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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2024, n. 38649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38649 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CULLI' GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del TRIBUNALE DI MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Aldo Lombardo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 maggio 2024 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a AN LÌ con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Messina il 27 novembre 2018, irrevocabile il 23 novembre 2022. L'istanza è stata accolta ex art. 165 cod. pen. perché la sospensione condizionale era stata subordinata dal giudice della cognizione ad obblighi che non sono stati ottemperati dal condannato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38649 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/09/2024 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che l'imputato è stato condannato pur se lo stesso non era responsabile del reato che gli è stato contestato o comunque non lo aveva commesso in modo colpevole, che la prova dell'inottemperanza era stata ottenuta mediante una dichiarazione dello stesso Gullì ottenuta senza la presenza del difensore, che il Gullì non avrebbe potuto ottemperare all'obbligo perché l'auto, abbandonata sulla pubblica via, era stata nel frattempo considerata un relitto, prelevata e inviata chissà dove, e che comunque Gullì non avrebbe saputo dove recarsi per ottenere di nuovo la carta di circolazione che gli era stata sequestrata nel giudizio di cognizione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Silvia Salvadori, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. Aldo Lombardo, evidenziando anche l'avvenuta demolizione dell'autovettura, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza del 27 novembre 2018 il Tribunale di Messina ha subordinato la sospensione condizionale della pena "alla revisione del veicolo di cui infra entro la data del passaggio in giudicato della sentenza". È pacifico che il condannato non abbia provveduto all'adempimento dell'obbligo né prima né dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorso deduce che l'imputato è stato condannato pur se lo stesso non era responsabile del reato che gli è stato contestato, o comunque non lo aveva commesso in modo colpevole, ma si tratta di argomento palesemente inammissibile nel giudizio di esecuzione, in cui non è consentito ridiscutere la responsabilità dell'imputato ormai accertata nel corso del processo di cognizione. Il ricorso deduce che la prova della responsabilità per l'inottemperanza era stata ottenuta mediante una dichiarazione resa a verbale dallo stesso condannato ottenuta senza la presenza del difensore, ma l'argomento è inammissibile, in quanto inconferente con la motivazione del provvedimento impugnato che non ha tratto la prova della inesistenza dell'inadempimento dell'obbligo dalle stesse dichiarazioni del condannato, ma si è limitata a constatare che il mancato adempimento dell'obbligo di provvedere alla revisione non era contestato in atti. 2 Il ricorso deduce che il condannato non potrebbe più ottemperare all'adempimento dell'obbligo previsto in sentenza, in quanto l'autovettura è stata nel frattempo ritenuta un relitto e rottamata coattivamente, ma l'argomento è inammissibile, in quanto introdotto in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso (Sez. 2, i n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723), atteso che non è stato allegato al ricorso l'atto del fascicolo processuale del giudice dell'esecuzione da cui risulterebbe tale circostanza, che è stata affermata in ricorso in modo estremamente generico (non si dice chi avrebbe provveduto al recupero coattivo dell'auto abbandonata sulla pubblica via), autoreferenziale (non vi è prova scritta di quanto accaduto, ma il ricorrente lo avrebbe constatato con i propri occhi), e senza indicazione precisa sulla datazione del fatto (in ricorso ci si limita a dire che ciò sarebbe avvenuto "recentemente"). Il ricorso deduce, da ultimo, che il condannato non poteva ottemperare all'obbligo previsto in sentenza in quanto non in possesso della carta di circolazione dell'autoveicolo, che era stata sequestrata nel corso del procedimento penale, ma l'argomento è manifestamente infondato, in quanto non introduce in ogni caso una causa di inesigibilità dell'inadempimento, che è l'unico limite che impedisce la revoca della sospensione condizionale, atteso che "la subordinazione del beneficio a una condizione inesigibile contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost" (Sez. 5, Sentenza n. 46834 del 12/10/2022, V., Rv. 283902). Nella sentenza di condanna, infatti, era stato disposto il dissequestro della carta di circolazione, il condannato avrebbe potuto attivarsi per rientrare in possesso della carta di circolazione e provvedere all'adempimento dell'obbligo, adempimento che, quindi, non poteva essere considerato inesigibile. L'ordinanza resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte ed il ricorso deve essere ritenuto manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024.
