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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7797 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Sandra Biglioli Parte_1
- attore -
e
Repubblica Federale di Germania, contumace
e
e Controparte_1 Controparte_2
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici
[...]
in Viale delle Brigate Partigiane n.2 e domiciliato
- convenuti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
- riassumendo giudizio inizialmente radicato avanti al Tribunale Parte_1
della Spezia e conclusosi con ordinanza dichiarativa dell'incompetenza per
1 territorio di detto Tribunale per essere invece competente il Tribunale di Genova -
conveniva in giudizio la Repubblica Federale di Germania e lo Stato italiano,
esponendo:
- di essere unico figlio superstite, nonché erede, del defunto , nato Persona_1
il 16.6.1924 e deceduto il 26.10.1960;
- che il proprio congiunto, militare italiano nel corso della Seconda guerra mondiale, era stato catturato - mentre era imbarcato su di una nave militare italiana sita alla Spezia - dalle forze militari tedesche in data 21.9.1943 e,
deportato in Germania (prima nel campo di concentramento di Mosburg
Stalag VII, quindi nel campo di lavoro Mallak Comando 3615), di fatto ridotto in schiavitù e adibito a lavori forzati, fino alla liberazione avvenuta il
1.5.1945;
- che per quanto accaduto era responsabile civilmente la Repubblica Federale di
Germania, essendo peraltro stato istituito per legge (art. 43 D.L. n. 36 del 30
aprile 2022, convertito in L. n. 79 del 29 giugno 2022), a seguito di accordi internazionali intercorsi tra lo Stato italiano e quello tedesco, un “Fondo
speciale Fondo speciale per le vittime di crimini commessi dalle forze del
Terzo Reich sul territorio italiano o a danno di cittadini italiani” a costituzione della provvista necessaria al pagamento del risarcimento dei danni accertati.
Su detti presupposti l'attore domandava - iure hereditatis - la condanna dei soggetti convenuti al risarcimento di ogni danno cagionato al proprio congiunto,
2 sia patrimoniale che non patrimoniale, che indicava in importo complessivo non inferiore a euro 300.000,00.
Nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, la Repubblica Federale di
Germania rimaneva contumace.
Si costituivano in giudizio, invece, la e il Controparte_1
Contr
(di seguito solo contestando in Controparte_2
fatto e in diritto la domanda attrice, e in particolare esponendo
Contr
- che era il e non la né la Repubblica Controparte_1
Federale di Germania, l'unico soggetto legittimato passivo, anche sotto il profilo sostanziale, rispetto all'azione avversaria stanti le previsioni dell'art.43
del d.l. n.36/2022 (convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022)1,
norma che aveva determinato e disciplinato la successione a titolo particolare dello Stato italiano nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del
Terzo Reich;
- che quanto sopra legittimava, comunque, lo Stato italiano allo svolgimento di ogni eccezione processuale e di merito rispetto alle domande svolte dall'attrice;
- che la domanda attrice era prescritta ai sensi dell'art.43co.6 d.l. n.36/2022;
3 - che l'attore non aveva provato in modo idoneo tutti gli elementi costitutivi della affermata responsabilità extracontrattuale, oltre a non aver adeguatamente dimostrato l'ammontare del preteso danno;
- che, comunque, l'attore non aveva adeguatamente provato di essere erede del de cuius, né di esserne l'unico erede;
- che, per l'ipotesi di riconoscimento di somme a titolo di danno, doveva tenersi conto in compensazione di quanto già percepito dal de cuius o dai suoi aventi causa a titolo indennitario e/o risarcitorio per i fatti di causa.
* * * * *
Considerato che
- deve escludersi che il d.l. n.36/22, o altro atto normativo opponibile a parte attrice, abbia determinato il verificarsi di un'ipotesi di successione a titolo particolare dello Stato italiano nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich;
- si consideri in particolare che l'art. 43 del d.l. in questione (rubricato
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di
guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona,
compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle
forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”)
dispone che:
- “1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito (grassetto dello scrivente) il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
4 Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
- 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità CP_4 previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_4 pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
- 3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
- 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
- 5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
- 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
- 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per
5 ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”.
