TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7003/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REZZADORE Parte_1 C.F._1 RI AZ e dell'avv. ALBERTAZZI ALESSANDRA ( ) VIA SANTO C.F._2
STEFANO 103 40125 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso il difensore avv. REZZADORE RI AZ
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHETTI CP_1 C.F._3
RI CECILIA, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 35 FORMIGINE presso il difensore avv.
FRANCHETTI RI CECILIA
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 08.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2024 (nata a [...], BO, il 16.09.1953) Parte_1 presentava domanda cumulativa di separazione e divorzio avverso (nato a CP_1
Decimomannu, CA, il 03.11.1954).
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Minerbio (BO), in data 10.09.1972 – con atto regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 30, Parte. II, Serie
A, anno 1972.
pagina 1 di 3 Per_ Dalla loro unione sono nati due figli, (cl. 1973) e (cl. 1975), entrambi ampiamente Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con il ricorso, la ricorrente chiedeva sostanzialmente la pronuncia sul vincolo, sia in sede di separazione, sia, successivamente, in sede di divorzio.
Si costituiva in giudizio il convenuto, sig. , che, pur non opponendosi alla domanda di separazione CP_1
e divorzio, chiedeva gli fosse concesso un congruo termine per reperire una nuova abitazione, per quindi interrompere la coabitazione con la sig.ra Pt_1
All'udienza del 08.11.2024, sentite personalmente le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice invitava le parti a trovare un accordo per la definizione della controversia.
I procuratori delle parti e le parti personalmente, accogliendo l'invito del Giudice, concordavano che il sig. avrebbe lasciato la casa coniugale entro il 31.01.2025. I procuratori delle parti, dunque, CP_1 chiedevano di discutere oralmente la causa, insistendo nella pronuncia sul vincolo, essendo l'unica domanda delle parti.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore degli atti delle parti, sia dalle dichiarazioni delle parti stesse in udienza, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Entrambi i coniugi, infatti, sentiti personalmente, hanno riportato di vivere da anni una situazione di sostanziale separazione di fatto: “il nostro matrimonio è entrato in crisi nel 2020 (…). Viviamo da separati in casa, lui dorme sul divano e io in camera da letto da tanti anni” - dichiarazioni della ricorrente a verbale (verbale 08.11.2024). In merito, anche il convenuto ha dichiarato “dormo sul divano da tanti anni” (verbale 08.11.2024).
Ad oggi, come emerge dalla stessa volontà delle parti, dunque, non può essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, poi, altre domande (ad es. attinenti a rapporti parentali ed economici tra le parti) essendo i figli della coppia ampiamente maggiorenni e non avendo avanzato, le stesse, reciproche domande di carattere economico.
L'unica questione dirimente, poi risolta concordemente in udienza dalle parti, atteneva al rilascio della casa coniugale da parte del sig. : le parti, infatti, hanno fissato come termine ultimo per il rilascio CP_1 dell'abitazione da parte di quest'ultimo la data del 31.01.2025.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, dati i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, costituendosi, non si è opposto alla domanda, vi sono ragioni che inducono a compensare integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...], BO, il 16.09.1953) Parte_1
e
pagina 2 di 3 (nato a [...], CA, il 03.11.1954). CP_1
unitisi in matrimonio a Minerbio (BO), in data 10.09.1972 – con atto regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 30, Parte. II, Serie A, anno 1972.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Minerbio (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. si è impegnato a lasciare la casa coniugale entro il 31.01.2025 CP_1
dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del giorno 02.04.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno PERLA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7003/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REZZADORE Parte_1 C.F._1 RI AZ e dell'avv. ALBERTAZZI ALESSANDRA ( ) VIA SANTO C.F._2
STEFANO 103 40125 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso il difensore avv. REZZADORE RI AZ
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHETTI CP_1 C.F._3
RI CECILIA, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 35 FORMIGINE presso il difensore avv.
FRANCHETTI RI CECILIA
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 08.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2024 (nata a [...], BO, il 16.09.1953) Parte_1 presentava domanda cumulativa di separazione e divorzio avverso (nato a CP_1
Decimomannu, CA, il 03.11.1954).
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Minerbio (BO), in data 10.09.1972 – con atto regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 30, Parte. II, Serie
A, anno 1972.
pagina 1 di 3 Per_ Dalla loro unione sono nati due figli, (cl. 1973) e (cl. 1975), entrambi ampiamente Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con il ricorso, la ricorrente chiedeva sostanzialmente la pronuncia sul vincolo, sia in sede di separazione, sia, successivamente, in sede di divorzio.
Si costituiva in giudizio il convenuto, sig. , che, pur non opponendosi alla domanda di separazione CP_1
e divorzio, chiedeva gli fosse concesso un congruo termine per reperire una nuova abitazione, per quindi interrompere la coabitazione con la sig.ra Pt_1
All'udienza del 08.11.2024, sentite personalmente le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice invitava le parti a trovare un accordo per la definizione della controversia.
I procuratori delle parti e le parti personalmente, accogliendo l'invito del Giudice, concordavano che il sig. avrebbe lasciato la casa coniugale entro il 31.01.2025. I procuratori delle parti, dunque, CP_1 chiedevano di discutere oralmente la causa, insistendo nella pronuncia sul vincolo, essendo l'unica domanda delle parti.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore degli atti delle parti, sia dalle dichiarazioni delle parti stesse in udienza, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Entrambi i coniugi, infatti, sentiti personalmente, hanno riportato di vivere da anni una situazione di sostanziale separazione di fatto: “il nostro matrimonio è entrato in crisi nel 2020 (…). Viviamo da separati in casa, lui dorme sul divano e io in camera da letto da tanti anni” - dichiarazioni della ricorrente a verbale (verbale 08.11.2024). In merito, anche il convenuto ha dichiarato “dormo sul divano da tanti anni” (verbale 08.11.2024).
Ad oggi, come emerge dalla stessa volontà delle parti, dunque, non può essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, poi, altre domande (ad es. attinenti a rapporti parentali ed economici tra le parti) essendo i figli della coppia ampiamente maggiorenni e non avendo avanzato, le stesse, reciproche domande di carattere economico.
L'unica questione dirimente, poi risolta concordemente in udienza dalle parti, atteneva al rilascio della casa coniugale da parte del sig. : le parti, infatti, hanno fissato come termine ultimo per il rilascio CP_1 dell'abitazione da parte di quest'ultimo la data del 31.01.2025.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, dati i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, costituendosi, non si è opposto alla domanda, vi sono ragioni che inducono a compensare integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...], BO, il 16.09.1953) Parte_1
e
pagina 2 di 3 (nato a [...], CA, il 03.11.1954). CP_1
unitisi in matrimonio a Minerbio (BO), in data 10.09.1972 – con atto regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 30, Parte. II, Serie A, anno 1972.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Minerbio (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. si è impegnato a lasciare la casa coniugale entro il 31.01.2025 CP_1
dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del giorno 02.04.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno PERLA
pagina 3 di 3