lette le conclusioni del PG, Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Aldo Lombardo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 maggio 2024 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a AN LÌ con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Messina il 27 novembre 2018, irrevocabile il 23 novembre 2022. L'istanza è stata accolta ex art. 165 cod. pen. perché la sospensione condizionale era stata subordinata dal giudice della cognizione ad obblighi che non sono stati ottemperati dal condannato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38649 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/09/2024 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che l'imputato è stato condannato pur se lo stesso non era responsabile del reato che gli è stato contestato o comunque non lo aveva commesso in modo colpevole, che la prova dell'inottemperanza era stata ottenuta mediante una dichiarazione dello stesso Gullì ottenuta senza la presenza del difensore, che il Gullì non avrebbe potuto ottemperare all'obbligo perché l'auto, abbandonata sulla pubblica via, era stata nel frattempo considerata un relitto, prelevata e inviata chissà dove, e che comunque Gullì non avrebbe saputo dove recarsi per ottenere di nuovo la carta di circolazione che gli era stata sequestrata nel giudizio di cognizione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Silvia Salvadori, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. Aldo Lombardo, evidenziando anche l'avvenuta demolizione dell'autovettura, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza del 27 novembre 2018 il Tribunale di Messina ha subordinato la sospensione condizionale della pena "alla revisione del veicolo di cui infra entro la data del passaggio in giudicato della sentenza". È pacifico che il condannato non abbia provveduto all'adempimento dell'obbligo né prima né dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorso deduce che l'imputato è stato condannato pur se lo stesso non era responsabile del reato che gli è stato contestato, o comunque non lo aveva commesso in modo colpevole, ma si tratta di argomento palesemente inammissibile nel giudizio di esecuzione, in cui non è consentito ridiscutere la responsabilità dell'imputato ormai accertata nel corso del processo di cognizione. Il ricorso deduce che la prova della responsabilità per l'inottemperanza era stata ottenuta mediante una dichiarazione resa a verbale dallo stesso condannato ottenuta senza la presenza del difensore, ma l'argomento è inammissibile, in quanto inconferente con la motivazione del provvedimento impugnato che non ha tratto la prova della inesistenza dell'inadempimento dell'obbligo dalle stesse dichiarazioni del condannato, ma si è limitata a constatare che il mancato adempimento dell'obbligo di provvedere alla revisione non era contestato in atti. 2 Il ricorso deduce che il condannato non potrebbe più ottemperare all'adempimento dell'obbligo previsto in sentenza, in quanto l'autovettura è stata nel frattempo ritenuta un relitto e rottamata coattivamente, ma l'argomento è inammissibile, in quanto introdotto in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso (Sez. 2, i n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723), atteso che non è stato allegato al ricorso l'atto del fascicolo processuale del giudice dell'esecuzione da cui risulterebbe tale circostanza, che è stata affermata in ricorso in modo estremamente generico (non si dice chi avrebbe provveduto al recupero coattivo dell'auto abbandonata sulla pubblica via), autoreferenziale (non vi è prova scritta di quanto accaduto, ma il ricorrente lo avrebbe constatato con i propri occhi), e senza indicazione precisa sulla datazione del fatto (in ricorso ci si limita a dire che ciò sarebbe avvenuto "recentemente"). Il ricorso deduce, da ultimo, che il condannato non poteva ottemperare all'obbligo previsto in sentenza in quanto non in possesso della carta di circolazione dell'autoveicolo, che era stata sequestrata nel corso del procedimento penale, ma l'argomento è manifestamente infondato, in quanto non introduce in ogni caso una causa di inesigibilità dell'inadempimento, che è l'unico limite che impedisce la revoca della sospensione condizionale, atteso che "la subordinazione del beneficio a una condizione inesigibile contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost" (Sez. 5, Sentenza n. 46834 del 12/10/2022, V., Rv. 283902). Nella sentenza di condanna, infatti, era stato disposto il dissequestro della carta di circolazione, il condannato avrebbe potuto attivarsi per rientrare in possesso della carta di circolazione e provvedere all'adempimento dell'obbligo, adempimento che, quindi, non poteva essere considerato inesigibile. L'ordinanza resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte ed il ricorso deve essere ritenuto manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024.