'essere rivalutata su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Ed invero, il parametro di riferimento ai fini della determinazione del con- corso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 06 agosto 2020, n.
16739) e, d'altro canto, la fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal
- 8 - genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrisponden- te (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1,
Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del
19/03/2002; Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
Il resistente va, altresì, obbligato a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale
e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia del resistente, si ravvisano fondati motivi per la- sciare a carico della parte ricorrente le spese processuali dalla stessa antici- pate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il procuratore di par- te ricorrente, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_1
così provvede:
[...]
1. richiama la sentenza non definitiva n. 2870/2023 emessa in data
14/06/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione tra i coniugi
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
Palermo in data 11/07/1972, i quali hanno contratto matrimonio in Isola delle Femmine (PA), in data 04/06/2005, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 1, parte II serie A, dell'anno 2005;
2. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia e Per_1
nati a Palermo il 20/06/2012, ad entrambi i genitori, con Persona_4 domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, di- spone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore CP_1 di , la complessiva somma di euro 300,00 mensili- a far da- Parte_1
- 9 - ta dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo re- stando per il periodo antecedente quanto stabilito con l'ordinanza presiden- ziale-, a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
4. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
5. lascia a carico di le spese del presente giudizio. Parte_1
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 9/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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