- secondo quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, la predetta norma avrebbe natura e finalità attuativa dell'Accordo intercorso tra la Repubblica
italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con d.p.r. n.
1263/1962, accordo concernente “il regolamento di alcune questioni di
carattere patrimoniale, economico e finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali a) la Repubblica Federale di Germania si è impegnata a versare alla
Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (art. 1, par. 1); b) il Governo italiano ha dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica
Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo 01/09/1939 –
08/05/1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la
Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2);
- ciò posto, per un verso deve escludersi la sussistenza, efficacia, legittimità e opponibilità ai cittadini di alcun eventuale atto o accordo intercorso tra Stati e volto alla limitazione di diritti (quali quello al risarcimento dei danni) vantati dai cittadini italiani rispetto a soggetti terzi, pur evidenziandosi che tale non
6 Contr pare essere la tesi sostenuta dal nella presente sede;
per altro verso,
nessun elemento (letterale o teleologico) consente di affermare che le previsioni del citato art.43 d.l. n.36/22 abbiano inteso determinare o disciplinare un fenomeno successorio - dal lato passivo - intercorso tra lo Stato
tedesco e quello italiano in relazione alle pretese risarcitorie delle vittime dei crimini di guerra nazisti, se non con riferimento alla fase di esecuzione di titoli giurisdizionali ottenuti nei modi ordinari e tra le parti del rapporto giuridico soggettivo nato con la commissione di crimini di guerra;
- deve infatti rilevarsi che il più volte citato costrutto normativo si limita a prevedere (fin dalla rubrica della norma) e disciplinare, in favore dei soggetti che abbiano visto accertare in sede giudiziale il proprio diritto, le modalità di ottenimento della prestazione risarcitoria;
come detto, una disciplina che viene in rilievo solo nella fase esecutiva, e non in quella di accertamento del diritto di credito;
- il fatto che, in virtù di un accordo internazionale, lo Stato italiano (peraltro a seguito di versamento di importi da parte dello Stato tedesco) si è impegnato a far fronte al pagamento di risarcimenti fondati su specifico titolo di accertamento (sentenza passata in giudicato, o atto di transazione), non può
certo determinare un fenomeno successorio con riferimento al rapporto giuridico soggettivo che costituisce il presupposto e il fondamento dell'obbligazione di pagamento;
- in tal senso, e con valenza risolutiva e determinante, vanno richiamati - oltre al complessivo senso logico e giuridico della norma in esame - anche i principali
7 passaggi “letterali” della stessa, ove si specifica che “per i danni di cui al
comma 1” (e dunque per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945) ha
“diritto all'accesso al Fondo” chi abbia ottenuto un “titolo costituito da
sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni”; accertamento che in tutta evidenza, e secondo ogni possibile ricostruzione giuridica (e logica), non può che effettuarsi nei confronti del soggetto (la Repubblica Federale di Germania) pacificamente successore del Terzo Reich;
- il coinvolgimento dello Stato italiano nel presente giudizio vale, dunque, a rendere percorribile - quale denuntiatio litis ai sensi comma 6 dell'art.43 - il successivo (rispetto all'accertamento del diritto di credito) accesso al Fondo di ristoro dei danni, istituito e gestito dallo Stato italiano in adempimento degli accordi internazionali;
a tal fine risulta irrilevante, attesa la notifica presso l'Avvocatura dello Stato, l'indirizzamento alla Repubblica Italiana in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in aggiunta al Mef;
- escluso, per quanto sopra esposto, il verificarsi di un fenomeno successorio nel rapporto giuridico soggettivo per cui è causa, deve escludersi la possibilità
per alcun soggetto diverso dalla Repubblica Federale di Germania di svolgere eccezioni che pertengono esclusivamente al soggetto passivo della pretesa,
prima fra tutte quella relativa alla prescrizione del diritto azionato;
8 - in riferimento al tema della prescrizione, e tenuto in particolare dei recenti arresti della Suprema Corte al riguardo (si consideri Cass.n.3642/24) pare opportuno comunque evidenziare quanto segue;
- esiste pacificamente una norma immanente di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei reati (e delle loro conseguenze) concernenti i crimini di guerra e contro l'umanità; detta norma ha trovato espresso riconoscimento nel 1968 dall'ONU con la “Convenzione
sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità” e, in ambito europeo, nel 1974 con la “Convenzione europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”;
- detta norma integra principio dell'ordinamento italiano in virtù dell'art.10
Cost. che sancisce la conformazione automatica dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (Corte Cost.
