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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1527/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELTRAMI
STEFANO
E
) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. AVIGNI ALESSIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova per ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni:
A parziale modifica delle condizioni di divorzio congiunto indicate nella sentenza 834/2021 pubb. 08/09/2021 del Tribunale di Mantova
Dirsi che nulla è più dovuto da a Parte_2 Controparte_1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e per l'effetto Persona_1 revocare la disposizione che ne prevede la corresponsione. Spese e competenze legali integralmente compensate. …(omissis)…” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di divorzio n.834/2021 pubblicata in data 08/09/2021 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 3.4.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1527/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELTRAMI
STEFANO
E
) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. AVIGNI ALESSIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova per ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni:
A parziale modifica delle condizioni di divorzio congiunto indicate nella sentenza 834/2021 pubb. 08/09/2021 del Tribunale di Mantova
Dirsi che nulla è più dovuto da a Parte_2 Controparte_1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e per l'effetto Persona_1 revocare la disposizione che ne prevede la corresponsione. Spese e competenze legali integralmente compensate. …(omissis)…” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di divorzio n.834/2021 pubblicata in data 08/09/2021 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 3.4.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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