24/10/2007 n. 349), e ciò è stato espressamente confermato e riconosciuto da
Cass. SS.UU. n.5044/2014;
- la norma consuetudinaria in questione, pur “emersa” in epoca successiva ai tragici avvenimenti per cui è causa, vale anche per i crimini anteriormente commessi, non ostando a ciò, in sede civile, alcun limite derivante da supposta irretroattività;
- l'ambito civile e quello penale sono, infatti, pacificamente disciplinati da principi diversi, così che le statuizioni assunte in ambito penale, pur con
9 riferimento al medesimo istituto (quale la prescrizione) non valgono necessariamente in ambito civile;
- in particolare, l'emersione sopravvenuta di una norma di diritto internazionale che (im)ponga la imprescrittibilità della reazione giurisdizionale a fronte di determinate condotte, certamente non può avere efficacia retroattiva in sede penale in quanto determinerebbe un trattamento deteriore del reo, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento;
- per contro e proprio in applicazione della premessa distinzione tra ambito penale e civile, la sopravvenuta emersione di una norma che (im)ponga la imprescrittibilità di pretese giurisdizionali in sede civile non necessariamente si pone in contrasto con l'ordinamento giudiziario, proprio perché non ci sono esigenze di favor rei da rispettare2;
- la questione specifica (imprescrittibilità del credito risarcitorio in sede civile),
non si può risolvere solo in forza dell'analisi dell'art.43co.6 d.l. n.36/22 che ha fatto salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, in quanto si
10 tratta di norma complessivamente riferita ad altro ambito, e con la sola previsione di un termine di decadenza (che era di 180 giorni dalla entrata in vigore del d.l.n.36/22, termine successivamente prorogato al 31 dicembre
2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022, quale convertito, art. 8, comma 11-
ter, quale a sua volta modificato dall'art.
5-bis, comma 1, del decreto-legge n.
132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.
170);
- deve peraltro ritenersi che, proprio in Cass.n.3642/24, la Suprema Corte abbia implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale (pag.15) ove afferma che “questa
Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di
richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione
dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla
imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968,
che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore
Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui
sono stati commessi»”; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum,
piena adesione alla tesi (dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona;
- va dunque, ad avviso dello scrivente e per quanto sopra esposto, affermato che in ogni caso non ricorre, nella vicenda in esame, l'invocata prescrizione, e
11 sono stati rispettati i termini decadenziali previsti dal più volte citato d.l.
n.36/2022 e succ. mod.;
- passando, dunque, all'esame del merito della presente controversia, si osserva quanto segue;
- la documentazione prodotta da parte attrice (si vedano in particolare i docc.1-
2-3 allegati in sede di iniziale radicazione del giudizio avanti al Tribunale di
La Spezia) consente di affermare il raggiungimento di più che adeguata prova della deportazione patita dal proprio congiunto, certamente annoverabile tra i crimini di guerra lesivi dei diritti inviolabili della persona, nonché della durata e condizioni disumane della prigionia, della sottoposizione a obbligo lavorativo in assenza delle tutele riconosciute dalla Convenzione di Ginevra,
con sottoposizione a lavori usuranti, con denutrizione e condizioni igieniche non adeguate;
del resto, le predette condizioni di prigionia - praticate nei confronti di tutti i soggetti prigionieri da parte delle forze armate tedesche -
risultano essere un fatto storicamente accertato e che va assunto come notorio in difetto di prova contraria, che nel presente giudizio non si rinviene;
- venendo alla liquidazione del danno patito da e chiesto in via Persona_1
ereditaria dall'attore (documentalmente unico erede superstite Parte_1
del de cuius, cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 20.1.2023,
prodotta da parte attrice come doc.4) si osserva quanto segue;
- va premesso che “nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è
consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione
principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci
12 ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia
specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale
sia da imputare a ciascuna di esse” (Cass. ord. n.20889/18);
- il danno conseguente alla deportazione e alla prigionia può convenientemente liquidarsi in via equitativa, in termini monetari attuali, riconoscendosi un importo corrispondente a quanto previsto dalle norme in tema di ingiusta detenzione (euro 235,82 die) moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia, aumentato - nel caso in esame - ad euro 300,00 tenuto conto delle modalità della cattura e del rigore e della durata della prigionia;
- considerato che la prigionia di è durata dal 21.9.1943 al Persona_1
1.5.1945 - dunque per 585 giorni - deve riconoscersi a titolo di risarcimento per la voce di danno in esame l'importo di euro 175.500,00; su detto importo decorrono gli interessi di legge dalla presente decisione al soddisfo;
- il predetto importo risulta ampiamente satisfattivo - e va inteso come comprensivo - anche di ogni pregiudizio di tipo patrimoniale connesso alla mancata corresponsione di retribuzione per i lavori forzati cui è stato adibito il de cuius;
- è irrilevante ogni profilo relativo a eventuali indennizzi e/o risarcimenti percepiti in precedenza dal de cuius, in difetto di idonea prova di sussistenza degli stessi;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
13 Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich
per il crimine di guerra perpetrato nei confronti di dal 21.9.1943 Persona_1
al 1.5.1945;
- condanna la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore di del danno iure hereditatis che si liquida in € Parte_1
175.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca a rifondere allo Stato italiano, in forza del gratuito patrocinio cui è ammesso , le spese di lite Parte_1
sostenute per il predetto, salvo il diritto del difensore avv. Sandra Biglioli alla distrazione in ordine a quanto oggetto della dichiarazione del predetto in riferimento alla propria condizione di antistatario;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e operata la dimidiazione di cui all'art.130 dpr n.115/02 - sono state liquidate con separato provvedimento in €
3.750,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa
nella misura e con le modalità di legge;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno
2022, n. 79 e successive integrazioni, si dà atto che parte attrice potrà ottenere
14 tali somme dal Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei Crimini
di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Genova, 23.4.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Concretamente attuativo dell'Accordo internazionale intercorso tra lo Stato italiano e quello tedesco, reso esecutivo con dpr n.1263/1962, con il quale venivano dichiarate definite tutte le rivendicazioni della Repubblica Italiana o delle persone fisiche o giuridiche italiane nei confronti della Repubblica Federale di Germania, avendo in particolare lo Stato italiano assunto l'impegno di tenere indenne la Repubblica Federale Tedesca dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima. 2 In Cass.n.3642/24 si legge: “… ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale”. A ben vedere, dunque, la Suprema Corte afferma che la Corte d'appello (la cui sentenza era oggetto di ricorso per Cassazione) aveva affermato che la imprescrittibilità non vale per i fatti commessi prima della emersione della norma internazionale che afferma la imprescrittibilità, ciò ex art.25co.2C.Cost.; tale statuizione, affermano i ricorrenti con motivazione che la Corte condivide, è errata sia in quanto non si possono estendere alla sede civile considerazioni e principi di ambito penale, sia in quanto è corretto affermare che la norma internazionale è nata proprio per disciplinare fatti pregressi in sede civile, affermandone la imprescrittibilità anche retroattiva. Al riguardo si veda anche il punto 3.1 della motivazione: “naturalmente, altro è dire, come visto errando, che l'ipotizzata imprescrittibilità non potrebbe essere retroattiva, altro è esaminare la norma medesima per vagliare se essa stessa si affermi con portata retroattiva: e la Corte di appello ha affermato esplicitamente di non esaminare tale profilo rimasto quindi sub iudice”. La Suprema Corte, in questo modo, afferma che è sbagliato in termini generali affermare che la imprescrittibilità non può essere retroattiva in sede civile; e che la Corte d'Appello, nel caso esaminato, non aveva affrontato la questione in relazione alla specifica norma in questione.